IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante
disposizioni in materia di edilizia sanitaria;
Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990, e successive
modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo
regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la
misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile
e' costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento
effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad
imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile
aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal
comitato di gestione del mercato telematico dei depositi
interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
Visto il decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni,
con il quale viene stabilito che al dato come sopra calcolato,
arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05%
piu' vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;
Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di
gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno
comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri
utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le
operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993:
rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici
soggetti ad imposta: 5,806%;
media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR:
6,5209%;
Ritenute valide tali comunicazioni;
Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice
dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello
0,75;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo,
di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492,
regolate a tasso variabile e' pari al 6,55%.
In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura
massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1
gennaio-30 giugno 1998 e' pari al 7,35%.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 1997
p. Il direttore generale: Paolillo