IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del territorio
Visto l'art. 2, comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n.
75, con il quale e' stato disposto che le volture catastali
dipendenti da atti civili, giudiziari ed amministrativi, soggetti a
trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in
catasto, sono eseguite automaticamente mediante elaborazione
elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate
alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono
meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52;
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, di
attuazione dell'art. 2, comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo
1993, n. 75, con il quale e' stabilito che con provvedimento del
direttore generale del dipartimento del territorio viene fissata la
data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite
automaticamente e vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione
dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai
suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
Visto il decreto dirigenziale, emanato il 23 dicembre 1997 dal
direttore generale del Dipartimento del territorio, in attuazione
dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, con il
quale vengono dettate le modalita' di esecuzione della voltura
automatica e di esenzione dall'obbligo di presentazione della voltura
in catasto;
Considerato che la data di attivazione della procedura di
esecuzione automatica della voltura catastale e' stabilita, per
ciascun ufficio, con decreto dirigenziale del direttore generale del
Dipartimento del territorio;
Decreta:
Art. 1.
La procedura di esecuzione automatica delle volture catastali per i
beni siti nei comuni delle province di Bari, Milano, Pisa, Potenza,
Ravenna e Venezia, sulla base delle corrispondenti note di
trascrizione, eseguite presso le conservatorie dei registri
immobiliari di Bari, Ravenna e Venezia, presso gli uffici del
territorio di Pisa e Potenza, nonche' presso le circoscrizioni dei
registri immobiliari di Milano 1 e Milano 2 dell'ufficio del
territorio di Milano, entra in vigore dopo quindici giorni la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.