Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1997 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 1997. L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella 1. In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 settembre 1997, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data. Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 settembre- 15 dicembre 1997 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla Gazzetta Ufficiale datato 15 aprile 1998. Quando tra i testi facenti fede non e' contenuto un testo in lingua italiana, si e' pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede. Per comodita' di consultazione e' stata altresi' predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi). TABELLA N. 1 ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 16 SETTEMBRE - 15 DICEMBRE 1997 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA Data, luogo della firma, titolo Data di entrata Pagina in vigore 611. 18 settembre 1992, Citta' del Messico Intesa tra il Ministero del Commercio es- 1 agosto 1997 11 tero italiano e la Segreteria del Commer- cio e dello Sviluppo industriale messica- no che istituisce un meccanismo di con- sultazione bilaterale 612. 23 novembre 1994, Roma Scambio di Lettere e Accordo di attuazio- 23 novembre 1994 15 ne, con Annessi A, B, C, D, E, F, del Me- morandum of Unedersanding tra Italia e ONU relativo all'uso da parte dell'ONU di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mante- nimento della pace, umanitarie, e quelle ad esse relative 613. 28 agosto 1995, Tegucigalpa, Accordo tra Italia e Honduras per lo ri- 12 maggio 1997 77 scadenzamento del debito 614. 13 febbraio-28 marzo 1996, Vienna Scambio di Lettere costituente un Accordo 28 marzo 1996 89 tra Italia e AIEA per l'organizzazione dell'incontro dei consulenti su "Studio clinico di radioterapia e ipertermia com- binate" (Roma 9/13 aprile 1996) 615. 28 febbraio-7 maggio 1996, Vienna Scambio di Lettere costituente un Accordo 7 maggio 1996 101 tra Italia e AIEA per l'organizzazione della riunione di coordinamento sulla ri- cerca in materia di "studio comparato per prove sismiche ed analisi delle centrali nucleari del tipo WWER" (Bergamo 3/7 giugno 1996) 616. 28 maggio-29 agosto 1996, Vienna Scambio di Lettere costituente un Accordo 29 agosto 1996 113 tra Italia e AIEA per l'organizzazione della riunione di coordinamento sulla ri- cerca in materia "Convalida della metodo- logia dell'analisi di incidenti e sicurez- za" (Pisa 2/6 settembre 1996) 617. 29 ottobre 1996, Lubiana Accordo tra Italia e Slovenia sulla siste- 4 novembre 1997 125 mazione delle sepolture di guerra 618. 29 novembre 1996, Ouagadougou Protocollo di Accordo tra Italia e Bur- 10 settembre 1997 131 kina Faso per la realizzazione del pro- gramma di valorizzazione della Valle della Nouhao nella provincia di Boulgou (I fase) 619. 28 novembre 1996-2 gennaio 1997, Vienna Scambio di Lettere costituente un Accordo 2 gennaio 1997 139 tra Italia e AIEA relativa ad un incontro di coordinamento sulla ricerca in materia di "radioprotezione nella radiologia dia- gnostica nei Paesi dell'Europa orientale" (Udine 10/14 febbraio 1997) 620. 15 ottobre 1996-24 gennaio 1997, Vienna Scambio di Lettere costituente un Accordo 24 gennaio 1997 151 tra Italia e AIEA per l'organizzazione della riunione di coordinamento sulla ri- cerca su "Potenziale dei cicli di carbu- rante basati su Th per limitare Pu e ri- durre le tossicita' delle scorie a lungo termine" (Bologna 24/26 marzo 1997) 621. 23 settembre 1996-24 gennaio 1997, Vienna Scambio di Lettere costituente un Accordo 24 gennaio 1997 165 tra Italia e AIEA per l'organizzazione dell'incontro di coordinamento sulla ri- cerca in materia di "messa a punto di una biblioteca di riferimento per parame- tri degli input per i calcoli di modello nucleare di dati nucleari" (Fase I: File starter) (Trieste 26-29 maggio 1997) 622. 26 febbraio 1997, Skopje Accordo tra Italia e Macedonia per la 23 ottobre 1997 177 riammissione delle persone il cui ingres- so e/o il soggiorno sia contrario alla normativa vigente nei due Paesi 623. 26 febbraio 1997, Skopje Scambio di Note tra Italia e Macedonia 5 marzo 1997 185 sull'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporto diplomatico e di servizio 624. 