IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate di concerto con IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, contenente modifiche della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 237/1997, che prevede l'emanazione di un decreto dirigenziale per stabilire tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei ruoli a mezzo dei quali devono essere incassate le entrate extratributarie da riscuotere in piu' annualita' e quelle tributarie dilazionate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Acquisito, ai sensi dell'art. 646 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato; Decreta: Art. 1. 1. La riscossione delle entrate extratributarie da riscuotere in piu' annualita' e di quelle tributarie dilazionate di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e' effettuata a mezzo ruoli suppletivi secondo le modalita' ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2. Il ruolo e' formato dall'ufficio finanziario competente a gestire l'entrata o il tributo, e' affidato in riscossione al concessionario competente in ragione della sede dell'ufficio stesso ed e' sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Nei casi in cui la formazione del titolo da cui deriva il diritto a riscuotere l'entrata completa ad uffici appartenenti ad amministrazioni diverse da quella del Ministero delle finanze, tali uffici provvedono anche alla formazione dei ruoli.