IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visti gli  articoli 16, 17  e 18  del decreto del  Presidente della
Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 152
del 30 giugno 1988;
  Viste le motivate richieste avanzate dalla regione Piemonte;
  Sentito il  Consiglio superiore  di sanita' che  si e'  espresso in
data 18 dicembre 1996;
  Ritenuto  che  per  il  completamento e/o  la  realizzazione  degli
interventi  atti  a riportare  a  norma  la situazione  possa  essere
consentito un ulteriore limitato tempo per la concessione di deroghe;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  deroghe ai  requisiti di qualita'  delle acque  destinate al
consumo umano che  possono essere disposte dalla  regione Piemonte ai
sensi  degli  articoli 17  e  18  del  decreto del  Presidente  della
Repubblica 24  maggio 1988,  n. 236, non  possono superare  il valore
massimo ammissibile  (VMA) indicato  nel successivo  art. 2  e devono
tenere conto  delle osservazioni eventualmente riportate  a fianco di
ciascun parametro.
  2.  Possono  essere concesse  deroghe  per  i parametri:  magnesio,
manganese, ferro, solfati e  parametri organolettici (sapore, odore e
colore) in concomitanza con i precedenti parametri.
  3. Le  deroghe di cui  al comma 1  non possono essere  disposte per
acque destinate al  consumo umano che vengano attinte, in  tutto o in
parte,  da  captazioni  che  entrino  in funzione  dopo  la  data  di
pubblicazione  del presente  decreto nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.