All'Azienda    di Stato   per gli
                                  interventi nel  mercato agricolo  -
                                  A.I.M.A.
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressione frodi
                                  Ai commissari di Governo
                                  Al  commissario  di  Stato  per  la
                                  regione siciliana
                                  Agli   assessori    all'agricoltura
                                  delle regioni
                                  Agli    assessori   all'agricoltura
                                  delle province di Trento e Bolzano
                                    Al   Ministero delle   finanze  -
                                  Dipartimento dagane  - Dipartimento
                                  delle  entrate - Direzione centrale
                                  per la fiscalita' locale -  Comando
                                  generale della Guardia di finanza -
                                  Ufficio operativo
                                    Al     Ministero  dell'industria,
                                  del commercio   e  dell'artigianato
                                  - D.G. produzione industriale
                                  Al  Comando  generale dell'Arma dei
                                  carabinieri - N.A.S.
                                  Alla Corte dei conti -  Ufficio  di
                                  controllo per l'A.I.M.A.
                                  Alla    rappresentanza   permanente
                                  d'Italia presso la U.E.
                                  Alla  Commissione   U.E.   -   D.G.
                                  agricoltura - Div. vino
                                    Alla   Direzione  generale  delle
                                  politiche        agricole        ed
                                  agroindustriali nazionali
                                  Alla   Direzione  generale  risorse
                                  forestali, idriche e montane
                                  Alle organizzazioni di categoria
                                  All'Istituto regionale della vite e
                                  del vino
                                  Alla divisione IX
  Con il regolamento  CE della Commissione n. 2020/97  del 15 ottobre
1997 e'  stata attivata per  la campagna 1997/1998  la "distillazione
preventiva" di cui  all'art. 38 del regolamento CEE n.  822/87 per un
volume di vino  da tavola pari a  12 milioni di ettolitri  di cui 5,5
milioni di ettolitri riservati  all'Italia. Con la presente circolare
si  forniscono  le indicazioni  ed  i  necessari chiarimenti  per  la
corretta  applicazione della  distillazione in  oggetto. Con  proprio
provvedimento    l'A.I.M.A.    provvedera'    all'emanazione    delle
disposizioni di competenza.
  1.  Soggetti   che  hanno   titolo  per  concludere   contratti  di
distillazione preventiva.
  Possono   accedere  alla   distillazione   preventiva  soltanto   i
produttori  di vino  da tavola  e cioe',  qualsiasi persona  fisica o
giuridica o associazione di dette  persone che hanno prodotto vino da
tavola da uve fresche, da mosto di uve e da mosto di uve parzialmente
fermentato, da essi stessi ottenuti o acquistati.
  I contratti di distillazione possono  essere conclusi, da parte dei
produttori o "assimilati ai  produttori", soltanto con "distillatori"
o "assimilati  al distillatore"  o "elaboratori di  vino alcolizzato"
riconosciuti ed iscritti negli appositi registri di questo Ministero.
           2. Vino oggetto della distillazione e prodotti ottenibili.
  Possono formare  oggetto della  distillazione preventiva i  vini da
tavola  rossi,  rosati  e  bianchi  aventi  un  titolo  alcolometrico
volumico effettivo non inferiore a 9% vol. nonche' i vini atti a dare
vini da  tavola, aventi le  caratteristiche di cui  ai punti 12  e 13
dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87.
  Dalla  distillazione dei  predetti vini  possono essere  ottenuti i
seguenti prodotti:
  alcole neutro rispondente alla definizione di cui all'allegato 1 al
regolamento CEE n. 2046/89, del Consiglio;
  acquavite  di  vino  rispondente alle  caratteristiche  qualitative
previste dalle disposizioni comunitarie di  cui al regolamento CEE n.
1576/89;
  alcole greggio  avente un titolo  alcolometrico pari o  superiore a
52% vol.
                3. Volume massimo di vino ammesso alla distillazione.
  Come  gia' accennato  in precedenza,  con il  regolamento CE  della
Commissione  n.  2020/97  e'  stato determinato  in  5,5  milioni  di
ettolitri il  volume massimo di  vino che puo' formare  oggetto della
distillazione "preventiva" in Italia.
