IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  229 del  nuovo  codice  della strada  approvato  con
decreto  legislativo   30  aprile   1992,  n.  285,   pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 114 del  18 maggio
1992 che  delega i Ministri  della Repubblica a recepire,  secondo le
competenze  loro attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce  la   competenza  del  Ministro  dei   trasporti  e  della
navigazione a decretare in materia  di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli a  motore e  dei loro  rimorchi, ispirandosi  al diritto
comunitario;
  Visto il  decreto 30 novembre  1975 di recepimento  della direttiva
del Consiglio n. 75/443/CEE recante norme relativa alla retromarcia e
al  tachimetro  dei  veicoli  a motore,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 23 aprile 1976;
  Visto  il decreto  8 maggio  1995, di  recepimento delle  direttive
92/53/CEE e  93/81/CEE recanti  modifiche della  direttiva 70/156/CEE
concernente il  ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Vista la direttiva della Commissione n. 97/39/CE della Commissione,
del  24 giugno  1997 che  adegua  al progresso  tecnico la  direttiva
75/443/CEE del  consiglio relativa  alla retromarcia e  al tachimetro
dei veicoli  a motore,  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale CE  n. L
177/15 del 5 luglio 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  prescrizioni del  presente decreto si  applicano a  tutte le
categorie di veicoli a motore  definite nell'allegato II al decreto 8
maggio 1995 di recepimento della direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE.