(parte 1)
  Vengono  qui  riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in
vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1997  e  non
soggetti  a  legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art.
80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica  di
esecuzione,  pervenuti  al  Ministero degli affari esteri entro il 15
dicembre 1997.
  L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella 1.
  In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati  in  vigore
precedentemente al 16 settembre 1997, i cui testi originali non erano
in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.
  Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 settembre-
15  dicembre  1997 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero
degli affari  esteri  saranno  pubblicati  nel  prossimo  supplemento
trimestrale alla Gazzetta Ufficiale datato 15 aprile 1998.
  Quando tra i testi facenti fede non e' contenuto un testo in lingua
italiana,  si  e' pubblicato sia il testo in lingua straniera facente
fede, sia il  testo  in  lingua  italiana  se  esistente  come  testo
ufficiale.  In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione non
ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.
  Per comodita' di consultazione e'  stata  altresi'  predisposta  la
tabella  n.  2  nella  quale  sono  indicati  gli Atti internazionali
soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica  entrati  in  vigore
per  l'Italia  recentemente,  per  i quali non si riproduce il testo,
essendo lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  (di
cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).
                                                         TABELLA N. 1
         ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA
      NEL PERIODO 16 SETTEMBRE - 15 DICEMBRE 1997 NON SOGGETTI
               A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA
     Data, luogo della firma, titolo          Data di entrata  Pagina
                                                 in vigore
                    611.
18 settembre 1992, Citta' del Messico
  Intesa tra il Ministero del Commercio es-      1 agosto 1997     11
  tero italiano e la Segreteria del Commer-
  cio e dello Sviluppo industriale messica-
  no che istituisce un meccanismo di con-
  sultazione bilaterale
                    612.
23 novembre 1994, Roma
  Scambio di Lettere e Accordo di attuazio-    23 novembre 1994    15
  ne, con Annessi A, B, C, D, E, F, del Me-
  morandum of Unedersanding tra Italia e
  ONU relativo all'uso da parte dell'ONU di
  locali di installazioni militari in Italia
  per il sostegno delle operazioni di mante-
  nimento della pace, umanitarie, e quelle
  ad esse relative
                    613.
28 agosto 1995, Tegucigalpa,
  Accordo tra Italia e Honduras per lo ri-       12 maggio 1997    77
  scadenzamento del debito
                    614.
13 febbraio-28 marzo 1996, Vienna
  Scambio di Lettere costituente un Accordo       28 marzo 1996    89
  tra Italia e AIEA per l'organizzazione
  dell'incontro dei consulenti su "Studio
  clinico di radioterapia e ipertermia com-
  binate" (Roma 9/13 aprile 1996)
                    615.
28 febbraio-7 maggio 1996, Vienna
  Scambio di Lettere costituente un Accordo       7 maggio 1996   101
  tra Italia e AIEA per l'organizzazione
  della riunione di coordinamento sulla ri-
  cerca in materia di "studio comparato per
  prove sismiche ed analisi delle centrali
  nucleari del tipo WWER" (Bergamo 3/7
  giugno 1996)
                    616.
28 maggio-29 agosto 1996, Vienna
  Scambio di Lettere costituente un Accordo      29 agosto 1996   113
  tra Italia e AIEA per l'organizzazione
  della riunione di coordinamento sulla ri-
  cerca in materia "Convalida della metodo-
  logia dell'analisi di incidenti e sicurez-
  za" (Pisa 2/6 settembre 1996)
                    617.
29 ottobre 1996, Lubiana
  Accordo tra Italia e Slovenia sulla siste-    4 novembre 1997   125
  mazione delle sepolture di guerra
                    618.
29 novembre 1996, Ouagadougou
  Protocollo di Accordo tra Italia e Bur-     10 settembre 1997   131
  kina Faso per la realizzazione del pro-
  gramma di valorizzazione della Valle
  della Nouhao nella provincia di Boulgou
  (I fase)
                    619.
28 novembre 1996-2 gennaio 1997, Vienna
  Scambio di Lettere costituente un Accordo      2 gennaio 1997   139
  tra Italia e AIEA relativa ad un incontro
  di coordinamento sulla ricerca in materia
  di "radioprotezione nella radiologia dia-
  gnostica nei Paesi dell'Europa orientale"
  (Udine 10/14 febbraio 1997)
                    620.
15 ottobre 1996-24 gennaio 1997, Vienna
  Scambio di Lettere costituente un Accordo     24 gennaio 1997   151
  tra Italia e AIEA per l'organizzazione
  della riunione di coordinamento sulla ri-
  cerca su "Potenziale dei cicli di carbu-
  rante basati su Th per limitare Pu e ri-
  durre le tossicita' delle scorie a lungo
  termine" (Bologna 24/26 marzo 1997)
                    621.
23 settembre 1996-24 gennaio 1997, Vienna
  Scambio di Lettere costituente un Accordo     24 gennaio 1997   165
  tra Italia e AIEA per l'organizzazione
  dell'incontro di coordinamento sulla ri-
  cerca in materia di "messa a punto di
  una biblioteca di riferimento per parame-
  tri degli input per i calcoli di modello
  nucleare di dati nucleari" (Fase I: File
  starter) (Trieste 26-29 maggio 1997)
                    622.
26 febbraio 1997, Skopje
  Accordo tra Italia e Macedonia per la         23 ottobre 1997   177
  riammissione delle persone il cui ingres-
  so e/o il soggiorno sia contrario alla
  normativa vigente nei due Paesi
                    623.
26 febbraio 1997, Skopje
  Scambio di Note tra Italia e Macedonia           5 marzo 1997   185
  sull'esenzione dall'obbligo del visto per
  i titolari di passaporto diplomatico e di
  servizio
                    624.
29 febbraio 1996-28 marzo 1997, Vienna
  Scambio di Lettere costituente un Accordo       28 marzo 1997   191
  tra Italia e AIEA per l'organizzazione
  del 3 incontro di coordinamento sulla ri-
  cerca del programma di ricerca coordinato
  sulle "Tecniche nucleari per la valutazio-
  ne della possibilita' di cura in caso di
  danni da inquinamento ambientale" (Urbino
  15/19 aprile 1997)
                    625.
29 aprile 1997, L'Aja
  Memorandum d'Intesa tra Italia e la Com-       29 aprile 1997   203
  missione preparatoria per la proibizione
  delle armi chimiche per il corso di forma-
  zione sulle ispezioni in loco per i candi-
  dati al ruolo di ispettore, con cinque al-
  legati
                    626.
30 aprile 1997, Hoima
  Memorandum d'intesa tra Italia e Uganda     11 settembre 1997   251
  sull'assistenza italiana volta a promuove-
  re i servizi ortopedici e fisioterapici per
  i disabili in Uganda
                    627.
30 aprile 1997, Hoima
  Memorandum d'intesa tra Italia e Uganda     11 settembre 1997   263
  sull'assistenza italiana alle attivita'
  sanitarie nei distretti di Arua e Nebbi
  (West Nile)
                    628.
29 gennaio - 2 maggio 1997, Vienna,
  Scambio di Lettere costituente un Accordo       2 maggio 1997   273
  tra Italia e AIEA per una riunione di coor-
  dinamento sulla ricerca su "Confronto dei
  metodi analitici per le strutture nucleari
  isolate dal punto di vista sismico" (Taor-
  mina 25/29 agosto 1997)
                    629.
3 maggio 1997, Tashkent
  Dichiarazione congiunta sulla cooperazione      3 maggio 1997   285
  economica tra Italia e Uzbekistan
                    630.
3 maggio, Tashkent
  Accordo tra Italia e Uzbekistan in materia     18 agosto 1997   289
  di collaborazione turistica
                    631.
15 aprile-5 maggio 1997, Sarajevo
  Scambio di Note costituenti un Accordo          5 maggio 1997   297
  relativo all'interpretazione dell'articolo
  8 dell'Accordo tra Italia e CEI sulla sede
  del Centro a Trieste
                    632.
7 maggio 1997, San Marino
  Accordo tra Italia e San Marino sulla re-     21 ottobre 1997   303
  golamentazione reciproca dell'autotra-
  sporto internazionale di viaggiatori e
  merci
                    633.
21 maggio 1997, Riga
  Accordo tra Italia e Lettonia sulla riam-     7 novembre 1997   311
  missione delle persone, con Protocollo
                    634.
21 maggio 1997, Riga
  Scambio di Note costituente un Accordo         29 maggio 1997   325
  tra Italia e Lettonia sull'esenzione
  dell'obbligo del visto per i titolari di
  passaporto diplomatico e di servizio
                    635.
27 giugno 1997, Roma
  Scambio di Lettere costituenti un Accordo     3 novembre 1997   333
  tra Italia e Croazia sull'abolizione dei
  visti di ingresso
                    636.
9 luglio 1997, Madrid
  Statuto sul partenariato speciale tra           9 luglio 1997   339
  l'Organizzazione del Trattato Nord Atlan-
  tico e l'Ukraina
                    637.
10 luglio 1997, Roma
  Protocollo di cooperazione politica tra        10 luglio 1997   353
  Italia e Angola
                    638.
11 agosto 1997, Pechino
  Scambio di Lettere costituente un'Intesa       11 agosto 1997   357
  tra il Ministro del Lavoro italiano ed il
  Ministero del personale cinese
                    639.
11 settembre 1997, Roma
  Dichiarazione congiunta tra il Ministero    11 settembre 1997   363
  degli Affari Esteri italiano e il Mini-
  stero per l'informazione e le arti di
  Singapore
                    640.
11 settembre 1997, Bologna
  Scambio di Lettere costituente un Accordo   11 settembre 1997   365
  tra il Ministro del Lavoro italiano ed il
  Ministro del Lavoro spagnolo per raffor-
  zare la cooperazione in tema di occupazio-
  ne, lavoro e formazione professionale
                    641.
16 settembre 1997, Ginevra
  Accordo di cooperazione tra Italia e Or-    16 settembre 1997   371
  ganizzazione internazionale del Lavoro
  per la realizzazione del progetto "Centro
  di formazione per l'artigianato del sale"
  in Giordania
                    642.
16 settembre 1997, Ginevra
  Accordo di cooperazione tra Italia e il     16 settembre 1997   377
  Centro internazionale di formazione
  dell'Organizzazione internazionale del
  Lavoro per il finanziamento di un proget-
  to di "perfezionamento di formatori e
  direttori di istituti di formazione
  dell'O.F.P.P.T." in Marocco
                    643.
25 settembre 1997, Roma
  Dichiarazione comune sui principi delle     25 settembre 1997   383
  relazioni tra Italia e Azerbaijan
                    644.
25 settembre 1997, Roma
  Protocollo d'Intesa tra Italia e Azerbai-   25 settembre 1997   387
  jan per la cooperazione tecnica bilate-
  rale negli anni 1997-1998
                    645.
25 settembre 1997, Roma,
  Dichiarazione congiunta sull'Accordo di     25 settembre 1997   393
  collaborazione culturale, scientifica e
  tecnologica tra Italia e Azerbaijan
                    646.
25 settembre 1997, Roma
  Dichiarazione congiunta sulla cooperazio-   25 settembre 1997   395
  ne economica tra Italia e Azerbaijan
                    647.
9 ottobre 1997, Roma
  Memorandum d'Intesa tra Italia e il Pro-       9 ottobre 1997   403
  gramma dei Volontari delle Nazioni Unite
                                                         TABELLA N. 2
       ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE
ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                   RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE
          Data, luogo della firma, titolo             Data di entrata
                                                     in vigore
Convenzione sulla conservazione dei tonnidi         6 agosto 1997
  dell'Atlantico, (adottati a Rio de Janeiro
  dal 2 al 14 maggio 1966)
  (Vedi legge 4 giugno 1997, n. 169 nel S.O.
  n. 122/L alla G.U. n. 142 del 20 giugno
  1997)
Convenzione sulla circolazione stradale            2 ottobre 1997
  (Vienna 8 novembre 1966)
  (Vedi legge 5 luglio 1995, n. 308 nel S.O.
  n. 92 alla G.U. n. 174 del 27 luglio 1995)
Accordo di cooperazione in materia di difesa       21 luglio 1997
  tra Italia e Argentina (Roma 6 ottobre 1992)       G.U. n. 237
  (Vedi legge 12 marzo 1996, n. 173 nel          del 10 ottobre 1997
  S.O. n. 57 alla G.U. n. 76 del 30
  marzo 1996)
Accordo tra Italia e Slovenia sui servizi         13 novembre 1997
  aerei di linea, con annessa tabella delle          G.U. n. 275
  rotte (Lubiana 29 marzo 1993)                 del 25 novembre 1997
  (Vedi legge 16 giugno 1997, n. 198 nel
  S.O. n. 137/L alla G.U. n. 155 del 5
  luglio 1997)
Protocollo relativo alle conseguenze della         1 ottobre 1997
  entrata in vigore della Convenzione di
  Dublino al riguardo di determinate dispo-
  sizioni della Convenzione di applicazione
  dell'Accordo di Schengen (Bonn 26 aprile
  1994)
  (Vedi legge 24 giugno 1997, n. 178 nella
  G.U. n. 145 del 24 giugno 1997)
Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta       21 settembre 1997
  contro la desertificazione per i Paesi
  particolarmente toccati dalla siccita'
  e/o desertificazione in particolare in
  Africa (Parigi 14 ottobre 1994)
  (Vedi legge 4 giugno 1997, n. 170 nel
  S.O. n. 122/L alla G.U. n. 142 del 20
  giugno 1997)
Memorandum d'intesa tra Italia e ONU rela-         11 giugno 1997
  tivo all'uso da parte dell'ONU di locali           G.U. n. 217
  di installazioni militari in Italia per       del 17 settembre 1997
  il sostegno delle operazioni di manteni-
  mento della pace, umanitarie e quelle ad
  esse relative (Roma 23 novembre 1994)
  (Vedi legge 4 marzo 1997, n. 62 nel
  S.O. n. 60/L alla G.U. n. 69 del 24
  marzo 1997)
Accordo tra Italia e Lituania per la promo-        15 aprile 1997
  zione e protezione degli investimenti              G.U. n. 190
  (Roma 1 dicembre 1994)                         del 16 agosto 1997
  (Vedi legge 5 novembre 1996, n. 592 nel
  S.O. n. 205 alla G.U. n. 275 del 23
  novembre 1996)
Convenzione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti      5 novembre 1997
  per evitare le doppie imposizioni in               G.U. n. 269
  materia di imposte sul reddito e per          del 18 novembre 1997
  prevenire le evasioni fiscali, con Proto-
  collo aggiuntivo (Abu Dhabi 22 gennaio 1995)
  (Vedi legge 28 agosto 1997, n. 309 nel
  S.O. n. 187/L alla G.U. n. 218 del 18
  settembre 1997)
Accordo tra Italia e l'Organizzazione delle        30 luglio 1997
  Nazioni Unite per l'educazione, la scienza         G.U. n. 197
  e la cultura concernente l'ufficio regio-      del 25 agosto 1997
  nale per la scienza e la tecnologia in
  Europa a Venezia (Parigi 25 gennaio 1995)
  (Vedi legge 4 giugno 1997, n. 163 nel
  S.O. n. 120/L alla G.U. n. 138 del 16
  giugno 1997)
Scambio di Note tra Italia e UNESCO per un         30 luglio 1997
  emendamento all'Accordo tra Italia e               G.U. n. 197
  UNESCO relativo all'ufficio per la             del 25 agosto 1997
  scienza e la tecnologia in Europa a Ve-
  nezia firmato a Parigi il 25 gennaio 1995
  (Parigi 22/23 luglio 1995)
  (Vedi legge 4 giugno 1997, n. 163 nel
  S.O. n. 120/L alla G.U. n. 138 del 16
  giugno 1997)
Scambio di Note tra Italia e UNIDROIT per         12 settembre 1997
  l'aggiornamento dell'Accordo di sede del           G.U. n. 237
  20 luglio 1967 (Roma 5/9 giugno 1995)          del 10 ottobre 1997
  (Vedi legge 16 giugno 1997, n. 193 nel
  S.O. n. 134/L alla G.U. n. 152 del 2
  luglio 1997)
Memorandum d'intesa tra Italia e Slovenia           6 agosto 1997
  sul reciproco riconoscimento dei diplomi
  e dei titoli accademici italiani e slo-
  veni (Roma 10 luglio 1997)
  (Vedi legge 7 aprile 1997, n. 103 nella
  Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile
  1997)
                                611.
                Citta' del Messico, 18 settembre 1992
          Intesa tra il Ministro del Commercio con l'Estero
       della Repubblica Italiana e la segreteria del Commercio
      e dello sviluppo industriale degli Stati Uniti Messicani
      che istituisce un meccanismo di consultazione bilaterale
                 (Entrata in vigore: 1 agosto 1997)
      INTESA TRA IL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DELLA
 REPUBBLICA ITALIANA E LA SEGRETERIA DEL COMMERCIO E DELLO SVILUPPO
      INDUSTRIALE DEGLI STATI UNITI MESSICANI CHE ISTITUISCE UN
               MECCANISMO DI CONSULTAZIONE BILATERALE.
  Il   Ministero   del  Commercio  con  l'Estero  del  Governo  della
Repubblica Italiana e la Segreteria del Commercio  e  dello  Sviluppo
Industriale  del Governo degli Stati Uniti Messicani, d'ora in avanti
denominati le Parti,
  visti gli  artt.  6,  9,  10  e  seguenti  dell'Accordo  Quadro  di
Cooperazione  tra  la Repubblica Italiana e la Repubblica degli Stati
Uniti Messicani firmato a Roma l'8 luglio 1991, e  in  considerazione
della  comune  volonta'  di  promuovere  e  sviluppare  le  relazioni
economiche  bilaterali,  incrementando  in   particolare   i   flussi
reciproci di interscambio e riconoscendo il crescente interesse degli
operatori economici di ambo i Paesi nei rispettivi mercati,
             hanno convenuto, nell'ambito delle proprie
                      competenze, quanto segue:
                               Art. 1
  E'   istituito   il  Comitato  Consultivo  italo-messicano  per  la
promozione dell'interscambio economico bilaterale. Detto Organo Misto
sara' composto da funzionari del Ministero del Commercio con l'Estero
e della Segreteria del Commercio e  dello  Sviluppo  Industriale  dei
rispettivi Governi.
  Il Comitato Consultivo sara' presieduto, per la Parte italiana, dal
Direttore  Generale  degli  Accordi  Commerciali  del  Ministero  del
Commercio con l'Estero  italiano  e,  per  la  Parte  messicana,  dal
Direttore  Generale  degli  Accordi  Commerciali Internazionali della
Segreteria del Commercio e dello Sviluppo Industriale messicana.
