IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite   annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo del  bilancio di  competenza, anche  attraverso
l'emissione di  certiticati di  credito del Tesoro,  con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il quarto comma, dell'art. 3 come sostituito dall'art. 3,
primo  comma, della  legge 27  ottobre 1997,  n. 372,  con cui  si e'
stabilito  il limite  massimo di  emissione dei  titoli pubblici  per
l'anno stesso;
  Considerato che l'importo delle emissioni  effettuate a tutto il 18
dicembre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 56.687 miliardi;
  Visto il proprio  decreto in data 4 dicembre 1997,  con il quale e'
stata disposta  l'emissione delle prime due  tranches dei certificati
di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di ventiquattro mesi
("CTZ-24") con  decorrenza 15  dicembre 1997  e scadenza  15 dicembre
1999;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
terza tranche di "CTZ-24", con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza
15 dicembre  1999, fino  all'importo massimo  di nominali  lire 1.500
miliardi, di cui al decreto  ministeriale del 4 dicembre 1997, citato
nelle  premesse, recante  l'emissione  delle prime  due tranches  dei
certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite  dal citato decreto  ministeriale 4
dicembre 1997.