Alle Direzioni regionali delle entrate
                  Agli uffici unici delle entrate
                  Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
                  Agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto
                  Ai centri di servizio delle imposte dirette
                  Alle direzioni centrali del Dipartimento delle
                  entrate
                  Alla Direzione generale degli affari generali e
                  del personale
                  Al Dipartimento del territorio
                  All'ufficio del segretario generale
                  Al Servizio centrale degli ispettori tributari
                  Al Comando generale della Guardia di finanza
                              PREMESSA
    L'articolo 4 risponde all'esigenza di neutralizzare l'imposizione
sulle plusvalenze latenti o i valori di avviamento presenti presso la
conferente ed evidenziati nella perizia di cui all'articolo 2343 c.c.
costituendo, pertanto,  un  regime  particolare  applicabile  ad  una
circoscritta platea di soggetti ai quali e' comunque data facolta' di
avvalersi del regime generale previsto dall'articolo 3.
    L'articolo  5  regola  la  disciplina  fiscale  degli  scambi  di
partecipazioni attraverso i quali una societa' od ente acquisisce  il
controllo di altra societa' od ente.
    L'articolo  6  interviene  sul  regime  fiscale  delle  fusioni e
scissioni, dettando regole in materia di  trattamento  dei  disavanzi
che ne possono derivare.
    L'articolo  7  attua  la  delega in materia di norma antielusiva,
modificando la disciplina contenuta nell'articolo 10 della  legge  n.
408 del 1990.
    L'articolo  8,  in  ossequio  alle  indicazioni  contenute  nella
lettera d) del comma 161 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996,
contiene disposizioni in materia di riportabilita' delle perdite  sia
per  consentirla  senza limiti temporali con riferimento alle imprese
di  nuova  costituzione  sia  per  escluderne  l'utilizzo  in  talune
ipotesi.
    L'articolo   9  reca,  infine,  disposizioni  relativamente  alla
decorrenza e all'attuazione  delle  norme  contenute  nei  precedenti
articoli.
    Per completezza di argomento si rileva che il decreto legislativo
in   esame   non   reca  alcuna  novita'  ai  fini  dell'applicazione
dell'imposta di registro alle operazioni di cui si tratta alle quali,
pertanto, continuera' ad applicarsi la  disciplina  del  testo  unico
delle  disposizioni  concernenti  l'imposta di registro approvato con
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
    Ai  sensi  della  predetta   normativa,   e   piu'   precisamente
dell'articolo  4 della Tariffa, parte I, allegata al suddetto T.U., i
conferimenti di proprieta' o diritto reale di godimento su aziende  o
su  complessi  aziendali  relativi  a  singoli rami dell'impresa sono
assoggettati all'imposta proporzionale nella misura dell'1 per  cento
(articolo 4, lettera a), punto 3)).
    Tuttavia,  qualora  il  conferimento sia fatto da una societa' ad
altra societa' esistente o da costituire torna applicabile  l'imposta
d¥  registro  nella  misura  fissa,  attualmente  determinata in lire
250.000. Lo stesso trattamento e' previsto  per  operazioni  analoghe
poste  in  essere da enti diversi dalle societa' (articolo 4, lettera
b)).
    Tale ultima previsione  e'  stata  introdotta  dall'articolo  10,
comma  5,  lettera  c),  del  decreto  legge  20  giugno 1996, n.323,
convertito dalla legge 8 agosto 1996, n.425 con il  quale  e'  stata,
inoltre,  prevista per gli atti di fusione e scissione l'applicazione
della sola imposta fissa di registro nella misura di lire 250.000.
    Ovviamente, ai fini della determinazione  della  base  imponibile
dei   trasferimenti  di  aziende,  continueranno  ad  applicarsi  gli
articoli 50 e 51 del gia' citato T.U. delle disposizioni  concernenti
l'imposta  di  registro.  In  particolare il comma 4 dell'articolo 51
prevede che si debba fare riferimento al valore complessivo dei  beni
che  compongono  l'azienda,  compreso  l'avviamento,  al  netto delle
passivita' - come gia' precisato dall'Amministrazione  finanziaria  -
ed  esclusi  i  mobili  iscritti  negli  appositi  pubblici  registri
(articolo 7 della Tariffa, parte I,  allegata  al  citato  T.U.),  in
guanto  sottoposti  ad autonoma tassazione, nonche' le passivita' che
espressamente si riferiscono a tali beni.
    Sulla  base  imponibile  cosi'   determinata   continueranno   ad
applicarsi  per  gli atti di cessione di azienda le aliquote relative
alla natura dei beni ceduti.
    In relazione alle menzionate disposizioni del decreto legislativo
n. 358 del  1997,  si  forniscono  i  seguenti  chiarimenti,  facendo
riserva  di  impartire  ulteriori istruzioni relativamente alla norma
antielusiva di cui all'articolo 7 con  riferimento  alla  evoluzione,
anche giurisprudenziale, che si formera' al riguardo.
                             CAPITOLO I
              DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI DI
             RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
    1. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o
di partecipazioni di controllo o di collegamento
    1.1 Premessa
    Con  l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 358 del 1997,
e' stata data attuazione all'articolo 3, comma 161, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  che  prevede  per  le  plusvalenze
realizzate  a seguito della cessione di aziende, complessi aziendali,
partecipazioni in societa' controllate o collegate, l'istituzione  di
un  regime  opzionale  di  imposizione  sostitutiva delle imposte sui
redditi, con aliquota non superiore a quella applicata alla  cessione
di  partecipazioni  qualificate  ai  sensi del comma 160 del medesimo
articolo 3 della legge n. 662 del 1996.
    In particolare, con l'articolo 1  in  esame  e'  stata  istituita
un'imposta  sostitutiva,  con  l'aliquota  del  27  per  cento, sulle
plusvalenze derivanti da:
    1) cessione di aziende possedute per un periodo non  inferiore  a
tre anni (comma 1);
    2)  cessione  di  partecipazioni  di  controllo o di collegamento
iscritte come tali nelle immobilizzazioni  finanziarie  degli  ultimi
tre bilanci (comma 3).
    Si  fa  presente  che  con  il  provvedimento in esame si intende
attribuire un regime fiscale di agevolazione a  tutte  le  operazioni
attraverso cui normalmente si effettuano i trasferimenti di aziende.
    Dato  che  il trasferimento delle aziende nella realta' economica
avviene non soltanto  mediante  la  cessione  diretta  delle  aziende
stesse  ma  anche con la cessione di partecipazioni che attribuiscono
un effettivo potere di  gestione  nelle  societa'  che  detengono  le
aziende  che  si  intendono  cedere,  la  norma  in  esame  detta una
disciplina che riguarda non  soltanto  le  plusvalenze  derivanti  da
cessioni  di  aziende  ma  anche  quelle  derivanti dalla cessione di
partecipazioni  che  consentono  di  esercitare  il  controllo  o  il
collegamento  nella  societa' che detiene le aziende che si intendono
cedere.
    Va altresi' sottolineato che, per effetto dell'articolo 9,  comma
1,  del  decreto n. 358 del 1997 in esame, la norma che disciplina le
cessioni di aziende e quelle di  partecipazioni  di  controllo  o  di
collegamento trova applicazione per le cessioni poste in essere dalla
data  di entrata in vigore del citato decreto (quindi dall'8 novembre
1997).
    1.2 Plusvalenze da cessione di azienda
    1.2.1 Ambito soggettivo
    Con  riferimento  ai  soggetti  che   possono   avvalersi   della
disposizione  in  commento  si  precisa che, in merito all'ipotesi di
cessione di aziende possedute per un  periodo  non  inferiore  a  tre
anni,  la norma stessa si riferisce a tutti i soggetti che realizzano
una plusvalenza, determinata ai  sensi  dell'articolo  54  del  TUIR,
esclusi i casi di realizzo nel corso di una procedura concorsuale. Ne
consegue  che  il  regime  agevolativo  in esame si rende applicabile
nelle ipotesi di plusvalenze per cessioni di  aziende  realizzate  in
caso di liquidazione ordinaria.
    Ai    fini    dell'individuazione   dell'ambito   soggettivo   di
applicazione della norma agevolativa, e'  necessario  che  sussistano
entrambe le seguenti condizioni:
    a)  che si tratti di cessioni effettuate da parte dei soggetti di
seguito specificati;
    b)  che  le  cessioni  medesime  diano  luogo  a  plusvalenze  da
determinarsi ai sensi dell'articolo 54 del TUIR.
    Considerato   che  le  plusvalenze  suscettibili  di  imposizione
sostitutiva sono quelle di cui all'articolo 54 del TUIR, ne  discende
che  la  norma  agevolativa  si rivolge ai soggetti che conseguono la
plusvalenza nell'esercizio di attivita' commerciali sia in regime  di
contabilita' ordinaria sia in regime di contabilita' semplificata.
    Inoltre,  la  norma in esame si applica anche in caso di cessione
dell'unica azienda da  parte  dell'imprenditore  individuale  che  ha
concesso in affitto o in usufrutto l'azienda medesima, ferma restando
ovviamente  l'ulteriore  condizione  del possesso triennale di cui si
dira' nel prosieguo. Infatti, ai sensi dell'articolo  81,  lett.  h),
ultimo  periodo,  del  TUIR,  sebbene  l'anzidetta  cessione da parte
dell'imprenditore individuale  configuri  un  reddito  diverso,  tale
reddito  va  determinato  secondo  le  regole  dell'art.  54 del TUIR
medesimo (in tal senso si  confronti  l'articolo  85,  comma  2,  del
TUIR).
    Pertanto,  poiche'  anche  in  tale ipotesi l'azienda concessa in
affitto o in usufrutto si trasferisce ad altro soggetto che  esercita
attivita'  d'impresa,  ne  consegue  che  l'ipotesi medesima risponde
anch'essa alle specifiche finalita' del provvedimento concernente  le
ristrutturazioni.
    1.2.2 Ambito oggettivo
    Con  riferimento  alle  cessioni di aziende, va precisato che nel
termine "cessione" si comprendono solo le cessioni a titolo  oneroso,
mentre  ne  sono  escluse  quelle a titolo gratuito, tenuto conto del
tenore letterale della norma che  fa  riferimento  alle  "plusvalenze
realizzate",  con cio' ricollegandosi alla previsione di cui al comma
1, lettera a), dell'articolo 54 del TUIR che riguarda le  plusvalenze
dei  beni relativi all'impresa realizzate "mediante cessione a titolo
oneroso".
    Ai fini dell'individuazione della nozione di cessione, si precisa
che  la  norma  intende  agevolare  esclusivamente  le   ipotesi   di
trasferimento  a  titolo  definitivo  della  proprieta' dell'azienda;
conseguentemente  non   rientrano   nell'ambito   applicativo   della
disposizione  stessa  gli  atti  che  comportano la costituzione o il
trasferimento di diritti  reali  di  godimento,  quali,  ad  esempio,
l'usufrutto dell'azienda.
    Infatti, come e' stato ricordato in precedenza, la norma in esame
intende  facilitare  solo le operazioni di ristrutturazione aziendale
che danno luogo  al  trasferimento  definitivo  dell'azienda  mentre,
nell'ipotesi di costituzione di un diritto reale di godimento qual e'
il   diritto   di   usufrutto,  l'usufruttuario  deve  continuare  ad
esercitare l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue  al  fine
di  conservare  integro  il  valore  di  avviamento  e deve, inoltre,
gestire l'azienda  senza  modificarne  la  destinazione  in  modo  da
conservare  l'efficacia  dell'organizzazione  e  degli  impianti e le
normali dotazioni di scorte (in tal senso, si  veda  l'articolo  2561
del codice civile).
    Rientrano   nella   nozione  di  cessione  anche  le  ipotesi  di
assegnazione, di conferimento e di permuta dell'azienda.
    Con riferimento al termine "aziende",  si  precisa  che  esso  va
inteso  in  senso  ampio,  comprensivo  cioe' anche delle cessioni di
complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa.
    Va precisato, comunque, che la cessione deve riguardare l'azienda
o il complesso aziendale nel suo insieme, quindi quale  "universitas"
di  beni  materiali,  immateriali  e  di rapporti giuridico-economici
suscettibili di consentire l'esercizio dell'attivita'  di  impresa  e
non  i  singoli  beni  che  compongono  l'azienda stessa.   Pertanto,
nell'ipotesi in cui l'imprenditore  ponga  in  essere  una  serie  di
contratti  di  cessione  aventi ad oggetto singoli beni dell'azienda,
non potra' applicarsi la norma in esame,  anche  se,  nel  complesso,
viene ceduta l'intera azienda.
