L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96 CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa gia' rilasciate alla Compagnia di assicurazione di Milano S.p.a. o, in breve, Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via del Lauro n. 7, nonche' il successivo provvedimento autorizzativo; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa gia' rilasciate a La Previdente Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Copernico n. 38, nonche' il successivo provvedimento autorizzativo; Vista la delibera in data 16 ottobre 1997 dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Milano assicurazioni S.p.a. che ha approvato la fusione per incorporazione de La Previdente assicurazioni S.p.a. nonche' varie norme statutarie comprendenti, tra l'altro, la modifica dell'art. 2 dello statuto sociale concernente il trasferimento della sede dell'incorporante da Milano, via del Lauro n. 7, a Milano, via Copernico n. 38; Vista la delibera in data 16 ottobre 1997 dell'assemblea straordinaria degli azionisti de La Previdente assicurazioni S.p.a. che ha approvato la fusione per incorporazione nella Milano assicurazioni S.p.a.; Vista l'istanza in data 22 ottobre 1997 con la quale le societa' hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione de La Previdente assicurazioni S.p.a. nella Milano assicurazioni S.p.a., nonche' delle modalita' della fusione stessa e delle nuove norme statutarie della societa' incorporante; Visti i decreti in data 22 ottobre 1997 con i quali il tribunale di Milano, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, ha ordinato l'iscrizione delle sopraindicate delibere assembleari concernenti la predetta fusione; Accertato che la societa' incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' eccedenti la misura dovuta; Tenuto conto della lettera d'impegno inviata allo ISVAP dall'azionista di maggioranza in data 28 novembre 1997; Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalita' soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati; Rilevata la conformita' delle nuove norme statutarie della societa' incorporante alla vigente disciplina del settore assicurativo; Acquisito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 12 dicembre 1997; Dispone: Art. 1. E' approvata la fusione, e le relative modalita', per l'incorporazione de La Previdente assicurazioni S.p.a. nella Milano assicurazioni S.p.a., entrambe con sede in Milano.