IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite   annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo del  bilancio di  competenza, anche  attraverso
l'emissione di  certificati di  credito del Tesoro,  con l'osservanza
delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la  legge, in corso di  pubblicazione, recante l'approvazione
del bilancio di  previsione dello Stato per  l'anno finanziario 1998,
con cui  si e' stabilito  il limite  massimo di emissione  dei titoli
pubblici per l'anno stesso;
  Visti i propri decreti in data  25 agosto, 24 settembre, 27 ottobre
1997,  con i  quali e'  stata  disposta l'emissione  delle prime  sei
tranches dei  certificati di credito  del Tesoro al  portatore, della
durata di sette anni, con godimento 1 settembre 1997;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una  settima tranche dei suddetti certificati
del Tesoro.
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
settima tranche  dei certificati di  credito del Tesoro  al portatore
con  godimento 1  settembre 1997,  della durata  di sette  anni, fino
all'importo  massimo  di nominali  lire  3.500  miliardi, di  cui  al
decreto  ministeriale  del 25  agosto  1997,  citato nelle  premesse,
recante  l'emissione della  prima e  seconda tranche  dei certificati
stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite dal citato  decreto ministeriale 25
agosto 1997.