    Con riferimento al requisito del possesso per un periodo di tempo
non  inferiore  a tre anni, si precisa che tale termine va computato,
ai sensi dell'articolo 2963 del codice  civile,  avendo  riguardo  al
giorno  in  cui  l'azienda  e'  stata  acquisita  o  l'impresa  si e'
costituita  indipendentemente  dall'acquisto  dei  singoli  beni  che
concorrono  alla formazione dell'azienda. Cosi', ad esempio, nel caso
in cui un imprenditore acquisti il 30 giugno 1996 un macchinario  per
la propria azienda, costituita il 10 maggio 1994, e ceda l'azienda il
30   novembre   1997,   egli   potra'  avvalersi  della  disposizione
agevolativa in commento.
    Si  fa  presente,  inoltre,  che  in  caso di cessione di azienda
precedentemente concessa in affitto o in  usufrutto,  ai  fini  della
sussistenza del requisito triennale, si tiene conto anche del periodo
in cui l'azienda e' stata concessa in affitto o in usufrutto.
    1.3.  Plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo o di
collegamento
    1.3.1 Ambito soggettivo
    Il comma 3 dell'articolo 1 prevede un'imposta  sostitutiva  sulle
plusvalenze   da   cessioni  di  partecipazioni  di  controllo  o  di
collegamento.
    Condizione  per  l'applicazione  di  tale  regime  e'  che   tali
partecipazioni,  risultino  iscritte  negli  ultimi  tre bilanci come
partecipazioni di controllo o di collegamento tra le immobilizzazioni
finanziarie.
    L'espresso  riferimento  al  bilancio   contenuto   nella   norma
agevolativa  consente  di  ritenere  che la stessa si rivolge solo ai
soggetti che conseguono la plusvalenza  nell'esercizio  di  attivita'
commerciali in regime di contabilita' ordinaria.
    1.3.2 Ambito oggettivo
    Premesso  che  con  riferimento  al termine "cessione" valgono le
considerazioni svolte relativamente  alla  cessione  di  aziende,  la
nozione  di  "controllo  o  di  collegamento"  e'  quella che risulta
dall'articolo 2359 del codice civile.
    In particolare, con riferimento al concetto  di  "controllo",  il
generico  richiamo  all'articolo 2359 del codice civile comporterebbe
la rilevanza, ai fini dell'applicazione della norma in esame, sia del
controllo di diritto (art. 2359, comma  1,  n.  1),  derivante  dalla
disponibilita' della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria,  sia del controllo di fatto (art. 2359, comma 1, n. 2 e n.
3) derivante dalla disponibilita' di voti sufficienti per  esercitare
un'influenza  dominante  nell'assemblea ordinaria o dall'esistenza di
particolari vincoli contrattuali con un'altra societa'.
    Va in proposito evidenziato che, ai sensi del comma  2  dell'art.
2359  del  codice  civile,  per  stabilire  la  sussistenza  sia  del
controllo di diritto (art. 2359, comma 1, n. 1) che del controllo  di
fatto   derivante   dalla  possibilita'  di  esercitare  un'influenza
dominante nell'assemblea ordinaria (art. 2359, comma  1,  n.  2),  si
computano  anche  i voti spettanti a societa' controllate, a societa'
fiduciarie e a persona interposta.
    Per quanto riguarda la nozione di  collegamento  si  precisa  che
anch'essa  va  desunta  dall'articolo  2359  del codice civile il cui
comma 3 dispone che sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle
quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
    Inoltre, il secondo periodo del citato terzo comma dell'art. 2359
del  codice  civile  stabilisce  che  l'influenza si presume notevole
quando nell'assemblea ordinaria  puo'  essere  esercitato  almeno  un
quinto dei voti, ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in
borsa.
    Tanto  premesso,  occorre  rilevare  che  la  norma  in  commento
riferisce la situazione di controllo o di collegamento esclusivamente
alle partecipazioni  oggetto  di  cessione  e  prescinde  quindi  dal
controllo o collegamento realizzati su altri presupposti.
    In considerazione di cio', qualora il controllo sia esercitato ai
sensi  dell'art.  2359,  primo  comma,  n.3,  del  codice civile, non
mediante una partecipazione al capitale di rischio ma  esclusivamente
per  effetto di particolari vincoli contrattuali, il controllo stesso
non rileva ai fini in esame.
    Pertanto, tenuto conto del fatto che il  controllo  rilevante  ai
fini in esame e' esclusivamente quello derivante dalla disponibilita'
della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (2359,
comma  1,  n.  1  del  codice  civile) ovvero dei voti sufficienti ad
esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria  (art.  2359
comma  1, n.  2), non rilevano ai fini in esame le partecipazioni che
non danno diritto di voto (come, ad esempio, quelle rappresentate  da
azioni di risparmio o privilegiate).
    La  circostanza  innanzi  rilevata  per  cui  il  controllo  o il
collegamento   devono   essere   una   qualita'    implicita    della
partecipazione  oggetto  della cessione, porta anche ad escludere che
la fattispecie indicata dall'articolo 1  possa  ritenersi  realizzata
quando  detto  rapporto di controllo o di collegamento sia, in parte,
conseguente al possesso di diritti di usufrutto sulle azioni  e  cio'
quand'anche   tali   diritti   siano   ceduti   contestualmente  alla
partecipazione, in quanto, in  tal  caso,  il  controllo  stesso  non
discende  dal  possesso  di  una  partecipazione,  bensi'  dalla mera
temporanea disponibilita' dei  voti  sufficienti  per  esercitare  il
controllo.
    Analogamente  il  collegamento  non  rileva,  ai  fini  in esame,
qualora l'influenza notevole venga esercitata sulla base  di  accordi
contrattuali ovvero per la costituzione del diritto di usufrutto.
    Per  quanto riguarda il requisito della iscrizione delle suddette
partecipazioni nelle immobilizzazioni finanziarie  degli  ultimi  tre
bilanci dell'impresa cedente va precisato quanto segue.
    Ai  fini della norma in esame sono rilevanti solo le cessioni che
hanno ad oggetto partecipazioni di controllo o  di  collegamento  che
soddisfino tutte le seguenti condizioni:
    1) iscrizione negli ultimi tre bilanci;
    2) collocazione tra le immobilizzazioni finanziarie;
    3)  qualificazione  come  partecipazioni in imprese controllate o
collegate.
    Con riferimento alla condizione di cui al punto  1  va  precisato
che  l'iscrizione  delle partecipazioni in esame deve risultare dagli
ultimi tre bilanci degli esercizi precedenti  quello  in  cui  si  e'
verificata la cessione.
    Si  richiama  in  proposito  la  circolare del 27 maggio 1994, n.
73/E, nella parte in cui commenta l'articolo 54, comma 4,  del  TUIR,
precisando  che  anche  con riferimento alla disciplina in oggetto si
rende applicabile la presunzione ivi stabilita, in base  alla  quale,
per  la  verifica del mantenimento nel triennio delle partecipazioni,
si considerano ceduti  per  primi  i  beni  acquisiti  in  data  piu'
recente;  a  tale  conclusione  si  perviene  in  considerazione  del
richiamo,  contenuto  nel  comma  3  dell'articolo  1  in  esame,  al
precedente   comma   1   che,  ai  fini  della  determinazione  delle
plusvalenze, assume i criteri contenuti nel suddetto articolo 54  ivi
compreso  quello  secondo  cui si considerano ceduti per primi i beni
acquisiti in data piu' recente.
    Con  riferimento  alla condizione di cui al punto 2, va precisato
che l'iscrizione delle partecipazioni in esame deve essere effettuata
nell'attivo   dello   stato   patrimoniale,   nella   classe    delle
immobilizzazioni finanziarie.
    Al  riguardo  si  osserva  che  per  i  soggetti  che redigono il
bilancio ai sensi del citato D.Lgs n. 87 del 1992, la distinzione tra
la  parte  immobilizzata  e  quella  circolante  non  e'   desumibile
dall'attivo   dello   stato  patrimoniale  ma  solamente  dalla  nota
integrativa.
    Con riferimento alla condizione di cui al punto 3 si rileva  che,
per espressa disposizione di legge, le partecipazioni in esame devono
essere  iscritte "come tali" nelle immobilizzazioni finanziarie degli
ultimi tre bilanci.
    Per i soggetti che redigono il bilancio secondo schemi diversi da
quelli previsti dall'articolo 2424 e seguenti del codice civile e dal
D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, la condizione della iscrizione  nelle
immobilizzazioni  finanziarie  degli  ultimi  tre  bilanci si ritiene
soddisfatta nel caso in cui  le  partecipazioni  di  controllo  o  di
collegamento risultino come tali nei bilanci ovvero da altri elementi
certi e precisi della contabilita'.
    Si  precisa  che il rispetto delle suddette condizioni presuppone
il concorso dei seguenti requisiti:
    - chi cede deve avere il controllo o il collegamento mediante  il
possesso di una partecipazione;
    - il requisito di controllo o collegamento deve essere esercitato
interamente attraverso la partecipazione;
    -  il  cessionario  deve acquisire il controllo o il collegamento
per effetto della cessione;
    - per effetto della cessione il cedente perde il controllo ma non
necessariamente il collegamento;
    - nel caso di partecipazione di controllo la  quota  ceduta  puo'
anche  non  essere  oggettivamente  una  quota  di  controllo purche'
mediante essa il cessionario acquisisca il controllo;
    - nel caso di partecipazioni di collegamento la quota ceduta deve
essere anche oggettivamente di collegamento;
    - i requisiti  anzidetti  debbono  verificarsi  singolarmente  in
ciascuna operazione.
    Occorre altresi' rilevare che se la partecipazione di controllo o
di  collegamento  viene  ceduta  interamente a piu' soggetti mediante
varie cessioni che non  consentono  ai  cessionari  di  acquisire  il
controllo  o  il  collegamento,  le  operazioni medesime, che sono da
considerare ognuna autonomamente,  non  rilevano  ne'  come  cessioni
parziali di partecipazioni di controllo ne' come cessioni parziali di
partecipazioni di collegamento.
    Per quanto riguarda la cessione parziale di una partecipazione di
controllo  va  inoltre  precisato  che il controllo, concretizzandosi
nella  disponibilita'  della  "maggioranza"  dei  voti   esercitabili
nell'assemblea  ordinaria  o  nella  presenza  di  una  situazione di
influenza "dominante", puo' sussistere solo  in  capo  ad  una  delle
parti   contraenti   e,  quindi,  la  cessione  di  una  parte  della
partecipazione detenuta dal cedente rileva, ai  fini  in  esame,  nel
caso  in  cui tale cessione comporta la perdita del controllo in capo
al cedente  e  l'acquisizione  del  controllo  stesso  da  parte  del
cessionario,  tenendo  conto  in tale operazione anche dell'eventuale
partecipazione gia' in possesso del cessionario medesimo.
    Come  piu'  sopra  anticipato, il controllo detenuto attraverso i
voti  esercitabili  nell'assemblea  ordinaria   puo'   essere   anche
indiretto;  in  tal  caso  le  cessioni di partecipazioni mediante le
quali nell'ambito dei gruppi  si  possiede  il  cosiddetto  controllo
indiretto, non possono fruire del trattamento agevolato.
    Per   quanto  riguarda,  invece,  la  cessione  parziale  di  una
partecipazione di collegamento va sottolineato che, a  differenza  di
cio'  che  accade nel caso di cessione parziale di una partecipazione
di controllo, la cessione stessa, per essere  rilevante  ai  fini  in
esame,   non   deve   comportare   necessariamente   la  perdita  del
collegamento in capo al cedente ma deve, comunque, comportare, di per
se',  l'acquisizione  del  collegamento  in  capo   al   cessionario,
indipendentemente dal fatto che quest'ultimo gia' possieda o meno una
partecipazione  al capitale del medesimo soggetto cui si riferisce la
partecipazione ceduta.
    Al riguardo, si rappresentano i seguenti casi:
    - cessione di una  partecipazione  di  collegamento  che  non  fa
perdere  il collegamento al cedente ma che consente al cessionario di
acquisire il collegamento stesso.
    Ad esempio: si ipotizzi che la societa' A cedente possegga il 100
per cento del capitale sociale della societa' B e che il collegamento
nella societa' B si acquisisca con il possesso di una  partecipazione
al  capitale sociale pari al 10 per cento. In tal caso se la societa'
A cede il 30 per cento della societa' B alla societa' C, la  cessione
potra'  essere agevolata in quanto la societa' A, pur non perdendo il
controllo ne' il collegamento, ha ceduto una  partecipazione  che  di
per se' e' di collegamento;
    -   cessione  di  una  partecipazione  di  collegamento  che  non
determina la perdita del collegamento in capo al cedente  e  che  non
permette l'acquisto del collegamento da parte del cessionario.
