IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista  la legge  29 giugno  1939, n.  1497, sulla  protezione delle
bellezze naturali;
  Visto il regio  decreto 3 giugno 1940, n.  1357, per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte
dei conti  il 18 giugno  1996, registro n. 1,  foglio n. 225,  con il
quale  sono state  delegate  al Sottosegretario  di Stato,  onorevole
Willer Bordon le funzioni ministeriali  previste dalla citata legg 29
giugno 1939, n. 1497;
  Visto il decreto  ministeriale del 7 agosto  1967, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n.  219  del  1 settembre  1967  e relativo  alla
"Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune
di Scalea";
  Visto  il decreto  ministeriale  22 giugno  1970, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  241 del  23  settembre 1970  e relativo  alla
"Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone panoramiche
del comune di Scalea";
  Vista  la  nota n.  1674  del  27 febbraio  1996  con  la quale  la
soprintendenza  per i  beni  ambientali  architettonici, artistici  e
storici   per  la   Calabria  rilevava   che  nel   predetto  decreto
ministeriale  del 22  giugno 1970,  il centro  storico del  comune di
Scalea risultava  inserito nel  riepilogo del verbale  della riunione
della  Commissione  per  la  tutela  delle  bellezze  naturali  della
provincia di Cosenza  tenutasi in data 8 luglio  1967 riportato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 241  del 23 settembre  1970 alla  pagina 6281,
alla seconda  colonna, dal  rigo 20  al rigo 41  ma, per  mero errore
materiale,  non  era  incluso   nella  perimetrazione  descritta  nel
dispositivo  del decreto  stesso  e riportata  nella stessa  Gazzetta
Ufficiale n. 241  del 23 settembre 1970 alla pagina  6281, alla prima
colonna, dal rigo 24 al rigo 43;
  Rilevato  che il  Consiglio di  Stato nel  parere reso  in adunanza
plenaria in data 6 maggio 1976 e nella successiva decisione - Sezione
VI, n. 913 del 19 dicembre  1986 ha chiarito come: "... l'imposizione
del  vincolo su  di una  bellezza  d'assieme si  perfezioni gia'  nel
momento in  cui, ai sensi dell'art.  2 ultimo comma, legge  29 giugno
1939,   n.  1497,   l'elenco  delle   localita',  predisposto   dalla
commissione ivi  prevista e nel  quale e' compresa la  detta bellezza
d'assieme,  viene   pubblicato  nell'albo  dei   comuni  interessati.
Pertanto  l'obbligo  di  non distruggere  o  modificare,  contemplato
dall'art.  7  ...  per  i  proprietari,  possessori  o  detentori,  a
qualsiasi  titolo,  degli  immobili  costituenti  bellezze  naturali,
decorre - quando si tratti di  bellezze d'assieme - gia' alla data in
cui  l'elenco, nel  quale sono  state comprese,  e' stato  pubblicato
sull'albo dei comuni di cui al citato ultimo comma dell'art. 2 ...";
  Considerato   che  il   suddetto  verbale   della  riunione   della
commissione per la tutela delle  bellezze naturali della provincia di
Cosenza tenutasi  in data 8  luglio 1967 risulta  pubblicato all'albo
pretorio del  comune di  Scalea dal  10 giugno  1968 al  10 settembre
1968;
  Considerato  quindi che  il  centro storico  del  comune di  Scalea
risulta gia' sottoposto al vincolo ex lege n. 1497/1939;
  Rilevato peraltro  che la discrasia esistente  nel suddetto decreto
ministeriale  del 22  giugno 1970  fra il  testo del  dispositivo del
provvedimento  medesimo ed  il riepilogo  del verbale  della riunione
della  Commissione  per  la  tutela  delle  bellezze  naturali  della
provincia di Cosenza  tenutasi in data 8 luglio  1967, riportati come
sopradetto  sulla stessa  Gazzetta Ufficiale,  non offre  sufficienti
elementi di chiarezza;
  Considerato che la soprintendenza sopracitata  con nota n. 4115 del
3 aprile 1997 ha indicato  l'esatta perimetrazione del centro storico
del  comune di  Scalea,  definendolo "zona  centro"  e fornendone  la
seguente perimetrazione:  "A nord  con inizio  tra l'incrocio  tra la
strada  comunale  ''Petrosa''  e   la  statale  ''s.s.  18  Tirrenica
Inferiore'', fino  a raggiungere il  fosso ''Foce'', tratto  di detto
fosso ''Foce''  fino alla  confluenza con  il torrente  ''di Sopra'';
piccolo tratto del  torrente ''Canale di Sopra'' i mappali  209 e 208
(foglio n.  4) sino  a raggiungere la  strada comunale  ''Cappella S.
