IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 8 novembre 1991, n. 360, recante "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia"; Visto l'art. 3 della suddetta legge n. 360/1991, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, che al comma 1 dispone: "... perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine e' prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza"; Vista la motivata richiesta di proroga formulata dal sindaco del comune di Chioggia con nota del 6 settembre 1997, prot. n. 50670; Considerato che sussistono le condizioni per prorogare il termine di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, gia' prorogato al 31 dicembre 1996 con decreto ministeriale del 29 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1997 con decreto ministeriale del 9 dicembre 1996, per un periodo di ulteriori dodici mesi; Decreta: Il termine del 31 dicembre 1995, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, come modificato dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, gia' prorogato con decreto ministeriale del 29 dicembre 1995 e con decreto ministeriale del 9 dicembre 1996, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998, per le aree comprese nel comune di Chioggia. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 novembre 1997 Il Ministro: Costa Registrato alla Corte dei conti 9 dicembre 1997 Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 11