IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la direttiva del Consiglio 91/414/CEE del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari"; Tenuto conto della direttiva 96/68/CE della Commissione del 21 ottobre 1996 che modifica gli allegati II, parte A, punto 6, e III, parte A, punto 7.2 e 8, della direttiva 91/414/CEE; Visto l'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Ritenuto di dover procedere all'adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie degli allegati II e III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Decreta: 1. L'allegato II, parte A, punto 6, relativo a residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo e per gli animali, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e' sostituito dall'allegato 1 del presente decreto. 2. Nell'allegato III, parte A, punto 7.2, relativo ai dati sull'esposizione, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e' inserito, senza numerazione, prima del punto 7.2.1, il testo riportato in allegato 2 del presente decreto. 3. L'allegato III, parte A, punto 8, relativo a residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo e per gli animali, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e' sostituito dall'allegato 3 del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 ottobre 1997 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1997 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 56