Ai sensi  dell'art. 12 della  legge 7  agosto 1990, n.  241, questa
Amministrazione  si  atterra' ai  seguenti  criteri  e modalita'  nel
disporre  per  il  1998  i   contributi  finanziari  alle  spese  che
sostengono i  consorzi aventi come scopo  esclusivo l'esportazione di
prodotti agroalimentari  ed i consorzi  per le imprese  alberghiere e
turistiche  limitatamente alla  attivita'  volta  ad incrementare  la
domanda turistica  estera; detti consorzi sono  definiti dall'art. 10
del decreto-legge 28  maggio 1981, n. 251, convertito  dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, successivamente modificata dall'art. 4, comma 3,
della legge 20 ottobre 1990, n. 304:
  1. Gli interessati nel richiedere il contributo sono invitati a:
  fornire  informazioni   sul  proprio  conto  dalle   quali  risulti
l'idoneita' ad attuare l'azione (quali: statuto e atto costitutivo in
copia  autenticata,  bilancio  depositato, certificato  del  Registro
delle imprese indicando la vigenza,  elenco dei soci indicando numero
del  registro e  settore attivita',  organi e  legale rappresentante,
iscrizione   ad   organismi   rappresentativi,  sede   e   personale,
agevolazioni pubbliche ricevute, dimensioni e fini dell'attivita');
   presentare:
  a)  la relazione  sull'esecuzione del  programma 1997  di attivita'
promozionale verso l'estero;
     b) il programma 1998 di tale attivita'.
  I due documenti sono trasmessi  unitamente alle copie dei verbali o
delle deliberazioni degli organi societari competenti statutariamente
ed evidenziando il contenuto e la dimensione dell'attivita' destinata
a ciascun mercato estero.
  La relazione  1997 si compone  di una parte descrittiva  generale e
delle schede  informative concernenti le singole  azioni; in ciascuna
scheda si illustra in modo analitico:
   la scelta del mercato estero (motivi, scopi);
  l'azione svolta  (risorse impiegate,  spesa sostenuta,  fasi, modi,
tempi, luoghi, ruolo di eventuali partner, ecc.);
   i risultati conseguiti con l'azione;
   i vantaggi per i consorziati.
  Il programma 1998 si articola in progetti, ciascuno dei quali sara'
descritto in una scheda in modo da illustrare analiticamente:
   la scelta del mercato estero (motivi, scopi);
  l'obiettivo  di   ciascun  progetto,  predeterminando   i  relativi
indicatori e  standard da  applicare consuntivamente per  misurare la
qualita' dell'azione e, in particolare, i risultati raggiunti;
  le azioni  di ciascun progetto  (risorse da impiegare,  fasi, modi,
tempi, luoghi, ruolo di eventuali partner, ecc.);
   la spesa da sostenere ed il rapporto costibenefici;
   i vantaggi per i consorziati.
  2. Le azioni considerate sono  limitate a quelle promozionali verso
l'estero che consistono in:
  informazione (mediante cataloghi, repertori, pubblicita' sui media,
visite  di giornalisti  e di  operatori esteri  a fiere  e a  imprese
italiane, ecc.);
  formazione  e  addestramento  sulle  attivita'  promozionali  verso
l'estero (mediante corsi, seminari, ecc.);
  contatti per  la conclusione  di affari (mediante  partecipazione a
fiere o attuazione di mostre all'estero, visite di operatori esteri a
fiere e a imprese italiane, ecc.);
  assistenza  e  consulenza  (mediante  servizi  per  lo  studio,  la
progettazione e  la attuazione delle attivita'  suddette, nonche' per
la  redazione di  modulistica, contrattualistica  ed altri  strumenti
necessari per la  conclusione e la gestione  dei rapporti commerciali
con imprese estere).
  3. Per approvare il programma 1998 ne sara' verificata la validita'
tecnicoeconomica; si terra' conto se il Consorzio collabora con altri
soggetti italiani che svolgono attivita' promozionale verso l'estero,
delle linee  direttrici pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale 9 maggio
1997, n. 106  e delle linee programmatiche in materia  di turismo. Il
programma si intende approvato  se questa amministrazione non formula
osservazioni entro trenta giorni dal suo ricevimento.
  4. Nei limiti della dotazione  che sara' fissata dal bilancio dello
Stato  per  l'anno  finanziario  1998   (nel  1997  e'  stata  di  L.
2.400.000.000)  si   disporra'  il  contributo   commisurandolo  alla
relazione   sull'esecuzione   del   programma   1997   di   attivita'
promozionale  verso  l'estero;  le spese  relative  risultanti  dalle
schede informative saranno complessivamente  indicate sui costi della
produzione  del conto  economico; pertanto  sui costi  stessi saranno
specificate  le  quote   relative  all'attivita'  promozionale  verso
l'estero.
  Se il programma e' finanziato  da altri enti pubblici si approvera'
d'intesa con detti enti e nella determinazione del contributo saranno
computati  gli  altri  finanziamenti   pubblici;  l'insieme  di  tali
finanziamenti non dovra' superare l'80% dei costi del programma.
  Se  il Consorzio  ha iscritto  nel bilancio  1997 contributi  sulla
generalita' delle spese -  ricevuti da regioni, finanziarie regionali
e/o altri  organismi con partecipazione maggioritaria  regionale - e'
escluso dal contributo ministeriale.
  La misura del  contributo non potra' eccedere il 40%  dei costi del
programma  entro  il limite  massimo  di  L. 150.000.000,  salvo  che
trattasi di  consorzi con almeno 25  imprese verso i quali  il limite
anzidetto e' di  L. 200.000.000 ovvero con almeno 75  imprese verso i
quali il limite e' di L. 300.000.000.
  Per i consorzi  costituiti tra piccole e medie  imprese ubicate nei
territori  dell'obiettivo 1  (Molise,  Campania, Puglia,  Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna; le  imprese associate devono avervi sede
per almeno  4/5) detta percentuale  del 40%  e' elevata al  60% fermi
restando i limiti succitati; l'elevazione e' prevista fino al 70% per
i consorzi che alla data della domanda sono costituiti da non piu' di
5 anni.
  5. Gli  interessati con documentazione in  duplice copia richiedono
il contributo entro il 15 marzo 1998 a questo Ministero - D.G. per la
promozione  degli scambi  e  l'internazionalizzazione delle  imprese,
Div.  V,  se  necessario   integrando  la  documentazione,  facendola
pervenire non oltre  il 15 maggio 1998; se la  domanda e' inviata per
posta  fa  fede la  data  di  presentazione all'ufficio  postale.  Le
domande  tardive, pervenute  entro  il 30  giugno,  saranno prese  in
considerazione  sulle eventuali  residue disponibilita'  finanziarie.
Copia  della domanda  e' inviata  alla Presidenza  del Consiglio  dei
Ministri   -  Dipartimento   del   turismo,   ufficio  II   relazioni
internazionali,  rip. B  (per i  consorzi turisticoalberghieri)  e al
Ministero per le politiche agricole  - D.G. politiche agricole (per i
consorzi agroalimentari).
  I consorzi  agroalimentari allegano  alla domanda  il provvedimento
della regione  che li individua  tra produttori singoli  e associati,
cooperative di commercializzazione e  di trasformazione, anche con la
partecipazione di enti pubblici territoriali.
  I  consorzi  informano   inoltre  dell'eventuale  contribuzione  al
programma   ricevuta   da   enti  pubblici   (allegando   copia   del
provvedimento) o richiesta (allegando documentazione).
  Si allega schema di domanda.
        Il direttore generale per la promozione degli scambi
              e l'internazionalizzazione delle imprese
                           Sardi de Letto