    Ad  esempio: si ipotizzi che la societa' A cedente possegga il 60
per cento delle partecipazioni nella societa' B, che il  collegamento
nella  societa' B si acquisisca con il possesso di una partecipazione
al capitale sociale pari al 20 per cento e che la societa' A ceda  il
5  per  cento  delle  proprie partecipazioni alla societa' C la quale
gia' possiede una partecipazione nella societa'  B  pari  al  15  per
cento.  In tal caso la cessione realizzata non e' agevolata in quanto
la partecipazione ceduta non e', di per se', di collegamento anche se
la societa' C, dopo la cessione, ha acquisito il  collegamento  nella
societa' B, tenuto conto delle partecipazioni che gia' deteneva.
    In  conclusione,  appare  evidente, con riferimento alla cessione
parziale di una partecipazione di collegamento, che  il  possesso  in
capo    al    cessionario,   antecedentemente   alla   cessione,   di
partecipazioni  di  collegamento  o  di  controllo  al  capitale  del
medesimo  soggetto  cui  si  riferisce  la  partecipazione ceduta, e'
irrilevante ai fini in esame.
    Relativamente al caso in cui la partecipazione ceduta  sia  stata
iscritta  con diversa consistenza negli ultimi tre bilanci precedenti
alla cessione (ferma restando naturalmente la posizione di  controllo
o  di collegamento che deve sussistere in ognuno dei tre bilanci), la
disciplina  agevolativa  si  rendera'  applicabile  con   riferimento
all'intero ammontare delle partecipazioni cedute.
    In proposito valga il seguente esempio.
    Si  ipotizzi  il caso in cui il collegamento nella societa' A sia
assicurato dal possesso di una partecipazione pari al  20  per  cento
del suo capitale sociale.
    Se  la  societa'  B  ha iscritto la predetta partecipazione nella
misura del 20 per cento nel terzo e nel secondo bilancio  antecedente
alla   cessione  e  nella  misura  del  51  per  cento  nel  bilancio
immediatamente antecedente alla cessione medesima, quest'ultima anche
per la parte eccedente il 20 per cento dara'  luogo  all'applicazione
del regime agevolato.
    1.4 Regimi di tassazione delle plusvalenze dei beni
    Va innanzitutto ribadito che la cessione di singoli beni relativi
all'impresa  determina  il  conseguimento  di  plusvalenze in capo al
soggetto cedente per le quali trovano applicazione  esclusivamente  i
criteri  ordinari di cui all'articolo 54 del TUIR, con la conseguenza
che non e' consentita l'applicazione dell'imposta sostitutiva di  cui
al decreto legislativo in esame.
    Con  riferimento  alle cessioni di aziende o di partecipazioni di
controllo o di collegamento per le quali non sussistano  i  requisiti
temporali  previsti  dalle  disposizioni  in esame valgono gli stessi
criteri di tassazione stabiliti per  le  cessioni  di  singoli  beni,
mentre  qualora  sussistano  detti  requisiti  temporali  si  possono
configurare due regimi di tassazione delle relative plusvalenze:
    -  quello  ordinario,  con  l'applicazione  dei  criteri  di  cui
all'articolo 54 del TUIR;
    -  quello  opzionale, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva
di cui al decreto legislativo in esame.
    1.4.1 Regime ordinario
    In particolare le  modalita'  di  tassazione  secondo  il  regime
ordinario variano in relazione alla natura giuridica del soggetto che
ha   realizzato   la  plusvalenza  (imprenditore  individuale  oppure
societa' di persone o societa' ed enti soggetti all'IRPEG).
    1.4.1.1. Imprenditori individuali
    Nel caso di plusvalenze conseguite da  imprenditori  individuali,
va  preliminarmente  distinta l'ipotesi in cui oggetto della cessione
sia  un'azienda  ovvero  una  partecipazione  di   controllo   o   di
collegamento.
    Quando  la  cessione  ha  per  oggetto un'azienda, le plusvalenze
conseguite possono, a scelta dell'imprenditore, essere assoggettate a
tassazione ordinaria ovvero a tassazione separata  a  condizione,  in
quest'ultimo caso, che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei
redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  al  quale  le  plusvalenze
sarebbero imputabili come componenti del reddito  di  impresa  e  che
l'azienda sia posseduta da piu' di cinque anni.
    In  caso di tassazione ordinaria, la plusvalenza e' realizzata ai
sensi dell'articolo 54, comma 1, lett. a), del TUIR ed e' determinata
ai sensi del comma 2 del citato articolo
    Detta plusvalenza concorre, ai sensi del comma 4 del  piu'  volte
richiamato  articolo  54  del  TUIR,  a formare il reddito imponibile
dell'imprenditore interamente nell'esercizio del realizzo  oppure,  a
sua   scelta,   per   quote  costanti  nell'esercizio  stesso  e  nei
successivi, ma non oltre il quarto.
    In caso di tassazione separata, la plusvalenza di cui trattasi e'
assoggettata   all'imposta   personale    determinata,    ai    sensi
dell'articolo   18,  comma  1,  del  TUIR,  applicando  all'ammontare
conseguito  l'aliquota  corrispondente   alla   meta'   del   reddito
complessivo  netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in
cui i redditi sono stati conseguiti.
    Nel caso in cui l'imprenditore individuale cede l'unica  azienda,
perdendo in tal modo lo status di imprenditore, potra' assoggettare a
tassazione  ordinaria,  ai  sensi  dell'articolo  54  del TUIR, senza
possibilita'  di   fruire   della   rateizzazione,   la   plusvalenza
realizzata,  oppure,  assoggettare la stessa a tassazione separata se
l'azienda e' posseduta da piu' di  cinque  anni,  ferma  restando  la
possibilita'  di  avvalersi  dell'imposta  sostitutiva  prevista  dal
decreto in esame e  di  effettuare  il  versamento  rateale  previsto
dall'articolo 2 del decreto in esame.
    Qualora,  invece, la cessione abbia ad oggetto una partecipazione
di controllo o di collegamento, la plusvalenza realizzata concorre  a
formare  il  reddito,  ai  sensi  dell'articolo  54  del  TUIR, senza
possibilita' di  applicare  l'imposta  separatamente  in  virtu'  del
richiamato  articolo  16  del  TUIR  medesimo  che trova applicazione
soltanto con riferimento  alle  plusvalenze  realizzate  mediante  la
cessione a titolo oneroso di aziende.
    1.4.1.2  Societa'  di  persone  commerciali  e  societa'  ed enti
soggetti all'IRPEG
    Con riferimento alla cessione di aziende o di  partecipazioni  di
controllo  o  di  collegamento, la plusvalenza e' realizzata ai sensi
dell'articolo 54, comma 1, lett. a), del TUIR ed  e'  determinata  ai
sensi del successivo comma 2.
    Detta  plusvalenza  concorre, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del
TUIR, a formare il reddito imponibile,  a  scelta  del  contribuente,
nell'esercizio  del  realizzo  ovvero  -  se sussistono i presupposti
temporali ivi previsti - per quote costanti nell'esercizio  stesso  e
nei successivi, ma non oltre il quarto.
    1.4.2 Regime sostitutivo
    Il   comma   2   dell'articolo   in   commento   stabilisce   che
l'applicazione dell'imposta sostitutiva e'  un  regime  opzionale  di
tassazione  al  quale  il  cedente  puo'  ricorrere, manifestando una
volonta' in tal senso, nella dichiarazione dei redditi del periodo di
imposta nel quale le plusvalenze sono realizzate.
    La disposizione in esame prevede che qualora  in  un  periodo  di
imposta   sono   poste  in  essere  piu'  operazioni,  l'opzione  per
l'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  puo'   essere   esercitata
relativamente ad ogni singola operazione.
    Per  singola operazione deve intendersi un'operazione di cessione
avente le caratteristiche indicate ai commi 1 e  3  dell'articolo  in
esame  e,  pertanto,  avere  ad  oggetto  un'azienda posseduta per un
periodo non  inferiore  a  tre  anni  ovvero  una  partecipazione  di
controllo o di collegamento iscritta come tale nelle immobilizzazioni
finanziarie degli ultimi tre bilanci.
    In  relazione  all'ipotesi  di  cessione  di azienda e' opportuno
precisare che l'operazione deve avere ad oggetto  l'azienda  nel  suo
complesso  e,  pertanto, non possono essere considerate come "singole
operazioni", ai  fini  della  disposizione  in  esame,  le  eventuali
cessioni  di  singoli  beni  della  medesima azienda effettuate nello
stesso periodo di imposta,  anche  se  esse  comportino,  globalmente
considerate, la dismissione della azienda in capo al cedente.
    Con  riferimento  al  comma 4 della norma in commento, si osserva
che qualora le plusvalenze relative alla cessione  di  aziende  o  di
partecipazioni  di controllo o di collegamento siano realizzate dalle
societa' di cui all'articolo 5 del  TUIR,  l'imposta  sostitutiva  e'
dovuta dalle medesime societa'.
    In  tal  caso,  dette societa' potranno optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva, esercitando l'opzione  nella  dichiarazione
dei  redditi  del  periodo  di  imposta nel quale le plusvalenze sono
realizzate,   provvedendo   alla   liquidazione   e   al   versamento
dell'imposta stessa.
    Al riguardo si fa presente che detta tassazione e' definitiva con
la  conseguenza  che  i redditi ad essa assoggettati non concorrono a
formare il reddito complessivo dei soci.
    2. Conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o  di
collegamento
    Il decreto legislativo n. 358 del 1997 all'articolo 3, disciplina
le  operazioni  di  conferimento  di  aziende  e di partecipazioni di
controllo o di collegamento stabilendo, al riguardo, le modalita'  di
determinazione delle plusvalenze e il regime di tassazione (art. 3).
    Cio' posto, in merito ai conferimenti di aziende viene introdotto
anche  un  regime  speciale  di  neutralita'  (art.  4), che si rende
applicabile allorche' vengano rispettate determinate condizioni.
    Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs.  n.  358  del  1997,  il
regime previsto dai citati artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, si
applica  alle  operazioni  poste  in  essere dalla data di entrata in
vigore dello stesso decreto legislativo.
    Parte prima: Regime ordinario (articolo 3)
    2.1 Premessa
    Con l'articolo 3 del decreto in esame e'  stata  data  attuazione
all'articolo  3,  comma  161, lettere b) e c) della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  nella  parte  in  cui  attribuiscono   al   Governo,
rispettivamente,  il  potere  di  armonizzare  il  regime  tributario
interno  delle  operazioni  di  conferimento  e  la  possibilita'  di
assoggettare  ad  imposta  sostitutiva  le  plusvalenze eventualmente
derivanti da dette operazioni.
    In particolare  il  comma  1  dell'articolo  3  si  riferisce  ai
conferimenti  di  aziende  e  di  partecipazioni  di  controllo  o di
collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile effettuati
tra  soggetti  residenti  in   Italia   nell'esercizio   di   imprese
commerciali.
    Il  successivo  comma  2  precisa,  inoltre,  che le disposizioni
dell'articolo in esame si  applicano  anche  per  i  conferimenti  di
aziende  situate  nel territorio dello Stato anche se il conferente o
il conferitario e' un soggetto non residente.
    Relativamente alle suddette operazioni di conferimento, il citato
comma 1 stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle  disposizioni
di  cui  all'articolo  54 del TUIR, si assume come valore di realizzo
quello   attribuito   alle   partecipazioni,   ricevute   in   cambio
dell'oggetto   conferito,  nelle  scritture  contabili  del  soggetto
conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle
partecipazioni  conferite  nelle  scritture  contabili  del  soggetto
conferitario.
    Il  comma  1, inoltre, stabilisce che il valore di realizzo viene
assunto anche ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del provvedimento in esame.
    A differenza di quanto stabilito nel precedente articolo 1, per i
conferimenti  di  cui  trattasi  il  legislatore  non  ha ritenuto di
condizionare  il  regime  di  determinazione  della   plusvalenza   a
specifici  requisiti  temporali  di  possesso  dell'azienda  o  della
partecipazione, anche se va tenuto  presente  che,  ovviamente,  tali
condizioni  rimangono  ferme  ai  fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui  al  citato  articolo  1.  In  quest'ultimo  caso,
infatti,  qualora  le  operazioni  di conferimento abbiano ad oggetto
aziende  o  partecipazioni  aventi  le  caratteristiche  previste dal
citato articolo 1 del D.Lgs. n. 358 del 1997, le relative plusvalenze
possono essere  assoggettate  all'imposta  sostitutiva  allorche'  il
contribuente eserciti l'opzione di cui al comma 2 del citato articolo
l, assumendo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 del TUIR, il
valore di realizzo determinato con il criterio sopra indicato.
