IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art. 29  del decreto  del Presidente  della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600,  concernente l'obbligo per le amministrazioni
dello Stato, comprese quelle  con ordinamento autonomo, di effettuare
all'atto del pagamento di compensi  o emolumenti una ritenuta diretta
in acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
  Visto  l'art. 3  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119, nel  testo
sostituito  dall'art. 4  della legge  14 novembre  1981, n.  645, che
prevede l'invio di  elenchi nominativi dei pensionati  da parte degli
enti pubblici erogatori di trattamenti pensionistici;
  Visto l'art. 20, comma 2, lettere c) ed f), della legge 30 dicembre
1991, n. 413,  concernente l'obbligo di comunicazione  da parte delle
amministrazioni   dello  Stato,   comprese  quelle   con  ordinamento
autonomo,  degli   elenchi  dei  percipienti  ai   quali  sono  stati
corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenuta d'acconto;
  Visto  il decreto  del Ministro  delle finanze  29 ottobre  1996 di
approvazione del mod. 730, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256
del 31 ottobre 1996;
  Visto il decreto  del Ministro delle finanze del  13 febbraio 1997,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 39 del 17  febbraio 1997, con
il quale sono state apportate,  tra l'altro, modificazioni al decreto
ministeriale 29 ottobre 1996, di approvazione dei modelli 730;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  20  giugno  1997
pubblicato il 9 luglio 1997 nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 158, con il quale sono stabiliti i termini e le modalita' per la
consegna  all'amministrazione  finanziaria  da  parte  dei  sostituti
d'imposta e delle amministrazioni  dello Stato delle buste contenenti
la scheda per la scelta dell'otto  per mille dell'IRPEF, mod. 73 0- 1
e la  scheda per la scelta  della destinazione del quattro  per mille
dell'IRPEF;
  Visto  il decreto  del  Ministro delle  finanze  14 febbraio  1997,
pubblicato nel  supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 38
del 15 febbraio 1997, con il quale  e' stato approvato il mod. 770 da
presentare nell'anno 1997 da parte dei sostituti d'imposta;
  Considerata  la  necessita'  che  all'anagrafe  tributaria  vengano
comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito di
cui agli  articoli 3, commi quinto  e nono, e 16,  secondo comma, del
decreto del  Presidente della  Repubblica 4  settembre 1992,  n. 395,
come modificato  dall'art. 5,  comma 2,  del decreto-legge  31 maggio
1994,  n.  330,  convertito  dalla  legge 27  luglio  1994,  n.  473,
effettuati  con le  ritenute d'acconto  applicate sulle  retribuzioni
corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale
prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Ritenuta   la   necessita'   di    stabilire   il   contenuto,   le
caratteristiche    tecniche    e    le    modalita'    per    l'invio
all'amministrazione finanziaria  dei supporti magnetici  contenenti i
dati degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti assoggettati
a ritenuta d'acconto;
  Considerato infine che l'art. 20,  comma 2, lettera f), della legge
30 dicembre  1991, n. 413,  prevede la  emanazione di un  decreto del
Ministro delle  finanze, di concerto  con il Ministro del  tesoro, al
fine  di stabilire  il  contenuto,  i termini  e  le modalita'  della
comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato art. 29
del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  amministrazioni dello  Stato, comprese  quelle con  ordinamento
autonomo,  che  effettuano  ritenute  dirette  in  acconto  ai  sensi
dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, devono trasmettere all'anagrafe tributaria, su supporto
magnetico, gli  elenchi dei percipienti  i compensi o  gli emolumenti
corrisposti nell'anno 1996,  con esclusione dei soggetti  per i quali
e' prevista la  comunicazione di cui all'art. 3 della  legge 30 marzo
1981,  n.  119, nel  testo  sostituito  dall'art.  4 della  legge  14
novembre 1981, n. 645.
  Per i redditi di lavoro  dipendente, i dati richiesti devono essere
registrati su supporto  magnetico a cura degli  uffici che effettuano
il conguaglio annuale  delle imposte dovute dal  dipendente, ai sensi
del secondo  comma dell'art.  29 del suddetto  decreto presidenziale,
ovvero alla data  di cessazione del rapporto di lavoro,  se questa e'
anteriore alla fine dell'anno.
  Le amministrazioni  non in grado  di fornire su  supporti magnetici
gli elenchi di cui ai  commi precedenti devono trasmettere le notizie
richieste  utilizzando i  modelli previsti  per le  dichiarazioni dei
sostituti d'imposta (modello 770/A,  770/A-bis, 770/A1, 770/B, 770/C,
770/D, 77 0/  D-bis, 770/D1, 77 0/  E, 77 0/ F1),  con esclusione del
modello 770 base.
  Le modalita'  di compilazione dei supporti  cartacei nonche' quelle
di registrazione su supporto magnetico sono contenute nell'allegato A
al presente decreto.