  Alle riunioni potranno partecipare inoltre rappresentanti  di  Enti
pubblici  e  organismi  privati  secondo  le  proprie competenze e in
relazione ai temi da trattare.
                               Art. 2
  Le riunioni del Comitato Consultivo si terranno una volta  all'anno
alternativamente  in  Italia  e  in  Messico.  Riunioni straordinarie
potranno essere convocate di comune accordo.
  Le riunioni annuali del Comitato Consultivo avranno come oggetto:
  a) stabilire le linee generali di cooperazione;
  b)  valutare  l'evoluzione  e  le   prospettive   dell'interscambio
economico bilaterale cosi' come deriva dall'applicazione dell'Accordo
Quadro  di  Cooperazione  tra  i  Governi della Repubblica Italiana e
degli Stati Uniti Messicani;
  c) studiare mezzi  ed  azioni  che  aiutino  a  superare  eventuali
ostacoli  che  si  dovessero  verificare  nella  realizzazione  della
cooperazione e nel conseguimento dei suoi obiettivi.
  L'ordine del giorno delle riunioni  ordinarie  sara'  stabilito  di
comune accordo e con due mesi di anticipo.
                               Art. 3
  Al  fine  di  promuovere  e  intensificare l'interscambio tra i due
Paesi, detto Organo esaminera' e  dara'  impulso  agli  strumenti  di
cooperazione economica previsti nell'Accordo Quadro.
  Tale  collaborazione,  tra  l'altro,  si esplichera' in particolare
attraverso:
  a) l'organizzazione di riunioni di imprenditori, missioni, fiere ed
esposizioni commerciali ed industriali, seminari e simposi;
  b) lo scambio di informazioni relative alle esperienze  di  imprese
che operano sui mercati esteri e alla promozione di imprese miste;
  c)  l'esplorazione delle possibilita' di collaborazione industriale
tra le imprese dei due Paesi al fine di penetrare sui mercati terzi;
  d) lo scambio di statistiche economiche e di informazioni su  norme
industriali,  commerciali,  sanitarie  e  di qualunque altro tipo che
possano risultare utili al fine di agevolare l'interscambio reciproco
di beni e servizi;
  e) le indagini di mercato effettuate da istituti  specializzati  in
commercio   internazionale,   al   fine   di   identificare  prodotti
potenzialmente esportabili;
  f)  l'elaborazione  di  studi  sulle  condizioni  che   determinano
l'interscambio  bilaterale  tra i due Paesi, al fine di rafforzare la
penetrazione delle loro esportazioni sui  rispettivi  mercati,  sulla
base dell'art. 9 dell'Accordo Quadro;
  g)  l'identificazione e lo studio delle problematiche che attengono
alla cooperazione economica  bilaterale  con  l'obiettivo  comune  di
intensificare e diversificare l'interscambio.
                               Art. 4
  Al  fine  di  realizzare  gli  aspetti  di  collaborazione elencati
nell'art. 3 le Parti potranno concordare la costituzione di Gruppi di
lavoro composti da rappresentanti di singoli comparti  Industriali  e
amministrativi.
  Argomenti  specifici  da trattare relativamente alla collaborazione
menzionata nell'art. 3, fuori del periodo della sessione del Comitato
Consultivo saranno proposti dalla Parte interessata.
  L'informazione  e  le  raccomandazioni  sugli  argomenti   trattati
nell'ambito del Comitato Consultivo saranno sottoposti all'attenzione
della Presidenza nel tempo stabilito da quest'ultima.
                               Art. 5
  La  Segreteria  del  Comitato  Consultivo  sara' assicurata, per la
Parte italiana, dall'ICE e, per la Parte messicana,  dalla  Direzione
Generale dei Negoziati Commerciali Internazionali.
                               Art. 6
  La presente Intesa sara' applicata senza pregiudizio degli obblighi
internazionali assunti rispettivamente dai due Paesi e in conformita'
alle legislazioni nazionali.
                               Art. 7
  La  presente  Intesa  entrera'  in  vigore il primo giorno del mese
successivo  alla  data  in  cui  le  Parti  si  siano  notificate  il
perfezionamento delle rispettive procedure giuridiche interne.
  L'Intesa  viene conclusa per un periodo di quattro anni. Essa sara'
rinnovata tacitamente ogni anno finche' una delle Parti non notifichi
all'altra la propria denuncia entro sei mesi dalla data di scadenza.
  Fatto a Citta' del Messico il 18 settembre 1992  in  due  esemplari
originali in italiano e spagnolo entrambi facenti fede.
  PER IL MINISTERO DEL                     PER LA SEGRETERIA DEL
 COMMERCIO CON L'ESTERO                  COMMERCIO E DELLO SVILUPPO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA               INDUSTRIALE DEGLI STATI UNITI
                                                  MESSICANI
   Claudio Vitalone                          Jaime Serra Puche
                                612.
                       Roma, 23 novembre 1994
             Scambio di Lettere e Accordo di attuazione,
        con Annessi A, B, C, D, E, F, del Memorandum d'Intesa
              tra il Governo della Repubblica Italiana
               e l'Organizzazione delle Nazioni Unite
    relativo all'uso da parte dell'ONU di locali di installazioni
      militari per il sostegno delle operazioni di mantenimento
          della pace, umanitarie e quelle ad esse relative
                (Entrata in vigore: 23 novembre 1994)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                                                     23 novembre 1994
Signor Segretario Generale,
  in  occasione della firma del Memorandum d'Intesa fra la Repubblica
Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte  delle  Nazioni
Unite  di  Locali  su Istallazioni Militari in Italia per il sostegno
delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni
ad esse relative, desidero fare riferimento  ai  colloqui  intercorsi
fra  i  rappresentanti  del  mio  Governo  ed  i rappresentanti delle
Nazioni  Unite   sull'interpretazione   ed   attuazione   di   alcune
disposizioni del Memorandum d'Intesa.
  Ho  l'onore  di  confermare, per conto del Governo della Repubblica
Italiana, le seguenti intese.
  Le Parti convengono  che,  al  fine  di  dare  completa  e  pratica
efficacia  alle  disposizioni dell'Articolo IX, paragrafo 6, e con il
debito rispetto per i diritti delle Nazioni Unite di cui all'Articolo
II, Sezione 7 (b) della Convenzione - ovvero che i beni,  articoli  e
materiali importati o esportati dalle Nazioni Unite per il loro uso e
per  le loro attivita' ufficiali saranno esenti da dazi doganali e da
tutte le altre imposte, divieti o restrizioni - sara' sufficiente che
le Nazioni Unite presentino alle autorita'  italiane  competenti  una
dichiarazione  scritta  che  attesti  che  i  beni, gli articoli ed i
materiali importati o esportati sono necessari per  gli  scopi  e  le
attivita'  ufficiali  delle Nazioni Unite. Tale dichiarazione scritta
comprendera' un elenco dei beni, articoli  e  materiali.    Le  Parti
convengono altresi' che i beni, gli articoli ed i materiali importati
o  esportati  dalle  Nazioni Unite costituiranno una proprieta' delle
Nazioni Unite, nel significato a cio' attribuito dalla Convenzione e,
in quanto tali,  potranno  essere  liberamente  rinnovati,  riparati,
riconfezionati,  riconfigurati, o altrimenti utilizzati senza divieti
o restrizioni da parte delle autorita' italiane competenti.
  Le Parti  convengono  che,  per  quanto  riguarda  le  disposizioni
dell'Articolo  IX,  paragrafo  6,  relative all'importazione di beni,
articoli e materiali da parte delle Nazioni Unite per il loro  uso  e
per  le  loro  attivita'  ufficiali, le autorita' italiane competenti
potranno  attuare  ragionevoli  procedure  e,   qualora   necessario,
adottare adeguate misure pratiche in materia di questioni sanitarie e
fitosanitarie,  con  l'intesa  che  tali  misure pratiche non avranno
l'effetto di privare  le  Nazioni  Unite  dei  loro  diritti  di  cui
all'Articolo  II, Sezione 7 (b) della Convenzione, ovvero di limitare
in alcun modo la loro portata. Inoltre, se una  delle  Parti  ritiene
che   l'attuazione   della   precedente  disposizione  desti  qualche
preoccupazione, le Parti si consulteranno per  risolvere  rapidamente
la questione.
  Le Parti convengono che, nell'attuare le disposizioni dell'Articolo
IX,  paragrafo  8,  in  relazione  all'importazione,  da  parte delle
Nazioni Unite, di veicoli  per  uso  ufficiale  che  dovranno  essere
utilizzati  per  le  esigenze  operative  quotidiane  dei  Locali, le
Nazioni Unite  comunicheranno  le  proprie  esigenze  alle  autorita'
italiane  competenti.  Qualora  una delle Parti dovesse nutrire dubbi
circa l'attuazione della disposizione  di  cui  sopra,  le  Parti  si
consulteranno  per  risolvere  rapidamente  la  questione.  Le  Parti
riconoscono e convengono che l'intesa qui descritta non si  riferisce
ai  veicoli importati dalle Nazioni Unite nella Repubblica Italiana e
che le Nazioni Unite intendono riesportare per uso ufficiale  in  una
operazione  di mantenimento della pace, umanitaria o di un'operazione
ad essa relativa.
  Le Parti convengono che,  per  quanto  riguarda  l'esenzione  dagli
obblighi  del  servizio  di leva di cui all'Articolo XVII 1 (c), tale
esenzione, per quanto riguarda i membri assegnati ai  locali  assunti
localmente e che siano cittadini italiani, sara' confermata ai membri
i  cui  nomi,  in  virtu'  dei  loro incarichi, figurano in un elenco
compilato dal Segretario Generale ed approvato dal Governo;  inoltre,
qualora  tali membri assegnati ai Locali, oltre a quelli in elenco, e
che siano cittadini italiani, vengano chiamati a svolgere il servizio
di leva, il Governo, su richiesta del Segretario Generale, concedera'
i rinvii temporanei  che  potranno  rendersi  necessari  al  fine  di
evitare interruzioni di un lavoro fondamentale.
  Le   Parti  convengono  che  le  disposizioni  dell'Articolo  XVII,
paragrafo 1 (e), (f) e (g) non si applicheranno ai  membri  assegnati
ai  Locali  e  assunti localmente che abbiano nazionalita' italiana o
siano permanentemente residenti nella Repubblica Italiana.
  Le Parti  convengono  che,  per  quanto  riguarda  le  disposizioni
dell'Articolo   XXIII,   paragrafo   1,   il  Regolamento  del  Fondo
Pensionistico Congiunto del Personale delle  Nazioni  Unite  prevede,
tra    l'altro,   indennita'   per   pensionamento,   invalidita'   e
reversibilita'.
  Le Parti  convengono  che,  per  quanto  riguarda  le  disposizioni
dell'Articolo   XXIII,  paragrafo  2,  il  sistema  di  assicurazione
sanitaria che istituiranno le Nazioni Unite  fornira'  agli  iscritti
una protezione analoga a quella ricevuta dagli iscritti al sistema di
assicurazione  sanitaria  istituito dalle Agenzie Specializzate delle
Nazioni Unite, ed organizzazioni ad esse collegate,  con  sede  nella
Repubblica Italiana.
  In  aggiunta alle intese delle Parti precedentemente menzionate, il
Governo  della  Repubblica  Italiana  desidera  avvalersi  di  questa
opportunita'  per  comunicare  alle Nazioni Unite le proprie seguenti
opinioni:
  nell'ambito delle  disposizioni  dell'articolo  XXIII,  oltre  agli
stipendi  ed  agli emolumenti ricevuti dalle Nazioni Unite, tutti gli
altri redditi percepiti dai membri assegnati  ai  Locali,  che  siano
cittadini  italiani  o residenti permanenti in Italia, compresi nella
dichiarazione  dei  redditi  annuale  (IRPEF),   sono   soggetti   ai
versamenti  obbligatori  per  la  sicurezza sociale e l'assicurazione
sanitaria previsti dalla legislazione italiana.
  Inoltre, per quanto riguarda le disposizioni  dell'Articolo  XXIII,
il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ritiene  che le prestazioni
sanitarie fornite dal Servizio Sanitario Nazionale Italiano ai membri
assegnati  ai  Locali  che  siano  cittadini  italiani  o   residenti
permanenti   in   Italia   saranno   rimborsati  dalla  compagnia  di
assicurazioni  scelta  dalle   Nazioni   Unite   o   dall'interessato
direttamente  alla  struttura  sanitaria  italiana  che ha fornito la
prestazione,  entro  i  limiti   della   polizza   assicurativa.   Le
prestazioni  mediche  che  superano tali limiti saranno di competenza
del Servizio Sanitario Nazionale Italiano,  in  base  al  livello  di
assicurazione sanitaria previsto dal Servizio ai cittadini italiani o
ai residenti permanenti domiciliati nella Repubblica italiana.
  La prego di accettare, Signor Segretario Generale, le assicurazioni
della mia piu' alta considerazione.
                                               (F.to: Cesare Previti)
                                                    Cesare Previti
                                                Ministro della Difesa
                                            della Repubblica Italiana
                                                     23 novembre 1994
  Eccellenza,
  ho  l'onore di accusare ricevuta della lettera di Sua Eccellenza in
data 23 novembre 1994, nella quale Lei conferma  le  intese  del  Suo
Governo circa l'interpretazione di alcune disposizioni del Memorandum
d'Intesa  fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite
relativo  all'uso  da  parte  delle  Nazioni  Unite  di   Locali   su
Istallazioni  Militari  in  Italia per il sostegno alle operazioni di
mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative.
  Desidero confermare, per conto delle Nazioni Unite, che  le  intese
riportate  nella  lettera  di  cui  sopra  corrispondono appieno alle
posizioni delle Nazioni Unite al riguardo.
  La prego di accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia  piu'
alta considerazione.
                                        (F.to: Boutros Boutros Ghali)
                                                Boutros Boutros Ghali
                                                  Segretario Generale
-------------------------
Sua Eccellenza
Cesare Previti
Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana
            ACCORDO DI ATTUAZIONE FRA LE NAZIONI UNITE E
         IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
            RELATIVO ALL'USO DA PARTE DELLE NAZIONI UNITE
      DEI LOCALI UBICATI NELLA BASE AEREA ITALIANA DI BRINDISI
  PREMESSO  CHE il Governo della Repubblica Italiana ("il Governo") e
le Nazioni Unite il 23 novembre  1994  hanno  firmato  un  Memorandum
d'Intesa  relativo  all'uso da parte delle Nazioni Unite di Locali su
Istallazioni Militari in Italia per il sostegno delle  operazioni  di
mantenimento  della  pace,  umanitarie  e  quelle  ad esse relative -
strumento che enuncia i termini e le condizioni  di  base  in  virtu'
delle  quali  il  governo potra' mettere alcuni Locali a disposizione
delle Nazioni Unite, che li useranno per sostenere le  operazioni  di
mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative;
  PREMESSO  CHE  le  Nazioni  Unite  desiderano  impiantare  una base
logistica di sostegno alle operazioni  di  mantenimento  della  pace,
umanitarie ed operazioni ad esse relative;
  PREMESSO CHE il Governo, tramite il Ministero della Difesa italiano
(qui   di   seguito  denominato  "MODIT"),  e'  pronto  a  mettere  a
disposizione delle Nazioni Unite, che la usera'  per  impiantare  una
base  logistica,  alcuni  Locali,  ivi  compresi  terreno, edifici, e
relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, ubicati  nella
Base  Aerea italiana di Brindisi (qui di seguito denominata "BAB") in
Italia,  una  Istallazione  Militare   operante   sotto   l'autorita'
dell'Aviazione Militare italiana (qui di seguito denominata "ItAF");
  DUNQUE  il MODIT e le Nazioni Unite, con il presente Accordo, hanno
concordato quanto segue:
                             ARTICOLO I
                             Definizioni
1. Le definizioni di cui all'Articolo I del Memorandum  d'Intesa  fra
il  Governo  della  Repubblica  Italiana  e le Nazioni Unite relativo
all'uso da parte  delle  Nazioni  Unite  di  Locali  su  Istallazioni
Militari  in  Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento
della  pace,  umanitarie  ed  operazioni   ad   esse   relative,   si
applicheranno al presente Accordo.
2.  Ai  fini  del  presente  Accordo,  si  applicheranno  le seguenti
definizioni aggiuntive:
  (a)  l'espressione  "Memorandum  d'Intesa"  indica  il   Memorandum
d'Intesa  fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite
relativo  all'uso  da  parte  delle  Nazioni  Unite  di   Locali   su
Istallazioni  Militari  in Italia per il sostegno delle operazioni di
mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad  esse  relative,
firmato il 23 novembre 1994;
  (b)   l'espressione   "Locali   ad  Uso  Esclusivo"  ha  lo  stesso
significato  di  quello  indicato  all'Articolo  I   del   Memorandum
d'Intesa;
  (c)  l'espressione  "Locali  ad  Uso  Non  Esclusivo"  ha lo stesso
significato  di  quello  indicato  all'Articolo  I   del   Memorandum
d'Intesa;
  (d) il termine "Locali" ha lo stesso significato di quello indicato
all'Articolo I del Memorandum d'Intesa;
  (e)  l'espressione  "Base  Logistica  ONU"  indica  i Locali ad Uso
Esclusivo ubicati nella BAB offerti dal Governo  alle  Nazioni  Unite
per il loro uso esclusivo - offerta che viene accettata dalle Nazioni
Unite;
  (f)   l'espressione   "Comandante  della  BAB"  indica  l'ufficiale
designato dalla ItAF ad assumere il comando della BAB e,  durante  la
sua assenza, qualsiasi ufficiale designato ad agire in sua vece;
  (g)  l'espressione  "Capo  della  Base  Logistica  ONU"  indica  il
funzionario delle Nazioni Unite designato  a  dirigere  le  attivita'
delle  Nazioni  Unite  nella  Base  Logistica  ONU  e, durante la sua
assenza, qualunque funzionario designato ad agire in sua vece;
  (h)  l'espressione  "membri  assegnati  alla  Base  Logistica  ONU"
indica,  indipendentemente  dalla  nazionalita', il funzionario delle
Nazioni Unite designato a dirigere le attivita' delle  Nazioni  Unite
nella  Base  Logistica  ONU  ed  altri funzionari delle Nazioni Unite
assegnati alla Base Logistica ONU;
  (i) l'espressione "esperti in missione" ha lo stesso significato di
quello indicato all'Articolo I del Memorandum d'Intesa;
  (j) l'espressione "Parti" indica il MODIT  e le Nazioni Unite.
