Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, questa Amministrazione si atterra' ai seguenti criteri e modalita' nel disporre per il 1998 i contributi finanziari alle spese che sostengono i consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agroalimentari ed i consorzi per le imprese alberghiere e turistiche limitatamente alla attivita' volta ad incrementare la domanda turistica estera; detti consorzi sono definiti dall'art. 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, successivamente modificata dall'art. 4, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304: 1. Gli interessati nel richiedere il contributo sono invitati a: fornire informazioni sul proprio conto dalle quali risulti l'idoneita' ad attuare l'azione (quali: statuto e atto costitutivo in copia autenticata, bilancio depositato, certificato del Registro delle imprese indicando la vigenza, elenco dei soci indicando numero del registro e settore attivita', organi e legale rappresentante, iscrizione ad organismi rappresentativi, sede e personale, agevolazioni pubbliche ricevute, dimensioni e fini dell'attivita'); presentare: a) la relazione sull'esecuzione del programma 1997 di attivita' promozionale verso l'estero; b) il programma 1998 di tale attivita'. I due documenti sono trasmessi unitamente alle copie dei verbali o delle deliberazioni degli organi societari competenti statutariamente ed evidenziando il contenuto e la dimensione dell'attivita' destinata a ciascun mercato estero. La relazione 1997 si compone di una parte descrittiva generale e delle schede informative concernenti le singole azioni; in ciascuna scheda si illustra in modo analitico: la scelta del mercato estero (motivi, scopi); l'azione svolta (risorse impiegate, spesa sostenuta, fasi, modi, tempi, luoghi, ruolo di eventuali partner, ecc.); i risultati conseguiti con l'azione; i vantaggi per i consorziati. Il programma 1998 si articola in progetti, ciascuno dei quali sara' descritto in una scheda in modo da illustrare analiticamente: la scelta del mercato estero (motivi, scopi); l'obiettivo di ciascun progetto, predeterminando i relativi indicatori e standard da applicare consuntivamente per misurare la qualita' dell'azione e, in particolare, i risultati raggiunti; le azioni di ciascun progetto (risorse da impiegare, fasi, modi, tempi, luoghi, ruolo di eventuali partner, ecc.); la spesa da sostenere ed il rapporto costibenefici; i vantaggi per i consorziati. 2. Le azioni considerate sono limitate a quelle promozionali verso l'estero che consistono in: informazione (mediante cataloghi, repertori, pubblicita' sui media, visite di giornalisti e di operatori esteri a fiere e a imprese italiane, ecc.); formazione e addestramento sulle attivita' promozionali verso l'estero (mediante corsi, seminari, ecc.); contatti per la conclusione di affari (mediante partecipazione a fiere o attuazione di mostre all'estero, visite di operatori esteri a fiere e a imprese italiane, ecc.); assistenza e consulenza (mediante servizi per lo studio, la progettazione e la attuazione delle attivita' suddette, nonche' per la redazione di modulistica, contrattualistica ed altri strumenti necessari per la conclusione e la gestione dei rapporti commerciali con imprese estere). 3. Per approvare il programma 1998 ne sara' verificata la validita' tecnicoeconomica; si terra' conto se il Consorzio collabora con altri soggetti italiani che svolgono attivita' promozionale verso l'estero, delle linee direttrici pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1997, n. 106 e delle linee programmatiche in materia di turismo. Il programma si intende approvato se questa amministrazione non formula osservazioni entro trenta giorni dal suo ricevimento. 4. Nei limiti della dotazione che sara' fissata dal bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1998 (nel 1997 e' stata di L. 2.400.000.000) si disporra' il contributo commisurandolo alla relazione sull'esecuzione del programma 1997 di attivita' promozionale verso l'estero; le spese relative risultanti dalle schede informative saranno complessivamente indicate sui costi della produzione del conto economico; pertanto sui costi stessi saranno specificate le quote relative all'attivita' promozionale verso l'estero. Se il programma e' finanziato da altri enti pubblici si approvera' d'intesa con detti enti e nella determinazione del contributo saranno computati gli altri finanziamenti pubblici; l'insieme di tali finanziamenti non dovra' superare l'80% dei costi del programma. Se il Consorzio ha iscritto nel bilancio 1997 contributi sulla generalita' delle spese - ricevuti da regioni, finanziarie regionali e/o altri organismi con partecipazione maggioritaria regionale - e' escluso dal contributo ministeriale. La misura del contributo non potra' eccedere il 40% dei costi del programma entro il limite massimo di L. 150.000.000, salvo che trattasi di consorzi con almeno 25 imprese verso i quali il limite anzidetto e' di L. 200.000.000 ovvero con almeno 75 imprese verso i quali il limite e' di L. 300.000.000. Per i consorzi costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori dell'obiettivo 1 (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna; le imprese associate devono avervi sede per almeno 4/5) detta percentuale del 40% e' elevata al 60% fermi restando i limiti succitati; l'elevazione e' prevista fino al 70% per i consorzi che alla data della domanda sono costituiti da non piu' di 5 anni. 5. Gli interessati con documentazione in duplice copia richiedono il contributo entro il 15 marzo 1998 a questo Ministero - D.G. per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, Div. V, se necessario integrando la documentazione, facendola pervenire non oltre il 15 maggio 1998; se la domanda e' inviata per posta fa fede la data di presentazione all'ufficio postale. Le domande tardive, pervenute entro il 30 giugno, saranno prese in considerazione sulle eventuali residue disponibilita' finanziarie. Copia della domanda e' inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, ufficio II relazioni internazionali, rip. B (per i consorzi turisticoalberghieri) e al Ministero per le politiche agricole - D.G. politiche agricole (per i consorzi agroalimentari). I consorzi agroalimentari allegano alla domanda il provvedimento della regione che li individua tra produttori singoli e associati, cooperative di commercializzazione e di trasformazione, anche con la partecipazione di enti pubblici territoriali. I consorzi informano inoltre dell'eventuale contribuzione al programma ricevuta da enti pubblici (allegando copia del provvedimento) o richiesta (allegando documentazione). Si allega schema di domanda. Il direttore generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese Sardi de Letto