IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la legge 18 giugno 1931,  n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle piante  coltivate  e dei  prodotti  agrari dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato con regio decreto 12  ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva CEE del  Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto il  decreto legislativo  30 dicembre  1992, n.  536, relativo
all'attuazione  della direttiva  del Consiglio  n. 91/683/CEE  del 19
dicembre   1991   concernente   le  misure   di   protezione   contro
l'introduzione negli Stati membri di  organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto ministeriale  31  gennaio  1996, concernente  le
misure  di  protezione  contro  l'introduzione e  la  diffusione  nel
territorio  della  Repubblica  italiana  degli  organismi  nocivi  ai
vegetali o ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto ministeriale  6  marzo  1996, che  recepisce  le
direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre
1995,  concernente   le  modificazioni  agli  allegati   del  decreto
ministeriale  31  gennaio 1996  relativo  alle  misure di  protezione
contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Visto il  decreto ministeriale 19  febbraio 1997, che  recepisce la
direttiva  della  Commissione  n.   96/78/CE  del  6  dicembre  1996,
concernente le  modificazioni agli allegati del  decreto ministeriale
31   gennaio  1996   relativo  alle   misure  di   protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Vista la direttiva della Commissione  n. 96/14/CE del 12 marzo 1996
che  modifica  alcuni  allegati  della  direttiva  n.  77/93/CEE  del
Consiglio, concernente le misure  di protezione contro l'introduzione
nella  Comunita'  di  organismi  nocivi ai  vegetali  o  ai  prodotti
vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
  Vista la direttiva della Commissione  n. 96/15/CE del 14 marzo 1996
che modifica la direttiva n.  92/76/CEE relativa al riconoscimento di
zone  protette esposte  a particolari  rischi in  campo fitosanitario
nella Comunita';
  Vista la  direttiva della Commissione  n. 96/76/CE del  29 novembre
1996   che   modifica  la   direttiva   n.   92/76/CEE  relativa   al
riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo
fitosanitario nella Comunita';
  Vista la direttiva della Commissione  n. 97/14/CE del 21 marzo 1997
che  modifica  l'allegato  III   della  direttiva  n.  77/93/CEE  del
Consiglio, concernente le misure  di protezione contro l'introduzione
nella  Comunita'  di  organismi  nocivi ai  vegetali  o  ai  prodotti
vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
  Considerata   la  necessita'   di  recepire   le  direttive   della
Commissione n. 96/14/CE  del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE  del 14 marzo
1996, n.  96/76/CE del 29  novembre 1996 e  n. 97/14/CE del  21 marzo
1997, sopramenzionate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  allegati  del  decreto   ministeriale  31  gennaio  1996  sono
modificati come segue:
  1) all'allegato  I, parte B,  lettera d), il  testo del punto  1 e'
sostituito dal seguente:
1. Beet necrotic yellow                       DK, F (Bretagna), FI,
   vein virus                                 IRL, P (Azzorre), S, UK
  2) all'allegato  II, parte B, lettera  a), il testo del  punto 1 e'
sostituito dal seguente:
1. Anthonomus          Sementi e frutti       EL, E (Andalusia, Cata-
   grandis (Boh)       (capsule) di Gos-      logna, Estremadura,
                       sypium spp., e         Murcia, Valencia)
                       cotone non sgranato
  3) all'allegato  II, parte B, lettera  a), il testo del  punto 3 e'
sostituito dal seguente:
3. Dendroctonus        Vegetali di Abies      EL, IRL, UK(*)
   micans Kugelan      Mill., Larix Mill.,
                       Picea A. Dietr.,
                       Pinus L. e Pseudot-
                       suga Carr., di al-
                       tezza superiore a
                       3 m, ad eccezione
                       dei frutti e delle
                       sementi, legname
                       di conifere con
                       corteccia, cortec-
                       cia di conifere
                       separata dal tronco
____________
  (*)  (Scozia, Irlanda  del Nord,  Jersey, Inghilterra:  le seguenti
contee:  Bedfordshire,  Berkshire,  Buckinghamshire,  Cambridgeshire,
Cleveland,  Cornwall, Cumbria,  Devon, Dorset,  Durham, East  Sussex,
Essex,  Greater London,  Hampshire, Hertfordshire,  Humberside, Kent,
Lincolnshire,     Norfolk,      Northamptonshire,     Northumberland,
Nottinghamshire,    Oxfordshire,     Somerset,    South    Yorkshire,
Suffolk,Surrey, Tyne and Wear, West  Sussex, West Yorkshire, Isola di
Wight, Isola di  Man, Isole di Scilly e le  seguenti parti di contee:
Avon:   la  zona   della  contea   a  sud   del  limite   meridionale
dell'autostrada M4; Cheshire: la zona  della contea ad est del limite
orientale del  Peak District National Park  e la zona della  contea a
nord del  limite settentrionale della strada  A52 (T) per Derby  e la
zona della  contea a nord  del limite settentrionale della  strada A6
(T) Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale
della Fosse Way Roman road;  Greater Manchester: la zona della contea
ad  est  del  limite  orientale  del  Peak  District  National  Park;
Leicestershire:  la zona  della contea  ad est  del limite  orientale
della Fosse Way Roman  road e la zona della contea  ad est del limite
orientale della strada B41lA e la zona della contea ad est del limite
orientale  dell'autostrada Ml;  North Yorkshire:  l'intera contea  ad