  A norma  del predetto regolamento  e nel limite  succitato, ciascun
produttore  puo' concludere  un contratto  per un  volume di  vino da
tavola o di vino atto a dare  vino da tavola che non puo' eccedere 25
ettolitri  per ogni  ettaro di  superficie  a vite  coltivata per  la
produzione di vino da tavola.
  Pertanto, nel  caso in cui  in Italia vengano  presentati contratti
per un volume superiore ai 5,5 milioni di ettolitri di vino si dovra'
procedere alla  relativa riduzione secondo  le modalita' che  sono di
seguito precisate.
  Come e' noto, ai sensi del regolamento CEE n. 2721/88, e successive
modifiche,  la  superficie  che  a  tal fine  deve  essere  presa  in
considerazione e'  quella indicata nel quadro  g) della dichiarazione
di produzione  in vigore  nella campagna 1997/1998  in corrispondenza
delle  voci relative  ai  vini da  tavola da  cui  e' stato  ottenuto
effettivamente tale prodotto.
  In proposito  si richiama l'attenzione sul  contenuto della lettera
circolare del  Ministero dell'agricoltura  e foreste  n. F/428  del 2
marzo 1992 in ordine alla esclusione delle superfici vitate destinate
alla produzione di mosti  concentrati e mosti concentrati rettificati
ai fini della quantificazione del volume di vino ammissibile.
  4.  Prezzi minimi  di  cessione  dei vini  ed  importi degli  aiuti
comunitari.
  Ai sensi  dell'art. 38, par. 2,  del regolamento CEE n.  822/87, il
prezzo minimo di cessione alla distillazione in questione dei vini da
tavola e dei vini  atti a dare vini da tavola e'  pari ad ECU 2,487/%
vol.hl.
  Tale  prezzo,  che si  applica  a  merce  nuda franco  azienda  del
produttore, deve  essere corrisposto  dal distillatore  al produttore
entro tre  mesi dall'entrata  in distilleria  di ciascuna  partita di
vino.
  L'obbligo del rispetto del termine di pagamento e' subordinato alla
condizione che  il produttore abbia  presentato entro due  mesi dalla
consegna  del vino  in distilleria  la prova  dell'assolvimento degli
obblighi previsti dall'art.  47 del regolamento CEE n.  822/87 per la
campagna precedente.
  Qualora la prova in questione venga fornita dal produttore oltre il
predetto  termine,   il  pagamento  del  prezzo   di  acquisto  sara'
effettuato dal  distillatore entro un mese  dalla presentazione della
prova medesima.
  Gli  importi  degli  aiuti  sono  stati fissati  per  grado  e  per
ettolitro  di prodotto  ottenuto dalla  distillazione nella  seguente
misura:
  a)  ECU   1,884  se  si   ottiene  alcole  neutro,   come  definito
all'allegato 1 del regolamento CEE n. 2046/89;
  b)  ECU  1,751  se  si  ottiene  alcole  grezzo  avente  un  titolo
alcolometrico di  almeno 52% vol. o  se si ottiene acquavite  di vino
rispondente alle caratteristiche fissate dalle disposizioni vigenti.
  L'aiuto  comunitario e'  corrisposto dall'A.I.M.A.  al distillatore
entro tre  mesi a  partire dalla  data in cui  lo stesso  fornisce le
prove dell'avvenuta  distillazione del  quantitativo totale  del vino
indicato  nei  contratti  o  nelle dichiarazioni  sostitutive  e  del
pagamento del  prezzo minimo di  acquisto entro i  termini stabiliti.
Tali prove devono essere  fornite dal distillatore all'A.I.M.A. entro
il 31 dicembre 1998.
  Se si constata  che il distillatore non ha pagato  al produttore il
prezzo minimo di acquisto, l'A.I.M.A. versa al produttore prima del 1
giugno 1999 un importo pari all'aiuto.
