All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. All'Ispettorato centrale repressione frodi Ai commissari di Governo Al commissario di Stato per la regione siciliana Agli assessori all'agricoltura delle regioni Agli assessori all'agricoltura delle province di Trento e Bolzano Al Ministero delle finanze - Dipartimento dagane - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalita' locale - Comando generale della Guardia di finanza - Ufficio operativo Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G. produzione industriale Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - N.A.S. Alla Corte dei conti - Ufficio di controllo per l'A.I.M.A. Alla rappresentanza permanente d'Italia presso la U.E. Alla Commissione U.E. - D.G. agricoltura - Div. vino Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Alla Direzione generale risorse forestali, idriche e montane Alle organizzazioni di categoria All'Istituto regionale della vite e del vino Alla divisione IX Con il regolamento CE della Commissione n. 2020/97 del 15 ottobre 1997 e' stata attivata per la campagna 1997/1998 la "distillazione preventiva" di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 822/87 per un volume di vino da tavola pari a 12 milioni di ettolitri di cui 5,5 milioni di ettolitri riservati all'Italia. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni ed i necessari chiarimenti per la corretta applicazione della distillazione in oggetto. Con proprio provvedimento l'A.I.M.A. provvedera' all'emanazione delle disposizioni di competenza. 1. Soggetti che hanno titolo per concludere contratti di distillazione preventiva. Possono accedere alla distillazione preventiva soltanto i produttori di vino da tavola e cioe', qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che hanno prodotto vino da tavola da uve fresche, da mosto di uve e da mosto di uve parzialmente fermentato, da essi stessi ottenuti o acquistati. I contratti di distillazione possono essere conclusi, da parte dei produttori o "assimilati ai produttori", soltanto con "distillatori" o "assimilati al distillatore" o "elaboratori di vino alcolizzato" riconosciuti ed iscritti negli appositi registri di questo Ministero. 2. Vino oggetto della distillazione e prodotti ottenibili. Possono formare oggetto della distillazione preventiva i vini da tavola rossi, rosati e bianchi aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9% vol. nonche' i vini atti a dare vini da tavola, aventi le caratteristiche di cui ai punti 12 e 13 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87. Dalla distillazione dei predetti vini possono essere ottenuti i seguenti prodotti: alcole neutro rispondente alla definizione di cui all'allegato 1 al regolamento CEE n. 2046/89, del Consiglio; acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni comunitarie di cui al regolamento CEE n. 1576/89; alcole greggio avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 52% vol. 3. Volume massimo di vino ammesso alla distillazione. Come gia' accennato in precedenza, con il regolamento CE della Commissione n. 2020/97 e' stato determinato in 5,5 milioni di ettolitri il volume massimo di vino che puo' formare oggetto della distillazione "preventiva" in Italia. A norma del predetto regolamento e nel limite succitato, ciascun produttore puo' concludere un contratto per un volume di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola che non puo' eccedere 25 ettolitri per ogni ettaro di superficie a vite coltivata per la produzione di vino da tavola. Pertanto, nel caso in cui in Italia vengano presentati contratti per un volume superiore ai 5,5 milioni di ettolitri di vino si dovra' procedere alla relativa riduzione secondo le modalita' che sono di seguito precisate. Come e' noto, ai sensi del regolamento CEE n. 2721/88, e successive modifiche, la superficie che a tal fine deve essere presa in considerazione e' quella indicata nel quadro g) della dichiarazione di produzione in vigore nella campagna 1997/1998 in corrispondenza delle voci relative ai vini da tavola da cui e' stato ottenuto effettivamente tale prodotto. In proposito si richiama l'attenzione sul contenuto della lettera circolare del Ministero dell'agricoltura e foreste n. F/428 del 2 marzo 1992 in ordine alla esclusione delle superfici vitate destinate alla produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati ai fini della quantificazione del volume di vino ammissibile. 