IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE e IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria per il 1993 - ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato E; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 - legge comunitaria per il 1994 - ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato D; Vista la direttiva n. 91/157/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose; Vista la direttiva n. 93/86/CEE della Commissione del 4 ottobre 1993 che reca adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare, l'articolo 56, comma 1, lettera c); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 85/97 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 17769 - R 3 - 3 del 15 ottobre 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) pila o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o piu' elementi primari (non ricaricabili) o secondari (ricaricabili); b) pila o accumulatore usato: una pila o un accumulatore non riutilizzabile o destinato ad essere recuperato o smaltito; c) raccolta: operazione di raccolta, cernita e/o raggruppamento delle pile e degli accumulatori usati; d) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purche' applicabili alle pile e agli accumulatori; e) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purche' applicabili alle pile e agli accumulatori; f) raccolta differenziata: le operazioni definite dall'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il testo dell'art. 5 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1994, n. 52, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993", e' il seguente: "Art. 5 (Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa). - 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato E". - Nell'elenco di cui all'allegato E alla legge n. 146/1994 e' inserita la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, publicata nellla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L78, del 26 marzo 1991. - Il testo dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicata nel supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 1996, recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994" e' il seguente: "Art. 5 (Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa). - 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D". - Nell'elenco di cui all'allegato D alla legge n. 52/1996 e' inserita la direttiva 93/86/CEE della Commissione, del 4 ottobre 1993, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE del Consiglio, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L264 del 23 ottobre 1993. - Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 115, recante: "Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1995, n. 92. - Il D.Lgs. 5 febbaio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e' stato modificato dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389. Il testo coordinato e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 237/L alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1997. - Il testo dell'art. 56, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 56 (Abrogazione di norme). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a)-b) (omissis); c) il decreto legislativo 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies;". - Il D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, recante: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 1988, n. 264. - Il D P.R. 10 settembre 1982, n. 904, recante: "Attuazione della direttiva 76/769/CEE relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1982, n. 336. Note all'art. 1: - Il testo dell'allegato B del gia' citato D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e' il seguente: "Allegato B (Previsto dall'art. 5, comma 6) OPERAZIONI DI SMALTIMENTO N.B. - Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente: D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica). D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli). D3 Iniezioni in profondita' (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali). D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.). D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente). D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione. D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino. D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procediemnti elencati nei punti da D1 a D12. D9 Trattamento fisicochimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.). D10 Incenerimento a terra. D11 Incenerimento in mare. D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.). D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12. D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13. D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)". - Il testo dell'allegato C del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, recita: "Allegato C (Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h)) OPERAZIONI DI RECUPERO N.B. - Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente: R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia: R2 Rigenerazione/recupero di solventi. R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche). R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici. R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche. R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi. R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti. R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori. R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli. R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia. R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10. R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11. R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)". - Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni recita: "Art. 6 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a)-e) (Omissis); f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;".