IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  23  ottobre 1996, n. 554, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653;
  Visto  il  decreto-legge  14  luglio 1997, n. 215, convertito dalla
legge 28 agosto 1997, n. 282;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di continuare ad
assicurare  fino  al  30  giugno  1998 l'impiego di contingente delle
Forze  armate  per  l'espletamento  dei  compiti  di  controllo  e di
sorveglianza  del  territorio  nelle  province  della Sicilia e nella
provincia  di  Napoli,  in  attesa che, entro la predetta data, venga
completato  il  programma  gia'  avviato  di graduale sostituzione di
detti  contingenti  con  il  personale in servizio ausiliario di leva
nelle Forze di polizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 gennaio 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere dal 1 gennaio 1998, in attesa della disponibilita'
di  maggiori aliquote dei contingenti di leva da ammettere a prestare
servizio  quale  ausiliario  della  Polizia  di  Stato, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, le disposizioni del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  653,  concernenti l'impiego di
personale delle Forze armate per esigenze di controllo del territorio
nelle  province  della  Sicilia,  continuano ad applicarsi fino al 30
giugno  1998. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi altresi'
le  disposizioni  per  l'impiego  di personale delle Forze armate per
esigenze  di  controllo  del territorio nella provincia di Napoli, di
cui  al  decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, convertito dalla legge
28 agosto 1997, n. 282.
  2.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in
lire   40.000   milioni   per   l'anno  1998,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  per  il  medesimo  anno, allo scopo
parzialmente    utilizzando,    quanto   a   lire   12.000   milioni,
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica;  quanto  a  lire  7.000  milioni,
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della pubblica istruzione;
quanto  a lire 21.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.