4. Prezzi minimi di cessione dei vini ed importi degli aiuti comunitari. Ai sensi dell'art. 38, par. 2, del regolamento CEE n. 822/87, il prezzo minimo di cessione alla distillazione in questione dei vini da tavola e dei vini atti a dare vini da tavola e' pari ad ECU 2,487/% vol.hl. Tale prezzo, che si applica a merce nuda franco azienda del produttore, deve essere corrisposto dal distillatore al produttore entro tre mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino. L'obbligo del rispetto del termine di pagamento e' subordinato alla condizione che il produttore abbia presentato entro due mesi dalla consegna del vino in distilleria la prova dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 47 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna precedente. Qualora la prova in questione venga fornita dal produttore oltre il predetto termine, il pagamento del prezzo di acquisto sara' effettuato dal distillatore entro un mese dalla presentazione della prova medesima. Gli importi degli aiuti sono stati fissati per grado e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione nella seguente misura: a) ECU 1,884 se si ottiene alcole neutro, come definito all'allegato 1 del regolamento CEE n. 2046/89; b) ECU 1,751 se si ottiene alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52% vol. o se si ottiene acquavite di vino rispondente alle caratteristiche fissate dalle disposizioni vigenti. L'aiuto comunitario e' corrisposto dall'A.I.M.A. al distillatore entro tre mesi a partire dalla data in cui lo stesso fornisce le prove dell'avvenuta distillazione del quantitativo totale del vino indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive e del pagamento del prezzo minimo di acquisto entro i termini stabiliti. Tali prove devono essere fornite dal distillatore all'A.I.M.A. entro il 31 dicembre 1998. Se si constata che il distillatore non ha pagato al produttore il prezzo minimo di acquisto, l'A.I.M.A. versa al produttore prima del 1 giugno 1999 un importo pari all'aiuto. E' prevista la possibilita' che il distillatore, dopo l'approvazione del contratto di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive, possa chiedere all'A.I.M.A. che l'importo dell'aiuto gli sia versato in anticipo a condizione che costituisca a favore dell'A.I.M.A. stessa una cauzione pari al 120% di detto importo come stabilito con regolamento CEE n. 2046/89 e secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1983 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 20 settembre 1983. L'anticipo di cui sopra puo' essere corrisposto nella misura massima dell'importo dell'aiuto previsto per la distillazione del vino in alcole greggio o acquavite di vino, calcolato sulla base del volume di alcole del vino indicato nel contratto di distillazione o nella dichiarazione sostitutiva. Nel caso di richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto, il relativo importo sara' corrisposto dall'A.I.M.A. al distillatore entro tre mesi dalla presentazione della cauzione e della relativa documentazione. Ai fini dello svincolo della cauzione, i beneficiari dell'aiuto devono fornire all'A.I.M.A. - entro e non oltre il 31 gennaio 1999 - la prova che: il quantitativo totale del vino oggetto del contratto e' stato distillato nel termine stabilito; il distillatore ha pagato al produttore almeno il prezzo minimo di acquisto entro i termini prescritti. Infine, per quanto concerne il tasso da utilizzare per convertire in moneta nazionale il prezzo di acquisto del vino, gli aiuti per la distillazione nonche' l'importo della riduzione del prezzo di acquisto di cui al successivo punto 8, il tasso applicabile e' quello in vigore il primo giorno del mese in cui e' avvenuta la prima consegna del vino alla distilleria, riferita ad uno stesso contratto. 5. Presentazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni sostitutive ai fini della loro approvazione. I produttori di vini da tavola che intendono procedere alla distillazione di cui trattasi, devono presentare una domanda per l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive, entro e non oltre il 15 gennaio 1998, corredata da una copia della dichiarazione di produzione relativa alla campagna 1997/1998. I contratti e le dichiarazioni sostitutive in questione dovranno essere presentati sulla base di apposita modulistica predisposta dall'A.I.M.A. Si chiarisce in proposito che la normativa comunitaria consente la presentazione dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive anche prima della presentazione della relativa dichiarazione di produzione. In tal caso i contratti potranno, su richiesta degli interessati, essere approvati per un volume massimo del 50% della quantita' oggetto dello stesso determinata secondo i criteri indicati al punto 3, con riferimento alla superficie vitata corrispondente alla quantita' di vino da tavola effettivamente prodotta ed iscritta nei previsti registri di carico e scarico. Tuttavia il versamento dell'aiuto e' subordinato alla presentazione delle dichiarazioni vitivinicole e agli altri elementi previsti al successivo punto 6. Gli uffici periferici preposti all'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni sostitutive di distillazione devono comunicare telegraficamente al Ministero delle politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. VI - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro e non oltre la data del 20 gennaio 1998 il quantitativo totale del vino che ha formato oggetto degli anzidetti contratti e dichiarazioni sostitutive presentati entro e non oltre il 15 gennaio 1998. Il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva, per i quali si chiede l'approvazione, deve avere per oggetto l'acquisto del vino da parte del distillatore e contenere l'impegno di quest'ultimo di corrispondere al produttore, entro i termini stabiliti, un prezzo non inferiore al prezzo minimo di cessione indicato al precedente punto 4, fatta salva la riduzione di cui all'art. 44 del regolamento CEE n. 822/87 che, per la misura in questione, e' pari a 0,1811 ECU per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione. Oltre i predetti elementi, nei contratti di distillazione o dichiarazioni sostitutive vanno indicati: a) le generalita' e l'indirizzo del produttore; b) la quantita', il colore e la gradazione alcolometrica effettiva del vino che si vuole far distillare e che deve essere conforme alle disposizioni comunitarie in materia di qualita' dei prodotti destinati alla distillazione. Dovra' essere precisato, altresi', se si tratta di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola; c) il luogo ove e' immagazzinato il vino; d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria; e) l'indirizzo della distilleria. Gli stessi contratti devono contenere una dichiarazione secondo la quale il produttore, sotto la propria responsabilita': attesti di aver soddisfatto per la scorsa campagna agli obblighi delle distillazioni di cui all'art. 35 e, ove tenuto, all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87; si impegni ad addizionare al vino cloruro di litio, nella misura compresa tra i 5 ed i 10 grammi per quintale, conformemente a quanto previsto al seguente punto 9; attesti di non aver presentato in altre province contratti relativi alla stessa distillazione, specificando, in caso contrario, l'ufficio presso il quale ha presentato tali contratti e le quantita' di vino oggetto dei contratti medesimi approvati o in corso di approvazione. Il certificato attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui agli articoli dinanzi indicati, rilasciato dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente, deve essere presentato dal produttore interessato all'A.I.M.A. entro il termine del 31 maggio 1998 mediante lettera raccomandata, da inviare per conoscenza anche al distillatore, unitamente a un copia del certificato medesimo. Si ricorda, infine, che in virtu' delle disposizioni tendenti a rendere obbligatoria l'esecuzione del contratto stipulato, il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva dovranno essere corredati dalla prova che e' stata costituita, a favore dell'A.I.M.A., una cauzione pari a 5 ECU per ettolitro di vino oggetto del contratto stesso. Detta cauzione dovra' essere conforme al modello predisposto dall'A.I.M.A., e sara' svincolata dall'A.I.M.A. stessa proporzionalmente alle quantita' consegnate nel momento in cui viene fornita la prova della effettiva consegna del vino in distilleria. Se non viene effettuata alcuna consegna nei termini previsti, la cauzione verra' incamerata per intero. Nel caso in cui un produttore faccia eseguire per proprio conto la distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto, il contratto di distillazione sara' sostituito da una dichiarazione di consegna e da un contratto di "lavorazione per conto" concluso tra il produttore ed il distillatore riconosciuto. La dichiarazione ed il contratto di "lavorazione per conto" devono contenere tutti gli elementi e le attestazioni sopra specificate. La stessa dichiarazione deve essere presentata dal produttore che esegue la distillazione negli impianti di cui e' titolare. In tal caso, deve essere prelevato un campione del vino da distillare sotto il controllo di un pubblico ufficiale ed inviato ad un laboratorio autorizzato per l'analisi del prodotto, che ne deve accertare, in particolare, la determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo, dell'acidita' totale, dell'acidita' volatile espressa in acido acetico, dell'anidride solforosa, dell'estratto secco e delle ceneri. Il risultato di tali analisi viene trasmesso a cura del produttore all'A.I.M.A. unitamente al verbale redatto dal pubblico ufficiale, che ha presenziato al prelevamento del campione stesso. Il "contratto di distillazione" o la "dichiarazione sostitutiva" ed, eventualmente, il contratto di "lavorazione per conto" vanno presentati, per l'approvazione, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o ad altro organo all'uopo preposto dalla regione nella provincia in cui e' immagazzinato il vino da distillare, in cinque copie. In relazione alla particolare articolazione del provvedimento ed ai tempi tecnici entro i quali e' possibile concludere i contratti, si conferma che gli enti eventualmente incaricati dalle regioni per i rispettivi territori di competenza e l'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo per la Sicilia, avranno il compito di coordinare le iniziative dei produttori singoli ed associati provvedendo, altresi', ove se ne presenti la necessita', alle operazioni connesse alla distillazione. 6. Approvazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni sostitutive. L'ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro organo incaricato dalle regioni all'approvazione dei contratti di distillazione procedera' all'accertamento, sulla base della documentazione presentata: della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla distillazione; della giacenza in cantina di un volume di vino da tavola o atto a dare vino da tavola pari, almeno, al volume che forma oggetto del contratto o della dichiarazione. Gli uffici preposti all'approvazione dei contratti devono comunicare, come sopra precisato - a mezzo telegramma - entro e non oltre il 20 gennaio 1998 al Ministero delle politiche agricole - Direzione generale politiche comunitarie e internazionali - Div. VI - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, le quantita' globali di vino da tavola oggetto dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive presentate. Analoga comunicazione dovra' essere effettuata da parte degli uffici medesimi qualora non siano stati presentati contratti o dichiarazioni sostitutive. Si fa presente che le comunicazioni pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione e, pertanto, i relativi contratti o dichiarazioni sostitutive saranno esclusi dall'intervento di cui trattasi. Sulla base delle comunicazioni effettuate dai singoli Stati membri la Commissione U.E. decidera', entro il 6 febbraio 1998, in merito all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino complessivo dei contratti o delle dichiarazioni presentate. In relazione a quanto sopra, questo Ministero provvedera', con la dovuta tempestivita', a dare notizia agli uffici interessati circa il livello della riduzione che dovra' essere operata sul volume di vino indicato in ciascun contratto o dichiarazione. Successivamente gli anzidetti uffici procederanno all'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni presentate dagli interessati entro il termine del 27 febbraio 1998 con l'apposizione del visto "si approva per hl. ............", pari al ................... % del quantitativo di vino ammesso alla distillazione dopo aver applicato la percentuale di riduzione decisa dalla Comunita'. Gli uffici stessi comunicheranno tempestivamente agli interessati l'esito della procedura anzidetta, entro la stessa data prevista per l'approvazione. In tal caso la cauzione di 5 ECU per ettolitro, costituita a favore dell'A.I.M.A. viene svincolata per il quantitativo di vino oggetto della riduzione dovuta esclusivamente alle decisioni comunitarie. A tal fine, due copie dei contratti o dichiarazioni cosi approvati saranno restituite alle parti contraenti (produttore e distillatore) ed un'altra sara' inviata sollecitamente all'A.I.M.A. unitamente alla documentazione richiesta. Si ricorda - come meglio si dira' in seguito - che per i volumi di vino avviati alla distillazione eccedenti i volumi consentiti non sara' riconosciuto alcun aiuto. Le operazioni di distillazione possono avere inizio solamente dopo che il contratto o la dichiarazione sostitutiva e' stato approvato, ad eccezione dei contratti che sono stati approvati provvisoriamente nel limite massimo del 50% della quantita' indicata nei medesimi. Resta naturalmente inteso che l'aiuto comunitario non sara' in nessun caso corrisposto prima che il produttore abbia presentato la dichiarazione di produzione e non potra' riguardare quantitativi superiori a quelli risultanti dall'applicazione dell'eventuale limite ammesso dalla Commissione. Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o gli organi designati dalle regioni dovranno comunicare, inoltre, al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Div. VI - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro il 15 marzo 1998, il quantitativo totale di vino indicato nei contratti di distillazione o nelle dichiarazioni sostitutive approvati. 7. Consegna del vino alla distillazione: tolleranza e causa di forza maggiore. Il vino puo' essere introdotto in distilleria dopo l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive e, comunque, non oltre il 30 giugno 1998. Nell'esecuzione dei contratti (o delle dichiarazioni) e' ammessa una tolleranza del 5% in piu' o in meno rispetto alle quantita' di vino indicate nei contratti stessi (o nelle dichiarazioni). In conseguenza nessun aiuto e' concesso: per l'intero volume di vino effettivamente consegnato in distilleria quando questo risulta inferiore al 95% del volume, oggetto del contratto approvato; per il volume di vino che eccede il 105% della suddetta quantita'; per la quantita' di vino che eccede quella massima prevista per la distillazione in causa (25 hl/ha), tenuto conto dell'eventuale riduzione decisa dalla Commissione. Nella consegna del vino alla distillazione e' ammessa, altresi', una tolleranza di 0,8 grado alcole in piu' o in meno, rispetto alla gradazione alcolica indicata nel contratto o nella dichiarazione sostitutiva, fermo restando il limite minimo previsto per il titolo alcolometrico effettivo dei vini da tavola (di 9 nelle zone C/I/b, C/II e C/III, che interessano l'Italia) e per il titolo alcolometrico volumico naturale dei vini atti (di 8 per la zona C/I//b, di 8,5 per la zona C/II e di 9 per la zona C/III). Non appare superfluo ricordare ancora una volta che, salvo i casi di forza maggiore, la mancata esecuzione o l'esecuzione dei contratti di distillazione per quantita' inferiori al limite di tolleranza comporta l'eventuale perdita del diritto all'aiuto comunitario e l'incameramento da parte dell'A.I.M.A. dell'intera cauzione nel caso sia stato corrisposto l'aiuto in via anticipata. Il volume minimo di vino che puo' essere consegnato alla distillazione da ciascun produttore non puo' essere inferiore ai 10 ettolitri. 8. Riduzione del prezzo di acquisto dei vini avviati alla distillazione e dei relativi aiuti. Con il regolamento CE n. 1475/97 della Commissione e' stata prevista, tra l'altro, la riduzione del prezzo di cessione dei vini avviati alle differenti distillazioni nel corso della campagna 1997/98 da parte dei produttori che hanno effettuato l'arricchimento dei propri vini da tavola con il beneficio dell'aiuto comunitario. Tale riduzione e' pari a 0,1811 ECU per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione. Le norme che presiedono alla pratica attuazione della riduzione del prezzo di cessione del vino alla distillazione sono quelle in vigore nelle scorse campagne in quanto la normativa comunitaria non ha subito modifiche in merito. 9. Impiego del rivelatore e controllo delle caratteristiche del vino. Le disposizioni del citato regolamento CEE del Consiglio n. 2046/89, nel delegare alle autorita' competenti degli Stati membri i compiti di controllo intesi ad evitare la sottrazione dei vini da distillare alla loro destinazione, prevedono: la possibilita' di imporre l'impiego di un rivelatore; il divieto di opporsi, a causa della presenza del rivelatore, alla circolazione del vino in questione destinato alla distillazione o alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa. Con decreto ministeriale 20 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986, e' stato stabilito che il vino da tavola oggetto dei contratti di distillazione deve essere addizionato con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per quintale di prodotto da avviare alla distillazione, opportunamente miscelato. La violazione di tale obbligo comporta, per i trasgressori, l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito nella legge n. 460 del 4 novembre 1987. I produttori debbono comunicare telegraficamente all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente, l'avvenuta denaturazione del vino, secondo le norme del decreto 20 maggio 1986 e non possono procedere all'estrazione o alla consegna del prodotto prima che siano trascorse almeno settantadue ore dalla predetta comunicazione non computandosi in detto termine le ore dei giorni festivi. I distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino che non sia stato denaturato in conformita' a quanto prescritto dal precitato decreto. Il controllo delle caratteristiche del vino consegnato alla distilleria, in particolare, del quantitativo, del colore e della gradazione alcolica effettiva, viene effettuato dall'U.T.F. competente, per sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle finanze d'intesa con l'A.I.M.A. Resta inteso che i distillatori debbono sempre predisporre e comunicare agli U.T.F. competenti, i piani di ritiro del vino secondo le modalita' indicate al punto 4) della circolare n. 20 del 16 settembre 1983, relativa alla distillazione preventiva per la campagna 1983/84. 