  E'   prevista   la   possibilita'   che   il   distillatore,   dopo
l'approvazione del  contratto di distillazione o  delle dichiarazioni
sostitutive, possa chiedere all'A.I.M.A. che l'importo dell'aiuto gli
sia  versato  in  anticipo  a condizione  che  costituisca  a  favore
dell'A.I.M.A. stessa una cauzione pari  al 120% di detto importo come
stabilito  con regolamento  CEE  n. 2046/89  e  secondo le  modalita'
previste dal  decreto ministeriale 6 settembre  1983 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 20 settembre 1983.
  L'anticipo  di  cui  sopra  puo' essere  corrisposto  nella  misura
massima  dell'importo dell'aiuto  previsto per  la distillazione  del
vino in alcole greggio o acquavite  di vino, calcolato sulla base del
volume di alcole  del vino indicato nel contratto  di distillazione o
nella dichiarazione sostitutiva.
  Nel  caso  di  richiesta  di pagamento  anticipato  dell'aiuto,  il
relativo  importo  sara'  corrisposto dall'A.I.M.A.  al  distillatore
entro tre  mesi dalla presentazione  della cauzione e  della relativa
documentazione.
  Ai  fini dello  svincolo della  cauzione, i  beneficiari dell'aiuto
devono fornire all'A.I.M.A. - entro e  non oltre il 31 gennaio 1999 -
la prova che:
  il  quantitativo totale  del vino  oggetto del  contratto e'  stato
distillato nel termine stabilito;
  il distillatore ha pagato al  produttore almeno il prezzo minimo di
acquisto entro i termini prescritti.
  Infine, per quanto  concerne il tasso da  utilizzare per convertire
in moneta nazionale il prezzo di  acquisto del vino, gli aiuti per la
distillazione  nonche'  l'importo  della   riduzione  del  prezzo  di
acquisto di cui al successivo punto 8, il tasso applicabile e' quello
in  vigore il  primo giorno  del  mese in  cui e'  avvenuta la  prima
consegna del vino alla distilleria, riferita ad uno stesso contratto.
  5.   Presentazione  dei   contratti   di   distillazione  e   delle
dichiarazioni sostitutive ai fini della loro approvazione.
  I  produttori  di  vini  da tavola  che  intendono  procedere  alla
distillazione  di cui  trattasi,  devono presentare  una domanda  per
l'approvazione  dei  relativi  contratti  di  distillazione  o  delle
dichiarazioni  sostitutive, entro  e non  oltre il  15 gennaio  1998,
corredata  da una  copia della  dichiarazione di  produzione relativa
alla campagna 1997/1998.
  I contratti  e le  dichiarazioni sostitutive in  questione dovranno
essere  presentati sulla  base  di  apposita modulistica  predisposta
dall'A.I.M.A.
  Si chiarisce in proposito che  la normativa comunitaria consente la
presentazione dei  contratti o delle dichiarazioni  sostitutive anche
prima della presentazione della relativa dichiarazione di produzione.
  In tal caso  i contratti potranno, su  richiesta degli interessati,
essere  approvati  per un  volume  massimo  del 50%  della  quantita'
oggetto dello stesso determinata secondo  i criteri indicati al punto
3,  con  riferimento  alla   superficie  vitata  corrispondente  alla
quantita' di vino  da tavola effettivamente prodotta  ed iscritta nei
previsti  registri  di  carico  e  scarico.  Tuttavia  il  versamento
dell'aiuto  e'  subordinato  alla presentazione  delle  dichiarazioni
vitivinicole e agli altri elementi previsti al successivo punto 6.
  Gli  uffici periferici  preposti all'approvazione  dei contratti  e
delle  dichiarazioni sostitutive  di distillazione  devono comunicare
telegraficamente al  Ministero delle  politiche agricole  - Direzione
generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. VI - Via
XX Settembre,  20 -  00187 Roma,  entro e  non oltre  la data  del 20
gennaio 1998 il  quantitativo totale del vino che  ha formato oggetto
degli  anzidetti  contratti  e dichiarazioni  sostitutive  presentati
entro e non oltre il 15 gennaio 1998.
