IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria per il
1993 - ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato E;
  Vista  la  legge  6 febbraio 1996, n. 52 - legge comunitaria per il
1994 - ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato D;
  Vista  la  direttiva n. 91/157/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991,
relativa   alle   pile   e   agli  accumulatori  contenenti  sostanze
pericolose;
  Vista  la  direttiva  n.  93/86/CEE della Commissione del 4 ottobre
1993  che  reca  adeguamento  al  progresso  tecnico  della direttiva
91/157/CEE;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, recante
attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi,  e  94/62/CE  sugli  imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio, ed in particolare, l'articolo 56, comma 1, lettera c);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 904;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato n. 85/97 espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto
1997;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota n. 17769 - R 3 - 3 del 15 ottobre 1997;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
    a)  pila  o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta
mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno
o    piu'   elementi   primari   (non   ricaricabili)   o   secondari
(ricaricabili);
    b)  pila  o  accumulatore  usato:  una pila o un accumulatore non
riutilizzabile o destinato ad essere recuperato o smaltito;
    c)  raccolta:  operazione di raccolta, cernita e/o raggruppamento
delle pile e degli accumulatori usati;
    d)  smaltimento:  le  operazioni  previste  nell'allegato  B  del
decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purche' applicabili alle
pile e agli accumulatori;
    e)  recupero:  le operazioni previste nell'allegato C del decreto
legislativo  5  febbraio 1997, n. 22, purche' applicabili alle pile e
agli accumulatori;
    f)  raccolta  differenziata: le operazioni definite dall'articolo
6,  comma  1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D  P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

           Note alle premesse:
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    3,  della  legge  23
          agosto  1988, n.  400,  recante: "Disciplina  dell'attivita
          di  Governo e  ordinamento della Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri", e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            -  Il testo   dell'art.   5 della   legge  22    febbraio
          1994, n.  146, pubblicato nel  supplemento ordinario  n. 39
          alla  Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1994, n.  52, recante:
          "Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza   dell'Italia  alle  Comunita' europee  -
          legge comunitaria 1993", e' il seguente:
            "Art.    5     (Attuazione   di   direttive   comunitarie
          in    via amministrativa). -   1. Ai sensi  dell'art.    4,
          comma  8, della  legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da
          attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco  di
          cui all'allegato E".
            -    Nell'elenco di   cui all'allegato  E  alla legge  n.
          146/1994    e'  inserita  la    direttiva  91/157/CEE   del
          Consiglio,  del 18   marzo 1991, relativa    alle  pile   e
          agli    accumulatori   contenenti     sostanze  pericolose,
          publicata   nellla   Gazzetta   Ufficiale  delle  Comunita'
          europee, serie L78, del 26 marzo 1991.
            -  Il  testo dell'art.   5   della   legge   6   febbraio
          1996,   n.   52, pubblicata nel supplemento ordinario n. 24
          alla Gazzetta Ufficiale n.   34   del 10    febbraio  1996,
          recante:  "Disposizioni    per l'adempimento degli obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee - legge comunitaria 1994" e' il seguente:
            "Art.    5     (Attuazione   di   direttive   comunitarie
          in    via amministrativa). -   1. Ai sensi  dell'art.    4,
          comma  8, della  legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da
          attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco  di
          cui all'allegato D".
            -    Nell'elenco di  cui  all'allegato  D alla  legge  n.
          52/1996   e' inserita   la  direttiva    93/86/CEE    della
          Commissione,    del 4   ottobre 1993,  recante  adeguamento
          al  progresso  tecnico  della   direttiva 91/157/CEE    del
          Consiglio,    relativa    alle pile   e agli   accumulatori
          contenenti sostanze  pericolose, pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee,  serie  L264  del  23
          ottobre 1993.
            -    Il  D.Lgs.    17  marzo   1995,   n. 115,   recante:
          "Attuazione   della  direttiva  92/59/CEE    relativa  alla
          sicurezza  generale    dei  prodotti",  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1995, n. 92.
            -   Il D.Lgs.   5 febbaio    1997,    n.  22,    recante:
          "Attuazione     delle  direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,
          91/689/CEE  sui  rifiuti  pericolosi   e   94/62/CE   sugli
          imballaggi  e    sui  rifiuti   di imballaggio",   e' stato
          modificato dal D.Lgs. 8 novembre 1997,  n.  389.  Il  testo
          coordinato  e' stato  pubblicato nel  supplemento ordinario
          n. 237/L  alla Gazzetta Ufficiale n. 278  del  28  novembre
          1997.
            -  Il testo dell'art. 56, comma 1, lettera c), del D.Lgs.
          5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni,  e'  il
          seguente:
            "Art.  56    (Abrogazione di norme).   - 1.   A decorrere
          dalla  data di entrata in vigore del presente decreto  sono
          abrogati:
              a)-b) (omissis);
            c)  il  decreto  legislativo  9  settembre  1988, n. 397,
          convertito, con modificazioni,   dalla legge    9  novembre
          1988,  n.    475,  ad    eccezione  degli  articoli  7, 9 e
          9-quinquies;".
            - Il D.L. 9 settembre   1988,  n.  397,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9    novembre  1988,  n. 475,
          recante: "Disposizioni urgenti in  materia di   smaltimento
          dei  rifiuti    industriali" e'   pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 10 novembre 1988, n. 264.
            - Il D P.R.    10  settembre  1982,  n.  904,    recante:
          "Attuazione   della   direttiva  76/769/CEE  relativa  alla
          immissione sul mercato ed all'uso di  talune   sostanze   e
          preparati  pericolosi"    e'    pubblicato   nella Gazzetta
          Ufficiale del 7 dicembre 1982, n. 336.
           Note all'art. 1:
            - Il testo dell'allegato B del    gia'  citato  D.Lgs.  5
          febbraio  1997,  n.  22,  e successive modificazioni, e' il
          seguente:
           "Allegato B
          (Previsto dall'art. 5, comma 6)
                           OPERAZIONI DI SMALTIMENTO
            N.B.    - Il   presente   allegato intende   elencare  le
          operazioni  di smaltimento come  avvengono nella   pratica.
          Ai    sensi dell'art.   2, i rifiuti devono essere smaltiti
          senza pericolo per la  salute  dell'uomo  e  senza    usare
          procedimenti  o    metodi  che possano   recare pregiudizio
          all'ambiente:
            D1  Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica).
            D2    Trattamento  in    ambiente  terrestre    (ad   es.
          biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).
            D3    Iniezioni  in  profondita'  (ad  es.  iniezione dei
          rifiuti pompabili in  pozzi,  in  cupole  saline  o  faglie
          geologiche naturali).
            D4   Lagunaggio (ad es. scarico  di rifiuti  liquidi o di
          fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).
            D5  Messa  in    discarica     specialmente     allestita
          (ad     es.   sistematizzazione in alveoli stagni separati,
          ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).
            D6   Scarico     dei   rifiuti    solidi    nell'ambiente
          idrico  eccetto l'immersione.
            D7   Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo
          marino.
            D8  Trattamento  biologico  non specificato  altrove  nel
          presente allegato,  che  dia origine   a   composti   o   a
          miscugli     che    vengono  eliminati  secondo    uno  dei
          procediemnti elencati nei  punti da  D1 a D12.
            D9  Trattamento   fisicochimico non  specificato  altrove
          nel  presente  allegato  che   dia origine a   composti o a
          miscugli    eliminati  secondo  uno    dei     procedimenti
          elencati    nei    punti  da    D1    a    D12    (ad   es.
          evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.).
            D10  Incenerimento a terra.
             D11 Incenerimento in mare.
            D12    Deposito  permanente  (ad  es.   sistemazione   di
          contenitori in una miniera, ecc.).
            D13    Raggruppamento  preliminare  prima  di  una  delle
          operazioni di cui ai punti da D1 a D12.
            D14  Ricondizionamento preliminare prima   di  una  delle
          operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
            D15  Deposito  preliminare prima di  una delle operazioni
          di    cui  ai punti   da D1   a  D14  (escluso il  deposito
          temporaneo, prima  della raccolta, nel luogo  in  cui  sono
          prodotti)".
            - Il  testo dell'allegato C  del D.Lgs. 5  febbraio 1997,
          n.  22, e successive modificazioni, recita:
           "Allegato C
           (Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h))
                            OPERAZIONI DI RECUPERO
            N.B.    - Il   presente   allegato intende   elencare  le
          operazioni  di recupero  come   avvengono nella    pratica.
          Ai    sensi  dell'art.    2,    i rifiuti   devono   essere
          recuperati  senza  pericolo  per  la  salute dell'uomo    e
          senza    usare procedimenti   o metodi  che possano  recare
          pregiudizio all'ambiente:
            R1   Utilizzazione   principale come  combustibile o come
          altro mezzo per produrre energia:
            R2  Rigenerazione/recupero di solventi.
            R3   Riciclo/recupero   delle  sostanze    organiche  non
          utilizzate  come solventi   (comprese   le   operazioni  di
          compostaggio   e   altre trasformazioni biologiche).
            R4    Riciclo/recupero  dei  metalli   o   dei   composti
          metallici.
            R5  Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.
            R6  Rigenerazione degli acidi o delle basi.
            R7    Recupero  dei  prodotti  che  servono a captare gli
          inquinanti.
            R8  Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori.
            R9  Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.
            R10    Spandimento    sul      suolo    a       beneficio
          dell'agricoltura   o dell'ecologia.
            R11   Utilizzazione   di rifiuti  ottenuti  da  una delle
          operazioni indicate da R1 a R10.
            R12  Scambio di  rifiuti  per sottoporli  ad   una  delle
          operazioni indicate da R1 a R11.
            R13   Messa   in  riserva  di  rifiuti per  sottoporli  a
          una  delle operazioni  indicate nei  punti  da  R1 a    R12
          (escluso il  deposito temporaneo, prima della raccolta, nel
          luogo in cui sono prodotti)".
            -  Il testo dell'art. 6, comma  1, lettera f), del D.Lgs.
          5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni recita:
            "Art. 6 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente  decreto
          si intende per:
              a)-e) (Omissis);
            f)    raccolta   differenziata: la   raccolta   idonea  a
          raggruppare  i rifiuti  urbani  in  frazioni  merceologiche
          omogenee,  compresa  la frazione organica  umida, destinate
          al riutilizzo,  al riciclaggio ed al  recupero  di  materia
          prima;".