IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1 marzo 1986, n. 64; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Vista la deliberazione del CIPI del 16 luglio 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attivita' produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992; Vista la propria deliberazione del 20 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1995, con la quale e' stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Saras S.p.a.; Viste le note prot. n. 4/4057/97 del 2 ottobre 1997 e prot. n. 4/4411/97 del 15 ottobre 1997 con le quali il servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto a questo Comitato la proposta di aggiornamento del summenzionato contratto di programma; Considerato che le variazioni richieste, rese necessarie da sopravvenienze non imputabili alla societa', riguardano la localizzazione di alcune iniziative e la ripartizione dell'organico delle attivita' industriali; Considerato che tali variazioni determinano una lieve riduzione degli investimenti con il mantenimento dell'occupazione globale, senza incidere sull'assetto complessivo del programma; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Sono approvate le seguenti variazioni nell'ambito del contratto di programma di cui alle premesse: per quanto concerne gli investimenti tecnologicoindustriali: a) relativamente agli investimenti in raffineria, la cui ubicazione permane in Sarroch (Cagliari), per un ammontare di 403 miliardi di lire, la nuova occupazione passa da 142 unita' a 172 con l'effetto che a fine 1999 risulteranno occupate 892 unita'; b) relativamente alle unita' manifatturiere, la cui ubicazione e' trasferita da Uta ad Assemini (Cagliari), per un investimento di 12 miliardi di lire, la nuova occupazione passa da 80 unita' a 50 unita'; per quanto concerne il centro di ricerca, che comporta un investimento di 12 miliardi di lire, con una nuova occupazione di 15 unita', se ne trasferisce l'ubicazione da Uta ad Assemini; per quanto concerne i progetti di ricerca, che comportano un investimento di 62 miliardi di lire, la nuova occupazione passa da 38 a 40 unita' e se ne trasferisce l'ubicazione da Uta ad Assemini. L'obiettivo occupazionale del programma e' rideterminato in 892 unita' lavorative complessive. 2. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvedera' all'attuazione della presente deliberazione. Roma, 16 ottobre 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 23 dicembre 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 363