IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di pervenire
all'istituzione del registro internazionale di immatricolazione delle
navi, al fine di fornire agli operatori nazionali parita' di condi
zioni sui mercati internazionali, nonche' di emanare disposizioni
finalizzate alla ri strutturazione delle autorita' portuali, allo
sviluppo dei trasporti ed all'incremento dell'occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza
sociale, delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli
affari regionali;
Emana
il seguente decretolegge:
Art. 1.
Istituzione del Registro internazionale
1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione
internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel
quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del
Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite
esclusivamente a traffici commerciali internazionali.
2. Il Registro internazionale di cui al comma l e' diviso in tre
sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo
143 del codice della navigazione, come sostituito dall'artico1o 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi
del comma 1, lettera b), dell'articolo 143 del codice della
navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime
di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del
comma secondo dell'articolo 145 del codice della navigazione, a
seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto
degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui
agli articoli 2 e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale
le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le
navi da pesca e le unita' da diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono
effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante la riserva
di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito
dall'articolo 7.