                             ARTICOLO II
                   Finalita' del presente Accordo
3.  Il  presente  Accordo  e' un Accordo di Attuazione, come previsto
all'Articolo IV del memorandum d'Intesa.
                            ARTICOLO III
                Applicazione del Memorandum d'Intesa
4. Le  disposizioni  del  Memorandum  d'Intesa  si  applicheranno  al
presente Accordo.
                             ARTICOLO IV
                               Locali
5.  Il  Governo offre, senza oneri, tranne nel caso in cui altrimenti
previsto nel presente accordo, e ferme restando  le  disposizioni  in
esso  contenute,  e  le  Nazioni  Unite  accettano  per  il  loro uso
esclusivo, i Locali ad Uso Esclusivo, ivi compresi terreno,  edifici,
e  relative  utenze,  strutture  e  annessi, o parti di essi, ubicati
nella BAB, come descritto ed enunciato all'Allegato A ed  alla  Mappa
n. 1 del presente Accordo.
6.  Il  Governo  offre,  ferme  restando le disposizioni del presente
Accordo, e le Nazioni Unite accettano per il loro uso non esclusivo i
Locali ad  Uso  Non  Esclusivo,  ivi  compresi  terreno,  edifici,  e
relative  utenze, strutture e annessi, o parti di essi, ubicati nella
BAB, come descritto nell'Allegato B al presente Accordo.
                             ARTICOLO V
                         Base Logistica ONU
7. Le Nazioni Unite avranno il diritto  di  usare  i  Locali  ad  Uso
Esclusivo  come Base Logistica ONU, in conformita' con i termini e le
condizioni enunciati nel Memorandum d'Intesa e nel presente  Accordo.
In particolare, le Nazioni Unite potranno impiegare la Base Logistica
ONU  per  conseguire  gli  scopi  di  cui  all'Allegato C al presente
Accordo. Tranne nel caso in cui espressamente approvato  dal  Governo
con  un  accordo  complementare,  le  Parti  concordano  che  la Base
Logistica ONU non sara' usata per attestare ed addestrare  truppe  in
transito  da  o  verso le operazioni di mantenimento della pace delle
Nazioni Unite.
8. Fatto salvo il diritto  delle  Nazioni  Unite  di  cui  sopra,  il
Governo  mantiene  la  proprieta' del territorio su cui e' ubicata la
Base Logistica ONU, delle infrastrutture e delle  utenze  fisse  pre-
esistenti,  e  di ogni infrastruttura ed utenza fisse costruite dalle
Nazioni Unite nella Base Logistica ONU.
                             ARTICOLO VI
         Manutenzione, mantenimento, modifiche e costruzioni
                      della Base Logistica ONU
9. Prima che le Nazioni Unite accettino terreno, edifici, e  relative
utenze,  strutture  e  annessi, o parti di essi, o parti di essi, per
utilizzarli come Base  Logistica  ONU,  l'ItAF  e  le  Nazioni  Unite
condurranno  congiuntamente  un'ispezione di tale terreno, edifici, e
relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, e prepareranno
una relazione scritta sulle loro condizioni tecniche.
10. Alle Nazioni Unite competera' elaborare gli opportuni accordi, al
fine di fornire i servizi  di  pubblica  utilita'  necessari  per  il
Locali  ad Uso Esclusivo. Le Nazioni Unite saranno responsabili della
normale manutenzione e del mantenimento  della  Base  Logistica  ONU.
All'ItAF  spettera' effettuare grossi lavori di riparazione di natura
non ricorrente, relativi a danni dovuti a cause di forza maggiore o a
difetti strutturali. Nonostante la  frase  precedente,  alle  Nazioni
Unite spettera' la riparazione di danni direttamente imputabili ad un
loro   cattivo  utilizzo  della  Base  Logistica  ONU.  Le  Parti  si
consulteranno per  stabilire  se  il  danno  sia  dovuto  al  cattivo
utilizzo della Base Logistica ONU da parte delle Nazioni Unite.
11.  Su  richiesta  di  una  delle  Parti,  le Nazioni Unite e l'ItAF
esamineranno  l'adeguatezza  della  Base  Logistica  ONU.  Le   parti
concordano  che  ogni  grosso  lavoro di modifica, ristrutturazione o
costruzione nella Base Logistica ONU  dovra'  essere  preventivamente
autorizzato  per iscritto dall'ItAF ed eseguito in conformita' con le
disposizioni di cui all'Allegato D  al  presente  Accordo.  Le  Parti
concordano   altresi'   che   i   piccoli   lavori   di   modifica  o
ristrutturazione della Base Logistica ONU saranno anch'essi  eseguiti
in conformita' con le disposizioni dell'Allegato D.
12.  Le  Nazioni  Unite  si  faranno  carico  dei costi e delle spese
relative ai lavori di modifica,  ristrutturazione  o  costruzione  da
effettuare nella Base Logistica ONU. Tutti i contratti e gli acquisti
per  modifiche,  ristrutturazioni  o costruzioni nella Base Logistica
ONU saranno responsabilita' delle Nazioni Unite.
13. Tutti i lavori di modifica, ristrutturazione e costruzione  della
Base  Logistica ONU saranno eseguiti in conformita' con le leggi ed i
regolamenti  italiani  pertinenti,  applicabili   alle   Istallazioni
Militari.
                            ARTICOLO VII
                              Sicurezza
14.  La  sicurezza  e  le operazioni di polizia, nonche' il controllo
all'ingresso della BAB saranno responsabilita' della ItAF.
15.  La  sicurezza   interna   della   Base   Logistica   ONU   sara'
responsabilita'  delle  Nazioni  Unite. Il Comandante della BAB ed il
Capo della  Base  Logistica  ONU  si  consulteranno  sui  metodi  per
garantire  la  sicurezza  della  Base  Logistica  ONU.  Le  procedure
adottate dalle Nazioni unite per garantire la  sicurezza  della  Base
Logistica ONU non interferiranno con l'efficiente funzionamento della
BAB.
16.  Il  Capo  della  Base  Logistica  ONU ed il comandante della BAB
collaboreranno  strettamente  per  garantire   la   sicurezza   nelle
immediate   vicinanze  della  Base  Logistica  ONU  ed  il  controllo
all'ingresso della BAB, in quanto collegata alla Base Logistica ONU.
17. Il Capo della Base Logistica  ONU  ed  il  Comandante  della  BAB
realizzeranno un sistema grazie al quale i membri assegnati alla Base
Logistica  ONU  ed agli esperti in missione verranno rilasciati passi
di  entrata  permanenti,  mentre  alle  persone  invitate  alla  Base
Logistica  ONU  dalle  Nazioni Unite per incarichi ufficiali verranno
rilasciati passi di entrata temporanei.
18. Il  MODIT  conviene  che  alle  Nazioni  Unite  sara'  consentito
costruire  un  recinto  di  sicurezza  lungo  il perimetro della Base
Logistica ONU. Prima che venga  eretto  tale  recinto,  l'ItAF  e  le
Nazioni  Unite  si  consulteranno  per  concordare  le  modalita'  di
costruzione del recinto di sicurezza, onde evitare che costituisca un
pericolo, o interferisca con l'efficiente funzionamento della BAB.
19.  Le  procedure  specifiche  relative alla sicurezza della BAB, in
quanto collegata alla Base  Logistica  ONU,  saranno  concordate  per
iscritto al Comandante della BAB ed al Capo della Base Logistica ONU.
                            ARTICOLO VIII
            Transito della BAB per la Base Logistica ONU
20.  In  conformita' con le procedure che saranno stabilite di comune
accordo dal Comandante della BAB e dal Capo della Base Logistica ONU,
ai membri assegnati alla Base Logistica ONU, agli esperti in missione
ed alle persone invitate nella Base Logistica ONU dalle Nazioni Unite
per incarichi ufficiali, ed ai  loro  veicoli,  sara'  consentito  il
passaggio  attraverso  la BAB a qualsiasi ora per raggiungere la Base
Logistica  ONU.  Il  Capo  della  Base  Logistica  ONU   mettera'   a
disposizione del Comandante della BAB un elenco aggiornato dei membri
assegnati alla Base Logistica ONU.
21.  Le  disposizioni  di  cui  al paragrafo 20 si applicheranno agli
appaltatori indipendenti che forniscono servizi  di  sicurezza  e  di
sorveglianza   nella  Base  Logistica  ONU.  Agli  altri  appaltatori
indipendenti, fornitori, commercianti, o persone analoghe, ed ai loro
veicoli, che partecipano a transizioni di affari o commerciali con le
Nazioni Unite nella Base Logistica ONU, sara' consentito il  transito
della  BAB  nei  normali  orari  di lavoro. In base alle procedure da
concordare, il Capo della Base Logistica ONU, ovvero  un  funzionario
designato  ad  agire  per suo conto, comunichera' al Comandante della
BAB, ovvero  ad  un  suo  incaricato,  il  nominativo  delle  persone
invitate  nella  Base  Logistica  ONU precedentemente al loro arrivo,
ovvero ne daranno conferma su richiesta dell'ItAF.
22. Considerando che all'ItAF competono la sicurezza ed i servizi  di
polizia,  nonche'  il controllo all'ingresso della BAB, ed al fine di
garantire un servizio efficiente del personale dell'ItAF al  cancello
principale  della  BAB,  il  Comandante  della  BAB  elaborera' delle
procedure per l'ingresso alla BAB delle persone di cui ai  precedenti
paragrafi 20 e 21.
23.  Al  fine  di  facilitare le operazioni di carico e scarico degli
aerei che forniscono servizi alle Nazioni Unite, il MODIT conviene di
consentire  l'accesso  a  tali   aerei,   che   potranno   transitare
direttamente   dalla  pista  di  atterraggio  della  BAB  alle  aeree
designate della Base Logistica ONU.
24. Il MODIT conviene che le  Nazioni  Unite  potranno  costruire,  a
proprie   spese,   una   strada  di  accesso  asfaltata  dedicata  di
collegamento fra l'ingresso della BAB e la Base  Logistica  ONU.  Nel
caso  in  cui  le  Nazioni  Unite desiderino costruire tale strada di
accesso  asfaltata  dedicata,  la  costruzione  della  stessa   sara'
soggetta   alle   disposizioni   dell'Articolo   VI  ed  eseguita  in
conformita' con le  procedure  di  cui  all'Allegato  D  al  presente
Accordo.
                             ARTICOLO IX
             Uso delle strutture aeroportuali della BAB
25.  Come disposto all'Articolo XVI del Memorandum d'Intesa, il MODIT
conviene di consentire alle Nazioni Unite di utilizzare le  strutture
aeroportuali della BAB.
                             ARTICOLO X
      Spese esigibili delle Nazioni Unite per l'uso dei Locali
26.  In  base  all'Articolo  VIII del Memorandum d'Intesa, le Nazioni
Unite rimborseranno all'ItAF le spese eventualmente sostenute  e  che
siano  superiori  alle  spese  normalmente  sostenute  dall'ItAF  per
servizi,  strutture,  attrezzature,  personale  ed   altre   esigenze
relative  all'efficace  manutenzione  e funzionamento della BAB. Tali
spese sono direttamente imputabili all'uso dei Locali da parte  delle
Nazioni  Unite  (e  saranno  qui  di  seguito  denominate  "spese  in
eccesso").
27. Le Nazioni Unite e l'ItAF istituiranno una Commissione  Congiunta
("CC")  composta  da  quattro  membri,  due  dei quali nominati dalle
Nazioni Unite e due  dall'ItAF,  la  cui  funzione  sara'  quella  di
determinare  e  quantificare,  su  base  annua  ad  iniziare dal mese
successivo alla firma del Memorandum  d'Intesa,  tutte  le  spese  in
eccesso  imputabili  direttamente  all'uso  dei Locali da parte delle
Nazioni  Unite.  L'ItAF  fornira'  al  CC   tutte   le   informazioni
necessarie,  compresi  i  resoconti  scritti,  la documentazione ed i
conti certificati, al fine  di  consentire  al  CC  di  espletare  la
propria  funzione. Il CC si riunira' ogni anno nel mese di settembre,
allo scopo di stimare le spese in eccesso dell'anno di volta in volta
corrente. Il CC si riunira' nell'aprile di ciascun  anno  successivo,
al  fine  di esaminare la stima e finalizzare l'accertamento di tutte
le spese in eccesso imputabili all'uso  dei  Locali  da  parte  delle
Nazioni Unite per l'anno in questione.
28.  Riconoscendo  le  difficolta'  relative all'accertamento ed alla
quantificazione  delle  spese  in  eccesso  direttamente   imputabili
all'uso  dei Locali da parte delle Nazioni Unite, e nell'interesse di
un'amministrazione efficiente ed economica, le  Parti  concordano  di
attuare,  per  un  periodo  di  tre  anni  le  disposizioni di cui ai
successivi paragrafi 29, 30 e 31, allo scopo  di  aiutare  il  CC  ad
accertare  e  quantificare  le spese in eccesso. Prima della fine dei
tre anni, le Parti esamineranno  tali  disposizioni  e,  in  base  al
successivo   Articolo   XVII,  paragrafo  45,  si  consulteranno  per
concordare, per iscritto, eventuali emendamenti a tali  disposizioni,
qualora  necessario.  Nel  corso  di  dette  consultazioni,  le Parti
discuteranno della possibilita' che il  Governo  consideri  di  farsi
carico  delle future spese in eccesso direttamente imputabili all'uso
dei Locali da parte delle Nazioni Unite, quale contributo  volontario
alle Nazioni Unite.
  (A) Spese in eccesso imputabili ai Locali ad Uso Esclusivo
29.  Riconoscendo che l'ItAF sosterra' alcune spese amministrative in
eccesso (ivi compresi gli stipendi e le altre spese per il  personale
ItAF)  direttamente  imputabili  all'uso  dei  Locali  da parte delle
Nazioni Unite, le Nazioni Unite convengono di  rimborsare  ogni  anno
all'ItAF 16.000.000 di lire italiane.
30. Riconoscendo che la BAB manterra' il servizio antiincendio, e che
l'unica  spesa in eccesso che potrebbe essere direttamente imputabile
all'uso di tale servizio da parte delle Nazioni Unite sarebbe in caso
di incendio, le Nazioni Unite concordano di  rimborsare  all'ItAF  le
spese  in eccesso reali e documentate relative a tutti i materiali ed
alle forniture impiegate nel caso in cui i servizi antiincendio della
BAB vengano richiesti dalla Base Logistica ONU. Le  Parti  concordano
che  le Nazioni Unite in nessun caso saranno responsabili di tutte le
spese in eccesso dovute a danni alle attrezzature antiincendio  della
BAB, ovvero alla loro distruzione, compresi i veicoli.
  (B) Spese in eccesso imputabili ai Locali ad Uso Non Esclusivo
31.  Le  spese  in  eccesso  direttamente  imputabili all'impiego dei
Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite saranno  oggetto
di  rimborso  da  parte  delle  Nazioni  Unite, in conformita' con le
procedure di cui all'Allegato B.
32. Tutti i pagamenti effettuati dalle Nazioni Unite per le spese  in
eccesso  saranno  versati  entro  90  giorni  dalla  ricezione di una
fattura  dell'ItAF.  I  pagamenti  saranno   inviati   a:   DIREZIONE
COMMISSARIATO  2'  REGIONE  AEREA ROMA, Conto Corrente Postale Numero
29937000.
33. Le Parti convengono che il totale delle spese in eccesso relative
ai Locali che le Nazioni Unite dovra'  rimborsare  all'ItAF  su  base
annua  in  ogni  caso  non  sara'  superiore  a  120.000.000  di lire
italiane.
                             ARTICOLO XI
           Beni, servizi e strutture disponibili nella BAB
34.  Ferme  restando le disposizioni dei precedenti paragrafi 26, 27,
28, 29, 30 e 31, ed in conformita' con l'Articolo VIII del Memorandum
d'Intesa, il MODIT conviene che alle Nazioni  Unite  sara'  concesso,
senza  che  ne  abbiano  l'obbligo,  acquistare dall'ItAF, in base ai
termini ed alle condizioni da concordare, i beni, servizi e strutture
che potranno essere disponibili nella BAB.  L'ItaF  conviene  che  le
spese  imputabili alle Nazioni Unite per ciascuno di tali acquisti si
baseranno sulle spese reali dell'ItAF per i beni, servizi e strutture
forniti. Tutti i pagamenti delle Nazioni Unite per i beni, servizi  e
strutture  forniti dall'ItAF saranno effettuati entro 90 giorni dalla
ricezione di una fattura da  parte  dell'ItAF.  I  pagamenti  saranno
inviati  a:  DIREZIONE  COMMISSARIATO  2'  REGINE  AEREA  ROMA, Conto
Corrente Postale Numero 29937000.
35. Il MODIT concorda che ai membri assegnati alla Base Logistica ONU
ed agli esperti in  missione  sara'  consentito  acquistare  i  beni,
servizi   e  strutture  normalmente  disponibili  nella  BAB  per  il
personale ItAF.  Il  MODIT  conviene  che  le  spese  imputabili  per
ciascuno  di  detti acquisti si baseranno sulle spese reali sostenute
dall'ItAF per i beni, servizi e strutture forniti.
36. Il MODIT conviene di consentire l'uso delle strutture della mensa
dell'ItAF della BAB ai membri assegnati alla Base  Logistica  ONU  ed
agli  esperti  in  missione,  in  base  alla disponibilita'. Il MODIT
conviene altresi' che le Nazioni Unite possano costruire e  mantenere
una mensa propria nella Base Logistica ONU.
                            ARTICOLO XII
                          Telecomunicazioni
37.  In  conformita'  con  la  Convenzione  e con l'Articolo XIII del
Memorandum d'Intesa, alle Nazioni Unite  sara'  consentito  creare  e
mantenere   strutture   per   le  telecomunicazioni,  come  enunciato
all'Allegato E al presente Accordo. L'uso delle proprie strutture per
le telecomunicazioni da parte delle Nazioni  Unite  non  interferira'
con i sistemi di telecomunicazione italiani autorizzati.
                            ARTICOLO XIII
                              Inchieste
38.  Tutte  le  inchieste  relative  ad incidenti di varia natura che
avvengano nella Base Logistica ONU  saranno  condotte  dalle  Nazioni
Unite.  Tutti  gli incidenti di varia natura che avvengano nei Locali
ad Uso Non  Esclusivo  della  BAB  e  che  abbiano  provocato  ferite
personali/morte,  ovvero danni/perdite di proprieta', ed in cui siano
coinvolti membri assegnati alla Base  Logistica  ONU  ed  esperti  in
missione,   ovvero   proprieta'   delle   Nazioni   Unite,   verranno
immediatamente riferiti al  Capo  della  Base  Logistica  ONU  ed  al
Comandante  della  BAB,  e  saranno oggetto di inchiesta congiunta da
parte  delle  Nazioni  Unite  e  dell'ItAF,  in  conformita'  con  le
procedure enunciate all'Allegato F al presente Accordo.