eccezione  del  distretto di  Craven;  Staffordshire:  la zona  della
contea  ad   est  del   limite  orientale   della  strada   A52  (T);
Warwickshire: la zona della contea  ad est del limite orientale della
Fosse  Way Roman  road; Wiltshire:  la zona  della contea  a sud  del
limite  meridionale  dell'autostrada   M4  fino  all'intersezione  di
quest'ultima con  la Fosse Way Roman  road e la zona  della contea ad
est del limite orientale della Fosse Way Roman road).
  4) all'allegato  II, parte B, lettera  a), il testo del  punto 6 e'
sostituito dal seguente:
6. a) Ips amitinus     Vegetali di Abies      EL, F (Corsica), IRL,
      Eichhof          Mill., Larix Mill,     UK
                       Picea A. Dietr. e
                       Pinus L., di altezza
                       superiore  a 3 m,
                       ad eccezione  dei
                       frutti e delle se-
                       menti, legname di
                       conifere con cor-
                       teccia, corteccia
                       di conifere sepa-
                       rata dal tronco
   b) Ips cembrae      Vegetali di Abies      EL, IRL, UK (N-IRL,
       Herr            Mill., Larix Mill.,     Isola di Man)
                       Picea A. Dietr.,
                       Pinus L. e Pseu-
                       dotsuga  Carr.,
                       di altezza supe-
                       riore a 3 m, ad
                       eccezione  dei
                       frutti e delle
                       sementi, legname
                       di conifere con
                       corteccia, cor-
                       teccia di coni-
                       fere separata
                       dal tronco
   c) Ips duplicatus   Vegetali di Abies      EL, IRL, UK
      Sahlberg         Mill, Larix Mill,
                       Picea A. Dietr.
                       e Pinus L, di
                       altezza superiore
                       a 3 m, ad eccezione
                       dei frutti e  delle
                       sementi, legname di
                       conifere con cortec-
                       cia, corteccia di
                       conifere separata
                       dal tronco
   d) Ips sexdentatus  Vegetali di Abies      IRL, UK, (N-IRL,
      Boerner          Mill., Larix Mill.,     Isola di Man)
                       Picca A. Dietr e
                       Pinus L., di altez-
                       za superiore a 3 m,
                       ad eccezione  dei
                       frutti e  delle se-
                       menti, legname di
                       conifere con cor-
                       teccia, corteccia
                       di conifere separata
                       dal tronco
   e) Ips typographus  Vegetali di Abies      IRL, UK
      Heer             Mill., Larix Mill.,
                       Picea A. Dietr,
                       Pinus  L. e Pseu-
                       dotsuga Carr, di
                       altezza superiore
                       a 3 m ad eccezione
                       dei frutti e  delle
                       sementi, legname di
                       conifere con cortec-
                       cia separata dal
                       tronco
  5) all'allegato  II, parte B, lettera  a), il testo del  punto 8 e'
sostituito dal seguente:
8. Pissodes spp.       Vegetali di Abies      IRL, UK, (N-IRL,
   (europei)           Mill., Larix Mill.,     Isola di Man, Jersey)
                       Picea A. Dietr. E
                       Pinus L, ad ecce-
                       zione dei frutti e
                       delle sementi, le-
                       gname di conifere
                       con corteccia, cor-
                       teccia di conifere
                       separata dal tronco
  6) all'allegato  II, parte B, lettera  a), il testo del  punto 9 e'
sostituito dal seguente:
   9. Sternochetus     Sementi di Mangifera   E (Granada e Malaga)
      mangiferae       spp. originarie di     P (Alentejo, Algarve
      Fabricius        paesi terzi            e Madera)
  7) all'allegato  II, parte B,  lettera b),  punto 1, la  colonna di
destra e' modificata come segue:
                                              EL, E, P
  8) all'allegato II, parte B, lettera c) il punto 4 e' soppresso;
  9) all'allegato III, parte A, punto  12, nella colonna di destra il
termine "Algeria" e' aggiunto dopo "i paesi terzi, esclusi";
  10) all'allegato III,  parte B, punto 1, il testo  della colonna di
destra e' modificato come segue:
                                              E, F (Champagne-Arden-
                                              nes, Alsace (escluso il
                                              dipartimento del
                                              Bas-Rhin), Lorraine,
                                              Franche-Comte', Rhone-
                                              Alpes (escluso il di-
                                              partimento de Rhone),
                                              Bourgogne, Auvergne
                                              (escluso il dipartimen-
                                              to del Puyde-Dome),
                                              Provence - Alpes - Cote
                                              d'Azur, Corse,
                                              Languedoc-Roussillon),
                                              IRL, I, P, UK (N-IRL,
                                              Isola di Man e Isole
                                              della Manica), A, FI.