    Il  comma  3  infine detta una particolare disciplina applicabile
all'ipotesi   di   cessione,   anche   a   titolo   gratuito,   delle
partecipazioni  ricevute da un imprenditore individuale a seguito del
conferimento dell'unica azienda, stabilendo che la cessione stessa si
considera effettuata nell'esercizio di attivita' d'impresa e,  a  tal
fine,  viene  fatta  salva  l'applicazione dell'articolo 16, comma 1,
lett. g), del TUIR qualora ne sussistano i presupposti alla data  del
conferimento.
    Il  medesimo  comma  3 stabilisce, inoltre, che la cessione delle
partecipazioni effettuata oltre i tre  anni  dal  conferimento  viene
assoggettata  alla  disciplina  prevista dal decreto-legge 28 gennaio
1991, n. 27, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25  marzo
1991, n. 102.
    2.2 Ambito di applicazione
    Come  sopra  accennato le operazioni di conferimento disciplinate
dall'articolo in esame sono esclusivamente quelle aventi  ad  oggetto
aziende  e  partecipazioni  di  controllo  o  collegamento  ai  sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
    Per  quanto  riguarda  il   conferimento   di   azienda   bisogna
distinguere  l'ipotesi  in  cui  l'azienda  conferita  sia situata in
Italia da quella in cui l'azienda stessa sia situata all'estero.
    Nel caso in cui l'azienda sia situata all'estero  i  conferimenti
sono  rilevanti  ai  fini  in  esame  solo se effettuati tra soggetti
residenti  nel  territorio  dello  Stato  nell'esercizio  di  imprese
commerciali.
    Restano  escluse  le  ipotesi di conferimento di azienda previste
dall'articolo 81, comma 1, lett. h) ed h-bis), del TUIR  poiche'  non
effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali.
    Nel  caso,  invece,  in  cui  l'azienda  sia  situata in Italia i
conferimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo  3  in  esame,  sono
rilevanti  anche  se il conferente e/o il conferitario e' un soggetto
non residente.
    Per quanto riguarda i conferimenti di partecipazioni di controllo
o di collegamento, va precisato che gli stessi rilevano  ai  fini  in
esame  se  effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio
di imprese commerciali.
    L'operazione  di  conferimento  e'  rilevante  anche  quando   la
partecipazione   ricevuta   riguarda  una  societa'  o  un  ente  non
residente.
    Restano esclusi i conferimenti di partecipazioni di  controllo  o
di   collegamento   effettuati   fuori   dall'esercizio   di  imprese
commerciali.
    2.3 Modalita' di determinazione della plusvalenza imponibile
    Ai  sensi  del  comma  1  dell'articolo  3,  nelle   ipotesi   di
conferimento  sopra  evidenziate, ai fini dell'applicazione dell'art.
54 del TUIR, la plusvalenza derivante dal  conferimento  stesso  deve
essere  determinata  assumendo  come  valore di realizzo il valore di
iscrizione delle partecipazioni ricevute per effetto del conferimento
nelle scritture contabili del conferente ovvero, se superiore, quello
attribuito  all'azienda,  in  caso di conferimento di azienda, o alle
partecipazioni, in caso  di  conferimento  di  partecipazioni,  nelle
scritture contabili del conferitario.
    In  considerazione  di quanto sopra, la plusvalenza imponibile e'
costituita dalla differenza tra il valore  di  realizzo,  e  l'ultimo
costo fiscalmente riconosciuta, rispettivamente, dell'azienda o della
partecipazione conferita.
    Tale  modalita' di individuazione costituisce, relativamente alle
operazioni in questione, una implicita deroga alla  regola  posta  in
via generale dall'articolo 9 del TUIR.
    Nel   caso   di   operazioni   di   conferimento  non  aventi  le
caratteristiche  in  precedenza  illustrate  (come  ad   esempio   il
conferimento di
    singoli  beni),  la  plusvalenza  imponibile  continua  ad essere
determinata avendo riguardo alla nozione di valore normale, delineata
dall'articolo 9 del TUIR. Inoltre,  considerato  l'espresso  richiamo
all'articolo  54  del TUIR, contenuto nella norma in esame, ne deriva
che  quest'ultima  non  trova  applicazione  con   riferimento   alle
eventuali  minusvalenze da conferimento, per le quali, quindi, rimane
applicabile la disciplina dettata dagli articoli 9 e 66 del TUIR.
    Il  richiamo  operato  alle  scritture  contabili  in  luogo  del
bilancio,   al  fine  di  desumere  il  valore  di  iscrizione  delle
partecipazioni presso il conferente e il valore  dei  beni  conferiti
presso  il soggetto conferitario, trova giustificazione nel fatto che
i valori iscritti in contabilita' al  momento  del  conferimento  non
necessariamente  coincidono  con i valori che risulteranno al termine
dell'esercizio nel bilancio del soggetto  conferitario  o  di  quello
conferente.
    Nel  caso  in  cui  il  conferimento abbia ad oggetto un'azienda,
l'ultimo costo fiscalmente  riconosciuto  dell'azienda  conferita  va
determinato  sommando i singoli valori fiscalmente riconosciuti delle
attivita'  e  delle   passivita'   che   compongono   il   patrimonio
dell'azienda conferita.
    2.4  Effetti  del  conferimento  sulla determinazione del reddito
imponibile del conferente
    Come  gia'  precisato,  per  la   determinazione   dell'eventuale
plusvalenza da conferimento occorre porre a confronto il valore delle
partecipazioni  iscritto  nelle  scritture  contabili  del conferente
ovvero,  se  superiore,  il  valore  attribuito  all'azienda  o  alle
partecipazioni conferite nelle scritture contabili del conferitario e
il costo fiscalmente riconosciuto agli stessi beni.
    Qualora il conferimento avvenga nel corso del periodo di imposta,
si precisa quanto segue:
    -   gli   ammortamenti  dei  beni  conferiti  vengono  effettuati
ragguagliando la quota di ammortamento  imputabile  all'esercizio  in
corso  al  momento  del  conferimento  ai giorni che intercorrono tra
l'inizio del periodo di imposta e la data di conferimento;
    - le spese di manutenzione e le altre previste dall'articolo  67,
comma  7,  del  TUIR,  sostenute nell'esercizio di conferimento, sono
deducibili nei limiti ivi previsti.
    - i fondi di previdenza, nonche' quelli di  trattamento  di  fine
rapporto,  costituiti  dalla conferente, si trasferiscono al soggetto
conferitario se e' stato trasferito anche il rapporto di  lavoro  cui
afferiscono;
    -  gli  accantonamenti  al  fondo  rischi  su  crediti o al fondo
svalutazione crediti e al fondo rischi su cambi, relativi ai  crediti
conferiti,  non  vengono  trasferiti al soggetto conferitario, atteso
che quest'ultimo  provvedera'  ad  effettuare  tale  valutazione  sui
crediti trasferiti, a fine esercizio, sulla base dell'articolo 71 del
TUIR.
    Con  riferimento  alle  valutazioni  delle  rimanenze, qualora ad
esempio  sia  stato  adottato  il   criterio   LIFO   e   nel   corso
dell'esercizio  di  conferimento  siano  state effettuate anche delle
ordinarie operazioni di cessione, ai fini  della  individuazione  del
costo  dei beni si ritiene che non possa che adottarsi un criterio di
proporzionalita' che tenga conto delle stratificazioni del  magazzino
evidenziate dal conferente.
    2.5 Effetti del conferimento per il conferitario
    2.5.1 La determinazione del costo fiscale dell'azienda conferita
    Il  conferimento eseguito ai sensi dell'articolo 3 in commento, a
differenza di quello eseguito in regime  di  neutralita'  fiscale  ai
sensi  dell'articolo  4  del  decreto in esame, non determina, per il
conferitario, la successione nei valori fiscali dei  beni  conferiti.
Pertanto,  per  il  conferitario i beni rilevano in base al valore ad
essi attribuito nelle proprie scritture contabili. Da  cio'  consegue
che  non  si  trasferiscono al conferitario le voci rettificative del
valore  dei  predetti  beni   eventualmente   esistenti   presso   il
conferente,   come   pure  per  i  beni  di  magazzino  si  perde  la
stratificazione  storica  delle  rimanenze  in   essere   presso   il
conferente.
    2.5.2 La determinazione del reddito
    Ai  fini  della  determinazione  del  reddito del conferitario va
precisato quanto segue.
    Per quanto riguarda  i  beni  ammortizzabili  valgono  le  regole
ordinarie;   conseguentemente,   trattandosi   di   beni   usati,  il
coefficiente  di  ammortamento  e'  ridotto  al  50   per   cento   e
l'ammortamento  anticipato  puo' essere effettuato solo relativamente
al primo esercizio.
    In  caso  di  conferimento  effettuato  nel  corso  del   periodo
d'imposta,  relativamente  alle  spese  di manutenzione ed alle altre
spese  previste  dall'articolo  67,  comma  7,  del  TUIR,  sostenute
nell'esercizio    di   conferimento,   il   limite   percentuale   di
deducibilita' ivi stabilito e' calcolato  sulla  parte  del  relativo
costo proporzionale alla durata del possesso.
    2.6 Regimi di tassazione applicabili
    Anche  per  le  operazioni di conferimento i regimi di tassazione
applicabili sono i seguenti:
    - quello ordinario, secondo il quale  le  plusvalenze  realizzate
concorrono alla formazione del reddito d'impresa;
    -  quello  opzionale, consistente nell'applicazione alle predette
plusvalenze  da  conferimento   dell'imposta   sostitutiva   di   cui
all'articolo  1  del  provvedimento  in  esame,  qualora ricorrano le
condizioni ivi previste del possesso  triennale  dell'azienda  ovvero
dell'iscrizione  tra le immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre
bilanci delle partecipazioni di controllo o di collegamento.
    In  proposito,  salvo  quanto gia' precisato con riferimento alla
determinazione delle plusvalenze che avviene assumendo come valore di
realizzo il  maggiore  tra  quello  attribuito  dal  conferente  alle
partecipazioni   ricevute   e   quello  attribuito  dal  conferitario
all'azienda o alle partecipazioni conferite,  valgono,  relativamente
ai  regimi  di  tassazione  applicabili alle suddette plusvalenze, le
precisazioni gia' fornite in merito alle cessioni  di  aziende  e  di
partecipazione di controllo o di collegamento.
    Tenuto   conto   del   richiamo   all'articolo   1  del  presente
provvedimento, contenuto nell'articolo 3 del  procedimento  medesimo,
nel  caso di conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo
o  di  collegamento  effettuati  da  societa'  di  persone   di   cui
all'articolo  5  del  TUIR,  ai  fini  del regime di tassazione delle
plusvalenze  realizzate  valgono  le  considerazioni   espresse   con
riferimento a tali soggetti relativamente alle operazioni di cessione
di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.
    2.7 Conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale
    L'articolo  3,  comma  3,  del  provvedimento in esame disciplina
l'ipotesi  della   cessione,   anche   a   titolo   gratuito,   delle
partecipazioni  ricevute  dall'imprenditore individuale a seguito del
conferimento dell'unica azienda posseduta.
    La disposizione di cui trattasi ha natura antielusiva  in  quanto
intende evitare che il conferimento dell'unica azienda da parte di un
imprenditore   individuale,  il  quale  per  effetto  della  cessione
medesima perde tale qualifica, venga posto in essere al solo scopo di
aggirare  la  disciplina  sui  beni  di  impresa,   trasformando   la
plusvalenza  insita nell'azienda in una plusvalenza su partecipazioni
assoggettabili in capo alla persona fisica  ad  una  tassazione  piu'
favorevole rispetto a quella che verrebbe a gravare sulla plusvalenza
conseguita  su beni in regime d'impresa. Il comma in esame stabilisce
che la  cessione,  anche  a  titolo  gratuito,  delle  partecipazioni
ricevute   a   seguito   del   conferimento   si  presume  effettuata
nell'esercizio  dell'impresa  ed  e'   fatta   salva   l'applicazione
dell'art.  16,  comma  1,  lett. g) del TUIR, qualora ne sussistano i
presupposti alla data del conferimento.
    Nell'ipotesi  in   esame,   la   plusvalenza   realizzata   sara'
assoggettata  a  tassazione  ordinaria interamente nell'esercizio del
realizzo della cessione senza  poter  usufruire  della  rateizzazione
prevista  dall'articolo  54,  comma  4,  del  TUIR. Cio' in quanto la
presunzione operata dalla norma in ordine al mantenimento del  regime
di  impresa  ha  rilievo  soltanto nei confronti della cessione della
partecipazione medesima.
    Va  sottolineato  che  la  disposizione   in   commento   prevede
l'applicazione  dell'art. 16, comma 1, lett. g), del TUIR qualora, ne
sussistano i presupposti con riferimento alla data del conferimento.
    Pertanto,  tali  plusvalenze  sono  assoggettabili  a  tassazione
separata  con  l'aliquota determinata ai sensi dell'art. 18 del TUIR,
qualora l'azienda conferita sia stata posseduta  da  piu'  di  cinque
anni alla data del conferimento.