Biagio''; breve  tratto di detta strada,  indi i mappali 14,  16, 28,
85, 86, 88 e 89 (foglio n. 7) ed i mappali 19, 17 e 117 (foglio n. 9)
sino  alla strada  provinciale ''Scalea-Mormanno'';  breve tratto  di
detta strada sino al suo  incrocio con la strada comunale ''Cutura'',
indi  il mappale  182  (foglio n.  9), tratto  del  canale Tirello  o
Tirollo fino alla  sua intersezione con via del Lauro;  tratto di via
del Lauro  (verso nord)  fino al  raggiungimento di  piazza Caloprese
indi, con  l'innesto della statale  s.s. 18 (attualmente  via Michele
Bianchi), percorrendola per tutto il perimetro dell'esistente vincolo
emanato con decreto ministeriale del  7 agosto 1967, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 1 settembre 1967 fino al raggiungimento
della  curva   a  gomito   e  la  normale   alla  tangente   fino  al
raggiungimento del litorale tirrenico.";
  Rilevato   che   la   soprintendenza    per   i   beni   ambientali
architettonici, artistici  e storici  per la Calabria  con successiva
nota n.  8576 del 21 luglio  1997 ha chiarito come  la perimetrazione
soprariportata  sia identica  nel contenuto  a quella  indicata dalla
predetta commissione  provinciale nella seduta dell'8  luglio 1967, e
come nella  stessa risultino  variati gli elementi  toponomastici nel
frattempo modificatisi e forniti d'altra parte con maggiore chiarezza
gli elementi geografici di riferimento;
  Esaminati  gli  atti  inoltrati  dalla  predetta  soprintendenza  e
ritenuto di concordare con quanto proposto dall'ufficio periferico;
  Ritenuta quindi l'opportunita' e  la necessita' a fini tuzioristici
di apportare una modifica al decreto ministeriale del 22 giugno 1970;
                              Decreta:
  Il testo del decreto ministeriale  22 giugno 1970, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n.  241 del  23  settembre 1970  e relativo  alla
"Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone panoramiche
del comune  di Scalea"  e' cosi' modificato:  alla pagina  6281, alla
prima colonna, dopo il rigo 31 sono inserite le seguenti parole "Zona
centro:  a nord  con inizio  tra  l'incrocio tra  la strada  comunale
''Petrosa''  e la  statale ''s.s.  18 Tirrenica  Inferiore'', fino  a
raggiungere il  fosso ''Foce'', tratto  di detto fosso  ''Foce'' fino
alla  confluenza con  il torrente  ''di Sopra'';  piccolo tratto  del
torrente ''Canale di Sopra'' i mappali 209 e 208 (foglio n. 4) sino a
raggiungere la  strada comunale ''Cappella S.  Biagio''; breve tratto
di detta strada, indi  i mappali 14, 16, 28, 85, 86,  88 e 89 (foglio
n.  7) ed  i mappali  19, 17  e 117  (foglio n.  9) sino  alla strada
provinciale ''Scalea-Mormanno''; breve tratto di detta strada sino al
suo incrocio con  la strada comunale ''Cutura'', indi  il mappale 182
(foglio n.  9), tratto  del canale  Tirello o  Tirollo fino  alla sua
intersezione con via del Lauro; tratto  di via del Lauro (verso nord)
fino al raggiungimento di piazza  Caloprese indi, con l'innesto della
statale s.s. 18 (attualmente  via Michele Bianchi), percorrendola per
tutto  il  perimetro  dell'esistente   vincolo  emanato  con  decreto
ministeriale del  7 agosto 1967, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
n. 219  del 1  settembre 1967  fino al  raggiungimento della  curva a
gomito e la normale alla tangente fino al raggiungimento del litorale
tirrenico.". La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici
artistici e  storici per  la Calabria provvedera'  a che  copia della
Gazzetta Ufficiale  contenente il  presente decreto venga  affissa ai
sensi e  per gli effetti dell'art.  4 della legge 29  giugno 1939, n.
1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo
del  comune di  Scalea e  che  altra copia  della Gazzetta  Ufficiale
stessa, con relativa planimetria  da allegare venga depositata presso
i competenti uffici del comune medesimo.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al  tribunale   amministrativo   regionale
competente  per territorio  o, a  scelta dell'interessato,  avanti al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui alla  legge 6 dicembre 1971,  n. 1034, ovvero e'  ammesso ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato,   ai  sensi  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   24    novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente  entro sessanta  e  centoventi giorni  dalla data  di
avvenuta notificazione del presente atto.
   Roma, 24 settembre 1997
                                  Il Sottosegretario di Stato: Bordon
Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 344