IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la  direttiva del  Consiglio 91/414/CEE  del 15  luglio 1991,
relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  194, relativo alla
"Attuazione della  direttiva 91/414/CEE  in materia di  immissione in
commercio di prodotti fitosanitari";
  Tenuto  conto della  direttiva  96/68/CE della  Commissione del  21
ottobre 1996 che  modifica gli allegati II, parte A,  punto 6, e III,
parte A, punto 7.2 e 8, della direttiva 91/414/CEE;
  Visto l'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto di dover procedere all'adeguamento alle nuove disposizioni
comunitarie degli allegati II e III del citato decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194;
                              Decreta:
  1. L'allegato  II, parte  A, punto  6, relativo a  residui in  o su
prodotti trattati, alimenti per l'uomo e per gli animali, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.  194, e' sostituito dall'allegato 1 del
presente decreto.
  2.  Nell'allegato  III,  parte  A,  punto  7.2,  relativo  ai  dati
sull'esposizione, del decreto  legislativo 17 marzo 1995,  n. 194, e'
inserito,  senza  numerazione,  prima   del  punto  7.2.1,  il  testo
riportato in allegato 2 del presente decreto.
  3. L'allegato  III, parte A,  punto 8, relativo  a residui in  o su
prodotti trattati, alimenti per l'uomo e per gli animali, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.  194, e' sostituito dall'allegato 3 del
presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 ottobre 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1997
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 56