    Il  meccanismo  di tassazione delle cessioni delle partecipazioni
secondo i  criteri  del  reddito  d'impresa  viene  meno  qualora  la
cessione stessa sia effettuata oltre i tre anni dal conferimento.
    In  tal  caso  riemerge  il  regime naturale di tassazione per le
plusvalenze  conseguite  nel  caso  in  esame  e,  pertanto,  saranno
applicabili  le imposte sostitutive previste dal D.L. n. 27 del 1991,
convertito nella legge n. 102 del 1991 e, a far  data  dal  1  luglio
1998, quelle previste dal decreto legislativo concernente il riordino
dei  redditi  di capitali e diversi, attuativo della delega contenuta
nell'articolo 3 comma 160, della legge n. 662 del 1996.
    Per espressa previsione di legge in tale ipotesi si  assume  come
costo  delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi
del comma 1 dell'articolo 3 in esame.
    Conseguentemente,  a  seguito  del  conferimento,  i   fondi   in
sospensione   d'imposta   esistenti  nel  bilancio  dell'imprenditore
individuale vengono meno in quanto quest'ultimo perde la qualifica di
imprenditore e, pertanto, tali fondi sono assoggettati  a  tassazione
secondo   le  regole  ordinarie  nel  periodo  d'imposta  in  cui  il
conferimento stesso e' effettuato.
    In  caso  di  conferimento  dell'impresa  familiare  si  pone  il
problema  specifico  del  riconoscimento  dei  diritti di credito dei
collaboratori familiari in ordine agli incrementi  patrimoniali  loro
spettanti.
    In  proposito va rilevato che l'articolo 5, comma 4, del TUIR, in
via di principio  richiama  l'articolo  230-bis  del  codice  civile,
stabilendo  che  i  redditi  delle  imprese familiari sono imputati a
ciascun  familiare  che  abbia  prestato  in  modo   continuativo   e
prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente
alla sua quota di partecipazione agli utili.
    Da  cio'  deriva  che  il  titolare  dell'impresa  familiare  che
acquisisce  le  partecipazioni  dalla  societa'  conferitaria  dovra'
liquidare  i  diritti di credito spettanti ai collaboratori familiari
secondo  le  regole  civilistiche,  senza  che   da   cio'   derivino
conseguenze fiscali in ordine al valore delle dette partecipazioni.
    Parte  seconda:  Regime  speciale  dei  conferimenti  di  aziende
(articolo 4)
    2.8 Premessa
    L'articolo 4 da' attuazione  alla  lettera  b)  dell'articolo  3,
comma  161,  della  legge  n.  662 del 1996, nella parte in cui viene
attribuito al Governo il potere di armonizzare il  regime  tributario
delle plusvalenze relative ad operazioni di conferimento di aziende e
complessi aziendali posseduti per un periodo non inferiore a tre anni
con  il  regime  previsto  dal  D.  Lgs.  30  dicembre  1992, n. 544,
relativamente alle operazioni poste in essere tra soggetti  residenti
nel territorio dello Stato e soggetti residenti in altri Stati membri
dell'Unione  europea, ed alla lettera c) del citato articolo 3, comma
161, nella parte in cui e' stato attribuito al Governo il  potere  di
istituire,  per  le  plusvalenze  suddette,  un regime di imposizione
sostitutivo delle imposte sui redditi, da  applicare,  a  scelta  del
contribuente,  in  alternativa  a  quello  previsto  dalla lettera b)
suindicata.
    L'articolo in esame contiene la disciplina tributaria applicabile
alle plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende possedute  per
un  periodo  non  inferiore  a  tre  anni  effettuati  tra i soggetti
indicati nell'articolo 87, comma 1, lett. a) e b) del TUIR.
    Ai sensi del comma 1 del citato articolo 4 le suddette operazioni
non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze quando:
    - il soggetto conferente assume quale valore delle partecipazioni
ricevute  l'ultimo  valore  fiscalmente   riconosciuto   dell'azienda
conferita;
    -  il  soggetto  conferitario  subentra,  ai  fini fiscali, nella
posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo  e
del  passivo  dell'azienda  stessa,  facendo  risultare  da  apposito
prospetto di riconciliazione,  da  allegare  alla  dichiarazione  dei
redditi,   i   dati  esposti  in  bilancio  e  i  valori  fiscalmente
riconosciuti.
    Il successivo comma 2 stabilisce che,  in  luogo  delle  predette
disposizioni,  i  soggetti  suindicati  possono  optare  nell'atto di
conferimento per  l'applicazione  delle  disposizioni  ordinarie  del
TUIR, ovvero per quelle previste dall'articolo 1 del provvedimento in
esame,   concernente   l'imposta  sostitutiva  sulle  plusvalenze  in
argomento.
    Detta  opzione  puo'  essere  altresi'  esercitata  anche  per  i
conferimenti  di  cui all'articolo 1 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.
544.
    Da ultimo,  il  comma  3  dell'articolo  in  esame  contiene  una
disposizione  volta,  in  linea  di principio, ad evitare il fenomeno
della doppia imposizione economica che si potrebbe verificare in capo
al conferente e  al  conferitario  sui  maggiori  valori  laddove  si
verifichi  una  divergenza  tra  valori  civilistici e valori fiscali
realizzati sulle partecipazioni e sui beni.
    Infatti, tale disposizione prevede che  l'aumento  di  patrimonio
netto  del  soggetto  conferitario  a  seguito  del  conferimento  si
considera formato con gli utili di  cui  all'articolo  41,  comma  l,
lett.  e),  del  TUIR  per  la parte che eccede il valore fiscalmente
riconosciuto dell'azienda conferita, con cio' consentendo il recupero
presso  i  partecipanti  delle   imposte   assolte   dalla   societa'
partecipata mediante il riconoscimento del credito di imposta.
    2. 9 Ambito di applicazione
    Come  sopra  accennato si sottolinea che i conferimenti rilevanti
ai fini in esame sono soltanto quelli che:
    - sono posti in essere tra i soggetti indicati nell'articolo  87,
comma  l,  lett.  a)  e  b)  del  TUIR  e quindi tra societa' ed enti
commerciali, residenti nel territorio dello Stato,  soggetti  passivi
dell'IRPEG;
    - hanno ad oggetto aziende possedute per un periodo non inferiore
a tre anni.
    Per  quanto  riguarda  la nozione di azienda e la sussistenza del
periodo temporale dei tre anni si rinvia a quanto precisato  in  sede
di commento delle cessioni di aziende.
    2.10 Il regime ordinario
    Come   gia'   rilevato   in   premessa,  ai  sensi  del  comma  1
dell'articolo 4 del decreto in commento, i  conferimenti  di  aziende
effettuati in regime di neutralita' non comportano il realizzo ne' di
plusvalenze  ne'  di  minusvalenze.  Tuttavia  il soggetto conferente
assume, quale valore fiscale delle partecipazioni ricevute,  l'ultimo
valore  fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto
conferitario subentra nella posizione di quello conferente in  ordine
agli  elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo
risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare  alla
dichiarazione  dei  redditi,  i  dati  esposti in bilancio e i valori
fiscalmente riconosciuti
    Il  predetto prospetto va allegato alle dichiarazioni dei redditi
successivi al conferimento fintanto  che  sussistano  divergenze  tra
valori contabili e valori fiscalmente riconosciuti.
    In  proposito  valga  il  seguente esempio: qualora l'azienda sia
iscritta presso il conferente ad un valore netto di 80 -  coincidente
con  il  costo  ad  essa  fiscalmente  riconosciuto - l'operazione di
conferimento non comporta  la  realizzazione  di  alcuna  plusvalenza
imponibile anche se il soggetto conferente e il soggetto conferitario
iscrivono  nelle  proprie  scritture  contabili,  rispettivamente, la
partecipazione e
    l'azienda conferita ad un valore ad esempio di 100. Tuttavia,  ai
fini  fiscali,  il  soggetto  conferente  e  il soggetto conferitario
debbono assumere la partecipazione e l'azienda  conferita  al  valore
medesimo in cui la stessa era iscritta presso il conferente (cioe' di
80).
    D'altronde,  il  conferente,  assumendo  quale valore fiscalmente
riconosciuto  delle  partecipazioni   l'ultimo   valore   fiscalmente
riconosciuto   dell'azienda  conferita,  trasferisce  sulle  suddette
partecipazioni ricevute la plusvalenza  latente  insita  nell'azienda
conferita.
    Nella   disciplina   dell'articolo  4  in  commento  la  completa
neutralita' e' riconosciuta a prescindere dai valori  espressi  nelle
scritture  contabili  dei  soggetti  partecipanti  all'operazione  di
conferimento e, pertanto, l'operazione medesima puo'  essere  attuata
ai fini civilistici senza alcun condizionamento di natura fiscale.
    2.10.1 Effetti per il conferente
    Il   soggetto  conferente  assume,  quale  valore  fiscale  delle
partecipazioni ricevute,  l'ultimo  valore  fiscalmente  riconosciuto
dell'azienda  conferita, per la cui individuazione si rinvia a quanto
precisato in sede di commento all'articolo 3.
    Il trasferimento dell'azienda intervenuto nel corso  del  periodo
di  imposta  determina  per  il conferente problemi analoghi a quelli
gia'  esaminati  in  sede  di  commento  dell'articolo  3  al  quale,
pertanto, si rinvia.
    2.10.2 Effetti per il conferitario
    Come  disposto dall'articolo 4, comma 1, del decreto in esame, il
soggetto conferitario subentra nella  posizione  del  conferente,  in
ordine   agli   elementi   dell'attivo  e  del  passivo  dell'azienda
conferita, realizzando,  in  tal  modo,  la  continuita'  dei  valori
fiscalmente  riconosciuti  degli  elementi  dell'attivo e del passivo
dell'azienda conferita.
    Cio' comporta, per quanto riguarda le rimanenze, la conservazione
dell'eventuale stratificazione LIFO esistente presso  la  conferente.
Naturalmente,  qualora nelle rimanenze del conferente e in quelle del
conferitario   si   trovino   beni   omogenei,   dovra'   provvedersi
all'unificazione delle stratificazioni LIFO esistenti.
    Relativamente   ai   beni   strumentali,   le  residue  quote  di
ammortamento dovranno essere computate assumendo il costo  originario
di tali beni.
    Qualora  il  conferimento  di  cui trattasi avvenga nel corso del
periodo di imposta valgono, relativamente alla deduzione delle  spese
di  manutenzione e delle altre spese di cui all'articolo 67, comma 7,
del  TUIR,  e  per  la  determinazione  degli  ammortamenti  e  degli
accantonamenti,  i  chiarimenti  gia'  forniti  con  riferimento alle
operazioni  di  conferimento   disciplinate   dall'articolo   3   del
provvedimento  in  esame  con l'avvertenza che, sempre in ossequio al
principio  della  continuita',  occorre  far  riferimento  ai   costi
originari.
    2.11 I regimi opzionali
    L'articolo  4  del  decreto  in  esame, al comma 2 prevede che in
luogo dell'applicazione  del  precedente  comma  1,  i  soggetti  che
effettuano   i   suddescritti   conferimenti   possono   optare   per
l'applicazione delle disposizioni del TUIR e  dell'articolo  1  dello
stesso decreto n.  358 del 1997.
    L'opzione  deve  essere effettuata nell'atto di conferimento, per
cui il mancato esercizio della  stessa  comporta  l'applicazione  del
regime proprio di tali operazioni previsto dal precedente comma 1.
    In  proposito  va  precisato  che l'opzione in parola consente al
conferente di determinare la plusvalenza ai  sensi  dell'articolo  54
del   TUIR,   tenendo   conto   anche   della   disciplina  contenuta
nell'articolo 3 del provvedimento in esame e,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni,  di  fruire anche del regime di tassazione sostitutiva ai
sensi dell'articolo l del decreto in commento.
    Per uniformita' di trattamento il citato comma 2 dell'articolo  4
dispone  anche  che l'opzione di cui sopra puo' essere esercitata dai
soggetti che effettuano i conferimenti di cui all'articolo 1  del  D.
Lgs.    30  dicembre  1992,  n.  544,  riguardante  il regime fiscale
applicabile ad operazioni poste in essere tra soggetti residenti  nel
territorio  dello  Stato  e  soggetti residenti in altri Stati membri
dell'Unione europea.
    In proposito si ricorda che l'articolo 1 del predetto  D.Lgs.  n.
544  del 1992, disciplina, alla lettera c), i conferimenti di aziende
o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da  uno
ad  altro  dei  soggetti  indicati  nel decreto medesimo residenti in
stati diversi  della  Comunita'  europea,  sempre  che  uno  dei  due
soggetti sia residente nel territorio dello Stato.
