L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 23 dicembre 1997; Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorita') di aggiornamento della tariffa elettrica 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 225 del 31 ottobre 1997 (di seguito deliberazione n. 106/97), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%; Visto l'art. 33, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9; Visto l'art. 3, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481; Considerato che con decorrenza dal 1 gennaio 1998 e' venuta meno la necessita' di reintegrare le minori entrate per lo Stato a cui era destinato il gettito della maggiorazione straordinaria di cui all'art. 1, comma 1.5, lettera b), della deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito deliberazione n. 70/97); Considerato che per le imprese produttricidistributrici con produzione esclusiva o prevalente da impianti diversi da quelli termoelettrici, l'applicazione del sistema di determinazione dei contributi a copertura dei costi di energia, di cui all'art. 6 della deliberazione n. 70/97, potrebbe comportare un versamento alla Cassa conguaglio settore elettrico, nel caso in cui la produzione complessiva nel corso del bimestre considerato sia minore della produzione media dei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti; Ritenuto che continuino a sussistere i motivi che, in via temporanea e fino al completamento degli accertamenti sui criteri e presupposti degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleare per la loro chiusura definitiva, hanno portato alla determinazione delle aliquote della componente A2, come fissate dall'art. 4 e specificate nella tabella 3 della deliberazione n. 70/97; Ritenuto che sia opportuno limitare l'impatto finanziario dei contributi a copertura dei costi di energia per le imprese produttricidistributrici di limitare dimensioni e con produzione esclusiva o prevalente non termoelettrica, senza peraltro far venire meno gli stimoli ad una maggiore produzione non termoelettrica; Delibera: Art. 1. Aggiornamento della parte B della tariffa A decorrere dal 1 gennaio 1998: a) Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, di cui all'allegato 1 alla stessa deliberazione, riferito al periodo agostonovembre 1997, e' fissato pari a 24,681 L/Mcal; b) La parte B della tariffa viene aumentata del 8,34%; le aliquote relative alla parte B della tariffa, di cui alla tabella 1 allegata alla deliberazione n. 106/97, sono proporzionalmente aumentate con arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale;