IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in
materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al
quale "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno
degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura";
Visto il proprio decreto del 24 settembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1997, recante la
"classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee,
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari";
Visto da ultimo il proprio decreto del 25 settembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre e, in
particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e
all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il
trimestre 1 luglio 1997-30 settembre 1997 alla rilevazione dei tassi
effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate
dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
decreto legislativo n. 385/1993 e dall'Ufficio italiano dei cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con
riferimento al periodo 1 luglio 1997-30 settembre 1997 e tenuto conto
della variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel
periodo successivo al trimestre di riferimento;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al trimestre 1 luglio 1997-30 settembre 1997, sono indicati nella
tabella riportata in allegato (allegato A).
2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo
scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.