  Il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva, per i
quali si chiede l'approvazione, deve avere per oggetto l'acquisto del
vino da parte del distillatore  e contenere l'impegno di quest'ultimo
di corrispondere al produttore, entro  i termini stabiliti, un prezzo
non inferiore  al prezzo  minimo di  cessione indicato  al precedente
punto 4, fatta salva la riduzione  di cui all'art. 44 del regolamento
CEE n. 822/87 che,  per la misura in questione, e'  pari a 0,1811 ECU
per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione.
  Oltre  i  predetti  elementi,  nei  contratti  di  distillazione  o
dichiarazioni sostitutive vanno indicati:
    a) le generalita' e l'indirizzo del produttore;
  b) la quantita', il colore  e la gradazione alcolometrica effettiva
del vino che si vuole far  distillare e che deve essere conforme alle
disposizioni  comunitarie   in  materia  di  qualita'   dei  prodotti
destinati alla distillazione.
  Dovra' essere precisato, altresi', se si tratta di vino da tavola o
di vino atto a dare vino da tavola;
    c) il luogo ove e' immagazzinato il vino;
  d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria;
    e) l'indirizzo della distilleria.
  Gli stessi contratti devono  contenere una dichiarazione secondo la
quale il produttore, sotto la propria responsabilita':
  attesti di  aver soddisfatto per  la scorsa campagna  agli obblighi
delle distillazioni di cui all'art. 35 e, ove tenuto, all'art. 36 del
regolamento CEE n. 822/87;
  si impegni  ad addizionare al  vino cloruro di litio,  nella misura
compresa tra i 5 ed i  10 grammi per quintale, conformemente a quanto
previsto al seguente punto 9;
  attesti di non aver presentato in altre province contratti relativi
alla stessa distillazione, specificando, in caso contrario, l'ufficio
presso il quale  ha presentato tali contratti e le  quantita' di vino
oggetto dei contratti medesimi approvati o in corso di approvazione.
  Il certificato attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi di
cui   agli  articoli   dinanzi   indicati,  rilasciato   dall'ufficio
periferico  dell'Ispettorato centrale  repressione frodi  competente,
deve essere presentato dal  produttore interessato all'A.I.M.A. entro
il  termine del  31  maggio 1998  mediante  lettera raccomandata,  da
inviare per conoscenza  anche al distillatore, unitamente  a un copia
del certificato medesimo.
  Si ricorda,  infine, che  in virtu'  delle disposizioni  tendenti a
rendere  obbligatoria   l'esecuzione  del  contratto   stipulato,  il
contratto di  distillazione o  la dichiarazione  sostitutiva dovranno
essere  corredati  dalla prova  che  e'  stata costituita,  a  favore
dell'A.I.M.A.,  una cauzione  pari  a  5 ECU  per  ettolitro di  vino
oggetto del contratto stesso.
  Detta  cauzione  dovra'  essere  conforme  al  modello  predisposto
dall'A.I.M.A.,    e    sara'    svincolata    dall'A.I.M.A.    stessa
proporzionalmente alle quantita' consegnate  nel momento in cui viene
fornita la prova della effettiva consegna del vino in distilleria. Se
non  viene  effettuata  alcuna  consegna  nei  termini  previsti,  la
cauzione verra' incamerata per intero.
  Nel caso in cui un produttore  faccia eseguire per proprio conto la
distillazione  negli impianti  di  un  distillatore riconosciuto,  il
contratto di  distillazione sara' sostituito da  una dichiarazione di
consegna e da un contratto di "lavorazione per conto" concluso tra il
produttore ed il distillatore riconosciuto.
  La dichiarazione ed il contratto  di "lavorazione per conto" devono
contenere tutti gli elementi e le attestazioni sopra specificate.
  La stessa  dichiarazione deve essere presentata  dal produttore che
esegue la  distillazione negli  impianti di cui  e' titolare.  In tal
caso, deve essere prelevato un  campione del vino da distillare sotto
il controllo  di un pubblico  ufficiale ed inviato ad  un laboratorio
autorizzato per  l'analisi del  prodotto, che  ne deve  accertare, in
particolare,  la determinazione  analitica  del titolo  alcolometrico
volumico  effettivo,  dell'acidita'  totale,  dell'acidita'  volatile
espressa  in acido  acetico,  dell'anidride solforosa,  dell'estratto
secco e delle ceneri. Il risultato  di tali analisi viene trasmesso a
cura del  produttore all'A.I.M.A.  unitamente al verbale  redatto dal
pubblico ufficiale,  che ha presenziato al  prelevamento del campione
stesso.
  Il "contratto  di distillazione"  o la  "dichiarazione sostitutiva"
ed,  eventualmente, il  contratto  di "lavorazione  per conto"  vanno
presentati,    per   l'approvazione,    all'ispettorato   provinciale
dell'agricoltura o  ad altro  organo all'uopo preposto  dalla regione
nella provincia  in cui  e' immagazzinato il  vino da  distillare, in
cinque copie.
  In relazione alla particolare articolazione del provvedimento ed ai
tempi tecnici entro  i quali e' possibile concludere  i contratti, si
conferma che  gli enti eventualmente  incaricati dalle regioni  per i
rispettivi territori di competenza  e l'Istituto regionale della vite
e  del  vino  di  Palermo  per la  Sicilia,  avranno  il  compito  di
coordinare  le   iniziative  dei  produttori  singoli   ed  associati
provvedendo,  altresi',  ove  se  ne  presenti  la  necessita',  alle
operazioni connesse alla distillazione.
  6.   Approvazione   dei   contratti  di   distillazione   e   delle
dichiarazioni sostitutive.
  L'ispettorato   provinciale   dell'agricoltura   o   altro   organo
incaricato   dalle   regioni   all'approvazione  dei   contratti   di
distillazione   procedera'   all'accertamento,   sulla   base   della
documentazione presentata:
  della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla
distillazione;
  della giacenza in cantina  di un volume di vino da  tavola o atto a
dare vino  da tavola pari,  almeno, al  volume che forma  oggetto del
contratto o della dichiarazione.
  Gli   uffici  preposti   all'approvazione   dei  contratti   devono
comunicare, come sopra  precisato - a mezzo telegramma -  entro e non
oltre  il 20  gennaio 1998  al Ministero  delle politiche  agricole -
Direzione generale politiche comunitarie e internazionali - Div. VI -
via XX  Settembre, 20 - 00187  Roma, le quantita' globali  di vino da
tavola  oggetto  dei  contratti  o  delle  dichiarazioni  sostitutive
presentate.
  Analoga  comunicazione  dovra'  essere effettuata  da  parte  degli
uffici  medesimi  qualora  non  siano stati  presentati  contratti  o
dichiarazioni sostitutive.
  Si  fa  presente che  le  comunicazioni  pervenute in  ritardo  non
saranno prese in  considerazione e, pertanto, i  relativi contratti o
dichiarazioni  sostitutive  saranno  esclusi dall'intervento  di  cui
trattasi.
  Sulla base delle comunicazioni  effettuate dai singoli Stati membri
la Commissione  U.E. decidera', entro  il 6 febbraio 1998,  in merito
all'eventuale riduzione  da apportare  al volume di  vino complessivo
dei contratti o delle dichiarazioni presentate.
  In relazione a  quanto sopra, questo Ministero  provvedera', con la
dovuta tempestivita', a dare notizia agli uffici interessati circa il
livello della riduzione che dovra'  essere operata sul volume di vino
indicato in ciascun contratto o dichiarazione.
  Successivamente gli anzidetti  uffici procederanno all'approvazione
dei  contratti o  delle  dichiarazioni  presentate dagli  interessati
entro il termine del 27 febbraio 1998 con l'apposizione del visto "si
approva  per hl.  ............",  pari al  ................... %  del
quantitativo di  vino ammesso alla distillazione  dopo aver applicato
la percentuale di riduzione decisa dalla Comunita'.
