IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, di effettuare all'atto del pagamento di compensi o emolumenti una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti; Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'invio di elenchi nominativi dei pensionati da parte degli enti pubblici erogatori di trattamenti pensionistici; Visto l'art. 20, comma 2, lettere c) ed f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'obbligo di comunicazione da parte delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, degli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenuta d'acconto; Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996 di approvazione del mod. 730, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 13 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1997, con il quale sono state apportate, tra l'altro, modificazioni al decreto ministeriale 29 ottobre 1996, di approvazione dei modelli 730; Visto il decreto del Ministro delle finanze 20 giugno 1997 pubblicato il 9 luglio 1997 nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158, con il quale sono stabiliti i termini e le modalita' per la consegna all'amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta e delle amministrazioni dello Stato delle buste contenenti la scheda per la scelta dell'otto per mille dell'IRPEF, mod. 73 0- 1 e la scheda per la scelta della destinazione del quattro per mille dell'IRPEF; Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, con il quale e' stato approvato il mod. 770 da presentare nell'anno 1997 da parte dei sostituti d'imposta; Considerata la necessita' che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito di cui agli articoli 3, commi quinto e nono, e 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Ritenuta la necessita' di stabilire il contenuto, le caratteristiche tecniche e le modalita' per l'invio all'amministrazione finanziaria dei supporti magnetici contenenti i dati degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti assoggettati a ritenuta d'acconto; Considerato infine che l'art. 20, comma 2, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede la emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di stabilire il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973; Decreta: Art. 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che effettuano ritenute dirette in acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono trasmettere all'anagrafe tributaria, su supporto magnetico, gli elenchi dei percipienti i compensi o gli emolumenti corrisposti nell'anno 1996, con esclusione dei soggetti per i quali e' prevista la comunicazione di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645. Per i redditi di lavoro dipendente, i dati richiesti devono essere registrati su supporto magnetico a cura degli uffici che effettuano il conguaglio annuale delle imposte dovute dal dipendente, ai sensi del secondo comma dell'art. 29 del suddetto decreto presidenziale, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' anteriore alla fine dell'anno. Le amministrazioni non in grado di fornire su supporti magnetici gli elenchi di cui ai commi precedenti devono trasmettere le notizie richieste utilizzando i modelli previsti per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modello 770/A, 770/A-bis, 770/A1, 770/B, 770/C, 770/D, 77 0/ D-bis, 770/D1, 77 0/ E, 77 0/ F1), con esclusione del modello 770 base. Le modalita' di compilazione dei supporti cartacei nonche' quelle di registrazione su supporto magnetico sono contenute nell'allegato A al presente decreto.