IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito
agrario;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 1998, la misura
della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari
per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di
esercizio;
Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per
gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di
esercizio, e' fissata, per l'anno 1998, nella misura dell'1,55% per
le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dell'1,30%
per quelle di durata superiore a 12 mesi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 1997
Il Ministro: Ciampi