IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653; Visto il decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, convertito dalla legge 28 agosto 1997, n. 282; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di continuare ad assicurare fino al 30 giugno 1998 l'impiego di contingente delle Forze armate per l'espletamento dei compiti di controllo e di sorveglianza del territorio nelle province della Sicilia e nella provincia di Napoli, in attesa che, entro la predetta data, venga completato il programma gia' avviato di graduale sostituzione di detti contingenti con il personale in servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decretolegge: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, in attesa della disponibilita' di maggiori aliquote dei contingenti di leva da ammettere a prestare servizio quale ausiliario della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, le disposizioni del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, concernenti l'impiego di personale delle Forze armate per esigenze di controllo del territorio nelle province della Sicilia, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 1998. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi altresi' le disposizioni per l'impiego di personale delle Forze armate per esigenze di controllo del territorio nella provincia di Napoli, di cui al decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, convertito dalla legge 28 agosto 1997, n. 282. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 40.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 12.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 7.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 21.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.