L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 23 dicembre 1997;
  Premesso  che   rispetto  al  valore  preso   a  riferimento  nella
deliberazione  dell'Autorita' per  l'energia elettrica  e il  gas (di
seguito  l'Autorita') di  aggiornamento  della  tariffa elettrica  21
ottobre 1997,  n. 106/97, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale, serie
generale, n.  225 del  31 ottobre 1997  (di seguito  deliberazione n.
106/97),  il costo  unitario  riconosciuto dei  combustibili (Vt)  ha
registrato una variazione maggiore del 2%;
  Visto l'art. 33, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  Visto l'art. 3, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Considerato che con decorrenza dal 1 gennaio 1998 e' venuta meno la
necessita' di  reintegrare le minori entrate  per lo Stato a  cui era
destinato  il  gettito  della   maggiorazione  straordinaria  di  cui
all'art. 1, comma 1.5, lettera b), della deliberazione dell'Autorita'
26 giugno 1997, n. 70/97,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale,  n. 150  del 30  giugno 1997  (di seguito  deliberazione n.
70/97);
  Considerato  che   per  le  imprese   produttricidistributrici  con
produzione  esclusiva  o prevalente  da  impianti  diversi da  quelli
termoelettrici,  l'applicazione  del  sistema di  determinazione  dei
contributi a copertura dei costi di  energia, di cui all'art. 6 della
deliberazione n. 70/97, potrebbe  comportare un versamento alla Cassa
conguaglio  settore   elettrico,  nel  caso  in   cui  la  produzione
complessiva  nel  corso del  bimestre  considerato  sia minore  della
produzione media dei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti;
  Ritenuto  che  continuino  a  sussistere   i  motivi  che,  in  via
temporanea e fino  al completamento degli accertamenti  sui criteri e
presupposti degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione
dei  lavori per  la realizzazione  di centrali  nucleare per  la loro
chiusura definitiva, hanno portato alla determinazione delle aliquote
della componente  A2, come  fissate dall'art.  4 e  specificate nella
tabella 3 della deliberazione n. 70/97;
  Ritenuto  che  sia  opportuno limitare  l'impatto  finanziario  dei
contributi  a  copertura   dei  costi  di  energia   per  le  imprese
produttricidistributrici  di  limitare  dimensioni e  con  produzione
esclusiva o prevalente non  termoelettrica, senza peraltro far venire
meno gli stimoli ad una maggiore produzione non termoelettrica;
                              Delibera:
                               Art. 1.
              Aggiornamento della parte B della tariffa
  A decorrere dal 1 gennaio 1998:
  a)  Il costo  unitario riconosciuto  dei combustibili  (Vt) di  cui
all'art.  6, comma  6.8,  della deliberazione  n. 70/97,  determinato
sulla base del  prezzo medio del paniere di  combustibili sui mercati
internazionali,  di cui  all'allegato  1  alla stessa  deliberazione,
riferito al  periodo agostonovembre  1997, e'  fissato pari  a 24,681
L/Mcal;
  b) La parte B della tariffa  viene aumentata del 8,34%; le aliquote
relative alla parte  B della tariffa, di cui alla  tabella 1 allegata
alla deliberazione  n. 106/97,  sono proporzionalmente  aumentate con
arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale;