IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, e successive modificazioni;
  Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
420, con particolare riferimento all'art. 10 e all'art. 11;
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 7  marzo 1985, n.
588;
  Vista la legge 5 giugno 1985, n. 251;
  Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
  Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
  Visto il decreto-legge 2 marzo  1987, n. 57, convertito dalla legge
22 aprile 1987, n. 158;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 18 gennaio 1992, n. 16;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  Visto  il  decreto   legislativo  16  aprile  1994,   n.  297,  con
particolare riferimento agli  articoli 546, 554, 555,  556, 557, 559,
604, 673, 676;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, come modificato  dal decreto del Presidente  della Repubblica 30
ottobre 1996, n. 693;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  il contratto  collettivo  nazionale di  lavoro del  comparto
scuola (autorizzazione  del Presidente del Consiglio  dei Ministri 21
luglio 1995,  pubblicato nel  supplemento alla Gazzetta  Ufficiale n.
207 del 5 settembre 1995);
  Viste   l'ordinanza  ministeriale   11   marzo  1983;   l'ordinanza
ministeriale 19  maggio 1987,  n. 152  e l'ordinanza  ministeriale 21
febbraio 1994, n. 59, concernenti le nomine non di ruolo;
  Considerato che,  a seguito di numerose  innovazioni legislative e'
necessario impartire  nuove disposizioni  in materia dei  concorsi di
cui all'art.  554 del citato  decreto legislativo 16 aprile  1994, n.
297;
                                Ordina:
  L'indizione  e  lo svolgimento  dei  concorsi  per titoli,  di  cui
all'art.  554 del  decreto legislativo  16 aprile  1994, n.  297, per
l'aggiornamento   e  l'integrazione   delle  graduatorie   permanenti
provinciali concernenti i profili  professionali della terza e quarta
qualifica del personale statale  della scuola sono effettuati secondo
le disposizioni della presente ordinanza.
                                Art. 1.
                        Indizione dei concorsi
  1. I  provveditori agli  studi, in  applicazione dell'art.  554 del
decreto legislativo  16 aprile 1994,  n. 297, emaneranno  con proprio
decreto, con periodicita' annuale, nelle rispettive province, singoli
bandi di concorso  per titoli per ciascuno  dei sottoindicati profili
della terza e quarta qualifica del personale amministrativo tecnico e
ausiliario  statale  della scuola,  di  cui  all'art. 51  del  citato
contratto collettivo nazionale di lavoro e alla correlata tabella I:
    a) assistente amministrativo;
    b) assistente tecnico;
    c) cuoco;
    d) infermiere;
    e) aiutante cuoco;
    f) guardarobiere;
    g) collaboratore scolastico.
  2. Nelle province, nelle quali non risultino istituiti organici per
taluni dei profili  predetti, non dovranno essere  banditi i relativi
concorsi.
  3.  I  concorsi  per  il  profilo  professionale  di  collaboratore
scolastico devono essere  indetti solamente se non  siano esaurite le
corrispondenti graduatorie permanenti provinciali per le supplenze. I
concorsi non  devono essere  banditi per il  profilo di  addetto alle
aziende agrarie per il quale e' prevista una particolare procedura di
reclutamento tramite  le direzioni  provinciali del lavoro,  ai sensi
dell'art. 1,  comma 1, lettera  b), del decreto del  Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
  4. I  bandi, di regola, verranno  trasmessi entro il 30  ottobre di
ciascun anno ai competenti organi di controllo. In prima applicazione
della  presente ordinanza  tale trasmissione  deve avvenire  entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'ordinanza medesima
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  5.  I bandi  di concorso  saranno inviati  ai competenti  organi di
controllo   e   successivamente   verranno   pubblicizzati   mediante
affissione    all'albo   degli    uffici   scolastici    provinciali.
Contemporaneamente copia  dei bandi stessi verra'  inviata, affinche'
provvedano  alla immediata  affissione nei  rispettivi albi,  ai capi
degli  istituti  e  scuole  di  istruzione  primaria,  secondaria  ed
artistica,  delle istituzioni  educative  e degli  istituti e  scuole
speciali.
  6. I  bandi di concorso devono  restare affissi per tutto  il tempo
utile per la presentazione della domanda di ammissione. Tale lasso di
tempo, di  regola, non  deve coincidere  neppure parzialmente  con il
periodo che va dal 15 luglio al 31 agosto.