    2.12 Il meccanismo di eliminazione della doppia imposizione
    L'articolo  4,  comma  3,  del  decreto  in esame, stabilisce che
qualora non sia stata esercitata l'opzione  di  cui  al  comma  2,  e
quindi  l'operazione  sia  stata assoggettata all'ordinario regime di
neutralita', l'aumento del patrimonio netto del soggetto conferitario
a seguito del conferimento si considera formato con gli utili di  cui
all'articolo  41,  comma 1, lett. e) del TUIR per la parte che eccede
il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.
    Va  in  proposito  osservato  che  per  i  conferimenti  di   cui
all'articolo 4 in esame, il regime di neutralita' fiscale e quindi di
continuita'  dei valori riguarda sia l'azienda presso il conferitario
il cui valore corrisponde a quello che aveva  presso  il  conferente,
sia  la partecipazione presso il conferente il cui valore corrisponde
a quello che aveva l'azienda conferita  e  sussiste  pur  se  i  beni
dell'azienda  e le partecipazioni vengono iscritti a valori superiori
a quelli fiscalmente riconosciuti.
    Viene a crearsi, in tal modo, una divergenza tra valori contabili
e  valori  fiscali,  sia  per  il  conferente,  con   riguardo   alle
partecipazioni,  sia  per  il  conferitario,  con  riguardo  ai  beni
dell'azienda. Tale  situazione  puo'  comportare  la  tassazione  dei
medesimi  valori: una volta nei confronti del conferitario, in quanto
ai fini della determinazione del reddito d'impresa sono  rilevanti  i
valori  fiscalmente  riconosciuti,  inferiori  a  quelli  contabili -
determinando  l'emergenza  di  un  risultato  di bilancio inferiore a
quello fiscale -  ed  un'altra  nei  confronti  del  conferente,  ove
proceda alla cessione delle partecipazioni.
    Con  particolare  riguardo  al  conferitario  si  osserva  che la
maggiore imposta pagata a fronte degli ammortamenti e di altri  costi
non  dedotti,  in  quanto  eccedenti  il  valore dei beni fiscalmente
riconosciuto, non potrebbe essere "trasferito" ai soci  come  credito
d'imposta   tenuto  conto  che  tale  imposta  non  si  correla  alla
formazione di utili.
    La previsione del comma 3 dell'articolo 4, secondo cui  l'aumento
del  patrimonio netto del conferitario - corrispondente ai plusvalori
fiscalmente non riconosciuti - e' considerato ai  fini  fiscali  alla
stregua  di  una  riserva  di utili, ancorche' esso sia costituito da
apporti del socio conferente, consente pur se in via di principio, di
non tassare detti plusvalori presso i soci, compreso  il  conferente,
stesso.    Cio'  in  quanto,  in caso di riduzione del patrimonio del
conferitario, per la parte considerata  riserva  di  utili,  ai  soci
stessi  potra' essere riconosciuto il credito d'imposta sui dividendi
che ne neutralizza la tassazione e, trattandosi  della  distribuzione
di  riserve  di  utili  e  non  di  capitale, il valore fiscale della
partecipazione non dovra' essere ridotto.
    3. Scambio di partecipazioni (articolo 5)
    3.1 Premessa
    Con l'articolo in esame e' stata data attuazione all'articolo  3,
comma  161, lett. b), della legge n. 662 del 1996, nella parte in cui
prevede l'armonizzazione del regime tributario  delle  operazioni  di
scambio  di  partecipazioni  tra soggetti residenti in Italia, con il
regime previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, per
le operazioni di scambio di partecipazioni tra soggetti residenti nel
territorio dello Stato e soggetti residenti  in  altri  Stati  membri
dell'Unione europea.
    In  proposito,  prima  di  fornire  chiarimenti  sulla disciplina
contenuta nell'articolo 5 del decreto in esame, si ritiene  opportuno
ricordare  quali  sono  le  operazioni che sono considerate scambi di
partecipazioni dal citato D. Lgs. n. 544 del 1992  e  che,  pertanto,
sono assoggettate al regime tributario ivi previsto.
    3.2  Lo scambio di partecipazioni disciplinato dal D. Lgs. n. 544
del 1992
    L'articolo 1, comma 1, lettera e), del citato D. Lgs. n. 544  del
1992  individua,  tra  le  operazioni  soggette alla disciplina dallo
stesso prevista, le permute ed i conferimenti di azioni  o  di  quote
mediante  i  quali  uno  dei  soggetti  indicati nella lettera a) del
medesimo comma 1 acquisti o integri una partecipazione di  controllo,
ai  sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile in uno
dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente  in  uno  Stato
della   Comunita'   diverso  da  quello  del  primo,  attribuendo  ai
partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle  ricevute  in
permuta  o  conferimento  ed  un'eventuale  conguaglio  in denaro non
superiore al 10 per cento del valore nominale delle suddette azioni o
quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano  lo  scambio
sia  residente  nel  territorio  dello Stato ovvero la partecipazione
scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione  nel  territorio
dello Stato di un soggetto indicato nella suindicata lettera a).
    Il  comma  5  dell'articolo  2  del  D.  Lgs.  n.  544  del  1992
stabilisce, tra l'altro, che lo scambio  di  partecipazioni  mediante
permuta  o conferimento indicato nel comma 1 non comporta realizzo di
plusvalenze ne' di minusvalenze sulle azioni o quote date in  cambio,
il  cui  valore  fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute,
ripartendosi  tra  tutte  in  proporzione  dei  valori  alle   stesse
attribuiti  ai  fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli
eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei percettori.
    3.3. Lo scambio di partecipazioni  disciplinato  dall'articolo  5
del D. Lgs. n. 358 del 1997
    Ai  fini  del  provvedimento in esame, sono considerati scambi di
partecipazioni le seguenti operazioni:
    -  la  permuta,  con  la  quale   uno   dei   soggetti   indicati
nell'articolo  87,  comma  1,  lettere  a)  e  b) del TUIR acquista o
integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo  2359,
primo  comma, n.1, del c.c. in altro soggetto indicato nelle medesime
lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo  azioni  proprie
(comma 1);
    -  i  conferimenti  in  societa',  mediante  i  quali la societa'
conferitaria  acquisisce  il  controllo  di  una  societa'  ai  sensi
dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del c.c. (comma 2).
    Entrambe le operazioni citate sono accomunate dal fatto di essere
poste  in  essere  da  un  soggetto  che  acquisisce  o  integra  una
partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1,  n.
1, del codice civile in un altro soggetto a fronte dell'attribuzione,
ai  soci della societa' partecipata, di una partecipazione al proprio
capitale.
    Va precisato che il provvedimento in esame si differenzia dal  D.
Lgs.  n.  544 del 1992, oltre che sul piano dei soggetti interessati,
soprattutto per il fatto che esso disciplina diversamente lo  scambio
di  partecipazioni conseguito attraverso la permuta rispetto a quello
conseguito attraverso il conferimento.
    3.4 Criteri generali dello scambio di partecipazioni
    3.4.1 Lo scambio di partecipazioni realizzato tramite permuta
    Il comma 1 dell'articolo  in  esame  considera  come  scambio  di
partecipazioni la permuta mediante la quale uno dei soggetti indicati
nell'articolo  87, comma 1, lett. a) e b) del TUIR acquista o integra
una partecipazione di controllo ai sensi  dell'articolo  2359,  primo
comma, n. 1, del c.c. in altro soggetto indicato nelle medesime lett.
a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR.
    Si   premette,  per  chiarezza  espositiva,  che  ai  fini  della
definizione dei soggetti che intervengono nell'operazione  si  indica
di seguito come:
    1)  societa'  acquirente,  la  societa'  che  intende acquisire o
integrare il controllo;
    2)  societa'  scambiata,  la  societa'  della  quale  si  intende
acquisire il controllo;
    3) soggetti scambianti, i soci della societa' scambiata.
    La norma in commento, si caratterizza sotto il profilo soggettivo
per il fatto che sia la societa' acquirente che la societa' scambiata
devono essere entrambe societa' od enti soggetti all'IRPEG, residenti
nel  territorio  dello  Stato,  mentre per quanto riguarda i soggetti
scambianti non  e'  necessario  che  essi  abbiano  la  qualifica  di
imprenditori,  indipendentemente  dalla loro natura giuridica. A tale
conclusione  si  perviene  tenuto  conto  della  formulazione   della
normativa la quale prevede che non si da' luogo a componenti positivi
o  negativi  del  reddito  imponibile,  locuzione  questa riferentesi
indifferentemente sia a soggetti esercenti attivita' commerciali  che
non.
    Sotto  il  profilo oggettivo, invece, e' richiesto che lo scambio
abbia ad  oggetto  una  partecipazione  che  consenta  alla  societa'
acquirente di assumere il controllo della societa' scambiata.
    Va  inoltre  sottolineato, sul piano dei requisiti oggettivi, che
l'operazione  di  scambio  di  partecipazioni  mediante  permuta   e'
rilevante   ai   fini   dell'articolo   in   esame  indipendentemente
dall'ammontare del conguaglio in denaro eventualmente pattuito  dalle
parti  contrattuali  sempreche', sul piano civilistico, l'entita' del
conguaglio in denaro  non  sia  tale  da  snaturare  l'operazione  di
permuta.
    Va inoltre considerato che, stante il divieto posto dall'articolo
2483  del  codice  civile,  in  ordine alla acquisizione di quote del
proprio capitale da parte delle societa' a responsabilita'  limitata,
l'operazione  di  permuta,  ai  sensi  del comma 1 dell'articolo 5 in
commento, puo' essere attuata  solo  quando  la  societa'  acquirente
risulti  costituita  sotto forma di societa' per azioni o societa' in
accomandita per azioni, dal momento che le partecipazioni nel proprio
capitale,  detenute  dalla  societa'  acquirente  da  attribuire   in
permuta, non possono che essere costituite da azioni.
    Nessuna  limitazione  invece  si pone in ordine alla natura della
societa' scambiata, che puo' essere, pertanto, sia azionaria che  non
azionaria.   Infatti,   con  riguardo  alla  societa'  scambiata,  il
requisito richiesto dalla norma in esame  e'  solo  quello  che  essa
rientri  in  uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma
1, dell'articolo 87 del TUIR.
    Con riguardo al requisito  del  controllo,  valgono  le  medesime
considerazioni  svolte  in merito alle operazioni di cui all'articolo
1, nel senso che  il  requisito  del  controllo  deve  sussistere  in
relazione  alle partecipazioni acquisite a seguito dell'operazione di
permuta, tanto piu' che  la  norma  in  commento,  fa,  a  tal  fine,
espresso  riferimento  al  tipo  di  controllo  esercitabile ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, n.  1, del codice civile.
    Avuto riguardo  alla  formulazione  della  norma  che  prende  in
considerazione  anche  la  "integrazione"  di  una  partecipazione di
controllo, ne consegue che l'operazione non deve necessariamente aver
ad oggetto una partecipazione che di per se'  sia  di  controllo,  ma
puo'  riguardare  anche  una  partecipazione che, unitamente a quella
gia'  posseduta,  consenta  al  soggetto  acquirente  di  avere   una
partecipazione di controllo.
    Rientra   nella   disposizione   in   commento  anche  l'acquisto
effettuato mediante la cessione da parte di piu' soggetti, sempreche'
sia ravvisabile, in modo  oggettivo,  che  l'operazione  di  acquisto
della   partecipazione  si  inserisca  in  un  progetto  unitario  di
acquisizione della partecipazione di controllo.
    Non  sono  riconducibili  nel  regime  previsto  dalla  norma  in
commento  le  operazioni  che  hanno  ad  oggetto  l'acquisizione  di
partecipazione che non consentono il controllo ovvero quelle  che  si
aggiungono  a  partecipazioni  possedute  le  quali ultime di per se'
consentono il controllo.
    In caso di permuta il  medesimo  regime  si  applica  anche  alle
azioni  proprie  della  societa'  acquirente attribuite ai soci della
societa' acquistata.
    Come innanzi anticipato, il comma 1 in commento stabilisce che lo
scambio di partecipazioni mediante permuta non da' luogo a componenti
positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il  costo
delle  azioni  o  quote  date in permuta sia attribuito alle azioni o
quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a
formare il reddito del percepiente.
    In proposito si rileva che il riferimento al "costo" delle azioni
o quote previsto dal citato articolo, e' da intendersi  come  "valore
fiscale"   delle   predette  partecipazioni,  analogamente  a  quanto
stabilito dal D.Lgs. n. 544 del 1992.
