L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto ministeriale del 2 novembre 1987 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Helvetia vita S.p.a., con sede in Milano, via G. B. Cassinis n. 21; Viste le istanze in data 17 luglio 1996 e 15 maggio 1997 con le quali la Helvetia S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami III e VI di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; Vista la documentazione allegata alle predette istanze; Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 12 dicembre 1997, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attivita' assicurativa previsti dalla normativa vigente, si e' espresso favorevolmente in merito alle istanze soprarichiamate presentate dalla Helvetia vita S.p.a.; Dispone: La Helvetia vita S.p.a., con sede in Milano, via G. B. Cassinis n. 21, e' autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami III e VI di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 1997 Il presidente: Manghetti