IL MINISTRO DEL LAVORO 
             E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  ed,  in  particolare,
l'articolo 17, comma 3; 
  Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma  del
sistema  degli  ammortizzatori  sociali,  vengano  definite,  in  via
sperimentale, con uno o piu' decreti misure di sostegno del reddito e
dell'occupazione per le aree sprovviste di detto sistema; 
  Visto l'articolo 17, commi 25 e 28, della legge 15 maggio 1997,  n.
127; 
  Ritenuta l'esigenza di procedere all'emanazione di  un  regolamento
quadro propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali; 
  Sentite  le   organizzazioni   sindacali   individuate,   al   fine
dell'adozione  del  presente  regolamento,  nelle  parti   firmatarie
dell'accordo per il lavoro del 24 settembre  1996,  nonche'  aderenti
allo stesso; 
  Sentito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nell'adunanza
del 14 luglio 1997; 
  Tenuto conto che nel predetto parere si sottolinea  l'opportunita',
essendo  il  presente  regolamento  di  carattere  sperimentale,   di
prevedere tempi e procedure di verifica dei risultati, al fine di  un
eventuale adeguamento degli interventi e della relativa disciplina; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Data comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con
nota del 16 ottobre 1997; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di  servizi
di pubblica utilita', nonche' per le categorie e settori  di  impresa
sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato  a
fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e  di  crisi,  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, emana i regolamenti di cui all'articolo 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel  momento  in  cui  sono
depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale
contratti  collettivi  nazionali   stipulati   dalle   organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1  del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni. 
  2. I contratti di cui al comma 1 contengono: 
    a)  la  richiesta  di  emanazione  di  norme   per   fronteggiare
situazioni di eccedenze di personale, transitorie o strutturali,  per
gli ambiti di riferimento dei quali va precisata la definizione; 
    b) l'individuazione di specifici istituti per  il  perseguimento,
nelle predette  situazioni,  di  politiche  attive  di  sostegno  del
reddito e dell'occupazione, prevedendo criteri, entita'  e  modalita'
di concessione degli interventi e dei trattamenti da essi previsti; 
    c)  la  prefigurazione,  sulla  base  di  uno   specifico   piano
pluriennale, del  finanziamento  dei  predetti  istituti,  in  misura
adeguata all'entita' degli interventi e dei trattamenti,  comprensivi
della copertura  figurativa  necessaria,  nonche'  all'entita'  degli
oneri di amministrazione del fondo di cui all'articolo 3,  attraverso
un contributo da determinarsi in misura non inferiore, nel complesso,
allo  0,50%  da  calcolare  sulla  retribuzione  definita  come  base
imponibile  ai  fini  del  calcolo  dei  contributi  obbligatori   di
previdenza ed assistenza sociale. L'eventuale concorso del lavoratore
a detto finanziamento non puo' essere superiore al 25% del contributo
prefigurato; 
    d) la prefigurazione di un contributo addizionale  a  carico  del
datore di lavoro, in caso di ricorso ai predetti  istituti,  modulato
con riferimento all'entita' e alla durata dell'intervento  richiesto,
nonche' al numero dei soggetti interessati, in misura non superiore a
tre volte quello della contribuzione  ordinaria  prefigurata  di  cui
alla lettera c); 
    e) la prefigurazione, per i  settori  caratterizzati  da  esubero
strutturale  di  addetti,  di  ulteriori  interventi  e   trattamenti
straordinari  atti  a  favorire  i   processi   di   ristrutturazione
aziendale. Gli ulteriori  contributi  allo  scopo  necessari  sono  a
totale carico dei datori di lavoro e  commisurati  all'entita'  degli
interventi e  trattamenti  richiesti,  nel  rispetto  dell'equilibrio
finanziario del fondo di cui all'articolo 3, comma  1.  Le  richieste
dei datori di lavoro sono ammesse  entro  la  data  ultima  che  deve
essere prevista dai regolamenti di cui al comma 1; 
    f) la definizione delle regole relative alla  designazione  degli
esperti in seno al comitato amministratore di cui all'articolo 3. 
