IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, e' stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decretolegge; Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2021/FPC del 1 ottobre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 1990, con la quale sono state autorizzate spese per interventi nel settore privato nei comuni di Marino, Castelgandolfo, Genzano, Velletri, Nemi, Lanuvio, Grottaferrata, Ariccia e Rocca di Papa, in provincia di Roma; Considerato che, alla data odierna, risultano non utilizzate le somme di seguito indicate: Marino ............ L. 196.127.486 Nemi ............. " 85.738.549 Grottaferrata ..... " 27.682.350 Ariccia ........... " 198.647.844 Rocca di Papa ..... " 219.835.694; Considerato che i comuni sopracitati interpellati in data 5 novembre 1996 con nota n. 52548/OO.PP. hanno comunicato la disponibilita' residua delle somme sopraindicate, rispetto alle assegnazioni disposte in loro favore, che pertanto possono essere revocate per l'importo complessivo di L. 728.031.923; Considerato, altresi', che tale somma di lire 728.031.923 risulta disponibile sul capitolo 7590 della Rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di L. 728.031.923 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2021/FPC del 1 ottobre 1990. 2. La somma di cui al comma precedente e' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 1997 Il Sottosegretario di Stato: Barberi