IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la ITALCABLE, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visto il decre to ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzate; Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e l'IRITEL, approvata con decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, cosi' come modificata dalla convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993; Visto il decreto interministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1996 concernente la determinazione delle tariffe ridotte per elevati volumi di traffico; Visto il decreto interministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1996 concernente le tariffe telefoniche per il servizio di addebito automatico di chiamata (numero verde) e per le prestazioni di fonia avanzata; Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1997 pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali; Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche internazionali; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997; Visto il provvedimento assunto dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nell'adunanza del 29 maggio 1997, in relazione alle tariffe di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996 concernente le tariffe ridotte per elevati volumi di traffico; Visto il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 19 settembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 191/L alla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997; Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato prot. n. 33001 del 17 novembre 1997. Considerata l'esigenza di procedere ad una revisione delle condizioni tariffarie dovute dagli abbonati che sviluppano elevati volumi di traffico, sia per ottemperare alle indicazioni fornite dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, sia per consentire una migliore evoluzione del settore delle telecomunicazioni verso la piena concorrenza dal 1 gennaio del prossimo anno; Ritenuto necessario prevedere un periodo entro il quale consentire agli abbonati configurati mediante tabella di numerazione di rete di aderire ad altre condizioni tariffarie specifiche per elevati volumi di traffico; Decreta: Art. 1. 1. Per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle comunicazioni nazionali ed internazionali originate dai collegamenti degli abbonati configurati mediante specifica tabella di numerazione di rete, di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, si applicano i ritmi di tassazione in essere alla data del 30 novembre 1997, riportati nel decreto ministeriale 28 febbraio 1997, citati nelle premesse. 2. Il valore degli impulsi relativi alle comunicazioni delle singole tipologie di traffico, nazionale ed internazionale, interno ed esterno, generato dai collegamenti dell'abbonato configurato in tabella di numerazione di rete di cui al comma 1, e' il piu' basso tra i valori medi mensili applicati ai consumi effettuati dall'abbonato nei tre mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. L'addebito delle varie tipologie di comunicazione avviene sulla base delle norme tecniche di omologazione dei contatori o dei dispositivi equivalenti. 4. In sede di emissione delle bollette, il numero degli impulsi rilevati per periodi mensili e' considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione puo' decorrere da qualsiasi giorno del mese di inizio della rilevazione.