  3. I contratti collettivi,  depositati  ai  sensi  del  comma  1  e
conformi alle disposizioni del  comma  2,  costituiscono  principi  e
criteri  direttivi,  validi  ai  fini   dell'esercizio   del   potere
regolamentare, per il proprio ambito di riferimento. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e' operato il rinvio. 
          Note alle premesse: 
            - L'art. 17 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  in
          particolare il comma 3, e' cosi' formulato: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
            - L'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,  e'  cosi'
          formulato: 
            "Art. 3 (Norme in materia di controllo  della  Corte  dei
          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
            a) provvedimenti emanati a seguito di  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri; 
            b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e  atti
          dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle  piante
          organiche,  il  conferimento  di  incarichi   di   funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
            c)  atti  normativi  a   rilevanza   esterna,   atti   di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
            d)  provvedimenti  dei  comitati   interministeriali   di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
            e)  autorizzazioni  alla  sottoscrizione  dei   contratti
          collettivi,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  51   del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
            f)  provvedimenti  di  disposizione  del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
            g) decreti che approvano contratti delle  amministrazioni
          dello  Stato,  escluse  le  aziende  autonome:  attivi,  di
          qualunque  importo;  di  appalto  d'opera,  se  di  importo
          superiore  al  valore  in  ECU  stabilito  dalla  normativa
          comunitaria   per   l'applicazione   delle   procedure   di
          aggiudicazione  dei  contratti  stessi;   altri   contratti
          passivi, se di importo superiore ad un  decimo  del  valore
          suindicato; 
            h) decreti di variazione del  bilancio  dello  Stato,  di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
            i) atti per il cui corso  sia  stato  impartito  l'ordine
          scritto del Ministro; 
            l) atti che il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
            2. I provvedimenti  sottoposti  al  controllo  preventivo
          divengono efficaci se la  Corte  non  ne  dichiara  la  non
          conformita' a  legge  nel  termine  di  trenta  giorni  dal
          ricevimento. Il termine e' interrotto se la Corte  richiede
          chiarimenti o elementi  integrativi  di  giudizio.  Decorsi
          trenta  giorni  dal   ricevimento   delle   controdeduzioni
          dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se
          la sezione del controllo non ne dichiari l'illegittimita' o
          non adotti ordinanza istruttoria. In tale  ultimo  caso  la
          sezione del  controllo  si  pronuncia  definitivamente  nei
          trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi  da
          essa  richiesti.  Si  applicano  le  disposizioni  di   cui
          all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. 
            3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,  con
          deliberazione  motivata,  stabilire  che  singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
            4.  La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso   di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli interni a ciascuna amministrazione; puo' altresi'
          pronunciarsi  sulla  legittimita'  di  singoli  atti  delle
          amministrazioni  dello  Stato.  Accerta,  anche   in   base
          all'esito di altri controlli, la rispondenza dei  risultati
          dell'attivita'  amministrativa  agli  obiettivi   stabiliti
          dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi
          dello  svolgimento  dell'azione  amministrativa.  La  Corte
          definisce  annualmente  i  programmi  ed   i   criteri   di
          riferimento del controllo. 
            5. Nei  confronti  delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
            6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,  al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate. 
            7. Restano ferme,  relativamente  agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
            8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui  al  presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.
          453. Puo' richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rileva
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
            9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni. 
            10. La sezione del controllo sulle amministrazioni  dello
          Stato e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed
          e'  costituita  dai  presidenti  di  sezione  preposti   al
          coordinamento del controllo preventivo e successivo  e  dai
          magistrati  assegnati  agli  uffici  di   controllo.   Essa
          delibera suddividendosi  in  collegi  di  sette  magistrati
          determinati annualmente con  riferimento  a  tipologie  del
          controllo di settori e materie. 
            11. Ferme restando le  ipotesi  di  deferimento  previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa la legittimita' di atti. Del collegio viene  chiamato
          a far parte in  qualita'  di  relatore  il  magistrato  che
          deferisce la questione alla sezione. 
            12. I magistrati addetti al controllo successivo  di  cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
            13. Le disposizioni del comma 1  non  si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria". 
            - L'art. 2, comma 28, della legge 23  dicembre  1996,  n.
