IL DIRETTORE GENERALE
                    del Servizio per l'attuazione
                   della programmazione economica
  Vista  la   legge  31  gennaio   1994,  n.  97   concernente  nuove
disposizioni per le zone montane, il cui fine e' la salvaguardia e la
valorizzazione delle zone montane stesse;
  Visto  l'art. 2  della legge  n. 97/1994  che istituisce  presso il
Ministero  del bilancio  e  della programmazione  economica il  Fondo
nazionale per la montagna;
  Visto il  comma 5 del  succitato art. 2  il quale stabilisce  che i
criteri  di ripartizione  del  Fondo  tra le  regioni  e le  province
autonome sono  adottati con delibera  del CIPE sentita  la conferenza
permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le  regioni e  le province
autonome su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica,  d'intesa   con  il   Ministro  delle   risorse  agricole,
alimentari e forestali;
  Vista  la delibera  CIPE, 27  aprile 1995,  con la  quale e'  stata
vincolata la somma di lire  50 miliardi a valere sulle disponibilita'
previste dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, confluite nel
Fondo di cui  all'art. 19 del decreto legislativo n.  96/1993, per le
finalita' della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
  Vista la delibera  CIPE, 13 marzo 1996 di  approvazione dei criteri
di riparto  e della  relativa riparzione, tra  le regioni,  del Fondo
nazionale per la montagna per l'anno 1995;
  Visto il decreto del Ministero  del tesoro dell'8 ottobre 1996, con
il quale  e' stato istituito il  Fondo nazionale per la  montagna con
un'assegnazione di lire 50 miliardi in conto 1996;
  Vista  la  legge  di  bilancio   23  dicembre  1996,  n.  664,  per
l'esercizio 1997;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669,
convertito nella legge 28 febbraio 1997,  n. 30, con il quale, per il
1997, la facolta' di impegnare  e' consentita per ciscun bimestre nel
limite del 10% dello stanziamento annuo;
  Ritenuto di dover  impegnare la somma di lire 30  miliardi a favore
delle  regioni   a  statuto  ordinario,  pari   al  60%  dell'importo
complessivo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma  complessiva di  lire 30.000.000.000  e' impegnata  per le
finalita'  esposte in  premessa,  a favore  delle  regioni a  statuto
ordinario, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:
        Regioni interessate                     Importi (in lire)
               --                                       --
Piemonte ..............................            3.450.000.000
Lombardia .............................            2.934.600.000
Veneto ................................            1.507.200.000
Liguria ...............................            1.045.800.000
Emilia-Romagna ........................            1.704.600.000
Toscana ...............................            2.338.200.000
Umbria ................................            1.113.000.000
Marche ................................            1.392.000.000
Lazio .................................            1.648.800.000
Abruzzo ...............................            2.644.200.000
Molise ................................            1.002.600.000
Campania ..............................            2.951.400.000
Puglia ................................              984.000.000
Basilicata ............................            1.910.400.000
Calabria ..............................            3.373.200.000
                                                  ______________
                     Totale ...........           30.000.000.000
                                                  ==============