IL DIRETTORE GENERALE
                   del dipartimento del territorio
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, recante  disposizioni  sulla riscossione  delle imposte  sul
reddito;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n. 43, che istituisce il servizio di riscossione dei tributi;
  Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, approvato col
decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567;
  Visti i  decreti ministeriali  30 dicembre 1993,  che disciplinano,
tra  l'altro,  l'invio al  sistema  informativo  del Ministero  delle
finanze dei dati delle riscossioni in conto fiscale;
  Visto l'art.  3, comma 138, della  legge 23 dicembre 1996,  n. 662,
recante  delega al  Governo per  l'emanazione di  uno o  piu' decreti
legislativi per  la modifica della  disciplina in materia  di servizi
autonomi di cassa degli uffici finanziari;
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, emanato in base
alla  suddetta delega,  ed in  particolare l'art.  1, che  dispone la
soppressione dei  servizi autonomi  di cassa degli  uffici dipendenti
dal Dipartimento delle entrate e  dal Dipartimento del territorio con
effetto dal 1 gennaio 1998;
  Visti gli articoli 4 e 6  del citato decreto legislativo n. 237 del
1997, e  successive modificazioni,  che affida al  concessionario del
servizio  riscossione  tributi  la   riscossione,  con  le  modalita'
previste  per  il conto  fiscale,  delle  entrate gia'  riscosse  dai
servizi di cassa degli uffici;
  Visti l'art. 3, comma 1, e  l'art. 4, comma 5, del medesimo decreto
legislativo  n.  237 del  1997,  che  demandano ad  apposito  decreto
dirigenziale l'approvazione  dei modelli da utilizzare  ai fini della
riscossione  e   le  modalita'  e  le   caratteristiche  tecniche  di
trasmissione dei  relativi dati  da parte  dei concessionari  e delle
banche;
  Visto  il  testo  unico   delle  imposte  ipotecaria  e  catastale,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
  Visto  il decreto-legge  20  giugno 1996,  n.  323, convertito  con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1996,  n. 425, e la tabella delle
tasse ipotecarie e dei tributi speciali allegati sotto la lettera A e
B;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  il pagamento  dei  tributi  e  degli altri  proventi  gia'
riscossi  dai servizi  di  cassa degli  uffici  del Dipartimento  del
territorio, ad eccezione di quelli  indicati al successivo art. 2, e'
utilizzato il modello approvato con il decreto del direttore generale
del Dipartimento delle entrate 9 dicembre 1997.
  Lo stesso modello e' utilizzato per la riscossione delle entrate di
cui  alle  lettere b),  c),  d),  e),  f),  dell'art. 2  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
  Il decreto dirigenziale di cui sopra  si applica anche per cio' che
riguarda:
  a) la competenza territoriale per l'esecuzione dei versamenti;
  b) le modalita' di accredito  delle somme ai concessionari da parte
delle banche e di versamento alle sezioni di tesoreria provinciale da
parte dei concessionari;
  c)  la   trasmissione  dei  dati   di  riscossione  da   parte  dei
concessionari e delle banche.
  2. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate comunica al
centro informativo del Dipartimento del  territorio, anche a mezzo di
collegamento  telematico,   i  dati   relativi  alle   operazioni  di
riscossione e di pagamento dei tributi di pertinenza del Dipartimento
del territorio effettuate dal concessionario della riscossione.