  11)  all'allegato IV,  parte  B, punti  1 e  14.1,  il testo  della
colonna di destra e' sostituito dal seguente:
                                              EL, IRL, UK (*)
_____________
  (*)  (Scozia, Irlanda  del Nord,  Jersey, Inghilterra:  le seguenti
contee:   Bedfordshire,  Berkshire,   Buckinghamshire,  Cambridshire,
Cleveland,  Cornwall, Cumbria,  Devon, Dorset,  Durham, East  Sussex,
Essex,  Greater London,  Hampshire, Hertfordshire,  Humberside, Kent,
Lincolnshire,     Norfolk,     Northamptonshire,     Northurnberland,
Nottinghamshire,  Oxfordshire,  Somerset, South  Yorkshire,  Suffolk,
Surrey, Tyne and  Wear, West Sussex, West Yorkshire,  Isola di Wight,
isola di Man, Isole di Scilly e le seguenti parti di contee: Avon: la
zona della  contea a sud  del limite meridionale  dell'autostrada M4;
Cheshire: la zona  della contea ad est del limite  orientale del Peak
District  National Park  e la  zona della  contea a  nord dei  limite
settentrionale della strada A52 (T) per  Derby e la zona della contea
a nord del limite settentrionale della strada A6 (T) Gloucestershire:
la zona  della contea  ad est  del limite  orientale della  Fosse Way
Roman road; Greater Manchester la zona della contea ad est del limite
orientale del  Peak District  National Park; Leicestershire:  la zona
della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road e
la zona della contea ad est del limite orientale della strada B411A e
la zona della contea ad  est del limite orientale dell'autostrada Ml;
North  Yorkshire:  l'intera  contea  ad eccezione  del  distretto  di
Craven;  Staffordshire:  la  zona  della contea  ad  est  del  limite
orientale della strada A52 (T); Warwickshire: la zona della contea ad
est del  limite orientale della  Fosse Way Roman road;  Wiltshire: la
zona della  contea a  sud del  limite meridionale  dell'autostrada M4
fino all'intersezione di  quest'ultima con la Fosse Way  Roman road e
la zona  della contea  ad est  del limite  orientale della  Fosse Way
Roman road).
  12)  all'allegato IV,  parte  B, punti  2 e  14.4,  il testo  della
colonna di destra e' sostituito dal seguente:
                                              EL, IRL, UK
  13)  all'allegato IV,  parte B,  punti 3,  e 14.6,  il testo  della
colonna di destra e' sostituito dal seguente:
                                              IRL, UK
  14)  all'allegato IV,  parte  B, punti  4 e  14.2,  il testo  della
colonna di destra e' sostituito dal seguente:
                                              EL, F (Corsica), IRL,
                                              UK
  15)  all'allegato IV,  parte  B, punti  5 e  14.3,  il testo  della
colonna di destra e' sostituito dal seguente:
                                              EL, IRL, JUK N-IRL,
                                               Isola di Man
  16) all'allegato  IV, parte B, punto  7, il testo della  colonna di
sinistra e' sostituito dal seguente:
                   Vegetali di Abies  Mill.,
                   Larix Mill., Picea A.
