IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista la legge 8 novembre 1991, n. 360, recante "Interventi urgenti
per Venezia e Chioggia";
  Visto l'art.  3 della suddetta  legge n. 360/1991,  come modificato
dall'art. 3 del  decreto-legge 29 marzo 1995, n.  96, convertito, con
modificazioni dalla  legge 31  maggio 1995,  n. 206,  che al  comma 1
dispone: "... perdurando  i predetti fenomeni di esodo  e degrado, su
richiesta motivata  del sindaco  del comune interessato,  con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, il termine e' prorogato annualmente
fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza";
  Vista la  motivata richiesta di  proroga formulata dal  sindaco del
comune di Chioggia con nota del 6 settembre 1997, prot. n. 50670;
  Considerato che  sussistono le condizioni per  prorogare il termine
di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, gia'
prorogato  al  31  dicembre  1996 con  decreto  ministeriale  del  29
dicembre 1995  e al 31 dicembre  1997 con decreto ministeriale  del 9
dicembre 1996, per un periodo di ulteriori dodici mesi;
                              Decreta:
  Il termine del 31 dicembre 1995,  di cui all'art. 3, comma 1, della
legge 8 novembre  1991, n. 360, come modificato  dal decreto-legge 29
marzo  1995, n.  96,  convertito, con  modificazioni  dalla legge  31
maggio 1995, n.  206, gia' prorogato con decreto  ministeriale del 29
dicembre  1995 e  con decreto  ministeriale del  9 dicembre  1996, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998, per le aree comprese nel
comune di Chioggia.
  Il presente  decreto sara'  trasmesso alla Corte  dei conti  per la
registrazione e pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 7 novembre 1997
                                                   Il Ministro: Costa
Registrato alla Corte dei conti 9 dicembre 1997
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 11