    E' evidente quindi che nel caso in cui le partecipazioni ricevute
siano state contabilizzate ad un valore superiore a quello attribuito
alle  partecipazioni  date  in  cambio  non  risulta  soddisfatta  la
condizione  posta  dalla  norma in esame e, pertanto, l'operazione di
permuta non potra' beneficiare del  regime  di  neutralita'  previsto
dall'articolo  5  in  commento  e sara', quindi, sottoposta al regime
ordinario stabilito per la cessione di beni.
    3.  4.2  Lo  scambio  di   partecipazioni   realizzato   mediante
conferimento
    In  proposito  il  comma  2 dell'articolo in esame dispone che le
azioni o quote  ricevute  a  seguito  di  conferimenti  in  societa',
mediante  i quali la societa' conferitaria acquisisce il controllo di
una societa' ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  n.  1,  del
codice civile, sono valutate ai fini della determinazione del reddito
dell'impresa conferente, in base alla corrispondente quota delle voci
di  patrimonio  netto formato dalla societa' conferitaria per effetto
del conferimento.
    Come gia' in precedenza accennato, lo scambio  di  partecipazioni
puo'  essere  attuato anche mediante operazioni di conferimento nella
societa' acquirente da parte  dei  soci  imprenditori  che  detengono
partecipazioni nella societa' scambiata.
    Sotto  il  profilo  sostanziale va rilevato che il regime fiscale
attribuito alle operazioni  di  conferimento,  come  meglio  appresso
specificato,  si  differenzia  totalmente  da  quello previsto per le
operazioni di permuta.
    A differenza di quanto previsto dal D. Lgs. n. 544 del  1992,  la
disciplina  recata  dal  comma  2  della disposizione in commento non
costituisce un regime di  neutralita'  fiscale  delle  operazioni  di
conferimento ivi regolate, bensi' un criterio di valutazione, ai fini
della  determinazione  del  reddito  dell'impresa  conferente,  delle
partecipazioni ricevute a seguito del conferimento; tale  regime  e',
assimilabile  a  quello  previsto  dal  precedente  articolo  3 per i
conferimenti di  aziende  e  di  partecipazioni  di  controllo  o  di
collegamento.
    Secondo  la  disposizione  in  commento,  come gia' precisato, la
predetta valutazione e' infatti operata in  misura  proporzionalmente
corrispondente al valore contabile attribuito dalla conferitaria alle
partecipazioni ricevute in conferimento.
    L'adozione di tale criterio puo', comportare la evidenziazione di
plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti per il conferente.
    Nel  caso  infatti  in  cui  la conferitaria dovesse iscrivere la
partecipazione ricevuta ad un valore superiore a  quello  fiscalmente
riconosciuto alla stessa presso la conferente, la conferente medesima
e'  tenuta  a  rilevare  una  plusvalenza pari alla differenza tra il
valore  di  iscrizione  della  partecipazione  conferita  presso   la
conferitaria   e   l'ultimo   valore  fiscalmente  riconosciuto  alla
partecipazione stessa presso di essa.
    In proposito valga il seguente esempio:
    Si ipotizzi che una  partecipazione  di  controllo  iscritta  nel
bilancio  della  conferente  ad  un  valore di 80, coincidente con il
costo  fiscalmente  riconosciuto,  sia  stata  dopo  il  conferimento
iscritta al medesimo valore nella contabilita' della conferitaria.
    In tal caso non emerge alcuna plusvalenza in capo alla conferente
in  quanto  la  stessa  assume le partecipazioni ricevute allo stesso
valore  fiscale  attribuito  alle  partecipazioni   acquisite   dalla
conferitaria.
    Si ipotizzi viceversa che la suddetta partecipazione di controllo
iscritta   nel   bilancio  della  conferente  ad  un  valore  di  80,
coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto, sia stata iscritta
nella contabilita' della conferitaria al valore di stima di 100.
    In tal caso  in  capo  alla  conferente  emerge  una  plusvalenza
imponibile  pari  alla  differenza tra il valore delle partecipazioni
iscritte presso la conferitaria (100) e l'ultimo  valore  fiscalmente
riconosciuto   delle   partecipazioni   conferite   (80)   presso  la
conferente.
    D'altra  parte  le  partecipazioni  ricevute   dalla   conferente
assumono  un  costo  fiscalmente  riconosciuto pari all'incremento di
patrimonio  netto  formato   dalla   conferitaria   a   seguito   del
conferimento (nell'esempio 100).
    Si  rileva  infine  che le plusvalenze emergenti dallo scambio di
partecipazioni possono essere assoggettate sia al regime ordinario di
tassazione che a quello  sostitutivo  previsto  dall'articolo  1  del
presente  decreto  legislativo  n.  358  del  1997,  ove  ricorrono i
presupposti.
    3.4.3 Entrata in vigore
    Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997, il
regime previsto dal citato articolo  5  si  applica  alle  operazioni
poste  in essere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto
legislativo.
    4. Regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione  e  di
scissione di societa' (articolo 6)
    4.1 Premessa
    Con  l'articolo  in esame viene data attuazione alla disposizione
di cui all'articolo 3, comma 161, lettera c), della citata  legge  n.
662  del 1996, nella parte in cui la stessa ha delegato il Governo ad
introdurre per le plusvalenze iscritte a  seguito  di  operazioni  di
fusione  e  di  scissione, un regime di imposizione sostitutiva delle
imposte sui redditi.
    Per  una  migliore  comprensione   della   disciplina   contenuta
nell'articolo  6  in  commento,  riguardante  il  regime  fiscale dei
disavanzi derivanti da operazioni  di  fusione  e  di  scissione,  e'
opportuno  un  breve cenno alla evoluzione della normativa fiscale in
materia.
    In proposito si ricorda che, ai sensi  dell'art.  123  del  TUIR,
nella  determinazione  del  reddito  della  societa' risultante dalla
fusione o incorporante,  non  si  tiene  conto,  tra  l'altro,  delle
plusvalenze  iscritte in bilancio fino a concorrenza della differenza
tra il  costo  delle  azioni  o  quote  delle  societa'  incorporate,
annullate per effetto della fusione, e il valore del patrimonio netto
delle   societa'   stesse   risultante   dalle   scritture  contabili
(cosiddetto "disavanzo da annullamento").
    Con la legge 23 dicembre 1994, n. 724 sono state apportate  delle
modifiche  al predetto regime. In particolare, l'articolo 27 di detta
legge ha previsto che "le fusioni e le scissioni  di  societa'  sono,
agli  effetti  delle imposte sui redditi, neutrali. Conseguentemente,
il disavanzo di fusione  e  di  scissione  non  e'  utilizzabile  per
iscrizioni  di  valori  in  franchigia  di imposta, a qualsiasi voce,
forma o titolo operate".
    Al fine di ovviare agli inconvenienti derivanti dalla limitazione
che la richiamata disposizione di cui all'articolo 27 della legge  n.
724,  del 1994 ha posto al riconoscimento fiscale dei maggiori valori
rilevati in conseguenza di operazioni di fusione o di scissione ed in
attuazione della richiamata delega, l'articolo 6 del provvedimento in
commento reca una  particolare  disciplina  per  l'affrancamento  dei
disavanzi  da  annullamento o da concambio derivanti dalle operazioni
di fusione o di scissione.
    Inoltre, lo stesso art. 6, al comma 2, individua i  casi  in  cui
l'iscrizione  in  bilancio per effetto dell'imputazione del disavanzo
e' riconosciuta ai fini  fiscali  senza  l'applicazione  dell'imposta
sostitutiva,  nel  presupposto  che in relazione alle fattispecie ivi
considerate tali maggiori valori sono da assumere  in  corrispondenza
agli   incrementi  del  valore  delle  partecipazioni  relative  alle
societa' fuse, incorporate o scisse gia' acquisite a tassazione.
    4.2 Il regime sostitutivo
    Come  e' stato accennato l'articolo 6 in esame, al comma 1, detta
un regime che consente il riconoscimento fiscale dei maggiori  valori
iscritti  in  bilancio  per effetto dell'imputazione dei disavanzi da
annullamento o da concambio, a condizione  pero'  che  tali  maggiori
valori   vangano   assoggettati   all'imposta   sostitutiva  indicata
nell'articolo 1 del decreto legislativo in commento.
    Tanto premesso, nell'esaminare la disciplina contenuta nel citato
comma 1 dell'articolo 6, occorre distinguere l'ipotesi del  disavanzo
da concambio da quella da annullamento. Il disavanzo, infatti, seppur
contabilmente  rappresenta  sempre una differenza negativa, dal punto
di vista economico assume connotati differenti a seconda  che  derivi
da concambio o da annullamento.
    4.3.1 Il disavanzo da concambio
    Il  disavanzo  da  concambio e' una posta di equilibrio contabile
che misura l'eccedenza dell'aumento del patrimonio  netto  deliberato
dalla  societa'  incorporante  o beneficiaria rispetto a quello della
societa' incorporata o scissa indicato nelle sue scritture contabili.
    Dal  punto  di  vista  economico  esso  puo'   rappresentare   le
plusvalenze  latenti  presenti  nella  societa'  incorporata,  fusa o
scissa.
    Pertanto, se il disavanzo da concambio viene iscritto nell'attivo
del  bilancio,  potrebbe  essere  utilizzato  per   rivalutare,   con
rilevanza esclusivamente civilistica, i beni ricevuti a seguito della
fusione o della scissione, nonche' per iscrivere una voce a titolo di
avviamento.
    L'utilizzo  del  disavanzo non costituisce un aspetto fiscalmente
rilevante tant'e' che ai sensi del comma 105  dell'articolo  3  della
legge  549  del  1995,  si  rende  necessaria  la presentazione di un
apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione
dei redditi, dal quale risultino i  dati  esposti  in  bilancio  e  i
valori fiscalmente riconosciuti.
    Pertanto,  allo  scopo  di  consentire  il  riconoscimento  anche
fiscale in tutto o in parte dei valori in esame e,  conseguentemente,
ammettere  la deduzione di maggiori costi, il legislatore delegato ha
previsto la possibilita' di ottenere detto  riconoscimento  a  fronte
dell'assoggettamento  dei  maggiori  valori  iscritti per effetto del
disavanzo  all'imposta  sostitutiva,  prevista  dall'articolo  1  del
provvedimento in esame nella misura del 27 per cento.
    Il  secondo  periodo  del  comma  1  dell'articolo  6  in  esame,
stabilisce  che  l'incremento  di  patrimonio  netto  a  fronte   del
disavanzo  da  concambio  si  considera  formato  con  utili  di  cui
all'articolo 41, comma 1, lettera e), del TUIR.
    Tale disposizione soddisfa alle medesime esigenze cui risponde la
similare previsione contenuta nell'articolo 4, comma 3,  del  decreto
n.  358  in  esame,  concernente  il regime fiscale dei conferimenti.
Infatti in entrambi i  casi  potrebbe  verificarsi  una  duplicazione
della  tassazione in base al medesimo presupposto, una volta sui beni
relativi al patrimonio della societa' incorporata e, un'altra,  sulla
partecipazione  ricevuta  in cambio dai soci della predetta societa'.
Peraltro, la norma in commento si  riferisce  alle  sole  ipotesi  di
disavanzo da concambio, considerato che nel disavanzo da annullamento
tale  duplicita' di tassazione non puo' verificarsi, tenuto conto che
in  tal  caso la partecipazione nella societa' incorporata si annulla
per effetto della fusione.
    La riqualificazione fiscale del patrimonio netto, ai sensi  della
richiamata  previsione dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del
provvedimento in esame, opera in tutti i casi in cui si manifesta  un
disavanzo  da  concambio  indipendentemente dalle modalita' della sua
utilizzazione  in  bilancio   e   a   prescindere   dall'assolvimento
dell'imposta sostitutiva.
    Ferma restando l'attribuzione della natura di utile alla parte di
patrimonio  netto  che si considera formato a fronte del disavanzo di
concambio, l'anzidetta disposizione lascia impregiudicato l'ordinario
regime del credito d'imposta sugli  utili  distribuiti  e  l'esigenza
della verifica sulla spettanza o meno del credito medesimo.
    4.2.2 Il disavanzo da annullamento
    Anche  il  disavanzo  da  annullamento  costituisce  una posta di
equilibrio  contabile  la  quale,  a  differenza  del  disavanzo   da
concambio,    misura   l'eccedenza   del   valore   contabile   della
partecipazione annullata per effetto della fusione o della scissione,
rispetto al patrimonio netto  della  societa'  incorporata  o  scissa
indicato nelle scritture contabili della incorporante o beneficiaria.
    In  tal caso, l'iscrizione del disavanzo nell'attivo del bilancio
ha il mero scopo di  conservare  il  costo  fiscalmente  riconosciuto
della partecipazione annullata.