                            ARTICOLO XIV
                 Abbandono della Base Logistica ONU
39.  Prima  di  lasciare all'ItAF il terreno, gli edifici, e relative
utenze, strutture e annessi, o parti di  essi,  le  Nazioni  Unite  e
l'ItAF  condurranno  un'ispezione  degli  stessi,  e prepareranno una
relazione scritta sulle loro condizioni tecniche.
40. Nel caso in cui le  Nazioni  Unite  dovessero  evacuare  la  Base
Logistica  ONU,  la  lasceranno  all'ItAF  nelle  condizioni  in  cui
l'avevano ricevuta, considerando una ragionevole e prevedibile usura.
Le Parti concordano che alle  Nazioni  Unite  non  sara'  chiesto  di
ripristinare  nella Base Logistica ONU le stesse condizioni esistente
precedentemente a tutti i  lavori  di  modifica,  ristrutturazione  o
costruzione  eseguiti  dalle  Nazioni  Unite  in  conformita'  con il
precedente Articolo VI, ovvero come altrimenti autorizzato dall'ItAF.
41. Ferme restando  le  disposizioni  precedenti,  nel  caso  in  cui
l'approvazione   di  una  particolare  modifica,  ristrutturazione  o
costruzione  da  parte   dell'ItAF   dipendesse   espressamente   dal
ripristino da parte delle Nazioni Unite, al momento dell'abbandono di
una parte della Base Logistica ONU, delle stesse condizioni esistenti
precedentemente a tale modifica, ristrutturazione o costruzione, e le
Nazioni  Unite  avessero accettato tale condizione, allora le Nazioni
Unite ripristineranno in quella parte di Base Logistica ONU le stesse
condizioni esistenti precedentemente alla modifica,  ristrutturazione
o costruzione. Le Parti concordano che non verra' riconosciuto nessun
valore residuo rispetto a nessun lavoro di modifica, ristrutturazione
o costruzione eseguito dalle Nazioni Unite nella Base Logistica ONU.
                             ARTICOLO XV
                   Composizione delle controversie
42.  Le  procedure  per  la  composizione  delle  controversie di cui
all'Articolo XXIV del Memorandum d'Intesa si applicheranno anche alle
controversie  che  dovessero  insorgere  relativamente  al   presente
Accordo.
                            ARTICOLO XVI
                        Privilegi e immunita'
43.  Nulla  nel  presente  Accordo, o nulla che ad esso si riferisca,
sara' considerato una rinuncia, espressa o implicita, a ciascuno  dei
privilegi e delle immunita' delle Nazioni Unite.
                            ARTICOLO XVII
                         Disposizioni finali
44.  Gli  Allegati  al presente Accordo ne formano parte integrante e
saranno trattati come se fossero inclusi in questo testo.  Quando  in
esso  si  usa  il  termine  Accordo,  si comprendono anche i relativi
Allegati.
45. Le consultazioni relative agli emendamenti  al  presente  Accordo
avranno  luogo  su  richiesta  di  una  delle  Parti. Gli emendamenti
saranno elaborati di comune accordo e formulati per iscritto.
46. Il presente Accordo puo' essere sospeso dalle Parti in  una  data
concordata  reciprocamente,  ovvero  da una delle Parti, che ne avra'
fornito notifica scritta all'altra con trentasei mesi di anticipo.
47. Il presente Accordo entrera' in vigore a seguito della firma,  ed
in  conformita' con le modalita' previste per l'entrata in vigore del
memorandum d'Intesa.
  IN  FEDE  DI  CHE  i   sottoscritti,   rappresentanti   debitamente
autorizzati  del  Ministero  della Difesa della Repubblica Italiana e
delle Nazioni Unite, per conto delle Parti hanno firmato il  presente
Accordo.
  Fatto a Roma il ventitre novembre 1994.
Per il Ministero della Difesa                    Per le Nazioni Unite
della Repubblica Italiana
(F.to: Cesare Previti)                  (F.to: Boutros Boutros Ghali)
  ALLEGATO  A all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa
della Repubblica Italiana e le  Nazioni  Unite  relativo  all'uso  da
parte  delle  Nazioni  Unite  dei  Locali  ubicati  nella  Base Aerea
italiana di Brindisi.
  A. Parte generale
1. Ferma restando qualsiasi altra disposizione del presente  Accordo,
le Parti concordano che le Nazioni Unite, a seguito dell'ispezione di
cui  al  precedente  Articolo  VI, paragrafo 9, avranno il diritto di
rifiutare  di  accettare  qualsiasi  terreno,  edificio,  e  relative
utenze,  strutture  e  annessi,  o parti di essi, offerti dal Governo
alle Nazioni Unite per il loro impiego quali Locali ad Uso Esclusivo.
2.  Le  Parti   concordano   altresi'   che,   per   essere   valida,
l'accettazione  da  parte  delle  Nazioni Unite di qualsiasi terreno,
edificio, e relative utenze, strutture e annessi, o  parti  di  essi,
per  il  loro impiego quali Locali ad Uso Esclusivo deve avvenire per
iscritto, sottoforma di Certificato, qui allegato come Annesso 1.
  B. Descrizione e mappa del luogo
3. I confini ed i punti di riferimento qui descritti saranno indicati
con precisione con  pietre  miliari,  recinti,  linee  di  travertino
bianco  su  pareti,  ovvero  targhe  a  parete,  a  seconda dei casi,
indicanti gli stessi numeri o lettere  di  riferimento  che  figurano
alla  Mappa  n.  1 del presente Accordo. L'ubicazione precisa di tali
segnali  sara'  determinata  sul  luogo,  di   comune   accordo,   in
conformita' con il presente Allegato e la Mappa n. 1.
  C. Locali ad Uso Esclusivo
4.  Le  Parti  riconoscono e concordano che le date di disponibilita'
previste  qui  di  seguito,  riportate  nella  quarta  colonna,  sono
passibili di cambiamento.
                         P R I M A  F A S E
                      ZONA PROSPICIENTE IL MARE
_____________________________________________________________________
Numero             AREA (mq)      Uso attuale           Data disponi-
struttura                                               bilita' prev.
_____________________________________________________________________
 232                 145          ufficio               *
 154                 240          alloggi               *
 146                 489          ufficio               *
 144                 236          ufficio               *
 152                5200          autoparco             * 50%
                                                        50% feb. 95
 130                 807          laboratorio           feb. 95
118A                3360          laboratorio           *
 129                 175          laboratorio           feb. 95
 131                  20          magazzino             feb. 95
  94                2160          caserma               *
TOTALE              12832
_____________________________________________________________________
          * Entro sessanta giorni dalla firma del presente Accordo
                           AREA OPERATIVA
_____________________________________________________________________
Numero             AREA (mq)      Uso attuale           Data disponi-
struttura                                               bilita' prev.
_____________________________________________________________________
222                  600          hangar                *
223                  600          hangar                *
 19                  250          laboratorio           feb. 95
117                  280          laboratorio           *
190                   48          ufficio               feb. 95
199                  156          laboratorio           feb. 95
178                  490          lab./ufficio          *
241                  940          lab./ufficio          *
 29                  220          riparo camion         feb. 95
 30                  220          riparo camion         feb. 95
 31                  220          riparo camion         feb. 95
 20                 1700          hangar                *
 21                  112          laboratorio           *
20a                  410          lab./ufficio          *
260                  970          riparo aer.           feb. 95
261                  970          riparo aer.           feb. 95
262                  970          riparo aer.           feb. 95
263                  970          riparo aer.           feb. 95
264                  970          riparo aer.           feb. 95
163                  183          magazzino             feb. 95
239                  115          magazzino             feb. 95
TOTALE              11394
176                   96          sottostazione elettrica
268                  127          sottostazione elettrica
_____________________________________________________________________
          * Entro sessanta giorni dalla firma del presente Accordo
                       S E C O N D A  F A S E
                      ZONA PROSPICIENTE IL MARE
_____________________________________________________________________
Numero             AREA (mq)      Uso attuale           Data disponi-
struttura                                               bilita' prev.
_____________________________________________________________________
118B                3360          laboratorio           da definire
118C                3360          laboratorio           da definire
118D                3360          laboratorio           da definire
TOTALE              10080
_____________________________________________________________________
                           AREA OPERATIVA
_____________________________________________________________________
Numero             AREA (mq)      Uso attuale           Data disponi-
struttura                                               bilita' prev.
_____________________________________________________________________
242                  248          riparo camion         da definire
255                  970          riparo aer.           da definire
256                  970          riparo aer.           da definire
257                  970          riparo aer.           da definire
258                  970          riparo aer.           da definire
259                  970          riparo aer.           da definire
265                  970          riparo aer.           giugno 96
266                  970          riparo aer.           giugno 96
267                  970          riparo aer.           giugno 96
TOTALE               8008
269                   127         sottostazione elettrica
270                   127         sottostazione elettrica
_____________________________________________________________________
  ALLEGATO  B all'accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa
della Repubblica Italiana e le  Nazioni  Unite  relativo  all'uso  da
parte  delle  Nazioni  Unite  dei  Locali  ubicati  nella  Base Aerea
italiana di Brindisi.
  Locali ad Uso Non Esclusivo
  I seguenti sono i Locali  ad  Uso  Non  Esclusivo  accettati  dalle
Nazioni  Unite  per il loro uso non esclusivo, accessorio all'uso dei
Locali ad Uso Esclusivo e per i quali le Nazioni Unite,  in  base  al
paragrafo 31, convengono di rimborsare le spese in eccesso:
  A. Piste, aree di stazionamento e corsie per i taxi della BAB
1.  In  conformita'  con l'Articolo XVI del Memorandum d'Intesa e con
l'Articolo IX del presente Accordo, i velivoli delle  Nazioni  Unite,
compresi gli aerei civili noleggiati o presi in affitto dalle Nazioni
Unite  ed  i velivoli militari di uno stato contribuente che fornisce
servizi alle Nazioni Unite (qui di seguito denominati collettivamente
"i velivoli delle Nazioni Unite")  potranno  decollare  ed  atterrare
usufruendo delle strutture aeroportuali della BAB.
2.  Riconoscendo  che  l'uso di piste, aree di stazionamento e corsie
per i taxi della BAB da parte delle Nazioni Unite dara' luogo a delle
spese in eccesso, sostenute dall'ItAF per la loro manutenzione ed  il
loro funzionamento, le Nazioni Unite verseranno ogni anno, a totale e
completo  risarcimento delle spese in eccesso sostenute dall'ItAF, la
somma stabilita dal CC quale spesa in eccesso direttamente imputabile
all'utilizzo di dette strutture da parte delle Nazioni Unite.
3. La somma stabilita dal CC sara'  conforme  ad  un  calcolo  basato
sulle  spese reali di manutenzione delle piste, aree di stazionamento
e corsie per i  taxi  della  BAB  ed  il  tonnellaggio  totale  degli
atterraggi  dei  velivoli  delle  Nazioni  Unite  in  proporzione  al
tonnellaggio totale di tutti gli atterraggi degli aerei nella BAB nel
corso dello stesso periodo di un anno.  In  nessun  caso  tale  somma
sara' superiore ai 48.000.000 di lire italiane su base annua.
  B. Le strade della BAB
4.  Ai veicoli delle Nazioni Unite, compresi quelli di proprieta' dei
membri assegnati alla Base Logistica ONU, degli esperti in  missione,
degli appaltatori, dei fornitori, dei commercianti o di altre persone
che  partecipano a transazioni commerciali con le Nazioni Unite sara'
consentito  utilizzare,  alle  condizioni  stabilite   nel   presente
Accordo, le strade della BAB, allo scopo di effettuare spostamenti da
e  verso  il  terreno,  gli  edifici,  e relative utenze, strutture e
annessi, o parti di essi, della Base Logistica ONU. Riconoscendo  che
l'uso  delle  strade della BAB da parte di tali veicoli dara' luogo a
qualche spesa in eccesso per la manutenzione delle strade, le Nazioni
Unite verseranno ogni anno, a totale e  completo  risarcimento  delle
spese in eccesso sostenute dall'ItAF, la somma stabilita dal CC quale
spesa  in eccesso direttamente imputabile all'utilizzo di tali strade
da parte  delle  Nazioni  Unite.  La  somma  stabilita  dal  CC  come
direttamente  imputabile  sara' quella derivante dal seguente calcolo
matematico, riferito allo stesso periodo di un anno:
spese reali annue di                                 media del totale
manutenzione delle strade                           di funzionari ONU
della BAB                         X                 assegnati alla BL
_____________________________________________________________________
             media del totale di funzionari ONU assegnati
             alla BL ONU piu' media del totale del perso-
             nale ItAF che utilizza le strade della BAB
In  nessun  caso  la  somma imputabile alle Nazioni Unite superera' i
14.400.000 di lire italiane su base annua.
  C. Rete fognaria della BAB
5. Alla Base Logistica ONU sara' consentito  di  utilizzare  la  rete
fognaria  esistente  della  BAB.  Riconoscendo  che  l'uso della rete
fognaria della BAB da parte delle Nazioni Unite dara' luogo a qualche
spesa in eccesso, le Nazioni Unite verseranno ogni anno, a  totale  e
completo  risarcimento delle spese in eccesso sostenute dall'ItAF, la
somma stabilita dal CC quale  spesa  reale  in  eccesso  direttamente
imputabile  all'utilizzo  del sistema fognario da parte delle Nazioni
Unite. La somma stabilita dal CC come direttamente  imputabile  sara'
quella  derivante  dal  seguente  calcolo  matematico,  riferito allo
stesso periodo di un anno:
spese reali annue per                               media del totale
la rete fognaria                                    di funzionari ONU
della BAB                         X                 assegnati alla BL
_____________________________________________________________________
             media del totale di funzionari ONU assegnati
             alla BL ONU piu' media del totale del perso-
             nale ItAF e di altre persone che utilizzano
             la rete fognaria della BAB
In nessun caso la  somma  imputabile  alle  Nazioni  Unite  superera'
1.600.000 lire italiane su base annua.
  D. Rete idrica ed elettrica della BAB
6.  Non  appena le Nazioni Unite avranno impiantato la Base Logistica
ONU, si impegneranno ad  installare  dei  contatori,  allo  scopo  di
misurare  il  consumo  di  acqua  ed  energia  elettrica  nella  Base
Logistica ONU. Tuttavia, nel caso in cui tali contatori  non  vengano
installati e fatti funzionare in tutti gli edifici e relative utenze,
strutture,  annessi,  o  parti di essi, nel momento in cui le Nazioni
Unite iniziano ad utilizzare la Base Logistica ONU, si riconosce  che
l'ItAF  sosterra'  alcune spese in eccesso direttamente imputabili al
consumo di acqua ed energia elettrica da parte  delle  Nazioni  Unite
nel  lasso  di tempo che intercorrera' fra l'uso della Base Logistica
ONU da parte delle Nazioni Unite e l'istallazione  di  contatori  per
acqua   ed  energia  elettrica  (qui  di  seguito  definito  "periodo
interinale"). Al fine di garantire che all'ItAF  verranno  rimborsate
tali  spese in eccesso, le Parti concordano che le Nazioni Unite, non
appena  saranno  installati  i  contatori,  verseranno,  a  totale  e
completo   risarcimento  di  tutte  le  spese  in  eccesso  sostenute
dall'ItAF, una  somma  calcolata  in  base  alla  lettura  reale  dei
contatori  per  un  periodo di tempo uguale al periodo interinale per
gli edifici, e relative utenze, strutture, annessi, o parti di  essi,
utilizzati nella Base Logistica ONU.
  ALLEGATO  C all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa
della Repubblica Italiana e le  Nazioni  Unite  relativo  all'uso  da
parte  delle  Nazioni  Unite  dei  Locali  ubicati  nella  Base Aerea
italiana di Brindisi.
  Uso della Base Logistica ONU
  Le Nazioni Unite potranno utilizzare la  Base  Logistica  ONU,  fra
l'altro,  per  il  deposito  di  materiali,  attrezzature, forniture,
containers,  materiale  medico,  edifici  prefabbricati,   pezzi   di
ricambio,    veicoli,    generatori   ed   apparecchiature   per   le
comunicazioni, per funzioni amministrative, per  l'addestramento  del
personale,  per  la  manutenzione  e la riparazione di attrezzature e
veicoli, la gestione di una stazione terrestre, e  per  quegli  altri
usi che le Nazioni Unite considerano necessari per far funzionare una
base  logistica  a  sostegno  delle  operazioni di mantenimento della
pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative.
  ALLEGATO D all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della  Difesa
della  Repubblica  Italiana  e  le  Nazioni Unite relativo all'uso da
parte delle  Nazioni  Unite  dei  Locali  ubicati  nella  Base  Aerea
italiana di Brindisi.
1.  Ai  fini  del  presente  Allegato,  si  applicheranno le seguenti
definizioni:
   (i)  le espressioni "grossi lavori di modifica", "grossi lavori di
        ristrutturazione e "costruzione"  saranno  interpretate  come
        segue ed includeranno:
        (a) la costruzione di edifici e strutture permanenti;
        (b)  la  modifica  delle  strutture  portanti  degli  edifici
            esistenti;
        (c)  la  demolizione  degli  edifici  esistenti  e  la   loro
            ricostruzione in forma uguale o diversa;
        (d)  la  modifica  degli  edifici  esistenti, che implichi la
            modifica della disposizione perimetrale esterna;
        (e)  la  costruzione  di  utenze  attinenti   alla   qualita'
            dell'ambiente    (linee   fognarie,   centrali   per   il
            trattamento del petrolio, sistemi di smaltimento  per  le
            reti fognarie, ecc);
        (f) la realizzazione di pozzi per l'acqua e
        (g)  la  costruzione  di  selciati  o  aree  di stazionamento
            permanenti.
