IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527,
concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive
nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal
decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319;
Visto in particolare l'art. 6-bis del suddetto decreto ministeriale
n. 527/1995, e successive modifiche ed integrazioni, che fissa le
modalita' per l'individuazione delle priorita' regionali da
utilizzare per la determinazione dell'indicatore dl cui all'art. 6,
comma 4, lettera a), n. 4), dello stesso decreto ministeriale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6-bis citato, le regioni, ai
fini della determinazione del predetto indicatore, possono proporre
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro
il 31 ottobre di ciascun anno, l'attribuzione di specifici punteggi a
particolari aree del territorio regionale, specifici settori
merceologici e tipologie di investimento;
Viste le proposte avanzate dalle regioni;
Considerato che l'art. 1-bis del citato decreto ministeriale n.
527/1995, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuova
un piu' stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate
per l'esame degli interessi pubblici coinvolti e, in particolare, per
la valutazione dei criteri di cui al citato art. 6-bis, proposti
dalle regioni, tramite ricorso agli strumenti procedimentali di
coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
Viste le determinazioni concordate tra il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e le regioni nel corso dell'incontro
del 4 dicembre 1997, convocato ai sensi del citato art. 1-bis in
merito alla valutazione della compatibilita' delle proposte avanzate
dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre
aree interessate e con le disposizioni del decreto ministeriale n.
527/ 1995, e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Articolo unico
1. I punteggi relativi alle priorita' regionali di cui all'art.
6-bis, comma 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive
modifiche e integrazioni, da utilizzare ai fini della determinazione
dell'indicatore di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), n. 4), dello
stesso decreto ministeriale sono riportati, con riferimento alle
domande presentate entro il 1998, nell'allegato al presente decreto.
2. Per le regioni che non hanno avanzato alcuna proposta
l'indicatore di cui al comma 1 assume, ai sensi dell'art. 6-bis,
comma 1 del decreto ministeriale citato, valore pari a zero per tutte
le iniziative della graduatoria relativa alla regione medesima.
Analogamente, assume valore pari a zero la singola priorita' non
espressa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 1997
Il Ministro: Bersani