IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto l'art.  5, comma 2,  della legge 8  luglio 1986, n.  349, che
attribuisce al  Ministero dell'ambiente la competenza  ad individuare
le zone  di importanza naturalistica nazionale  ed internazionale, su
cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
  Vista la legge  6 dicembre 1991, n. 394,  concernente la disciplina
quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1, che definisce
le finalita' e l'ambito di applicazione della legge;
  Visto l'art.  31 della legge  31 dicembre 1982, n.  979, richiamato
dall'art.  36 della  legge 6  dicembre  1991, n.  394, che  individua
l'arcipelago toscano tra le aree  di reperimento per l'istituzione di
aree protette marine;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  del 22  luglio
1996, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana
n. 290 dell'11  novembre 1996, che istituisce  l'Ente parco nazionale
dell'arcipelago toscano;
  Considerato che  il mare circostante  l'isola di Pianosa  rileva la
presenza  di  un  ecosistema  di  notevole  interesse  naturalistico,
attestato dallo studio condotto  dall'Universita' di Pisa e approvato
dalla Consulta del mare in data 16 luglio 1996;
  Visto  il decreto-legge  27 ottobre  1997, n.  363, che  proroga il
termine  della dismissione  definitiva delle  strutture penitenziarie
site sull'isola di Pianosa alla data del 31 dicembre 1997;
  Considerato che,  secondo quanto disposto dal  citato decreto-legge
27 ottobre  1997, n.  363, sono ormai  prossimi la  dismissione della
struttura penitenziaria nell'isola di Pianosa  e il venire meno della
sorveglianza da parte della polizia carceraria;
  Visto il decreto del Ministro  della marina mercantile del 7 agosto
1992, emanato per  garantire la tutela della sicurezza  della casa di
reclusione, che ha posto il  divieto di pesca, balneazione e transito
di  tutte   le  navi  nazionali   ed  estere  di  qualsiasi   tipo  e
tonnellaggio;
  Rilevato che il suddetto decreto cessa di spiegare i suoi effetti a
seguito della dismissione della struttura penitenziaria;
  Ritenuto urgente e necessario garantire una protezione continuativa
del mare circostante l'isola di Pianosa, al fine di prevenire fondati
pericoli  di  danni gravi  e  irreparabili  all'ambiente terrestre  e
marino   e   in   attesa   dell'ampliamento   del   Parco   nazionale
dell'arcipelago  toscano  nell'area  marina interessante  l'isola  di
Pianosa;
  Visto l'art. 6,  comma 1, della legge 6 dicembre  1991, n. 394, che
consente al Ministro  dell'ambiente in caso di  necessita' ed urgenza
di individuare  aree da proteggere ai  sensi della legge stessa  e di
adottare su di esse misure di salvaguardia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La fascia  di mare, per un'estensione di un  miglio marino dalla
costa, intorno all'isola di Pianosa e' individuata come area naturale
marina di interesse nazionale, ai  sensi della legge 6 dicembre 1991,
n. 394.