   (ii) L'espressione "piccoli lavori di modifica" e "piccoli  lavori
        di   ristrutturazione  saranno  interpretate  come  segue  ed
        includeranno:
        (a) il restauro delle strutture e delle utenze esistenti  che
            non  richieda cambiamenti alla disposizione o allo schema
            originale  (ad  esempio,  elettricita'  o  condotte   per
            l'acqua);
        (b)   modifiche  interne  di  edifici  che  non  alterino  le
            strutture portanti;
        (c)  modifiche  interne  di  edifici   che   non   richiedano
            cambiamenti delle mura perimetrali esterne;
        (d)  l'istallazione di porte e finestre sui muri esterni, che
            non  richieda  cambiamenti   delle   strutture   portanti
            esistenti;
        (e)      l'istallazione      di      strutture     temporanee
            prefabbricate/containers;
        (f)   la  costruzione  di  superfici  limitate  e/o  selciati
            temporanei, ovvero il consolidamento del terreno, che non
            richiedano cambiamenti alla rete di  drenaggio  esistente
            del campo di aviazione;
        (g)  altri  lavori  che  non  rientrino  nella definizione di
            "grossi  lavori   di   modifica",   "grossi   lavori   di
            ristrutturazione" e "costruzione.
2.  Per  eseguire  lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione
nella Base Logistica ONU saranno impiegate le procedure seguenti:
  A. Per grossi lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione
3.  Nel  caso  in  cui  le  Nazioni  Unite  desiderino  intraprendere
qualsiasi  grosso  lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione
nella  Base  Logistica  ONU,  il  Capo  della  Base   Logistica   ONU
presentera'  all'ItAF  una  richiesta  scritta  di  autorizzazione al
progetto.  Tutte  le  richieste  di  autorizzazione  conterranno   le
informazioni seguenti:
   (a)   una   descrizione   generale   dei   lavori   di   modifica,
       ristrutturazione o costruzione proposti e un'indicazione della
       spesa;
   (b) un  disegno  architettonico  che  descriva  quali  conseguenze
       implicano  i  grossi  lavori  di  modifica, ristrutturazione o
       costruzione proposti per il luogo e la disposizione;
   (c) le date previste per l'inizio e la fine dei lavori proposti.
4. L'ItAF, prima di dar seguito alla richiesta, potra' chiedere  alle
Nazioni  Unite ulteriori informazioni. Entro sei mesi dalla ricezione
della richiesta di autorizzazione, l'ItAF comunichera'  alle  Nazioni
Unite  in forma scritta la decisione in merito all'autorizzazione dei
grossi lavori di modifica, ristrutturazione o  costruzione  proposti.
Nel   caso   in  cui  l'autorizzazione  non  venga  concessa,  l'ItAF
comunichera' alle Nazioni Unite le  motivazioni  specifiche  per  cui
tale autorizzazione non e' stata concessa.
5. Nell'elaborare le proposte o i piani di qualsiasi grosso lavoro di
modifica, ristrutturazione o costruzione nella Base Logistica ONU, il
Capo della Base Logistica ONU, ovvero un suo delegato, consultera' il
Comandante della BAB, ovvero il suo delegato.
  B. Per piccoli lavori di modifica o ristrutturazione
6.  Nel  caso  in  cui  le  Nazioni  Unite  desiderino  intraprendere
qualsiasi piccolo lavoro di modifica o  ristrutturazione  nella  Base
Logistica  ONU, il Capo della Base Logistica ONU presentera' all'ItAF
una  proposta  di  progetto  scritta.  Tale  proposta  conterra'   le
informazioni seguenti:
   (a)   una   descrizione   generale   dei   lavori  di  modifica  o
       ristrutturazione proposti ed un'indicazione della spesa;
   (b)  ove  necessario,  un  disegno  architettonico  indicante   la
       descrizione del luogo in cui intraprendere i piccoli lavori di
       modifica o ristrutturazione proposti;
   (c) le date previste per l'inizio e la fine dei lavori proposti.
7.  L'ItAF, prima di dar seguito alla richiesta, potra' chiedere alle
Nazioni Unite ulteriori informazioni. Nel caso in cui, entro sei mesi
dalla ricezione della proposta, il Capo della Base Logistica ONU  non
abbia  ricevuto  alcuna obiezione scritta dall'ItAF, le Nazioni Unite
potranno dar seguito al progetto. L'ItAF potra'  sollevare  obiezioni
alla  proposta  qualora  ritenga  che  la modifica o ristrutturazione
proposta sia un "grosso lavoro di modifica",  un  "grosso  lavoro  di
ristrutturazione",    ovvero    una    "costruzione"   che   richiede
l'autorizzazione scritta dell'ItAF.
  C.   Ulteriori   procedure   applicabili  ai  lavori  di  modifica,
     ristrutturazione o costruzione
8. Tutti i collaudi relativi al progetto e le attivita' relative alla
certificazione del progetto saranno svolti da ingegneri  autorizzati,
appartenenti all'ordine nazionale degli ingegneri italiani.
9.  Prima  di  indire  una  gara o sollecitare proposte per qualsiasi
lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione, le Nazioni  Unite
presenteranno  all'ItAF un elenco di appaltatori, ai quali pensano di
chiedere le offerte o di sollecitare le  proposte.  Entro  60  giorni
dalla ricezione di tale elenco, l'ItAF comunichera' per iscritto alle
Nazioni   Unite   eventuali   obiezioni  agli  appaltatori  elencati,
specificando le motivazioni  alle  obiezioni.  Nel  caso  in  cui  le
Nazioni Unite ritengano l'obiezione fondata, non chiederanno offerte,
ne'   solleciteranno  proposte  al  o  agli  appaltatori  oggetto  di
obiezione da parte dell'ItAF. Se pero' le Nazioni Unite  non  avranno
ricevuto obiezioni scritte entro i 60 giorni di cui sopra, riterranno
che l'ItAF non abbia obiezioni in merito all'elenco di appaltatori.
10. Prima dell'inizio dei lavori, saranno inviate al Comandante della
BAB due copie del progetto dettagliato.
11.  Qualche  tempo  prima dell'inizio dei lavori, il Capo della Base
Logistica ONU comunichera' al Comandante della BAB la  data  prevista
di  inizio  dei lavori. Un'autorizzazione preventiva dell'ItAF verra'
richiesta  per  tutte   le   modifiche   di   rilievo   al   progetto
precedentemente approvato dall'ItAF. L'ItAF potra' svolgere ispezioni
durante  i  lavori,  al fine di verificare che essi non si discostino
materialmente dal progetto precedentemente approvato.
12. Qualora, a completamento dei lavori, le leggi  ed  i  regolamenti
italiani  applicabili  alle  Istallazioni  Militari  prevedano che si
svolga un collaudo di verifica finale/formale,  le  Nazioni  Unite  e
l'ItAF,  di  comune  accordo,  decideranno  in che data svolgere tale
collaudo di verifica. Quest'ultimo verra' eseguito  da  un  ingegnere
scelto dalle Nazioni Unite. Rappresentanti dell'ItAF saranno invitati
a  presenziare  durante  l'esecuzione  del  collaudo  di verifica, ed
all'ItAF verranno fornite due copie  dell'attestato  di  collaudo  di
verifica,  firmato  dall'ingegnere  autorizzato.  Entro 30 giorni dal
collaudo di verifica o dal completamento dei  lavori,  al  Comandante
della  BAB  sara'  presentata  la  documentazione applicabile di fine
lavori,  al  fine  di  consentire  l'aggiornamento  degli   inventari
militari italiani.
  ALLEGATO  E all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa
della Repubblica Italiana e le  Nazioni  Unite  relativo  all'uso  da
parte  delle  Nazioni  Unite  dei  Locali  ubicati  nella  Base Aerea
italiana di Brindisi.
  Telecomunicazioni
1. In conformita' con l'Articolo XIII del Memorandum  d'Intesa,  alle
Nazioni Unite sara' consentito costruire, installare, mantenere e far
funzionare  i  propri  impianti  di telecomunicazione nella BAB, come
segue:
   (a)  un  Centralino  di  Commutazione  Automatico  Privato  (PABX)
       collegato  con  la  rete  pubblica  locale con un minimo di 30
       circuiti in entrata e 30 in uscita;
   (b) una  stazione  terrestre  satellitare,  da  ubicare  nell'area
       individuata nella Mappa n. 1 del presente Accordo, ovvero come
       altrimenti  concordato  dalle  Parti per iscritto. La stazione
       terrestre satellitare consistera' in quanto segue:
       (i) un campo di  antenne,  composto  da  tre  antenne  per  la
       stazione  terrestre,  compresi  i  necessari  basamenti per il
       disco  del   satellite.      Le   dimensioni   delle   antenne
       comprenderanno un'antenna di 11 metri banda C, operativa nella
       Regione  dell'Oceano Atlantico, un'antenna di 11 metri banda C
       operativa nella Regione dell'Oceano Indiano ed  un'antenna  di
       3,8   metri  banda  Ku  operativa  nella  Regione  dell'Oceano
       Indiano;
       (ii)  accanto  al  campo  di  antenne,  un  edificio  per   le
       attrezzature  satellitari  di circa 80 metri quadri, dotato di
       collegamento con la necessaria erogazione di energia elettrica
       primaria e di sostegno.
2. Allo scopo di collegare il PABX alla rete pubblica locale, nonche'
ai vari edifici e relative utenze, strutture  o  annessi  della  Base
Logistica  ONU,  ivi compresa la stazione terrestre satellitare, alle
Nazioni   Unite   sara'   consentito   realizzare    le    necessarie
infrastrutture,  ivi  compresa  la  posa  di cavi e di linee di terra
nella Base Logistica ONU e nelle aree della BAB.
3. il MODIT e le Nazioni  Unite  concorderanno  congiuntamente  quali
strutture potranno rendersi necessarie per la posa di cavi e di linee
di terra nelle aree della BAB, in conformita' con le procedure di cui
all'Allegato D.
  ALLEGATO  F all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa
della Repubblica Italiana e le  Nazioni  Unite  relativo  all'uso  da
parte  delle  Nazioni  Unite  dei  Locali  ubicati  nella  Base Aerea
italiana di Brindisi.
  Procedure per le inchieste su incidenti di varia natura nei  Locali
  ad Uso Non Esclusivo della BAB
  A. Parte generale
1.   In   conformita'  con  le  disposizioni  dell'Articolo  VII  del
memorandum d'Intesa, su tutti gli incidenti di varia natura che hanno
luogo nella BAB, ma non nella Base Logistica ONU,  e  che  provochino
danni  personali/morte o danni/perdite di proprieta', ed in cui siano
coinvolti  membri  assegnati  alla  Base  Logistica  ONU o esperti in
missione (qui di seguito denominati  "incidenti"),  saranno  condotte
inchieste comuni da parte delle Nazioni Unite e dell'ItAF.
  B. Comitato per le Inchieste Congiunte (CIC)
2.  Il  Comandante  della  BAB ed il Capo della Base Logistica ONU si
consulteranno al fine di  istituire  un  Comitato  per  le  Inchieste
Congiunte  ("CIC")  per  svolgere  inchieste  sugli incidenti. Il CIC
sara'  composto  da  quattro  membri,  due  dei  quali  nominati  dal
Comandante della BAB e due dal Capo della Base Logistica ONU.
  C. Mandato del CIC
3.  Previa  notifica  dell'incidente, il CIC svolgera' immediatamente
un'indagine completa, al fine di ottenere e registrare tutte le prove
ad esso relative. Nello svolgere le indagini, il CIC potra'  chiedere
aiuto  a  personale  con  competenze  tecniche  o specialistiche. Ove
necessario, il  CIC  potra'  chiedere  al  Comandante  della  BAB  di
chiudere il luogo dell'incidente, al fine di raccogliere le prove.
4. Il CIC dovra':
   (a) raccogliere le prove ed interrogare i testimoni;
   (b) accertare i fatti relativi all'incidente;
   (c) eseguire l'istruttoria relativa agli incidenti;
   (d)  preparare una relazione contenente le raccomandazioni del CIC
       al Comandante della BAB ed al Capo della Base  Logistica  ONU;
       tale  relazione conterra' altresi' il parere del CIC in merito
       alla responsabilita' dell'incidente.
  D. Intervento del Comandante  della  BAB  e  del  Capo  della  Base
     Logistica ONU alla ricezione delle relazioni del CIC
5.  Dopo  aver ricevuto le relazioni del CIC, il Comandante della BAB
ed  il  Capo  della  Base  Logistica  ONU   adotteranno   le   misure
amministrative    eventualmente    necessarie,   rispettivamente   in
conformita' con le norme o le disposizioni amministrative dell'ItAF e
delle Nazioni Unite.
  ANNESSO 1 all'Accordo di Attuazione fra il Ministero  della  Difesa
della  Repubblica  Italiana  e  le  Nazioni Unite relativo all'uso da
parte delle  Nazioni  Unite  dei  Locali  ubicati  nella  Base  Aerea
italiana di Brindisi.
  Certificato di accettazione
1. Scopo del presente Certificato di Accettazione e' riconoscere che,
alla  data  indicata qui di seguito, le Nazioni Unite hanno accettato
il terreno, gli edifici e relative utenze,  strutture  e  annessi,  o
parti  di essi, dal Governo della Repubblica Italiana, per impiegarli
quali Locali ad  Uso  Esclusivo,  in  conformita'  con  l'Accordo  di
Attuazione  fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e
le Nazioni Unite relativo all'uso dei Locali ubicati nella Base Aerea
italiana di Brindisi da parte delle Nazioni Unite.
2. Il presente certificato contiene, in  allegato,  una  copia  della
relazione sulle condizioni tecniche della proprieta' accettata.
DESCRIZIONE DELLA PROPRIETA'
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
PER L'ItAF                                       PER LE NAZIONI UNITE
--------------------                             --------------------
DATA: _______________________________________________________________
                                613.
                     Tegucigalpa, 28 agosto 1995
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
             ed il Governo della Repubblica di Honduras
                per il riscadenzamento del debito (1)
                 (Entrata in vigore: 12 maggio 1997)
_______________
          (1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                    ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA
                         REPUBBLICA ITALIANA
            ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'HONDURAS
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
dell'Honduras  nello  spirito di amicizia e di cooperazione economica
esistente tra i due Paesi ed  in  applicazione  del  Processo-verbale
firmato a Parigi il 26 Ottobre 1992 tra i Paesi partecipanti al "Club
di Parigi", hanno concordato quanto segue:
                             ARTICOLO I
  Il presente Accordo concerne la ristrutturazione:
  a)  dei  debiti  commerciali  e finanziari sia per capitale che per
interessi  contrattuali,  dovuti   all'Italia   dal   Governo   della
Repubblica  dell'Honduras o dal suo settore pubblico, o coperti dalla
garanzia del Governo della Repubblica dell'Honduras o del suo settore
pubblico, nel periodo 1 ottobre 1992 - 31 luglio 1995 e  non  pagati,
relativi  a  contratti  per  la  fornitura  di  merci e/o servizi e/o
l'esecuzione di lavori nonche' a  Convenzioni  finanziarie,  conclusi
anteriormente  al  1  giugno 1990 - con una dilazione di pagamento di
oltre un anno - e che beneficiano di una garanzia assicurativa  dello
Stato Italiano come previsto dalla legislazione italiana;
  b)  degli  arretrati  dei  debiti  indicati  al paragrafo a) di cui
sopra, alla data del 30 settembre 1992 e non ancora pagati;
  c) dei debiti per capitale ed interessi contrattuali dovuti  dal  1
ottobre  1992  al  31  luglio  1995 e non pagati, relativi a prestiti
governativi secondo la Convenzione finanziaria tra il  Governo  della
Repubblica  dell'Honduras  e  "MEDIOCREDITO  CENTRALE"  firmata  il 6
luglio 1988;
  d) dei debiti  per  interessi  dovuti  alla  Sezione  Speciale  per
l'Assicurazione  del  Credito all'Esportazione (di seguito denominata
"SACE") dal Governo della  Repubblica  dell'Honduras  nel  periodo  1
ottobre  1992  - 31 luglio 1995 e non pagati, relativi all'Accordo di
Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo
della Repubblica  dell'Honduras  concluso  sulla  base  del  processo
Verbale del Club di Parigi in data 14 settembre 1990;
  e)  dei  debiti  per  interessi  dovuti a MEDIOCREDITO CENTRALE dal
Governo della Repubblica dell'Honduras nel periodo 1 ottobre 1992 -31
luglio 1995 e non pagati, relativi all'Accordo di consolidamento  tra
il  governo  della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
dell'Honduras concluso sulla base del Processo Verbale di  Parigi  in
data 14 settembre 1990.
  I  summenzionati  debiti  sono  elencati  negli Annessi al presente
Accordo. Tali Annessi potranno essere modificati  di  comune  accordo
tra le due Parti.
                             ARTICOLO II
  I  debiti  di  cui  al  precedente  Articolo I, a), b), d), saranno
trasferiti nella valuta stabilita nei contratti o  nella  convenzione
finanziaria  -  dal  Banco  Central de Honduras, agente per conto del
Governo  della  Repubblica  dell'Honduras  (di   seguito   denominato
"Banca") alla "SACE" come segue:
          - 1.9.1995              2,68%
          - 1.3.1996              0,98%
          - 1.9.1996              1,02%
          - 1.3.1997              1,07%
          - 1.9.1997              1,11%
          - 1.3.1998              1,16%
          - 1.9.1998              1,21%
          - 1.3.1999              1,26%
         -  1.9.1999              1,31%
         -  1.3.2000              1,36%
         -  1.9.2000              1,41%
         -  1.3.2001              1,47%
         -  1.9.2001              1,52%
         -  1.3.2002              1,58%
         -  1.9.2002              1,64%
         -  1.3.2003              1,70%
         -  1.9.2003              1,76%
         -  1.3.2004              1,82%
         -  1.9.2004              1,88%
         -  1.3.2005              1,95%
         -  1.9.2005              2,01%
         -  1.3.2006              2,08%
         -  1.9.2006              2,15%
         -  1.3.2007              2,22%
         -  1.9.2007              2,29%
         -  1.3.2008              2,36%
         -  1.9.2008              2,44%
         -  1.3.2009              2,51%
         -  1.9.2009              2,59%
         -  1.3.2010              2,67%
         -  1.9.2010              2,75%
         -  1.3.2011              2,84%
         -  1.9.2011              2,92%
         -  1.3.2012              3,00%
         -  1.9.2012              3,10%
         -  1.3.2013              3,19%
         -  1.9.2013              3,28%
         -  1.3.2014              3,37%
         -  1.9.2014              3,47%
         -  1.3.2015              3,57%
         -  1.9.2015              3,67%
         -  1.3.2016              3,77%
         -  1.9.2016              3,87%
         -  1.3.2017              3,99%
  b)  I  debiti  di  cui  al precedente Articolo I, paragrafi c) e e)
saranno  trasferiti  -  nelle  valute  stabilite  nelle   Convenzioni
finanziarie - dalla "Banca" a MEDIOCREDITO CENTRALE come segue:
          - 1.9.2006              0,29%
          - 1.3.2007              0,36%
          - 1.9.2007              0,43%
          - 1.3.2008              0,51%
          - 1.9.2008              0,60%
          - 1.3.2009              0,69%
          - 1.9.2009              0,78%
          - 1.3.2010              0,88%
          - 1.9.2010              0,99%
          - 1.3.2011              1,10%
          - 1.9.2011              1,22%
          - 1.3.2012              1,34%
          - 1.9.2012              1,47%
          - 1.3.2013              1,60%
          - 1.9.2013              1,74%
          - 1.3.2014              1,89%
          - 1.9.2014              2,05%
          - 1.3.2015              2,22%
          - 1.9.2015              2,39%
          - 1.3.2016              2,57%
          - 1.9.2016              2,76%
          - 1.3.2017              2,96%
          - 1.9.2017              3,18%
          - 1.3.2018              3,40%
          - 1.9.2018              3,63%
          - 1.3.2019              3,87%
          - 1.9.2019              4,13%
          - 1.3.2020              4,40%
          - 1.9.2020              4,68%
          - 1.3.2021              4,97%
          - 1.9.2021              5,28%
          - 1.3.2022              5,61%
          - 1.9.2022              5,95%
          - 1.3.2023              6,31%
          - 1.9.2023              6,68%
          - 1.3.2024              7,07%
                            ARTICOLO III
  1)  La  "Banca" s'impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" ed a
"MEDIOCREDITO  CENTRALE",  rispettivamente,  gli  interessi  per   il
pagamento   dilazionato  che  saranno  calcolati  su  ciascun  debito
menzionato nel presente Accordo e non pagato alla scadenza.