  Gli uffici  stessi comunicheranno tempestivamente  agli interessati
l'esito della procedura anzidetta, entro  la stessa data prevista per
l'approvazione.  In tal  caso la  cauzione  di 5  ECU per  ettolitro,
costituita   a  favore   dell'A.I.M.A.   viene   svincolata  per   il
quantitativo di  vino oggetto  della riduzione  dovuta esclusivamente
alle decisioni comunitarie.
  A tal fine, due copie  dei contratti o dichiarazioni cosi approvati
saranno restituite alle parti  contraenti (produttore e distillatore)
ed un'altra sara' inviata sollecitamente all'A.I.M.A. unitamente alla
documentazione richiesta.
  Si ricorda - come meglio si dira'  in seguito - che per i volumi di
vino  avviati alla  distillazione eccedenti  i volumi  consentiti non
sara' riconosciuto alcun aiuto.
  Le operazioni di distillazione  possono avere inizio solamente dopo
che il contratto  o la dichiarazione sostitutiva  e' stato approvato,
ad eccezione dei contratti  che sono stati approvati provvisoriamente
nel limite massimo del 50% della quantita' indicata nei medesimi.
  Resta  naturalmente inteso  che  l'aiuto comunitario  non sara'  in
nessun caso corrisposto  prima che il produttore  abbia presentato la
dichiarazione  di produzione  e  non  potra' riguardare  quantitativi
superiori a quelli risultanti dall'applicazione dell'eventuale limite
ammesso dalla Commissione.
  Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o gli organi designati
dalle  regioni  dovranno comunicare,  inoltre,  al  Ministero per  le
politiche agricole  - Direzione generale delle  politiche comunitarie
ed internazionali  - Div.  VI -  Via XX Settembre,  20 -  00187 Roma,
entro il 15  marzo 1998, il quantitativo totale di  vino indicato nei
contratti   di  distillazione   o  nelle   dichiarazioni  sostitutive
approvati.
  7.  Consegna del  vino alla  distillazione: tolleranza  e causa  di
forza maggiore.
  Il vino  puo' essere introdotto in  distilleria dopo l'approvazione
dei  relativi  contratti  di   distillazione  o  delle  dichiarazioni
sostitutive e, comunque, non oltre il 30 giugno 1998.
  Nell'esecuzione dei  contratti (o  delle dichiarazioni)  e' ammessa
una tolleranza  del 5% in piu'  o in meno rispetto  alle quantita' di
vino indicate nei contratti stessi (o nelle dichiarazioni).
  In conseguenza nessun aiuto e' concesso:
  per   l'intero  volume   di  vino   effettivamente  consegnato   in
distilleria  quando  questo  risulta  inferiore al  95%  del  volume,
oggetto del contratto approvato;
  per il volume di vino che eccede il 105% della suddetta quantita';
  per la quantita' di vino che  eccede quella massima prevista per la
distillazione  in  causa  (25  hl/ha),  tenuto  conto  dell'eventuale
riduzione decisa dalla Commissione.
  Nella consegna  del vino  alla distillazione e'  ammessa, altresi',
una tolleranza di  0,8 grado alcole in piu' o  in meno, rispetto alla
gradazione  alcolica indicata  nel  contratto  o nella  dichiarazione
sostitutiva, fermo restando  il limite minimo previsto  per il titolo
alcolometrico effettivo  dei vini da  tavola (di 9 nelle  zone C/I/b,
C/II e C/III, che interessano l'Italia) e per il titolo alcolometrico
volumico naturale dei vini atti (di 8  per la zona C/I//b, di 8,5 per
la zona C/II e di 9 per la zona C/III).
  Non appare superfluo  ricordare ancora una volta che,  salvo i casi
di forza maggiore, la mancata esecuzione o l'esecuzione dei contratti
di  distillazione per  quantita'  inferiori al  limite di  tolleranza
comporta  l'eventuale perdita  del  diritto  all'aiuto comunitario  e
l'incameramento da parte dell'A.I.M.A.  dell'intera cauzione nel caso
sia stato corrisposto l'aiuto in via anticipata.
  Il  volume  minimo   di  vino  che  puo'   essere  consegnato  alla
distillazione da ciascun  produttore non puo' essere  inferiore ai 10
ettolitri.
