IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il testo  unico  delle disposizioni  legislative in  materia
postale, di bancoposta e  di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista la  convenzione stipulata il  1 agosto 1984 tra  il Ministero
delle poste e  telecomunicazioni e la SIP, approvata  con decreto del
Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
  Vista la  convenzione stipulata il  1 agosto 1984 tra  il Ministero
delle poste e telecomunicazioni e la ITALCABLE, approvata con decreto
del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
  Visto  il  decre to  ministeriale  6  aprile 1990,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta  Ufficiale n.  90 del  18 aprile
1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle
telecomunicazioni;
  Visto  il   decreto  ministeriale   24  settembre  1992,   n.  427,
concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzate;
  Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero
delle  poste e  telecomunicazioni e  l'IRITEL, approvata  con decreto
ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
306 del  31 dicembre  1992, cosi'  come modificata  dalla convenzione
aggiuntiva stipulata  il 22  dicembre 1993  ed approvata  con decreto
ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
305 del 30 dicembre 1993;
  Visto il decreto interministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  146  del   24  giugno  1996  concernente  la
determinazione delle tariffe ridotte per elevati volumi di traffico;
  Visto il decreto interministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  146 del 24 giugno 1996  concernente le tariffe
telefoniche  per  il  servizio  di addebito  automatico  di  chiamata
(numero verde) e per le prestazioni di fonia avanzata;
  Visto il decreto interministeriale  28 febbraio 1997 pubblicato nel
supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo
1997, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;
  Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo
1997,   concernente    l'adeguamento   delle    tariffe   telefoniche
internazionali;
  Vista  la  legge  31  luglio 1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui
sistemi  delle telecomunicazioni  e radiotelevisivo",  pubblicata nel
supplemento ordinario n. 154/L alla  Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31
luglio 1997;
  Visto  il   provvedimento  assunto  dall'Autorita'   garante  della
concorrenza  e  del mercato  nell'adunanza  del  29 maggio  1997,  in
relazione alle tariffe di cui  al decreto ministeriale 16 maggio 1996
concernente le tariffe ridotte per elevati volumi di traffico;
  Visto il regolamento per  l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore  delle   telecomunicazioni  approvato  con  il   decreto  del
Presidente della Repubblica n. 318  del 19 settembre 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 191/L alla Gazzetta Ufficiale n. 221 del
22 settembre 1997;
  Visto  il parere  dell'Autorita'  garante della  concorrenza e  del
mercato prot. n. 33001 del 17 novembre 1997.
  Considerata  l'esigenza   di  procedere  ad  una   revisione  delle
condizioni tariffarie  dovute dagli  abbonati che  sviluppano elevati
volumi  di traffico,  sia  per ottemperare  alle indicazioni  fornite
dall'Autorita'  garante  della concorrenza  e  del  mercato, sia  per
consentire    una    migliore    evoluzione   del    settore    delle
telecomunicazioni  verso  la  piena  concorrenza dal  1  gennaio  del
prossimo anno;
  Ritenuto necessario prevedere un  periodo entro il quale consentire
agli abbonati configurati mediante tabella  di numerazione di rete di
aderire ad altre condizioni  tariffarie specifiche per elevati volumi
di traffico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per un  periodo di 12 mesi  dalla data di entrata  in vigore del
presente  decreto,  alle  comunicazioni nazionali  ed  internazionali
originate  dai  collegamenti   degli  abbonati  configurati  mediante
specifica  tabella  di  numerazione  di   rete,  di  cui  al  decreto
ministeriale 16  maggio 1996, si  applicano i ritmi di  tassazione in
essere  alla  data  del  30  novembre  1997,  riportati  nel  decreto
ministeriale 28 febbraio 1997, citati nelle premesse.
  2.  Il  valore  degli  impulsi relativi  alle  comunicazioni  delle
singole tipologie  di traffico, nazionale ed  internazionale, interno
ed esterno,  generato dai  collegamenti dell'abbonato  configurato in
tabella di numerazione  di rete di cui  al comma 1, e'  il piu' basso
tra   i  valori   medi  mensili   applicati  ai   consumi  effettuati
dall'abbonato nei tre mesi precedenti  alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  3. L'addebito delle varie  tipologie di comunicazione avviene sulla
base  delle  norme  tecniche  di omologazione  dei  contatori  o  dei
dispositivi equivalenti.
  4. In  sede di  emissione delle bollette,  il numero  degli impulsi
rilevati  per  periodi  mensili  e'  considerato  cumulativamente  in
relazione al  periodo della fatturazione; il  periodo di fatturazione
puo'  decorrere  da  qualsiasi  giorno   del  mese  di  inizio  della
rilevazione.