  2) Tali interessi matureranno  durante  il  periodo  che  va  dalla
scadenza  fino  al  pagamento completo del debito e saranno calcolati
come segue:
  i) per quanto riguarda i debiti indicati  all'Articolo  I  dei  cui
sopra,  a),  b), d), al tasso dell'1,08% annuo e del 2,10% annuo, per
quanto concerne i debiti denominati rispettivamente in dollari USA ed
in ECU,
  ii) per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo I, c), e) al
tasso dell'1,50% annuo.
  3) I suddetti interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite
nei contratti o nelle Convenzioni  finanziarie  -  semestralmente  (1
Marzo - 1 Settembre) a decorrere dal 1 Settembre 1995.
                             ARTICOLO IV
  Nel  caso,  per  qualsiasi  ragione,  di  pagamento ritardato degli
importi dovuti in base al presente Accordo,  la  "Banca"  paghera'  e
trasferira' gli interessi calcolati come segue:
  -  per i debiti dovuti alla "SACE", al rispettivo tasso LIBOR a sei
mesi quotato alla data della scadenza, aumentato dello 0,75% di punto
percentuale;
  - per i debiti dovuti a MEDIOCREDITO CENTRALE, al  tasso  del  2,0%
annuo.
                             ARTICOLO V
  Il   presente  Accordo  non  pregiudica  ne'  i  vincoli  giuridici
stabiliti dal diritto comune o  gli  impegni  contrattuali  stipulati
dalle   parti  per  le  operazioni  cui  i  debiti  dell'Honduras  si
riferiscono  nel  presente  Accordo.  Allo   stesso   modo,   nessuna
disposizione   del   presente  Accordo  potra'  essere  invocata  per
giustificare qualsiasi modifica di  tali  contratti  e/o  Convenzioni
finanziarie,  in  particolare  quelle  relative  alle  condizioni  di
pagamento ed alle date dei scadenza.
  Tutte le modifiche dei contratti effettuati dopo il 31 maggio  1990
e  aventi  come  effetto  di  aumentare gli impegni dell'Honduras nei
confronti dell'Italia saranno  considerati  come  nuovi  impegni  non
coperti dal presente Accordo.
                             ARTICOLO VI
  i) Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno al periodo
che va dal 1 Agosto 1993 fino al 31 luglio 1994 purche' le condizioni
previste  alla Sezione IV, paragrafo 5 del Processo Verbale firmato a
Parigi il 26 ottobre 1992 siano state osservate.
  ii) Le disposizioni del presente Accordo si  applicheranno  per  il
periodo  che  va  dal 1 Agosto 1994 fino al 31 luglio 1995 purche' le
condizioni previste alla Sezione IV paragrafo 6 del Processo  Verbale
firmato a Parigi il 26 Ottobre 1992 siano state osservate.
                            ARTICOLO VII
  Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore alla data in cui le due
Parti   contraenti   si   saranno   reciprocamente   notificate    il
completamento dei loro rispettivi adempimenti costituzionali.
  Fatto  a  Tegucigalpa,  il  28 agosto 1995, in duplice esemplare in
lingua inglese, entrambe gli esemplari essendo ugualmente identici.
 Per il Governo della                   Per il Governo della
 Repubblica Italiana                    Repubblica dell'Honduras
Ambasciatore d'Italia                   Ministro delle Finanze
Pier Franco Valle                            Juan Ferrera
                                614.
                Vienna, 13 febbraio-28 febbraio 1996
              Scambio di Lettere costituenti un Accordo
              tra il Governo della Repubblica Italiana
          e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
          per l'organizzazione dell'incontro dei consulenti
           su "Studio clinico di radioterapia e ipertermia
                 combinate" (Roma 9-13 aprile 1996)
                 (Entrata in vigore: 28 marzo 1996)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
            AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA
                                                     13 febbraio 1996
Signor Ambasciatore,
  ho   l'onore   di   informarLa  che  il  Segretariato  dell'Agenzia
Internazionale per l'Energia Atomica prevede di tenere  una  Riunione
di   Consulenti  su  "Studi  clinici  di  radioterapia  e  ipertermia
combinate" dal 9  al  13  aprile  1996,  in  concomitanza  con  il  7
Congresso Internazionale di Oncologia Ipertermica, che si svolgera' a
Roma, Italia.
  Scopo  della  Riunione  dei  Consulenti  e'  quello di delineare un
programma di ricerca coordinato dell'AIEA  sullo  studio  clinico  di
radioterapia  e  ipertemia combinate. Si prevede che partecipino alla
riunione cinque persone di cinque Stati Membri.
  La Dott.ssa Mircheva della  Divisione  Sanita'  Umana,  Funzionario
addetto  al Progetto per il programma e Segretario Scientifico per la
riunione, ha informalmente discusso  del  luogo  della  riunione  con
l'organizzatore   del   Congresso   Internazionale,   Dott.   Giorgio
Arcangeli, Divisione Radioterapia, Ospedale S.  M.  Goretti,  Via  G.
Reni,  5,  I-04100  Latina,  Italia  (fax 39-773-662177, tel. 39-773-
657429).
  Ho l'onore di chiedere se il  Governo  italiano  desideri  ospitare
l'incontro  in  questione  e,  in  caso  positivo,  se il Suo Governo
approvi gli accordi seguenti:
1. Il Governo italiano  concedera'  all'Agenzia  le  sue  proprieta',
   fondi  e  beni  e,  ai  funzionari  e  partecipanti  ufficialmente
   invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla
   riunione nella loro veste ufficiale, i privilegi e le immunita' di
   cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunita' dell'AIEA,  accettati
   dal Governo il 20 giugno 1985.
2.  Il  Governo  concedera'  ai  funzionari ed ai partecipanti di cui
   sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni
   in relazione all'incontro, compreso l'ingresso,  la  permanenza  e
   l'uscita   dall'Italia.   Il  Governo  rilascera'  tutti  i  visti
   necessari quanto piu' celermente possibile e, ove consentito dalla
   legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo
   si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per
   motivi  di  sicurezza  nazionale,  indipendentemente  dalla   loro
   nazionalita'.   L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare
   si trova in Allegato A.
   L'Agenzia comunichera' tempestivamente al Governo il nome di tutte
   le persone ufficialmente  designate  a  partecipare  all'incontro.
   L'Agenzia  sollecitera' altresi' dette persone a chiedere i visti,
   ove necessari, per  tempo  prima  della  data  di  apertura  della
   riunione,   ed   il   Governo   Ospitante   dovrebbe   rilasciarli
   tempestivamente,  al  fine  di  consentire  ai   partecipanti   di
   presenziare all'incontro.
3.  Il Governo rendera' piu' agevoli le formalita' doganali per dette
   persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia.
4. Il Governo mettera' a disposizione dell'Agenzia  gratuitamente,  e
   per  l'intera  durata  dell'incontro,  i  locali  e  le  strutture
   adeguate  ed  appropriate  per  la  riunione.  Cio'   comprendera'
   l'assistenza  di  segreteria, un impiegato addetto alle conferenze
   ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per
   le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 8 persone), un
   proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete  ed
   una lavagna. Non sara' necessaria la traduzione.
5.  Il  Governo  provvedera'  in  termini  ragionevoli a garantire la
   sicurezza nei locali in cui si svolge  la  riunione,  nonche'  per
   garantire   la   sicurezza   dei  funzionari  dell'Agenzia  e  dei
   partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il  Governo
   adottera'  tutti  i  provvedimenti  adatti  alle  circostanze  per
   garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali,
   ove necessario.
  Nel caso in cui il Suo governo desideri  ospitare  la  riunione  in
oggetto, sarei grato se Lei potesse informarmi per iscritto, entro il
26  febbraio  1996,  che  il Suo Governo e' d'accordo sui punti sopra
elencati, in modo da consentire  al  Segretariato  di  procedere  con
tempestivi preparativi.
  La  prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu'
alta considerazione.
Il Vice Direttore Generale
Capo del Dipartimento
Ricerca e Isotopi
(F.to: Sueo MACHI)
per il DIRETTORE GENERALE
-----------------------------------------------------
Il Rappresentante Permanente d'Italia
presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna
                             Allegato A
                     Riunione dei Consulenti su
       "Studio clinico di radioterapia e ipertermia combinate"
STATI MEMBRI                                     N. DI PARTECIPANTI
Danimarca                                                1
Italia                                                   1
Giappone                                                 1
Regno Unito                                              1
Stati Uniti d'America                                    1
Il Rappresentante Permanente dell'Italia
presso le Organizzazioni Internazionali
            Hoher Markt 8-9
              1010 Vienna
                                                Vienna, 28 marzo 1996
Egregio Dottor Machi,
  mi riferisco alla Sua lettera 335-E3-96CT2301 del 13 febbraio  1996
relativa   agli  accordi  per  l'organizzazione  della  Riunione  dei
Consulenti  su  "Studio  Clinico   di   radioterapia   e   ipertermia
combinate", che dovrebbe svolgersi a Roma dal 9 al 13 aprile 1996.
  Ho il piacere di confermare con la presente che il Governo italiano
e' disposto ad ospitare la Riunione, in base agli accordi di cui alla
lettera  precedentemente  citata,  il  cui  testo  e'  qui di seguito
riportato:
"1. Il Governo italiano concedera'  all'Agenzia  le  sue  proprieta',
    fondi  e  beni  e,  ai  funzionari  e  partecipanti ufficialmente
    invitati dal Direttore Generale  dell'Agenzia  a  prendere  parte
    alla  riunione nella loro veste ufficiale, concedera' i privilegi
    e le immunita' di cui all'Accordo sui Privilegi  e  le  Immunita'
    dell'AIEA, accettato dal Governo il 20 giugno 1985.
2.  Il  Governo  concedera'  ai  funzionari ed ai partecipanti di cui
   sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni
   in relazione all'incontro, compreso l'ingresso,  la  permanenza  e
   l'uscita   dall'Italia.   Il  Governo  rilascera'  tutti  i  visti
   necessari quanto piu' celermente possibile e, ove consentito dalla
   legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo
   si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per
   motivi  di  sicurezza  nazionale,  indipendentemente  dalla   loro
   nazionalita'.   L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare
   si trova in Allegato A.
   L'Agenzia comunichera' tempestivamente al Governo il nome di tutte
   le persone ufficialmente  designate  a  partecipare  all'incontro.
   L'Agenzia  sollecitera' altresi' dette persone a chiedere i visti,
   ove necessari, per  tempo  prima  della  data  di  apertura  della
   riunione,   ed   il   Governo   Ospitante   dovrebbe   rilasciarli
   tempestivamente,  al  fine  di  consentire  ai   partecipanti   di
   presenziare all'incontro.
3.  Il Governo rendera' piu' agevoli le formalita' doganali per dette
   persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia.
4. Il Governo mettera' a disposizione dell'Agenzia  gratuitamente,  e
   per  l'intera  durata  dell'incontro,  i  locali  e  le  strutture
   adeguate  ed  appropriate  per  la  riunione.  Cio'   comprendera'
   l'assistenza  di  segreteria, un impiegato addetto alle conferenze
   ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per
   le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 8 persone), un
   proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete  ed
   una lavagna. Non sara' necessaria la traduzione.
5.  Il  Governo  provvedera'  in  termini  ragionevoli a garantire la
   sicurezza nei locali in cui si svolge  la  riunione,  nonche'  per
   garantire   la   sicurezza   dei  funzionari  dell'Agenzia  e  dei
   partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il  Governo
   adottera'  tutti  i  provvedimenti  adatti  alle  circostanze  per
   garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali,
   ove necessario."
  Il presente scambio di lettere costituira' pertanto un Accordo  fra
il  Governo italiano e l'Agenzia sulla Riunione sopra menzionata, che
entrera' in vigore alla data della presente lettera.
  La prego di accettare, Signor  Vice  Direttore  Generale,  i  sensi
della mia piu' alta considerazione.
Il Rappresentante Permanente d'Italia
Presso le Organizzazioni Internazionali
(F.to: Alberto Indelicato)
-----------------------------------
Dott. s. Machi
Vice Direttore Generale
Capo Dipartimento Ricerca e Isotopi
AIEA - Vienna
                                615.
                  Vienna, 28 febbraio-7 maggio 1996
              Scambio di Lettere costituenti un Accordo
              tra il Governo della Repubblica Italiana
          e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
        per l'organizzazione della riunione di coordinamento
            della ricerca in materia di "Studio comparato
            per prove sismiche ed analisi delle centrali
          nucleari di tipo WWER" (Bergamo 3-7 giugno 1996)
                 (Entrata in vigore: 7 maggio 1996)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
            AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA
                                                     28 febbraio 1996
Signor Ambasciatore,
  ho   l'onore   di   informarLa  che  il  Segretariato  dell'Agenzia
Internazionale per l'Energia Atomica (l'Agenzia)  prevede  di  tenere
una  Riunione  di  Coordinamento  sulla  Ricerca in materia di Studio
Comparato per prove sismiche ed analisi delle Centrali  Nucleari  del
tipo WWER dal 3 al 7 giugno 1996.
  Scopo   della   Riunione   e'   discutere  del  lavoro  svolto  dai
partecipanti  dall'ultima  Riunione,  tenutasi  a  San   Pietroburgo,
Federazione  Russa, e preparare un piano di lavoro dettagliato per il
prossimo anno. Su proposta della ISMES SpA, si e' ritenuto  opportuno
tenere  la  riunione  a  Bergamo,  il  che  offrira'  ai partecipanti
l'opportunita' di effettuare visite tecniche alla  Centrale  Nucleare
Enrico Fermi di Trino, centrale nucleare sismologicamente aggiornata.
  Si  prevede che alla riunione partecipino circa 30 scienziati di 16
paesi.
  Ho l'onore di chiedere se il  Governo  italiano  desideri  ospitare
l'incontro  in  questione  e,  in  caso  positivo,  se il Suo Governo
approvi gli accordi seguenti:
1. Il Governo italiano  concedera'  all'Agenzia  le  sue  proprieta',
   fondi  e  beni  e,  ai  funzionari  e  partecipanti  ufficialmente
   invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla
   riunione nella loro veste ufficiale, i privilegi e le immunita' di
   cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunita' dell'AIEA,  accettati
   dal Governo il 20 giugno 1985.
2.  Il  Governo  concedera'  ai  funzionari ed ai partecipanti di cui
   sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni
   in relazione all'incontro, compreso l'ingresso,  la  permanenza  e
   l'uscita   dall'Italia.   Il  Governo  rilascera'  tutti  i  visti
   necessari quanto piu' celermente possibile e, ove consentito dalla
   legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo
   si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per
   motivi  di  sicurezza  nazionale,  indipendentemente  dalla   loro
   nazionalita'.   L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare
   si trova in Allegato A.
   L'Agenzia comunichera' tempestivamente al Governo il nome di tutte
   le  persone  ufficialmente  designate  a partecipare all'incontro.
   L'Agenzia sollecitera' altresi' dette persone a chiedere i  visti,
   ove  necessari,  per  tempo  prima  della  data  di apertura della
   riunione,   ed   il   Governo   Ospitante   dovrebbe   rilasciarli
   tempestivamente,   al   fine  di  consentire  ai  partecipanti  di
   presenziare all'incotnro.
3. Il Governo rendera' piu' agevoli le formalita' doganali per  dette
   persone all'ingresso e all'uscita dall'Italia.
4.  Il  Governo mettera' a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e
   per  l'intera  durata  dell'incontro,  i  locali  e  le  strutture
   adeguate   ed  appropriate  per  la  riunione.  Cio'  comprendera'
   l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto  alle  conferenze
   ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per
   le  riproduzioni,  una sala riunioni (ospitante circa 35 persone),
   un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a  parete
   ed una lavagna. Non sara' necessaria la traduzione.
5.  Il  Governo  provvedera'  in  termini  ragionevoli a garantire la
   sicurezza nei locali in cui si svolge  la  riunione,  nonche'  per
   garantire   la   sicurezza   dei  funzionari  dell'Agenzia  e  dei
   partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il  Governo
   adottera'  tutti  i  provvedimenti  adatti  alle  circostanze  per
   garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali,
   ove necessario.
  Nel caso in cui il Suo governo desideri  ospitare  la  riunione  in
oggetto,  sarei  grato  se Lei potesse informarmi per iscritto, entro
l'11 marzo 1996, che il Suo Governo  e'  d'accordo  sui  punti  sopra
elencati,  in  modo  da  consentire  al Segretariato di procedere con
tempestivi preparativi.
  La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia  piu'
alta considerazione.
