IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698 "Regolamento recante norme di attuazione direttiva n. 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997 che recepisce le direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi; Considerata la necessita' di definire il "mercato locale" conformemente a quanto previsto in materia dal sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, nonche' di apportare modifiche correttive al decreto ministeriale 14 aprile 1997 anzidetto; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"; Decreta: Art. 1. Gli articoli e gli allegati del decreto ministeriale 14 aprile 1997 "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad esclusione delle sementi", sono modificati come segue: 1) all'art. 3, comma 1, si aggiunge la seguente lettera q): q) "mercato locale": commercializzazione effettuata dai piccoli produttori nell'ambito del territorio della provincia ove e' ubicata l'azienda; 2) all'art. 9 il testo del comma 2 e' sostituito dal seguente: "Sono esonerati dagli obblighi di cui al comma precedente i commercianti al dettaglio ed i piccoli coltivatori di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698."; 3) all'art. 18, comma 1, terzo rigo, le parole "180 giorni" sono sostituite dalle parole il "31 gennaio 1998"; 4) all'allegato IV, lettera a), primo rigo, dopo le parole "titoli di studio:" si aggiungono le seguenti parole "Specializzazione postlaurea in fitopatologia,"; 5) all'allegato IV, terzultimo rigo, dopo le parole "all'albo professionale" si aggiungono le seguenti parole "che consente tale tipo di attivita'". Il presente decreto dopo la registrazione alla Corte dei conti sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 novembre 1997 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1997 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 376