          662, recante: "Misure di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica", e' cosi' formulato: 
            "28. In attesa di un'organica riforma del  sistema  degli
          ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, con uno  o  piu'
          decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro del tesoro, adottati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il  parere
          delle competenti Commissioni parlamentari,  sono  definite,
          in  via  sperimentale,  misure  per  il  perseguimento   di
          politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
          nell'ambito dei processi di  ristrutturazione  aziendali  e
          per fronteggiare situazioni di crisi  di  enti  ed  aziende
          pubblici  e  privati  erogatori  di  servizi  di   pubblica
          utilita', nonche' delle  categorie  e  settori  di  impresa
          sprovvisti   del   sistema   di   ammortizzatori   sociali.
          Nell'esercizio della potesta' regolamentare il  Governo  si
          attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) costituzione da parte della contrattazione  collettiva
          nazionale  di  appositi  fondi   finanziati   mediante   un
          contributo sulla retribuzione non inferiore allo  0,50  per
          cento; 
            b) definizione da parte della contrattazione medesima  di
          specifici trattamenti  e  dei  relativi  criteri,  entita',
          modalita'  concessivi,  entro  i   limiti   delle   risorse
          costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
          correlati contributi figurativi; 
            c)   eventuale   partecipazione   dei    lavoratori    al
          finanziamento con una quota non superiore al 25  per  cento
          del contributo; 
            d) in caso di ricorso ai  trattamenti,  previsione  della
          obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una
          misura addizionale non superiore a tre volte  quella  della
          contribuzione stessa; 
            e) istituzione presso l'INPS dei fondi,  gestiti  con  il
          concorso delle parti sociali; 
            f)  conseguimento,  limitatamente   all'anno   1997,   di
          maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
          lire 150 miliardi". 
            - L'art. 17, commi 25 e 28, della legge 15  maggio  1997,
          n. 127, e' cosi' formulato: 
            "25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via
          obbligatoria: 
            a) per l'emanazione degli atti normativi  del  Governo  e
          dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge  23
          agosto 1988, n. 400,  nonche'  per  l'emanazione  di  testi
          unici; 
            b)  per  la  decisione  dei   ricorsi   straordinari   al
          Presidente della Repubblica; 
            c) sugli schemi  generali  di  contrattitipo,  accordi  e
          convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri". 
            "28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di
          Stato per l'esame degli schemi  di  atti  normativi  per  i
          quali il parere del Consiglio di Stato  e'  prescritto  per
          legge o  e'  comunque  richiesto  dall'amministrazione.  La
          sezione esamina altresi', se richiesto dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  gli  schemi  di  atti  normativi
          dell'Unione europea. Il parere del Consiglio  di  Stato  e'
          sempre reso in adunanza generale per  gli  schemi  di  atti
          legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione  o  dal
          presidente del  Consiglio  di  Stato  a  causa  della  loro
          particolare importanza". 
          Note all'art. 1: 
            - Per l'art. 2, comma 28, della legge n.  662/1996,  vedi
          in nota alle premesse. 
            - L'art. 1 del decreto-legge  9  ottobre  1989,  n.  338,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
          n.  389,  recante:  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          evasione  contributiva,  di  fiscalizzazione  degli   oneri
          sociali,  di  sgravi  contributivi  nel  Mezzogiorno  e  di
          finanziamento dei patronati", e' cosi' formulato: 
            "Art. 1 (Retribuzione  imponibile,  accreditamento  della
          contribuzione settimanale e limite minimo  di  retribuzione
          imponibile). - 1. La retribuzione da assumere come base per
          il calcolo dei contributi di  previdenza  e  di  assistenza
          sociale  non  puo'  essere  inferiore   all'importo   delle
          retribuzioni stabilito  da  leggi,  regolamenti,  contratti
          collettivi, stipulati dalle organizzazioni  sindacali  piu'
          rappresentative  su  base  nazionale,  ovvero  da   accordi
          collettivi o contratti individuali, qualora ne  derivi  una
          retribuzione di importo superiore  a  quello  previsto  dal
          contratto collettivo. 
            2. Con effetto dal 1 gennaio 1989 la percentuale  di  cui
          all'art. 7, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge  12
          settembre 1983,  n.  463,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' elevato  a  40.  A
          decorrere dal periodo di paga in  corso  alla  data  del  1
          gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo  del
          predetto comma e' fissata a 9,50".