  8.  Riduzione  del  prezzo  di   acquisto  dei  vini  avviati  alla
distillazione e dei relativi aiuti.
  Con  il  regolamento  CE  n. 1475/97  della  Commissione  e'  stata
prevista, tra l'altro,  la riduzione del prezzo di  cessione dei vini
avviati  alle  differenti  distillazioni  nel  corso  della  campagna
1997/98 da parte dei  produttori che hanno effettuato l'arricchimento
dei propri vini da tavola con il beneficio dell'aiuto comunitario.
  Tale riduzione  e' pari a  0,1811 ECU  per ogni grado  ettolitro di
vino consegnato alla distillazione.
  Le norme che presiedono alla pratica attuazione della riduzione del
prezzo di cessione del vino  alla distillazione sono quelle in vigore
nelle  scorse campagne  in  quanto la  normativa  comunitaria non  ha
subito modifiche in merito.
  9.  Impiego del  rivelatore e  controllo delle  caratteristiche del
vino.
  Le  disposizioni  del  citato  regolamento  CEE  del  Consiglio  n.
2046/89, nel delegare alle autorita'  competenti degli Stati membri i
compiti di  controllo intesi  ad evitare la  sottrazione dei  vini da
distillare alla loro destinazione, prevedono:
   la possibilita' di imporre l'impiego di un rivelatore;
  il divieto di opporsi, a  causa della presenza del rivelatore, alla
circolazione  del vino  in questione  destinato alla  distillazione o
alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa.
  Con decreto ministeriale 20  maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 140  del 19 giugno 1986, e' stato  stabilito che il vino
da  tavola  oggetto  dei   contratti  di  distillazione  deve  essere
addizionato con  cloruro di litio  nella misura  compresa tra 5  e 10
grammi  per  quintale  di  prodotto da  avviare  alla  distillazione,
opportunamente miscelato.
  La  violazione  di  tale  obbligo  comporta,  per  i  trasgressori,
l'applicazione delle sanzioni previste  dal decreto-legge 7 settembre
1987, n. 370, convertito nella legge n. 460 del 4 novembre 1987.
  I  produttori   debbono  comunicare   telegraficamente  all'ufficio
periferico  dell'Ispettorato centrale  repressione frodi  competente,
l'avvenuta denaturazione  del vino, secondo  le norme del  decreto 20
maggio 1986  e non possono  procedere all'estrazione o  alla consegna
del prodotto prima  che siano trascorse almeno  settantadue ore dalla
predetta comunicazione non  computandosi in detto termine  le ore dei
giorni festivi.
  I distillatori hanno l'obbligo di non  ritirare il vino che non sia
stato  denaturato in  conformita' a  quanto prescritto  dal precitato
decreto.
  Il  controllo  delle  caratteristiche   del  vino  consegnato  alla
distilleria,  in particolare,  del quantitativo,  del colore  e della
gradazione   alcolica   effettiva,   viene   effettuato   dall'U.T.F.
competente,  per  sondaggio,  secondo  le  istruzioni  impartite  dal
Ministero delle finanze d'intesa con l'A.I.M.A.
  Resta  inteso  che  i  distillatori debbono  sempre  predisporre  e
comunicare agli U.T.F. competenti, i piani di ritiro del vino secondo
le  modalita' indicate  al  punto 4)  della circolare  n.  20 del  16
settembre  1983,  relativa  alla   distillazione  preventiva  per  la
campagna 1983/84.
  10. Presentazione della  documentazione relativa alla distillazione
del vino.
  Ai  fini della  corresponsione  dell'aiuto  comunitario secondo  la
procedura  ordinaria  o   della  liquidazione  definitiva  dell'aiuto
anticipato  su   cauzione,  gli  aventi  diritto   devono  presentare
all'A.I.M.A. (Via Palestro, 81 - 00185 Roma), specifica domanda, alla
quale oltre agli altri  documenti che saranno previsti dall'anzidetta
azienda, deve  essere allegato il certificato  rilasciato dall'U.T.F.
competente  per  territorio da  redigere  in  conformita' al  modello
allegato alla presente circolare.
