IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto 30 novembre 1975 di recepimento della direttiva del Consiglio n. 75/443/CEE recante norme relativa alla retromarcia e al tachimetro dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 23 aprile 1976; Visto il decreto 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE recanti modifiche della direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Vista la direttiva della Commissione n. 97/39/CE della Commissione, del 24 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro dei veicoli a motore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CE n. L 177/15 del 5 luglio 1997; Decreta: Art. 1. 1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di veicoli a motore definite nell'allegato II al decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE.