IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la direttiva della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996 che modifica alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'; Vista la direttiva della Commissione n. 96/15/CE del 14 marzo 1996 che modifica la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita'; Vista la direttiva della Commissione n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 che modifica la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita'; Vista la direttiva della Commissione n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'; Considerata la necessita' di recepire le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997, sopramenzionate; Decreta: Art. 1. Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue: 1) all'allegato I, parte B, lettera d), il testo del punto 1 e' sostituito dal seguente: 1. Beet necrotic yellow DK, F (Bretagna), FI, vein virus IRL, P (Azzorre), S, UK 2) all'allegato II, parte B, lettera a), il testo del punto 1 e' sostituito dal seguente: 1. Anthonomus Sementi e frutti EL, E (Andalusia, Cata- grandis (Boh) (capsule) di Gos- logna, Estremadura, sypium spp., e Murcia, Valencia) cotone non sgranato 3) all'allegato II, parte B, lettera a), il testo del punto 3 e' sostituito dal seguente: 3. Dendroctonus Vegetali di Abies EL, IRL, UK(*) micans Kugelan Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudot- suga Carr., di al- tezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, cortec- cia di conifere separata dal tronco ____________ (*) (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk,Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, Isola di Wight, Isola di Man, Isole di Scilly e le seguenti parti di contee: Avon: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Cheshire: la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A52 (T) per Derby e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A6 (T) Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Greater Manchester: la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B41lA e la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada Ml; North Yorkshire: l'intera contea ad eccezione del distretto di Craven; Staffordshire: la zona della contea ad est del limite orientale della strada A52 (T); Warwickshire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 fino all'intersezione di quest'ultima con la Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road). 4) all'allegato II, parte B, lettera a), il testo del punto 6 e' sostituito dal seguente: 6. a) Ips amitinus Vegetali di Abies EL, F (Corsica), IRL, Eichhof Mill., Larix Mill, UK Picea A. Dietr. e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle se- menti, legname di conifere con cor- teccia, corteccia di conifere sepa- rata dal tronco b) Ips cembrae Vegetali di Abies EL, IRL, UK (N-IRL, Herr Mill., Larix Mill., Isola di Man) Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseu- dotsuga Carr., di altezza supe- riore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, cor- teccia di coni- fere separata dal tronco c) Ips duplicatus Vegetali di Abies EL, IRL, UK Sahlberg Mill, Larix Mill, Picea A. Dietr. e Pinus L, di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con cortec- cia, corteccia di conifere separata dal tronco d) Ips sexdentatus Vegetali di Abies IRL, UK, (N-IRL, Boerner Mill., Larix Mill., Isola di Man) Picca A. Dietr e Pinus L., di altez- za superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle se- menti, legname di conifere con cor- teccia, corteccia di conifere separata dal tronco e) Ips typographus Vegetali di Abies IRL, UK Heer Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr, Pinus L. e Pseu- dotsuga Carr, di altezza superiore a 3 m ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con cortec- cia separata dal tronco 5) all'allegato II, parte B, lettera a), il testo del punto 8 e' sostituito dal seguente: 8. Pissodes spp. Vegetali di Abies IRL, UK, (N-IRL, (europei) Mill., Larix Mill., Isola di Man, Jersey) Picea A. Dietr. E Pinus L, ad ecce- zione dei frutti e delle sementi, le- gname di conifere con corteccia, cor- teccia di conifere separata dal tronco 6) all'allegato II, parte B, lettera a), il testo del punto 9 e' sostituito dal seguente: 9. Sternochetus Sementi di Mangifera E (Granada e Malaga) mangiferae spp. originarie di P (Alentejo, Algarve Fabricius paesi terzi e Madera) 7) all'allegato II, parte B, lettera b), punto 1, la colonna di destra e' modificata come segue: EL, E, P 8) all'allegato II, parte B, lettera c) il punto 4 e' soppresso; 9) all'allegato III, parte A, punto 12, nella colonna di destra il termine "Algeria" e' aggiunto dopo "i paesi terzi, esclusi"; 10) all'allegato III, parte B, punto 1, il testo della colonna di destra e' modificato come segue: E, F (Champagne-Arden- nes, Alsace (escluso il dipartimento del Bas-Rhin), Lorraine, Franche-Comte', Rhone- Alpes (escluso il di- partimento de Rhone), Bourgogne, Auvergne (escluso il dipartimen- to del Puyde-Dome), Provence - Alpes - Cote d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, Isola di Man e Isole della Manica), A, FI. 11) all'allegato IV, parte B, punti 1 e 14.1, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: EL, IRL, UK (*) _____________ (*) (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northurnberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, Isola di Wight, isola di Man, Isole di Scilly e le seguenti parti di contee: Avon: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Cheshire: la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park e la zona della contea a nord dei limite settentrionale della strada A52 (T) per Derby e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A6 (T) Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Greater Manchester la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B411A e la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada Ml; North Yorkshire: l'intera contea ad eccezione del distretto di Craven; Staffordshire: la zona della contea ad est del limite orientale della strada A52 (T); Warwickshire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 fino all'intersezione di quest'ultima con la Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road). 12) all'allegato IV, parte B, punti 2 e 14.4, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: EL, IRL, UK 13) all'allegato IV, parte B, punti 3, e 14.6, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: IRL, UK 14) all'allegato IV, parte B, punti 4 e 14.2, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: EL, F (Corsica), IRL, UK 15) all'allegato IV, parte B, punti 5 e 14.3, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: EL, IRL, JUK N-IRL, Isola di Man 16) all'allegato IV, parte B, punto 7, il testo della colonna di sinistra e' sostituito dal seguente: Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseu- dotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad ecce- zione dei frutti e delle sementi e la colonna di destra e' modificata come segue: IRL, UK(*) ______________ (*) Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, Isola di Wight, Isola di Man, Isole di Scilly e le seguenti parti di contee: Avon: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Cheshire: la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A52 (T) per Derby e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A6 (T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Greater Manchester, la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B411A e la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada Ml; North Yorkshire: l'intera contea ad eccezione del distretto di Craven; Staffordshire: la zona della contea ad est del limite orientale della strada A52 (T); Warwickshire: la zona della contea ad est del limite orientale della FosseWay Roman road, Wiltshire: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 fino all'intersezione di quest'ultima con la Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road). 17) all'allegato IV, parte B, punto 8, il testo della colonna di sinistra e' sostituito dal seguente: Vegetali di Abies Mill, Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L, di al- tezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi e la colonna di destra e' modificata come segue: EL, IRL, UK 18) all'allegato IV, parte B, punto 9, il testo della colonna di sinistra e' sostituito dal seguente: Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L e Pseu- dotsuga Carr., di altez- za superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi e la colonna di destra e' modificata come segue: IRL, UK 19) all'allegato IV, parte B, punto 10, il testo della colonna di sinistra e' sostituito dal seguente: Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi e la colonna di destra e' modificata come segue: EL, F (Corsica) IRL, UK 20) all'allegato IV, parte B, punto 11, il testo della colonna di sinistra e' sostituito dal seguente: Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr, Pinus L. e Pseu- dotsuga Carr., di altez- za superiore e 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi e la colonna di destra e' modificata come segue: EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man) 21) all'allegato IV, parte B, punto 12, il testo della colonna di sinistra e' sostituito dal seguente: Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., di al- tezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi 22) all'allegato IV, parte B, punto 13, il testo della colonna di sinistra e' sostituito dal seguente: Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi 23) all'allegato IV, parte B, punti 20.1, 20.2, 22, 23, 25.1, 25.2, 26, 27.1, 27.2 e 30, la colonna di destra e' modificata come segue: DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), S, UK 24) all'allegato IV, parte B, punto 21, lettera a), il testo della colonna centrale e' sostituito dal seguente: che i vegetali sono ori- ginari delle zone pro- tette di E, F Champagne- Ardennes, Alsace (escluso il dipartimento dei Bas-Rhin), Lorraine, Franche-Comte', Rhone Alpes (escluso il dipar- timento del Rhone), Bourgogne, Auvergne (escluso il dipartimento del Puyde-Dome), Provence- Alpes-Cote d'Azur, Corse, Languedoc - Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, Isola di Man e Isole della Manica), A, FI 25) all'allegato IV, parte B, e' aggiunto il nuovo punto 28.1 seguente: 28.1 Sementi di Constatazione ufficiale EL, E (Andalusia, Cata- Gossypium spp. che la lanugine del logna, Estremadura, seme e' stata rimossa Murcia, Valencia) con acido 26) all'allegato IV, parte B, punto 29, la colonna di destra e' modificata come segue: E (Granada e Malaga), P (Alentejo, Algarve e Madera) 27) all'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 1.1 e' sostituito dal seguente: 1.1. Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr.; 28) all'allegato V, parte A, sezione II, punto 1.3, sono soppressi i termini: Persea americana P. Mill. dopo i termini Mespilus L.; 29) all'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 1.9 e' sostituito dal seguente: 1.9. Frutti (capsule) di Gossypium spp. e cotone non sgranato; 30) all'allegato V, parte A, sezione II, e' soppresso il punto 2.1 e il punto 2.2 diventa 2.1; 31) all'allegato V, parte B, sezione II, il testo del punto 6 e' sostituito dal seguente: 6. Sementi e frutti (capsule) di Gossypium spp. e cotone non sgranato; 32) all'allegato V, parte B, sezione II, il testo del punto 8 e' sostituito dal seguente: 8. Parti di vegetali di Eucalyptus L'Herit; 33) all'allegato VI, lettera a), punto 1, la colonna di destra e' modificata come segue: Grecia, Spagna (Andalucia, Cataluna, Extremadura, Murcia, Valencia); 34) all'allegato VI, lettera a), punto 4, nella colonna di destra e' cancellato il termine Spagna; 35) all'allegato VI, lettera a), punti 7, 8 e 9, nella colonna di destra e' cancellato il termine Spagna; 36) all'allegato VI, lettera a), punto 11, nella colonna di destra sono cancellati i termini Grecia e Spagna; 37) all'allegato VI, lettera a), punto 15, il testo della colonna di destra e' modificato come segue: Spagna (Granada e Malaga), Portogallo (Alentejo, Algarve e Madeira); 38) all'allegato VI, lettera a), il punto 17 e' soppresso; 39) all'allegato VI, lettera b), punto 1, nella colonna di destra e' cancellato il termine Italia; 40) all'allegato VI, lettera b), il punto 3 e' soppresso; 41) all'allegato VI, lettera c), il punto 4 e' soppresso; 42) all'allegato VI, lettera c), il punto 5 e' soppresso; 43) all'allegato VI, lettera d), punto 1, il testo della colonna di destra e' modificato come segue: Danimarca, Finlandia, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Svezia, Regno Unito; 44) all'allegato VI, lettera d), il punto 3 e' soppresso.