IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento del territorio
  Visto  il decreto  legislativo 9  luglio 1997,  n. 237,  contenente
modifiche della  disciplina in materia  di servizi autonomi  di cassa
degli uffici finanziari;
  Visto,  in particolare,  l'art. 5,  comma 2,  del predetto  decreto
legislativo  n.  237/1997, che  prevede  l'emanazione  di un  decreto
dirigenziale  per  stabilire  tempi,   procedure  e  criteri  per  la
redazione e la trasmissione dei ruoli a mezzo dei quali devono essere
incassate le entrate extratributarie da riscuotere in piu' annualita'
e quelle tributarie dilazionate;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602;
  Acquisito, ai sensi dell'art. 646 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827,  il parere  del Ministero  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La  riscossione delle  entrate extratributarie da  riscuotere in
piu' annualita' e di quelle  tributarie dilazionate di cui all'art. 2
del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n. 237, e' effettuata a mezzo
ruoli  suppletivi secondo  le  modalita' ed  i  termini previsti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  2.  Il  ruolo  e'  formato dall'ufficio  finanziario  competente  a
gestire  l'entrata  o  il  tributo, e'  affidato  in  riscossione  al
concessionario competente  in ragione della sede  dell'ufficio stesso
ed e' sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce.
Nei casi in cui  la formazione del titolo da cui  deriva il diritto a
riscuotere   l'entrata    completa   ad   uffici    appartenenti   ad
amministrazioni diverse  da quella del Ministero  delle finanze, tali
uffici provvedono anche alla formazione dei ruoli.