IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del territorio
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, che istituisce il servizio di riscossione dei tributi;
Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, approvato con
decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567;
Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1993, che disciplinano,
tra l'altro, l'invio al sistema informativo del Ministero delle
finanze dei dati delle riscossioni in conto fiscale;
Visto l'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi
autonomi di cassa degli uffici finanziari;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, emanato in base
alla suddetta delega, ed in particolare l'art. 1, che dispone la
soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti
dal dipartimento delle entrate e dal dipartimento del territorio con
effetto dal 1 gennaio 1998;
Visti gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 237 del
1997 e successive modificazioni, che affida al concessionario del
servizio riscossione tributi la riscossione, con le modalita'
previste per il conto fiscale, delle entrate gia' riscosse dai
servizi di cassa degli uffici;
Visti l'art. 3, comma 1, e l'art. 4, comma 5, del medesimo decreto
legislativo n. 237 del 1997, che demandano ad apposito decreto
dirigenziale l'approvazione dei modelli da utilizzare ai fini della
riscossione e le modalita' e le caratteristiche di trasmissione dei
relativi dati da parte dei concessionari e delle banche;
Visto il testo unico delle imposte ipotecaria e catastale,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
Visto il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, e la tabella delle
tasse ipotecarie e dei tributi speciali allegati sotto la lettera A e
B;
Decreta:
Art. 1.
1. Per il pagamento dei tributi e degli altri proventi gia'
riscossi dai servizi di cassa degli uffici del Dipartimento del
territorio, ad eccezione di quelli indicati al successivo art. 2, e'
utilizzato il modello approvato con il decreto del direttore generale
del dipartimento delle entrate 9 dicembre 1997.
Lo stesso modello e' utilizzato per la riscossione delle entrate di
cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 2 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Il decreto dirigenziale di cui sopra si applica anche per cio' che
riguarda:
a) la competenza territoriale per l'esecuzione dei versamenti;
b) le modalita' di accredito delle somme ai concessionari da parte
delle banche e di versamento alle sezioni di tesoreria provinciale da
parte dei concessionari;
c) la trasmissione dei dati di riscossione da parte dei
concessionari e delle banche.
2. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate comunica al
centro informativo del Dipartimento del territorio, anche a mezzo di
collegamento telematico, i dati relativi alle operazioni di
riscossione e di pagamento dei tributi di pertinenza del Dipartimento
del territorio effettuate dal concessionario della riscossione.