    Come sopra accennato, tuttavia, ai sensi dell'art. 27 della legge
23  dicembre  1994,  n. 724, il disavanzo non e' utilizzabile, in via
ordinaria,  per  effettuare  iscrizioni  di  valori   in   franchigia
d'imposta.
    Cio'  posto,  se in via ordinaria il riconoscimento del disavanzo
di fusione o di scissione puo' essere ottenuto in tutto o in parte ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, del provvedimento in esame,  mediante
il  pagamento dell'imposta sostitutiva, con la disposizione contenuta
nel comma 2 dello stesso articolo 6, il legislatore, in  presenza  di
disavanzi  di  annullamento ed in relazione a determinate fattispecie
nelle quali gli incrementi di valore della  partecipazione  annullata
si  considerano  gia'  assoggettati  ad imposizione, riconosce, entro
certi limiti, i maggiori valori iscritti in  bilancio  a  fronte  dei
disavanzi   medesimi   senza   il  pagamento  dell'anzidetta  imposta
sostitutiva.
    I predetti maggiori valori iscritti in bilancio sono riconosciuti
fiscalmente in franchigia d'imposta fino a  concorrenza  dell'importo
complessivo netto:
    a)  delle  plusvalenze,  diminuite  delle eventuali minusvalenze,
rilevanti ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva,  ai
sensi  dell'articolo  2  del  decreto-legge  28  gennaio 1991, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge  2  marzo  1991,  n.  102,
concernente  le modalita' di applicazione dell'imposta sostitutiva, o
che sono state assoggettate  ad  imposta  sostitutiva  ai  sensi  del
decreto legislativo in esame;
    b)  dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi valori
di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o  quote,  che
hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente;
    c)  delle svalutazioni nonche' delle rivalutazioni delle azioni o
quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente
o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo, nemmeno in
caso di successivo realizzo.
    Le  motivazioni  che  hanno  indotto  il  legislatore  fiscale  a
riconoscere, entro i predetti limiti, i maggiori  valori  iscritti  a
fronte  del  disavanzo,  sono  evidenziate  nella stessa relazione di
accompagnamento al provvedimento, nella quale e' precisato  che,  con
esclusivo  riferimento  al  disavanzo  di  annullamento, si e' inteso
riconoscere rilevanza fiscale ai maggiori valori iscritti in bilancio
a condizione che sia dimostrato "che essi scaturiscono da  plusvalori
in precedenza assoggettati a tassazione".
    La  relazione  aggiunge,  inoltre,  che  "la  norma  si  limita a
salvaguardare  il  valore  della  partecipazione   annullata   quando
altrimenti  si  verificherebbe una doppia tassazione economica" e che
"cio' accade per le  partecipazioni  che  hanno  concorso  a  formare
l'imponibile   dell'impresa   cedente,  o  hanno  scontato  l'imposta
sostitutiva in sede di cessione della medesima. In tali casi  non  vi
e'   motivo   per  disconoscere  il  valore  fiscale  del  disavanzo,
traducendosi il contrario comportamento non solo nel  disconoscimento
di  costi  altrimenti  riconosciuti,  ma anche in una plateale doppia
tassazione della stessa materia imponibile".
    La stessa relazione  aggiunge  che  "l'avvenuta  tassazione  puo'
essersi  verificata  in  tutti  i  precedenti  passaggi delle quote o
azioni annullate e, a tal fine, l'incorporante dovra' dimostrare  che
le relative componenti positive di reddito sono state realizzate" dai
soggetti che le detenevano.
    In particolare, per quanto concerne l'ipotesi sub a) va osservato
che  le  plusvalenze e le minusvalenze di cui deve tenersi conto sono
quelle conseguite da soggetti  che  hanno  ceduto  le  partecipazioni
medesime  mediante  operazioni  realizzate  fuori  dall'esercizio  di
imprese commerciali, assoggettate ad imposta sostitutiva  secondo  le
disposizioni  dell'art.  2  del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 1991, n. 102.
    Ai medesimi fini si tiene conto  anche  dell'imposta  sostitutiva
corrisposta  dai predetti soggetti in applicazione delle disposizioni
contenute negli articoli 1 e 2 del decreto  legislativo  n.  358  del
1997 in commento.
    Nell'applicazione  a  regime  della  previsione  di cui trattasi,
dovra' farsi  riferimento  alle  nuove  disposizioni  concernenti  la
tassazione  dei redditi diversi che avranno effetto a decorrere dal 1
luglio 1998.
    Con riferimento all'ipotesi sub b), va rilevato che essa riguarda
le operazioni di cessione delle  predette  partecipazioni  realizzate
nell'esercizio d'impresa, con la precisazione che i maggiori o minori
valori  rispetto  a quelli di acquisizione rilevano per il solo fatto
di  aver  concorso  alla  formazione   del   reddito   d'impresa   ed
indipendentemente, quindi, da un versamento di imposta .
    Il riferimento alle sole imprese residenti, operato dalla lettera
sub  b)  in  commento,  si  giustifica  in base al presupposto che il
reddito conseguito in tali  cessioni  abbia  concorso  a  formare  il
reddito  d'impresa;  conseguentemente, tale condizione deve ritenersi
realizzata anche qualora le  predette  cessioni  abbiano  concorso  a
formare   il  reddito  della  stabile  organizzazione  in  Italia  di
un'impresa non residente.
    Infine,  relativamente  all'ipotesi sub c), va osservato che essa
riguarda i maggiori o minori valori rispetto a quelli di acquisizione
delle medesime partecipazioni di cui  alla  lettera  precedente,  che
hanno  concorso  a  formare  il  reddito  d'impresa  non a seguito di
operazioni  di  realizzo  bensi'  per  effetto  di  rivalutazioni   o
svalutazioni.
    A tal fine, considerato che le rivalutazioni e le svalutazioni di
che  trattasi sono quelle fiscalmente rilevanti, la norma in commento
dispone  anche  che  vanno  considerate  le  rivalutazioni  che   per
disposizione  di  legge  non  concorrono  alla formazione del reddito
nemmeno in caso di realizzo (il  caso  ricorre,  di  solito,  per  le
rivalutazioni  operate  in  attuazione  di una legge di rivalutazione
monetaria).
    Ai sensi del successivo comma 3  dell'articolo  6  in  esame,  la
possibilita'   di   non   assoggettare   il   disavanzo   all'imposta
sostitutiva, fino a concorrenza della somma algebrica dei maggiori  e
dei minori valori di cui alle precedenti lettere sub a), sub b) e sub
c),    e'    condizionata   alla   dimostrazione,   mediante   idonea
documentazione, da parte della societa' incorporante o  beneficiaria,
dei  componenti positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o
quote annullate realizzate dalla societa'  stessa  e  dai  precedenti
possessori.  Si  precisa  che  l'obbligo  previsto dal legislatore di
documentare i predetti  componenti  reddituali  puo'  essere  assolto
anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui
alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
    Il  rispetto della richiamata condizione impone alla societa' che
intende  avvalersi  della  suddetta  previsione  normativa  di   dare
dimostrazione  di  tutte  le operazioni eseguite per tutto il periodo
precedente  fino  a  risalire  alla  originaria  acquisizione   della
partecipazione e, quindi, al momento di emissione della stessa.
    Al   riguardo,   tenuto   conto  della  onerosita'  della  prova,
specialmente  in  sede  di  prima  applicazione  della   norma,   con
disposizione  transitoria  contenuta nel successivo articolo 9, viene
stabilito, al comma 4, che "per le azioni o quote gia' esistenti alla
data del 30 aprile 1997, ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 6, comma 2, la documentazione prevista dal  comma
3  dello  stesso  articolo  puo'  riguardare  soltanto  i  componenti
positivi e negativi di reddito del soggetto possessore delle azioni o
quote alla data anzidetta e dei  possessori  successivi,  nonche'  la
plusvalenza  o  la minusvalenza conseguita dal soggetto che ha ceduto
le azioni o le quote al predetto possessore alla data del  30  aprile
1997".
    In  altri  termini,  ai fini dell'assolvimento dell'onere imposto
dalla suddetta condizione, la societa'  incorporante  o  beneficiaria
dovra'  dare  dimostrazione  degli  elementi  positivi e negativi che
rilevano ai fini dell'art. 6, comma 2, del provvedimento in esame, ad
iniziare dall'operazione di cessione  effettuata  nei  confronti  del
soggetto che risulta possessore alla data del 30 aprile 1997.
    Sotto  l'aspetto procedurale, va rilevato che, ai sensi del comma
4 dell'art. 6 in commento, i soggetti che intendono  avvalersi  delle
richiamate   disposizioni   dei   commi   1  e  2,  devono  chiederne
l'applicazione nella dichiarazione dei redditi  relativa  al  periodo
d'imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione.
    4.3 Il regime transitorio
    Il  comma  2  dell'articolo  9  stabilisce  che  le  disposizioni
dell'articolo in esame si applicano alle  fusioni  e  alle  scissioni
perfezionate,  ai  sensi  dell'art.  2504-bis del c.c., a partire dal
periodo di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
provvedimento in esame.
    Ai  sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, la fusione ha
effetto quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte
dall'articolo 2504. Tale ultima disposizione a sua  volta  stabilisce
che  l'atto  di  fusione deve essere depositato, entro trenta giorni,
per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese  dei  luoghi
ove  e'  posta  la  sede delle societa' partecipanti alla fusione, di
quella che ne risulta o della societa' incorporante.
    Analoga disciplina si rende applicabile anche in  relazione  alle
operazioni di scissione.
    Il comma 3 del citato articolo 9 stabilisce che le differenze tra
i  valori iscritti in bilancio a fronte dei disavanzi di fusione o di
scissione ed  i  relativi  valori  fiscalmente  riconosciuti,  ancora
esistenti  nel  bilancio  relativo  all'ultimo esercizio chiuso prima
della data di entrata  in  vigore  del  provvedimento  in  esame,  si
considerano  fiscalmente  riconosciuti  mediante il versamento, sulla
suddetta differenza, dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo  1,
comma 1, del provvedimento in commento.
    Si  ricorda  che  tali  valori sono stati oggetto della specifica
disciplina  contenuta  nell'articolo  21  del  Dl  n.  41  del   1995
convertito  nella  legge  n.  85  del  medesimo  anno,  con cui si e'
consentito l'affrancamento  a  pagamento  dei  valori  stessi  previa
presentazione di apposita istanza.
    5. Disciplina dell'imposta sostitutiva (art. 2)
    L'articolo  2  del  decreto  legislativo  in  esame stabilisce le
modalita' di liquidazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di
cui al presente decreto. L'imposta sostitutiva puo' essere versata, a
scelta del contribuente, in unica soluzione ovvero in un  massimo  di
cinque rate di pari importo, senza interessi.
    Cio'  posto, la prima rata deve essere versata con scadenza entro
il termine previsto per il  versamento  a  saldo  delle  imposte  sui
redditi  relative  al periodo d'imposta nel quale e' stata realizzata
la plusvalenza ovvero, hanno avuto effetto le operazioni di fusione e
di scissione; per le altre rate il termine di scadenza  coincide  con
quello  stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
relative ai quattro periodi d'imposta successivi.
    Qualora  nel  corso  del  periodo  temporale   di   rateizzazione
dell'imposta  sostitutiva  si  verifichi la cessazione dell'attivita'
d'impresa, occorre distinguere tra impresa  individuale  e  societa'.
Nel  primo  caso  continua a sussistere la possibilita' del pagamento
rateale dell'imposta sostitutiva, in quanto solo con riferimento alle
societa' la cessazione dell'attivita' coincide con  l'estinzione  del
soggetto passivo.
    Relativamente   alle  modalita'  di  versamento  la  disposizione
stabilisce che gli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva
possono essere compensati  con  crediti  di  imposta  ovvero  con  le
eccedenze  di  imposta  risultanti  dalle  dichiarazioni  dei redditi
relative a periodi di imposta precedenti o da  quelle  entro  il  cui
termine  di  presentazione  devono essere effettuati i versamenti dei
predetti importi.
    Si  precisa,  al  riguardo,  che  gli  articoli  11 e 94 del TUIR
stabiliscono  che  le   eccedenze   di   imposta   risultanti   dalle
dichiarazioni  dei  redditi  possono essere chieste a rimborso ovvero
computate in diminuzione nei periodi di imposta successivi.
    Per il  versamento  dell'imposta  sostitutiva  va  utilizzato  il
seguente   codice   tributo:     1665  -  Imposta  sostitutiva  sulle
plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o
di collegamento.
    Il versamento e' effettuato al concessionario  della  riscossione
competente in base al domicilio fiscale del cedente o mediante delega
alle  banche,  utilizzando  rispettivamente  la distinta Mod. 22 o la
delega di pagamento Mod. D, ovvero, in caso di pagamento tramite  gli
uffici postali, il bollettino Mod. 31.