                   Dietr., Pinus L. e Pseu-
                   dotsuga  Carr., di altezza
                   superiore a 3 m, ad ecce-
                   zione dei frutti e delle
                   sementi
e la colonna di destra e' modificata come segue:
                                              IRL, UK(*)
______________
  (*)  Scozia, Irlanda  del  Nord, Jersey,  Inghilterra: le  seguenti
contee:   Bedfordshire,  Berkshire,   Buckinghamshire,  Cambridshire,
Cleveland,  Cornwall, Cumbria,  Devon, Dorset,  Durham, East  Sussex,
Essex,  Greater London,  Hampshire, Hertfordshire,  Humberside, Kent,
Lincolnshire,     Norfolk,      Northamptonshire,     Northumberland,
Nottinghamshire,  Oxfordshire,  Somerset, South  Yorkshire,  Suffolk,
Surrey, Tyne and  Wear, West Sussex, West Yorkshire,  Isola di Wight,
Isola di Man, Isole di Scilly e le seguenti parti di contee: Avon: la
zona della  contea a sud  del limite meridionale  dell'autostrada M4;
Cheshire: la zona  della contea ad est del limite  orientale del Peak
District  National Park  e la  zona della  contea a  nord del  limite
settentrionale della strada A52 (T) per  Derby e la zona della contea
a   nord   del   limite   settentrionale   della   strada   A6   (T);
Gloucestershire: la  zona della  contea ad  est del  limite orientale
della Fosse Way Roman road;  Greater Manchester, la zona della contea
ad  est  del  limite  orientale  del  Peak  District  National  Park;
Leicestershire:  la zona  della contea  ad est  del limite  orientale
della Fosse Way Roman  road e la zona della contea  ad est del limite
orientale della strada B411A e la zona della contea ad est del limite
orientale  dell'autostrada Ml;  North Yorkshire:  l'intera contea  ad
eccezione  del  distretto di  Craven;  Staffordshire:  la zona  della
contea  ad   est  del   limite  orientale   della  strada   A52  (T);
Warwickshire: la zona della contea  ad est del limite orientale della
FosseWay Roman road, Wiltshire: la zona della contea a sud del limite
meridionale dell'autostrada M4  fino all'intersezione di quest'ultima
con la Fosse Way Roman road e  la zona della contea ad est del limite
orientale della Fosse Way Roman road).
  17) all'allegato  IV, parte B, punto  8, il testo della  colonna di
sinistra e' sostituito dal seguente:
                   Vegetali di Abies Mill,
                   Larix Mill.,  Picea A.
                   Dietr. e Pinus L, di al-
                   tezza superiore a 3 m,
                   ad eccezione dei frutti
                   e delle sementi
e la colonna di destra e' modificata come segue:
                                              EL, IRL, UK
  18) all'allegato  IV, parte B, punto  9, il testo della  colonna di
sinistra e' sostituito dal seguente:
                   Vegetali di  Abies Mill.,
                   Larix Mill., Picea A.
                   Dietr., Pinus L e Pseu-
                   dotsuga  Carr., di altez-
                   za superiore a 3 m, ad
                   eccezione dei frutti e
                   delle sementi
e la colonna di destra e' modificata come segue:
                                              IRL, UK
  19) all'allegato IV,  parte B, punto 10, il testo  della colonna di
sinistra e' sostituito dal seguente:
                   Vegetali di Abies  Mill.,
                   Larix Mill., Picea A.
                   Dietr. e Pinus L., di
                   altezza superiore a
                   3 m, ad eccezione dei
                   frutti e delle sementi
e la colonna di destra e' modificata come segue:
                                              EL, F (Corsica) IRL, UK
  20) all'allegato IV,  parte B, punto 11, il testo  della colonna di
sinistra e' sostituito dal seguente:
                   Vegetali di  Abies Mill.,
                   Larix Mill., Picea A.
                   Dietr, Pinus L. e Pseu-
                   dotsuga  Carr., di altez-
                   za superiore e 3 m, ad
                   eccezione dei frutti e
                   delle sementi
e la colonna di destra e' modificata come segue:
                                              EL, IRL, UK (N-IRL,
                                               Isola di Man)
  21) all'allegato IV,  parte B, punto 12, il testo  della colonna di
sinistra e' sostituito dal seguente:
                   Vegetali di Abies  Mill.,
                   Larix Mill., Picea A.
                   Dietr. e Pinus L., di al-
                   tezza superiore a 3 m,
                   ad eccezione dei frutti
                   e delle sementi
  22) all'allegato IV,  parte B, punto 13, il testo  della colonna di
sinistra e' sostituito dal seguente:
                   Vegetali di Abies Mill.,
                   Larix Mill., Picea A.
                   Dietr. e Pinus L., ad
                   eccezione dei frutti
                   e delle sementi
  23) all'allegato IV, parte B, punti 20.1, 20.2, 22, 23, 25.1, 25.2,
26, 27.1, 27.2 e 30, la colonna di destra e' modificata come segue:
                                              DK, F (Bretagna), FI,
                                              IRL, P (Azzorre), S, UK
  24) all'allegato IV, parte B, punto  21, lettera a), il testo della
colonna centrale e' sostituito dal seguente:
                   che i vegetali sono ori-
                   ginari delle zone pro-
                   tette di E, F Champagne-
                   Ardennes, Alsace (escluso
                   il dipartimento  dei
                   Bas-Rhin), Lorraine,
                   Franche-Comte', Rhone
                   Alpes  (escluso il dipar-
                   timento del Rhone),
                   Bourgogne, Auvergne
                   (escluso il dipartimento
                   del Puyde-Dome), Provence-
                   Alpes-Cote d'Azur, Corse,
                   Languedoc - Roussillon),
                   IRL, I, P, UK (N-IRL,
                   Isola di Man e Isole della
                   Manica), A, FI
  25)  all'allegato IV,  parte B,  e'  aggiunto il  nuovo punto  28.1
seguente:
28.1 Sementi di    Constatazione ufficiale    EL, E (Andalusia, Cata-
   Gossypium spp.   che  la lanugine del       logna, Estremadura,
                    seme  e' stata rimossa     Murcia, Valencia)
                    con acido
  26) all'allegato  IV, parte B,  punto 29,  la colonna di  destra e'
modificata come segue:
                                              E (Granada e Malaga),
                                              P (Alentejo, Algarve
                                              e Madera)
  27) all'allegato V, parte A, sezione  II, il testo del punto 1.1 e'
sostituito dal seguente:
  1.1. Vegetali di  Abies Mill., Larix Mill., Picea  A. Dietr., Pinus
L. e Pseudotsuga Carr.;
  28) all'allegato V, parte A,  sezione II, punto 1.3, sono soppressi
i termini:
   Persea americana P. Mill. dopo i termini Mespilus L.;
  29) all'allegato V, parte A, sezione  II, il testo del punto 1.9 e'
sostituito dal seguente:
  1.9. Frutti (capsule) di Gossypium spp. e cotone non sgranato;
  30) all'allegato V, parte A, sezione  II, e' soppresso il punto 2.1
e il punto 2.2 diventa 2.1;
  31) all'allegato  V, parte B, sezione  II, il testo del  punto 6 e'
sostituito dal seguente:
  6.  Sementi e  frutti  (capsule)  di Gossypium  spp.  e cotone  non
sgranato;
  32) all'allegato  V, parte B, sezione  II, il testo del  punto 8 e'
sostituito dal seguente:
   8. Parti di vegetali di Eucalyptus L'Herit;
  33) all'allegato VI,  lettera a), punto 1, la colonna  di destra e'
modificata come segue:
  Grecia,   Spagna   (Andalucia,   Cataluna,   Extremadura,   Murcia,
Valencia);
  34) all'allegato VI,  lettera a), punto 4, nella  colonna di destra
e' cancellato il termine Spagna;
  35) all'allegato VI,  lettera a), punti 7, 8 e  9, nella colonna di
destra e' cancellato il termine Spagna;
  36) all'allegato VI, lettera a),  punto 11, nella colonna di destra
sono cancellati i termini Grecia e Spagna;
  37) all'allegato VI,  lettera a), punto 15, il  testo della colonna
di destra e' modificato come segue:
  Spagna  (Granada   e  Malaga),  Portogallo  (Alentejo,   Algarve  e
Madeira);
  38) all'allegato VI, lettera a), il punto 17 e' soppresso;
  39) all'allegato VI,  lettera b), punto 1, nella  colonna di destra
e' cancellato il termine Italia;
  40) all'allegato VI, lettera b), il punto 3 e' soppresso;
  41) all'allegato VI, lettera c), il punto 4 e' soppresso;
  42) all'allegato VI, lettera c), il punto 5 e' soppresso;
  43) all'allegato VI, lettera d), punto 1, il testo della colonna di
destra e' modificato come segue:
  Danimarca,  Finlandia,  Francia   (Bretagna),  Irlanda,  Portogallo
(Azzorre), Svezia, Regno Unito;
  44) all'allegato VI, lettera d), il punto 3 e' soppresso.