Il vice Direttore Generale
Capo del Dipartimento
Sicurezza Nucleare
(F.to: Morris Rosen)
per il DIRETTORE GENERALE
-----------------------------------------------------
Il Rappresentante Permanente d'talia
presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna
                             Allegato A
              STATI MEMBRI INVITATI A DESIGNARE ESPERTI
Belgio
Bulgaria
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
Federazione Russa
Finlandia
Germania
Italia
Giappone
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Romania
Spagna
Svizzera
Stati Uniti d'America
Ukraina
Ungheria
Il Rappresentante Permanente dell'Italia
presso le Organizzazioni Internazionali
            Hoher Markt 8-9
              1010 Vienna
                                                Vienna, 7 maggio 1996
Egregio Dottor Rosen,
  mi  riferisco alla Sua lettera 711-J7-RC-518 4 del 28 febbraio 1996
relativa  agli  accordi  per  l'organizzazione  della   Riunione   di
Coordinamento sulla Ricerca in materia di "Studio Comparato per prove
sismiche  ed  analisi  delle  Centrali  Nucleari  del tipo WWER", che
dovrebbe svolgersi a Bergamo dal 3 al 7 giugno 1996.
  Ho il piacere di confermare con la presente che il Governo italiano
e' disposto ad ospitare la Riunione, in base agli accordi di cui alla
lettera precedentemente citata,  il  cui  testo  e'  qui  di  seguito
riportato:
"1.  Il  Governo  italiano  concedera' all'Agenzia le sue proprieta',
    fondi e  beni  e,  ai  funzionari  e  partecipanti  ufficialmente
    invitati  dal  Direttore  Generale  dell'Agenzia a prendere parte
    alla riunione nella loro veste ufficiale, concedera' i  privilegi
    e  le  immunita'  di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunita'
    dell'AIEA, accettato dal Governo il 20 giugno 1985.
2. Il Governo concedera' ai funzionari  ed  ai  partecipanti  di  cui
   sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni
   in  relazione  all'incontro,  compreso l'ingresso, la permanenza e
   l'uscita  dall'Italia.  Il  Governo  rilascera'  tutti   i   visti
   necessari quanto piu' celermente possibile e, ove consentito dalla
   legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo
   si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per
   motivi   di  sicurezza  nazionale,  indipendentemente  dalla  loro
   nazionalita'.  L'elenco degli Stati Membri invitati a  partecipare
   si trova in Allegato A.
   L'Agenzia comunichera' tempestivamente al Governo il nome di tutte
   le  persone  ufficialmente  designate  a partecipare all'incontro.
   L'Agenzia sollecitera' altresi' dette persone a chiedere i  visti,
   ove  necessari,  per  tempo  prima  della  data  di apertura della
   riunione,   ed   il   Governo   Ospitante   dovrebbe   rilasciarli
   tempestivamente,   al   fine  di  consentire  ai  partecipanti  di
   presenziare all'incontro.
3. Il Governo rendera' piu' agevoli le formalita' doganali per  dette
   persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia.
4.  Il  Governo mettera' a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e
   per  l'intera  durata  dell'incontro,  i  locali  e  le  strutture
   adeguate   ed  appropriate  per  la  riunione.  Cio'  comprendera'
   l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto  alle  conferenze
   ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per
   le  riproduzioni,  una sala riunioni (ospitante circa 35 persone),
   un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a  parete
   ed una lavagna. Non sara' necessaria la traduzione.
5.  Il  Governo  provvedera'  in  termini  ragionevoli a garantire la
   sicurezza nei locali in cui si svolge  la  riunione,  nonche'  per
   garantire   la   sicurezza   dei  funzionari  dell'Agenzia  e  dei
   partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il  Governo
   adottera'  tutti  i  provvedimenti  adatti  alle  circostanze  per
   garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali,
   ove necessario."
  Il presente scambio di lettere costituira' pertanto un Accordo  fra
il  Governo italiano e l'Agenzia sulla Riunione sopra menzionata, che
entrera' in vigore alla data della presente lettera.
  La prego di accettare, Signor  Vice  Direttore  Generale,  i  sensi
della mia piu' alta considerazione.
Il Rappresentante Permanente d'Italia
Presso le Organizzazioni Internazionali
(F.to: Alberto Indelicato)
------------------------------------
Dott. Morris Rosen
Vice Direttore Generale
Capo Dipartimento Sicurezza Nucleare
AIEA - Vienna
                                616.
                  Vienna, 28 maggio-29 agosto 1996
              Scambio di Lettere costituenti un Accordo
              tra il Governo della Repubblica Italiana
          e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
        per l'organizzazione della riunione di coordinamento
      sulla ricerca in materia di "Convalida della metodologia
  dell'analisi di incidenza e sicurezza" (Pisa 2-6 settembre 1996)
                 (Entrata in vigore: 29 agosto 1996)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
             AGENZIA INTERNAZIONE PER L'ENERGIA ATOMICA
                                                        28 magio 1996
Signor Ambasciatore,
  ho   l'onore   di   informarLa  che  il  Segretariato  dell'Agenzia
Internazionale per l'Energia Atomica  prevede di tenere una  Riunione
di Coordinamento sulla Ricerca in materia Convalida della metodologia
dell'analisi di incidenti e sicurezza dal 2 al 6 settembre 1996.
  Scopo  della Riunione e' valutare le attivita' di ricerca sovlte in
base  al  Programma  di  Ricerca  Coordinato  sulla  Convalida  della
Metodologia   dell'Analisi  di  Incidenti  e  Sicurezza  e  scambiare
informazioni  sui  risultati  del  lavoro  svolto  dai   partecipanti
dall'ultima  Riunione  di  Coordinamento  sulla  Ricerca,  tenutasi a
Vienna dal 4 all'8 dicembre  1995,  nonche'  preparare  un  piano  di
lavoro  dettagliato  per  il  prossimo  anno  .  Avendo  il Professor
Francesco D'Auria, dell'Universita' di Pisa, diramato  un  invito  in
tal  senso,  la  riunione  dovrebbe  svolgersi  a Pisa, con il Vostro
consenso.
  Si prevede che alla riunione partecipino circa 12 scienziati di  11
paesi.
  Ho  l'onore  di  chiedere  se il Governo italiano desideri ospitare
l'incontro in questione e,  in  caso  positivo,  se  il  Suo  Governo
approvi gli accordi seguenti:
1.  Il  Governo  italiano  concedera'  all'Agenzia le sue proprieta',
   fondi  e  beni  e,  ai  funzionari  e  partecipanti  ufficialmente
   invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla
   riunione nella loro veste ufficiale, i privilegi e le immunita' di
   cui  all'Accordo sui Privilegi e le Immunita' dell'AIEA, accettati
   dal Governo il 20 giugno 1985.
2. Il Governo concedera' ai funzionari  ed  ai  partecipanti  di  cui
   sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni
   in  relazione  all'incontro,  compreso l'ingresso, la permanenza e
   l'uscita  dall'Italia.  Il  Governo  rilascera'  tutti   i   visti
   necessari quanto piu' celermente possibile e, ove consentito dalla
   legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo
   si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per
   motivi   di  sicurezza  nazionale,  indipendentemente  dalla  loro
   nazionalita'.  L'elenco degli Stati Membri invitati a  partecipare
   si trova in Allegato A.
   L'Agenzia comunichera' tempestivamente al Governo il nome di tutte
   le  persone  ufficialmente  designate  a partecipare all'incontro.
   L'Agenzia sollecitera' altresi' dette persone a chiedere i  visti,
   ove  necessari,  per  tempo  prima  della  data  di apertura della
   riunione,   ed   il   Governo   Ospitante   dovrebbe   rilasciarli
   tempestivamente,   al   fine  di  consentire  ai  partecipanti  di
   presenziare all'incontro.
3. Il Governo rendera' piu' agevoli le formalita' doganali per  dette
   persone all'ingresso e all'uscita dall'Italia.
4.  Il  Governo mettera' a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e
   per  l'intera  durata  dell'incontro,  i  locali  e  le  strutture
   adeguate   ed  appropriate  per  la  riunione.  Cio'  comprendera'
   l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto  alle  conferenze
   ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per
   le  riproduzioni,  una sala riunioni (ospitante circa 15 persone),
   un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a  parete
   ed una lavagna. Non sara' necessaria la traduzione.
5.  Il  Governo  provvedera'  in  termini  ragionevoli a garantire la
   sicurezza nei locali in cui si svolge  la  riunione,  nonche'  per
   garantire   la   sicurezza   dei  funzionari  dell'Agenzia  e  dei
   partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il  Governo
   adottera'  tutti  i  provvedimenti  adatti  alle  circostanze  per
   garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali,
   ove necessario.
  Nel caso in cui il Suo governo desideri  ospitare  la  riunione  in
oggetto,  sarei  grato  se Lei potesse informarmi per iscritto che il
Suo Governo e' d'accordo sui punti sopra elencati al piu' presto,  in
modo  da  consentire  al  Segretariato  di  procedere  con tempestivi
preparativi.
  La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia  piu'
alta considerazione.
Il Vice Direttore Generale
Capo del Dipartimento
Sicurezza Nucleare
(F.to: Morris Rosen)
per il DIRETTORE GENERALE
-----------------------------------------------------
Il Rappresentante Permanente d'Italia
presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna
                             Allegato A
              STATI MEMBRI INVITATI A DESIGNARE ESPERTI
Bulgaria
Croazia
Federazione Russa
Germania
Italia
Polonia
Repubblica Slovacca
Romania
Slovenia
Ukraina
Ungheria
Il Rappresentante Permanente dell'Italia
presso le Organizzazioni Internazionali
            Hoher Markt 8-9
              1010 Vienna
                                               Vienna, 29 agosto 1996
Egregio Dottor Rosen,
  mi  riferisco  alla  Sua lettera 711-J7-RC-617 2 del 28 maggio 1996
relativa  agli  accordi  per  l'organizzazione  della   Riunione   di
Coordinamento   sulla   Ricerca   in   materia  di  "Convalida  della
metodologia dell'analisi di  incidenti  e  sicurezza",  che  dovrebbe
svolgersi a Pisa dal 2 al 6 settembre 1996.
  Ho il piacere di confermare con la presente che il Governo italiano
e' disposto ad ospitare la Riunione, in base agli accordi di cui alla
lettera  precedentemente  citata,  il  cui  testo  e'  qui di seguito
riportato:
"1. Il Governo italiano concedera'  all'Agenzia  le  sue  proprieta',
    fondi  e  beni  e,  ai  funzionari  e  partecipanti ufficialmente
    invitati dal Direttore Generale  dell'Agenzia  a  prendere  parte
    alla  riunione nella loro veste ufficiale, concedera' i privilegi
    e le immunita' di cui all'Accordo sui Privilegi  e  le  Immunita'
    dell'AIEA, accettato dal Governo il 20 giugno 1985.
2.  Il  Governo  concedera'  ai  funzionari ed ai partecipanti di cui
   sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni
   in relazione all'incontro, compreso l'ingresso,  la  permanenza  e
   l'uscita   dall'Italia.   Il  Governo  rilascera'  tutti  i  visti
   necessari quanto piu' celermente possibile e, ove consentito dalla
   legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo
   si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per
   motivi  di  sicurezza  nazionale,  indipendentemente  dalla   loro
   nazionalita'.   L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare
   si trova in Allegato A.
   L'Agenzia comunichera' tempestivamente al Governo il nome di tutte
   le persone ufficialmente  designate  a  partecipare  all'incontro.
   L'Agenzia  sollecitera' altresi' dette persone a chiedere i visti,
   ove necessari, per  tempo  prima  della  data  di  apertura  della
   riunione,   ed   il   Governo   Ospitante   dovrebbe   rilasciarli
   tempestivamente,  al  fine  di  consentire  ai   partecipanti   di
   presenziare all'incontro.
3.  Il Governo rendera' piu' agevoli le formalita' doganali per dette
   persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia.
4. Il Governo mettera' a disposizione dell'Agenzia  gratuitamente,  e
   per  l'intera  durata  dell'incontro,  i  locali  e  le  strutture
   adeguate  ed  appropriate  per  la  riunione.  Cio'   comprendera'
   l'assistenza  di  segreteria, un impiegato addetto alle conferenze
   ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per
   le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa  15  persone),
   un  proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete
   ed una lavagna. Non sara' necessaria la traduzione.
5. Il Governo provvedera'  in  termini  ragionevoli  a  garantire  la
   sicurezza  nei  locali  in  cui si svolge la riunione, nonche' per
   garantire  la  sicurezza  dei  funzionari   dell'Agenzia   e   dei
   partecipanti  che si trovano nei locali della riunione. Il Governo
   adottera'  tutti  i  provvedimenti  adatti  alle  circostanze  per
   garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali,
   ove necessario".
  Il  presente scambio di lettere costituira' pertanto un Accordo fra
il Governo italiano e l'Agenzia sulla Riunione sopra menzionata,  che
entrera' in vigore alla data della presente lettera.
  La  prego  di  accettare,  Signor  Vice Direttore Generale, i sensi
della mia piu' alta considerazione.
Rappresentanza Permanente d'Italia
Presso le Organizzazioni Internazionali
(F.to: Gabriele Di Muzio)
------------------------------------
Dott. Morris Rosen
Vice Direttore Generale
Capo Dipartimento Sicurezza Nucleare
AIEA - Vienna
                                617.
                      Lubiana, 29 ottobre 1996
          Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
              e il Governo della Repubblica di Slovenia
            sulla sistemazione delle sepolture di guerra
                (Entrata in vigore: 4 novembre 1997)
                               ACCORDO
                                 tra
                il GOVERNO della REPUBBLICA ITALIANA
                                  e
               il GOVERNO della REPUBBLICA di SLOVENIA
            SULLA SISTEMAZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
                                  E
               IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
IN  CONFORMITA'  AI PRINCIPI UMANITARI ED ALLE PERTINENTI NORME DELLE
CONVENZIONI  DI  GINEVRA  DEL  12  AGOSTO  1949  E   DEL   PROTOCOLLO
INTEGRATIVO N. 1 PER LA PROTEZIONE DELLE VITTIME DEI CONFLITTI ARMATI
INTERNAZIONALI  E  NELL'INTENTO  DI  PERVENIRE  AD  UNA  SISTEMAZIONE
DEFINITIVA E  RAZIONALE  DELLA  MATERIA  RIGUARDANTE  I  CIMITERI  DI
GUERRA, LE TOMBE INDIVIDUALI, LE SEPOLTURE INDIVIDUALI E COLLETTIVE E
I  MONUMENTI  COMMEMORATIVI  ERETTI  IN  MEMORIA  DELLE  PERSONE CHE,
SECONDO L'ORDINAMENTO SLOVENO, POTREBBERO  ESSERE  RICONOSCIUTE  COME
VETERANI  O VITTIME CIVILI DI GUERRA, SUL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA, NONCHE' I CIMITERI DI  GUERRA,  LE  TOMBE  INDIVIDUALI,  LE
SEPOLTURE INDIVIDUALI E COLLETTIVE E I MONUMENTI COMMEMORATIVI ERETTI
IN  MEMORIA  DI  SOLDATI  ITALIANI  E  VITTIME  CIVILI  DI GUERRA SUL
TERRITORIO  DELLA  REPUBBLICA  DI  SLOVENIA,  SECONDO   L'ORDINAMENTO
ITALIANO,  NEL  CONTESTO  DEL PRESENTE ACCORDO, DENOMINATI VITTIME DI
GUERRA,
                CONVENGONO QUANTO SEGUE:
                             ARTICOLO 1
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA
DI  SLOVENIA  -  NEL  CONTESTO  DEL PRESENTE ACCORDO DENOMINATI PARTI
CONTRAENTI - CONCORDANO  NELL'ASSICURARE  LA  TUTELA  PERMANENTE  DEI
CIMITERI  DI  GUERRA,  TOMBE  INDIVIDUALI,  SEPOLTURE  INDIVIDUALI  E
COLLETTIVE  E  MONUMENTI  COMMEMORATIVI  -  NEL  CONTESTO  DENOMINATI
SEPOLTURE DI GUERRA - SITUATI SUL PROPRIO TERRITORIO NAZIONALE.
                             ARTICOLO 2
LE  PARTI  CONTRAENTI  SI IMPEGNANO A SCAMBIARSI INFORMAZIONI TRAMITE
GLI ORGANI COMPETENTI E AD AIUTARSI A VICENDA A  RACCOGLIERE  I  DATI
RIGUARDANTI LE SEPOLTURE DI GUERRA.
                             ARTICOLO 3
CIASCUNA  DELLE  PARTI  CONTRAENTI CURA, A SUE SPESE, LA MANUTENZIONE
DELLE SEPOLTURE DI  GUERRA  DOVE  GIACCIONO  LE  PROPRIE  VITTIME  DI
GUERRA.
                             ARTICOLO 4
LE  PARTI  CONTRAENTI  SONO  ESENTI  DALL'OBBLIGO  DI  PROVVEDERE  AL
PAGAMENTO  DELL'AFFITTO  PER  LE  SEPOLTURE  DI  GUERRA  SITUATE  SUL
TERRITORIO DELL'ALTRO STATO.
LE  SPESE  DI  GESTIONE  SONO  A CARICO DELLA PARTE CONTRAENTE CHE SI
ASSUME LA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA INTERESSATE.
                             ARTICOLO 5
QUALORA  UNA  DELLE PARTI CONTRAENTI RITENESSE OPPORTUNO SISTEMARE LA
SEPOLTURA DI GUERRA OPPURE ESUMARE E  TRASLARE  I  RESTI  MORTALI  DI
VITTIME  DI  GUERRA  DALLE SEPOLTURE DI GUERRA SITUATE SUL TERRITORIO
DELL'ALTRO STATO, RICHIEDERA' ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE LA  RELATIVA
AUTORIZZAZIONE.
L'ALTRA  PARTE CONTRAENTE PUO' AUTORIZZARE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
CUI AL PRECEDENTE COMMA, DOPO IL  PREVENTIVO  CONSENSO  SUL  PROGETTO
INERENTE ALLA SISTEMAZIONE E ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN CAUSA.
LE  SPESE  SONO  A  CARICO  DELLA  PARTE CONTRAENTE CHE HA CHIESTO LA
SISTEMAZIONE DELLA SEPOLTURA DI GUERRA, L'ESUMAZIONE E LA TRASLAZIONE
DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA.
                             ARTICOLO 6
NEL  CASO  IN  CUI  UNA  DELLE  PARTI  CONTRAENTI  RILEVASSE  CHE  LA
TRASLAZIONE  DEI  RESTI  MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA, SEPOLTI SUL
PROPRIO TERRITORIO NAZIONALE, E' DI PROPRIO PUBBLICO INTERESSE,  ESSA
SI  PRENDERA'  CURA  DELL'ESUMAZIONE  E TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI
DELLE VITTIME DI GUERRA E DI SISTEMARE LA NUOVA SEPOLTURA DI GUERRA A
PROPRIE SPESE.
