L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione  della delinquenza  di tipo mafioso  e di  altre gravi
forme di pericolosita' sociale;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla  legge 12 agosto 1982,  n. 576, e norme  sul controllo
delle partecipazioni  di imprese o  enti assicurativi e in  imprese o
enti  assicurativi  e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  174, di attuazione
della direttiva  92/96/CEE in materia di  assicurazione diretta sulla
vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il decreto ministeriale del 2 novembre 1987 di autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciato
alla Helvetia vita S.p.a., con sede  in Milano, via G. B. Cassinis n.
21;
  Viste le  istanze in data  17 luglio 1996 e  15 maggio 1997  con le
quali   la  Helvetia   S.p.a.  ha   chiesto  di   essere  autorizzata
all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami III e VI di cui al
punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 174;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Vista  la delibera  con la  quale il  consiglio di  amministrazione
dell'Istituto,  nella  seduta  del  12  dicembre  1997,  ritenuta  la
sussistenza  dei  requisiti  di  accesso  all'attivita'  assicurativa
previsti dalla  normativa vigente,  si e' espresso  favorevolmente in
merito alle  istanze soprarichiamate  presentate dalla  Helvetia vita
S.p.a.;
                              Dispone:
  La Helvetia vita S.p.a., con sede  in Milano, via G. B. Cassinis n.
21, e' autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami
III  e VI  di  cui al  punto  A) della  tabella  allegata al  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 18 dicembre 1997
                                             Il presidente: Manghetti