10. Presentazione della documentazione relativa alla distillazione del vino. Ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario secondo la procedura ordinaria o della liquidazione definitiva dell'aiuto anticipato su cauzione, gli aventi diritto devono presentare all'A.I.M.A. (Via Palestro, 81 - 00185 Roma), specifica domanda, alla quale oltre agli altri documenti che saranno previsti dall'anzidetta azienda, deve essere allegato il certificato rilasciato dall'U.T.F. competente per territorio da redigere in conformita' al modello allegato alla presente circolare. Si ricorda che i termini ultimi per la presentazione della documentazione di cui sopra sono il 31 dicembre 1998 nei casi di richiesta di pagamento dell'aiuto secondo la procedura ordinaria, ed il 31 gennaio 1999 nel caso di richiesta di liquidazione definitiva dell'aiuto gia' anticipato su cauzione. 11. Elaborazione vino alcolizzato. Il vino destinato alla distillazione puo' essere trasformato in vino alcolizzato. Le norme che disciplinano l'elaborazione del vino alcolizzato sono contenute negli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 2046/89 e, per quanto riguarda la distillazione in questione, nel regolamento CEE n. 2721/88. Si ricorda, inoltre, che con circolare n. 10 del 2 giugno 1989 e con lettera F/435 del 18 febbraio 1991 sono state emanate dalla scrivente le norme applicative relative alla elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione. Nel caso in questione l'importo dell'aiuto e' stato fissato in ECU 1,715/% vol.hl. 12. Adempimenti dei distillatori. Premesso che le operazioni di distillazione devono essere effettuate entro e non oltre il 31 agosto 1998, i distillatori riconosciuti e loro assimilati dovranno comunicare all'A.I.M.A. entro e non oltre il 10 di ogni mese, le quantita' di vino distillato nel corso del mese precedente e le quantita' dei prodotti ottenuti distinti in alcole neutro, alcole greggio e acquavite di vino. Si rammenta in proposito che, ai sensi del regolamento CEE n. 2721/88 cosi' come modificato dal regolamento CEE n. 2181/91, il tardivo adempimento delle anzidette comunicazioni comporta una riduzione dell'aiuto dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo e' superiore ad un mese l'aiuto non viene corrisposto. Lo stesso regolamento prevede anche una riduzione dello 0,5% dell'aiuto per ogni giorno di ritardo e per un periodo di due mesi, a carico del distillatore che abbia trasmesso in ritardo: la prova del pagamento del prezzo minimo previsto per la distillazione in causa; la domanda per ottenere l'aiuto. Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sara' versato. E' previsto, altresi', che nel caso in cui il distillatore non rispetti il termine previsto per il pagamento del prezzo di acquisto del vino l'aiuto sara' ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di un mese. Se il ritardo e' superiore ad un mese l'aiuto non sara' versato. Nel richiamare l'attenzione degli organi periferici - preposti alla ricezione, all'esame ed alla approvazione dei contratti - sulla necessita' che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza e con la necessaria tempestivita', si invitano gli enti e le organizzazioni delle categorie interessate a dare alla presente circolare la massima divulgazione possibile. L'Ispettorato centrale repressione frodi effettuera' indagini e controlli finalizzati ad accertare, anche mediante analisi su campioni prelevati, l'origine e le caratteristiche analitiche del vino avviato alla distillazione. Si richiama, altresi', l'attenzione sul contenuto dell'art. 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 gennaio 1987, n. 460, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria relativa alla distillazione dei vini, comporta l'applicazione della sanzione di L. 150.000 per quintale o frazione di quintale di prodotto e, comunque, non inferiore a L. 600.000. Il Ministro: Pinto Registrata alla Corte dei conti il 28 novembre 1997 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 363