  Si  ricorda  che  i  termini  ultimi  per  la  presentazione  della
documentazione di  cui sopra  sono il  31 dicembre  1998 nei  casi di
richiesta di pagamento dell'aiuto  secondo la procedura ordinaria, ed
il 31 gennaio  1999 nel caso di richiesta  di liquidazione definitiva
dell'aiuto gia' anticipato su cauzione.
                                   11. Elaborazione vino alcolizzato.
  Il  vino destinato  alla distillazione  puo' essere  trasformato in
vino alcolizzato.
  Le norme che disciplinano  l'elaborazione del vino alcolizzato sono
contenute negli  articoli 25 e 26  del regolamento CEE n.  2046/89 e,
per quanto  riguarda la  distillazione in questione,  nel regolamento
CEE n. 2721/88.
  Si ricorda,  inoltre, che con circolare  n. 10 del 2  giugno 1989 e
con  lettera F/435  del 18  febbraio  1991 sono  state emanate  dalla
scrivente  le norme  applicative relative  alla elaborazione  di vino
alcolizzato per la distillazione.
  Nel caso in questione l'importo  dell'aiuto e' stato fissato in ECU
1,715/% vol.hl.
                                    12. Adempimenti dei distillatori.
  Premesso  che   le  operazioni   di  distillazione   devono  essere
effettuate  entro e  non  oltre  il 31  agosto  1998, i  distillatori
riconosciuti e loro assimilati dovranno comunicare all'A.I.M.A. entro
e non oltre il  10 di ogni mese, le quantita'  di vino distillato nel
corso  del  mese precedente  e  le  quantita' dei  prodotti  ottenuti
distinti in alcole neutro, alcole greggio e acquavite di vino.
  Si  rammenta in  proposito che,  ai  sensi del  regolamento CEE  n.
2721/88  cosi' come  modificato dal  regolamento CEE  n. 2181/91,  il
tardivo  adempimento  delle   anzidette  comunicazioni  comporta  una
riduzione dell'aiuto dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo.
  Se  il  ritardo   e'  superiore  ad  un  mese   l'aiuto  non  viene
corrisposto.
  Lo  stesso  regolamento  prevede  anche una  riduzione  dello  0,5%
dell'aiuto per ogni giorno di ritardo e per un periodo di due mesi, a
carico del distillatore che abbia trasmesso in ritardo:
  la  prova  del   pagamento  del  prezzo  minimo   previsto  per  la
distillazione in causa;
   la domanda per ottenere l'aiuto.
  Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sara' versato.
  E'  previsto, altresi',  che nel  caso in  cui il  distillatore non
rispetti il termine previsto per  il pagamento del prezzo di acquisto
del vino  l'aiuto sara'  ridotto dell'1% per  ogni giorno  di ritardo
durante il periodo di un mese.
  Se il ritardo e' superiore ad un mese l'aiuto non sara' versato.
  Nel richiamare l'attenzione degli organi periferici - preposti alla
ricezione,  all'esame  ed alla  approvazione  dei  contratti -  sulla
necessita' che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza
e  con  la  necessaria  tempestivita',  si invitano  gli  enti  e  le
organizzazioni  delle  categorie  interessate a  dare  alla  presente
circolare la massima divulgazione possibile.
  L'Ispettorato  centrale repressione  frodi  effettuera' indagini  e
controlli  finalizzati  ad  accertare,   anche  mediante  analisi  su
campioni  prelevati, l'origine  e le  caratteristiche analitiche  del
vino avviato alla distillazione.
  Si  richiama, altresi',  l'attenzione  sul  contenuto dell'art.  4,
comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  4  gennaio   1987,  n.  460,  il  quale
stabilisce,  tra  l'altro,   che  l'inosservanza  delle  disposizioni
contenute   nella   regolamentazione    comunitaria   relativa   alla
distillazione dei vini, comporta  l'applicazione della sanzione di L.
150.000 per quintale o frazione  di quintale di prodotto e, comunque,
non inferiore a L. 600.000.
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrata alla Corte dei conti il 28 novembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 363