LA PARTE CONTRAENTE IN OGGETTO HA  IL  DOVERE  DI  INFORMARE  L'ALTRA
PARTE CONTRAENTE IN MERITO ALL'ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DELLE VITTIME
DI    GUERRA    PRIMA    DELL'ESECUZIONE   DEI   LAVORI,   PROPONENDO
ALL'ACCETTAZIONE DELL'ALTRA PARTE UN'ALTRA UBICAZIONE INSIEME CON  IL
PROGETTO DELLA NUOVA SISTEMAZIONE DELLA SEPOLTURA DI GUERRA.
                             ARTICOLO 7
QUALORA  UNA  DELLE  DUE  PARTI  CONTRAENTI RINVENISSE, NEL CORSO DEI
LAVORI INFRASTRUTTURALI O A CARATTERE URBANISTICO, I RESTI MORTALI DI
VITTIME DI GUERRA DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE DOVRA' DARNE  IMMEDIATA
COMUNICAZIONE  A QUEST'ULTIMA E POTRA' AUTORIZZARNE L'ESUMAZIONE E LA
TRASLAZIONE OVVERO LA SISTEMAZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA IN ALTRO
LUOGO A SUE SPESE, IN ARMONIA CON IL CONTENUTO DELL'ARTICOLO 5.
QUALORA NON FOSSE POSSIBILE PROCEDERE ALL'ESUMAZIONE DI RESTI MORTALI
DELLE VITTIME DI  GUERRA  PER  EFFETTO  DI  SOPRAVVENUTI  CAMBIAMENTI
INFRASTRUTTURALI   E/O  URBANISTICI,  LA  PARTE  CONTRAENTE  SUL  CUI
TERRITORIO  NAZIONALE  E'  SITUATA  LA  SEPOLTURA  DI   GUERRA   PUO'
AUTORIZZARE,   SU   RICHIESTA   DELL'ALTRA   PARTE   CONTRAENTE,   LA
COLLOCAZIONE DI UN MONUMENTO COMMEMORATIVO DIGNITOSO, BEN  ADATTO  AL
LUOGO IN CUI SARA' POSTO. LA PARTE CONTRAENTE SUL CUI TERRITORIO SONO
SITUATE LE SEPOLTURE DI GUERRA, ASSICURERA' UN'UBICAZIONE, SUL LUOGO,
ADATTA AD UN MONUMENTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DI GUERRA.
                             ARTICOLO 8
LE  RICHIESTE DI ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DI RESTI MORTALI DI VITTIME
DI GUERRA DA UNO STATO ALL'ALTRO, RIVOLTE A NOME DI  SINGOLE  PERSONE
DA  UNA PARTE ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, SARANNO REGOLATE SECONDO LE
DISPOSIZIONI  DI  LEGGE  IN  VIGORE  PRESSO  LO  STATO  INTERPELLATO.
QUEST'ULTIMO  DOVRA'  DAR  CORSO  ALLE  RICHIESTE  IN  ARMONIA CON LE
DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO.
                             ARTICOLO 9
LA PARTE CONTRAENTE CHE SI ASSUME LA MANUTENZIONE E  LA  SISTEMAZIONE
DELLE  SEPOLTURE  DI GUERRA, DOVE SI TROVANO ANCHE I RESTI MORTALI DI
VITTIME DI GUERRA DI  TERZI  STATI  O  DELL'ALTRO  STATO  CONTRAENTE,
RISOLVERA'  I  CASI RIGUARDANTI LE EVENTUALI ESUMAZIONI E TRASLAZIONI
DEI RESTI  MORTALI  DI  QUESTE  VITTIME  DI  GUERRA  E  ANCHE  QUELLI
RIGUARDANTI  LA  GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA
UNITAMENTE AL TERZO STATO DIRETTAMENTE INTERESSATO OPPURE ASSIEME CON
L'ALTRO STATO CONTRAENTE.
                             ARTICOLO 10
L'ESUMAZIONE  E  LA  TRASLAZIONE  DEI  RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI
GUERRA VENGONO CONDOTTE  E  SORVEGLIATE  DA  UN'APPOSITA  COMMISSIONE
PERMANENTE  IN  CUI SONO NOMINATI, DA PARTE DEGLI ORGANI AUTORIZZATI,
TRE MEMBRI PER OGNI PARTE CONTRAENTE. LA COMMISSIONE E' PRESIEDUTA DA
UNO  DEI  SUOI  MEMBRI  NOMINATO  DALLA  PARTE  CONTRAENTE  SUL   CUI
TERRITORIO VIENE EFFETTUATA L'ESUMAZIONE E LA TRASLAZIONE.
PER  OGNI ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI
GUERRA VIENE REDATTO UN VERBALE IN CUI VENGONO INDICATI  L'ORA  E  LA
DATA   DELL'ESUMAZIONE   E  DELLA  TRASLAZIONE,  LA  POSIZIONE  DELLA
SEPOLTURA DI GUERRA, L'UBICAZIONE  DELLA  TOMBA  IN  CUI  SONO  STATE
TRASLATE  LE  VITTIME  DI  GUERRA, I LORO DATI ANAGRAFICI, I SEGNI DI
IDENTIFICAZIONE, L'EVENTUALE TESTO DELLA PIASTRINA DI  RICONOSCIMENTO
ED EVENTUALI ALTRI DATI DECISI DALLA COMMISSIONE.
L'ESUMAZIONE E LA TRASLAZIONE VENGONO ESEGUITE DALLE PERSONE INDICATE
DALLA COMMISSIONE.
                             ARTICOLO 11
CIASCUNA  PARTE CONTRAENTE PUO' AUTORIZZARE UNA PERSONA FISICA OPPURE
GIURIDICA ED EFFETTUARE L'ESUMAZIONE E LA TRASLAZIONE ED A  PRENDERSI
CURA  DELLA  SISTEMAZIONE,  DELLA  MANUTENZIONE  DELLE  SEPOLTURE  DI
GUERRA,  PREVIA  COMUNICAZIONE  ALL'ALTRA  PARTE   CONTRAENTE   DELLA
DECISIONE PRESA.
                             ARTICOLO 12
LE  PARTI  CONTRAENTI FORNIRANNO ALLA PERSONA FISICA OPPURE GIURIDICA
AUTORIZZATA, DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, TUTTO L'APPOGGIO IN  LORO
FACOLTA'  DURANTE  L'ESERCIZIO  DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PRESENTE
ACCORDO E LA COLLABORAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI STATALI E DI  ALTRE
ISTITUZIONI.
                             ARTICOLO 13
PER  I  LAVORI  DI  ESUMAZIONE  E TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE
VITTIME DI GUERRA E PER  LA  SISTEMAZIONE  E  LA  MANUTENZIONE  DELLE
SEPOLTURE  DI  GUERRA LA PERSONA FISICA OVVERO GIURIDICA AUTORIZZATA,
DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL PRESENTE ACCORDO,  INGAGGERA'  SOPRATTUTTO
PERSONALE  DEL  LUOGO  E  FRUIRA' DEI MATERIALI ALLE CONDIZIONI D'USO
DELLA LIBERA CONCORRENZA.
PER GLI SPECIALISTI INGAGGIATI DALLA PERSONA FISICA OVVERO  GIURIDICA
AUTORIZZATA  DI  CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL PRESENTE ACCORDO NON OCCORRE
RILASCIARE ALCUN PERMESSO DI LAVORO.
I MATERIALI, LE ATTREZZATURE E LE APPARECCHIATURE - NEL CONTESTO  DEL
PRESENTE ACCORDO DENOMINATI MERCI - DESTINATI ALL'OPERA DI ESUMAZIONE
E  DI  TRASLAZIONE  DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA, OPPURE
ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE  DELLE  SEPOLTURE  DI  GUERRA,
POSSONO  ESSERE  TEMPORANEAMENTE IMPORTATI NELLO STATO CONTRAENTE SUL
CUI TERRITORIO I LAVORI VENGONO SVOLTI, NEL  CASO  IN  CUI  I  PREZZI
DELLE MERCI IN QUESTIONE IVI NON FOSSERO CONCORRENZIALI.
LE  MERCI  TEMPORANEAMENTE  IMPORTATE  VENGONO, ALL'ATTO DELL'INOLTRO
NELLO   STATO   CONTRAENTE,    MUNITE    DELL'ANNOTAZIONE    DOGANALE
"IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE",   ALLA   CONDIZIONE   CHE,   UNA   VOLTA
COMPLETATI I LAVORI, ESSE VENGANO RIESPORTATE.
LE MERCI IMPORTATE ALLE CONDIZIONI DI CUI AL TERZO COMMA DEL PRESENTE
ARTICOLO SONO, IN CONFORMITA' AI REGOLAMENTI DELLO  STATO  CONTRAENTE
SUL  CUI  TERRITORIO VENGONO SVOLTI I LAVORI, ESENTI DAL PAGAMENTO DI
QUALSIASI ONERE.
LE  MERCI,  DI  CUI  AI  COMMI  TERZO E QUINTO DEL PRESENTE ARTICOLO,
DEVONO  DURANTE  L'IMPORTAZIONE,  ESSERE  CORREDATE  DA   UN   ELENCO
PARTICOLAREGGIATO   E   DA   UNA  DICHIARAZIONE  IN  CUI  LA  PERSONA
AUTORIZZATA DALLO STATO CONTRAENTE IMPORTATORE DICHIARA DI UTILIZZARE
LE SOVRAINDICATE MERCI ESCLUSIVAMENTE AI  FINI  DI  CUI  AL  PRESENTE
ACCORDO.
                             ARTICOLO 14
LA  PERSONA  FISICA OVVERO GIURIDICA AUTORIZZATA, DI CUI ALL'ARTICOLO
11 DEL PRESENTE ACCORDO, E' TENUTA A RISPETTARE, DURANTE L'ESUMAZIONE
E LA TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA E  DURANTE
LA  SISTEMAZIONE  E  LA  MANUTENZIONE  DELLE  SEPOLTURE  DI GUERRA, I
PERTINENTI REGOLAMENTI DELLO STATO CONTRAENTE SUL  CUI  TERRITORIO  I
LAVORI IN QUESTIONE VENGONO SVOLTI.
                             ARTICOLO 15
LE PARTI CONTRAENTI CONCORDANO CHE LA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO
10  DEL  PRESENTE  ACCORDO SIA COMPETENTE ANCHE PER LA RISOLUZIONE DI
EVENTUALI DIVERGENZE IN MERITO ALL'INTERPRETAZIONE E ALL'APPLICAZIONE
DEL PRESENTE ACCORDO.
                             ARTICOLO 16
IL PRESENTE ACCORDO ENTRERA' IN VIGORE IL GIORNO DELL'ULTIMA NOTIFICA
SUL  COMPLETAMENTO   DELLA   PROCEDURA   DI   APPLICAZIONE   PREVISTA
DALL'ORDINAMENTO  INTERNO DELLE PARTI CONTRAENTI E RIMARRA' IN VIGORE
FINO A QUANDO, CON UN PERIODO DI PREAVVISO DI UN ANNO, ESSO NON SARA'
DISDETTO PER ISCRITTO DA UNA DELLE PARTI CONTRAENTI.
IL PRESENTE ACCORDO E' STATO REDATTO A LUBIANA
ADDI' 29 OTTOBRE 1996 IN DUE ORIGINALI IN LINGUA ITALIANA E IN LINGUA
SLOVENA, AMBEDUE I TESTI FACENTI UGUALMENTE FEDE.
     PER IL GOVERNO                           PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA                DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
                                618.
                    Ouagadougou, 29 novembre 1996
                        Protocollo di Accordo
              tra il Governo della Repubblica Italiana
                    e il Governo del Burkina Faso
        per la realizzazione del programma di valorizzazione
    della Valle della Nouhao nella provincia di Boulgou (1a fase)
               (Entrata in vigore: 10 settembre 1997)
                        PROTOCOLLO D'ACCORDO
            TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
                      GOVERNO DEL BURKINA FASO
                 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
             DI VALORIZZAZIONE DELLA VALLE DELLA NOUHAO
                 NELLA PROVINCIA DI BOULGOU (I FASE)
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del  Burkina  faso,
nel  quadro  dell'Accordo di Cooperazione firmato il 23 Maggio 1986 a
Ouagadougou,
desiderando consolidare le relazioni e  la  cooperazione  tra  i  due
popoli,  in  applicazione  degli  accordi  definiti  nel  corso delle
consultazioni bilaterali del 30/11/90 a Ouagadougou,
hanno  convenuto  di  realizzare   un   Programma   di   gestione   e
valorizzazione  del territorio nella Valle della Nouhao, per il quale
l'assistenza  tecnica  sara'  fornita  dalla  L.V.I.A.  (Associazione
Internazionale   Volontari  Laici),  Organizzazione  Non  Governativa
italiana, sulla base di una convenzione tra il ministero degli Affari
Esteri  (M.AA.EE.)  e  la stessa organizzazione, firmata il 30/10/95,
per un ammontare pari a Lit. 5.148.775.000.
ARTICOLO I - Obiettivi generali
Gli obiettivi generali del Progetto  di  Valorizzazione  della  Valle
della Nouhao sono i seguenti:
   a) promuovere uno sviluppo equilibrato ed integrato della Valle;
   b)  assicurare  la  sicurezza alimentare ai gruppi familiari della
      zona;
   c) migliorare il livello dei redditi e della qualita'  della  vita
      dei produttori locali;
   d)  conservare  e sviluppare il potenziale agronomico e zootecnico
      della  Valle,  per  mezzo  di  una  politica  di  gestione  del
      territorio e di protezione delle risorse naturali.
ARTICOLO II - Obiettivi specifici
Rispetto  alla  situazione  esistente  nella  valle  della Nouhao gli
obiettivi specifici sono:
   a)  l'utilizzazione  razionale  delle  risorse  locali,   operando
      attraverso:
      - l'applicazione della Riforma Agraria e Fondiaria;
      - il miglioramento dei sistemi di produzione;
   b) la messa in opera della gestione del territorio;
   c)  la  sensibilizzazione  dei  produttori  all'introduzione delle
      tecniche di produzione migliorate;
   d) l'integrazione socio-economica della regione.
ARTICOLO III - Attivita' del Programma
Per raggiungere gli obiettivi del Programma si prevedono le attivita'
brevemente descritte nel seguito, ripartite in:
     - azioni comuni alle due zone del Progetto;
     - azioni in zona agricola;
     - azioni in zona pastorale.
Le azioni comuni alle due zone del Progetto sono le seguenti:
   - realizzazione delle infrastrutture presso il centro di Bitou;
   - realizzazione delle infrastrutture presso i centri  di  appoggio
     al Progetto;
   - gestione e funzionamento del Progetto;
   - integrazione dei veicoli e dell'attrezzatura del Progetto;
   -  azione  di "desenclavement" - Realizzazione e riabilitazione di
     piste rurali;
   - azione complementari, di cui:
     - volgarizzazione e sensibilizzazione dei produttori;
     - installazione della piccola attrezzatura meteorologica;
     - appoggio alla commercializzazione dei prodotti eccedentari;
     - appoggio alle attivita' extra-agricole;
     - formazione dei quadri tecnici del Progetto;
     - produzione di sementi;
     - vivai del Progetto (produzione di alberi);
     - pubblicita' del Progetto;
     - biblioteca del Progetto;
     - stages di aggiornamento per i quadri tecnici;
   - collaborazione con le strutture locali per la salute umana;
inchieste:
     - inchiesta socio-economica;
     - selezione delle "zones d'accueil".
e azioni nella zona agricola sono le seguenti:
   -   gestione   dello  spazio  rurale  e  di  villaggio  per  mezzo
     dell'applicazione della Riorganizzazione Agraria e Fondiaria. Le
     azioni previste sono le seguenti:
     - delimitazione dei territori dei villaggi;
     - fissazione delle  unita'  di  produzione  agricola  per  mezzo
       dell'identificazione   e  dell'assegnazione  delle  principali
       parcelle di coltura pluviale;
     - l'introduzione  di  tecniche  di  produzione  migliorate,  che
       prevedono  tra l'altro la diffusione della semina in linea, la
       rotazione e la diversificazione delle colture, l'utilizzazione
       del letame;
   - organizzazione dei produttori;
   - miglioramento dei sistemi produttivi, per mezzo di:
     - credito agricolo (attrezzatura agricola);
     - sostegno alle colture da reddito;
   - realizzazione di siti anti-erosivi;
   - messa in valore dei bassi-fondi;
   -  sviluppo  dell'allevamento  in  zona  agricola,  attraverso  la
     promozione di:
     - allevamento di piccoli ruminanti;
     - ingrasso bovino;
     - trazione animale;
   - idraulica di villaggio.
e azioni in zona pastorale sono le seguenti:
   - sensibilizzazione alla gestione delle mandrie sui percorsi;
   - campagna per il destoccaggio delle unita' di bestiame eccedenti;
   - integrazione alimentare (concentrata) per il bestiame;
   -  valorizzazione  delle  parcelle  attraverso  la  pratica  delle
     coltura foraggera;
   - credito agricolo (attrezzatura agricola);
   - salute animale;
   - azioni complementari, tra cui:
     - ridefinizione di 100 parcelle;
     - costruzione di mini-latterie;
   - realizzazione di punti-acqua (di villaggio e pastorali).
ARTICOLO IV - Durata e costi del Programma
Il Progetto avra' una durata globale di 5 (cinque) anni, ripartita in
due fasi: prima fase di 3 (tre) anni, oggetto del presente Protocollo
d'accordo; una seconda di 2 (due) anni.
Ammontare globale del Programma e' di  Lit.  5.378.195.000  ripartito
come segue:
Convenzione tra il M.AA.EE. e la L.V.I.A.
- assistenza tecnica italiana                      638.662.000
- consulenti espatriati                            128.000.000
- missioni di valutazione ONG                       48.000.000
- personale e consulenti locali                    311.790.000
- infrastrutture                                 1.864.256.000
- attrezzature                                     558.230.000
- inchieste                                         62.130.000
- attivita'                                      1.127.697.000
- spese generali ONG                               410.010.000
- Totale convenzione                             5.148.775.000
Missioni di supervisione/valutazione               149.420.000
degli esperti del M.AA.EE.
Spese di assistenza del personale espatriato        80.000.000
Contributo del Governo del Burkina Faso
Saranno  a  carico  del  Governo  del  Burkina  Faso  i costi globali
relativi al personale del Progetto come segue per un montante  totale
di Lit. 267.800.000
     -   1  direttore;
     -  10  volgarizzatori;
     -   7  agenti tecnici.