29 febbraio 1996-28 marzo 1997, Vienna Scambio di Lettere costituente un Accordo 28 marzo 1997 191 tra Italia e AIEA per l'organizzazione del 3 incontro di coordinamento sulla ri- cerca del programma di ricerca coordinato sulle "Tecniche nucleari per la valutazio- ne della possibilita' di cura in caso di danni da inquinamento ambientale" (Urbino 15/19 aprile 1997) 625. 29 aprile 1997, L'Aja Memorandum d'Intesa tra Italia e la Com- 29 aprile 1997 203 missione preparatoria per la proibizione delle armi chimiche per il corso di forma- zione sulle ispezioni in loco per i candi- dati al ruolo di ispettore, con cinque al- legati 626. 30 aprile 1997, Hoima Memorandum d'intesa tra Italia e Uganda 11 settembre 1997 251 sull'assistenza italiana volta a promuove- re i servizi ortopedici e fisioterapici per i disabili in Uganda 627. 30 aprile 1997, Hoima Memorandum d'intesa tra Italia e Uganda 11 settembre 1997 263 sull'assistenza italiana alle attivita' sanitarie nei distretti di Arua e Nebbi (West Nile) 628. 29 gennaio - 2 maggio 1997, Vienna, Scambio di Lettere costituente un Accordo 2 maggio 1997 273 tra Italia e AIEA per una riunione di coor- dinamento sulla ricerca su "Confronto dei metodi analitici per le strutture nucleari isolate dal punto di vista sismico" (Taor- mina 25/29 agosto 1997) 629. 3 maggio 1997, Tashkent Dichiarazione congiunta sulla cooperazione 3 maggio 1997 285 economica tra Italia e Uzbekistan 630. 3 maggio, Tashkent Accordo tra Italia e Uzbekistan in materia 18 agosto 1997 289 di collaborazione turistica 631. 15 aprile-5 maggio 1997, Sarajevo Scambio di Note costituenti un Accordo 5 maggio 1997 297 relativo all'interpretazione dell'articolo 8 dell'Accordo tra Italia e CEI sulla sede del Centro a Trieste 632. 7 maggio 1997, San Marino Accordo tra Italia e San Marino sulla re- 21 ottobre 1997 303 golamentazione reciproca dell'autotra- sporto internazionale di viaggiatori e merci 633. 21 maggio 1997, Riga Accordo tra Italia e Lettonia sulla riam- 7 novembre 1997 311 missione delle persone, con Protocollo 634. 21 maggio 1997, Riga Scambio di Note costituente un Accordo 29 maggio 1997 325 tra Italia e Lettonia sull'esenzione dell'obbligo del visto per i titolari di passaporto diplomatico e di servizio 635. 27 giugno 1997, Roma Scambio di Lettere costituenti un Accordo 3 novembre 1997 333 tra Italia e Croazia sull'abolizione dei visti di ingresso 636. 9 luglio 1997, Madrid Statuto sul partenariato speciale tra 9 luglio 1997 339 l'Organizzazione del Trattato Nord Atlan- tico e l'Ukraina 637. 10 luglio 1997, Roma Protocollo di cooperazione politica tra 10 luglio 1997 353 Italia e Angola 638. 11 agosto 1997, Pechino Scambio di Lettere costituente un'Intesa 11 agosto 1997 357 tra il Ministro del Lavoro italiano ed il Ministero del personale cinese 639. 11 settembre 1997, Roma Dichiarazione congiunta tra il Ministero 11 settembre 1997 363 degli Affari Esteri italiano e il Mini- stero per l'informazione e le arti di Singapore 640. 11 settembre 1997, Bologna Scambio di Lettere costituente un Accordo 11 settembre 1997 365 tra il Ministro del Lavoro italiano ed il Ministro del Lavoro spagnolo per raffor- zare la cooperazione in tema di occupazio- ne, lavoro e formazione professionale 641. 16 settembre 1997, Ginevra Accordo di cooperazione tra Italia e Or- 16 settembre 1997 371 ganizzazione internazionale del Lavoro per la realizzazione del progetto "Centro di formazione per l'artigianato del sale" in Giordania 642. 16 settembre 1997, Ginevra Accordo di cooperazione tra Italia e il 16 settembre 1997 377 Centro internazionale di formazione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro per il finanziamento di un proget- to di "perfezionamento di formatori e direttori di istituti di formazione dell'O.F.P.P.T." in Marocco 643. 25 settembre 1997, Roma Dichiarazione comune sui principi delle 25 settembre 1997 383 relazioni tra Italia e Azerbaijan 644. 25 settembre 1997, Roma Protocollo d'Intesa tra Italia e Azerbai- 25 settembre 1997 387 jan per la cooperazione tecnica bilate- rale negli anni 1997-1998 645. 25 settembre 1997, Roma, Dichiarazione congiunta sull'Accordo di 25 settembre 1997 393 collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Azerbaijan 646. 25 settembre 1997, Roma Dichiarazione congiunta sulla cooperazio- 25 settembre 1997 395 ne economica tra Italia e Azerbaijan 647. 9 ottobre 1997, Roma Memorandum d'Intesa tra Italia e il Pro- 9 ottobre 1997 403 gramma dei Volontari delle Nazioni Unite TABELLA N. 2 ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE Data, luogo della firma, titolo Data di entrata in vigore Convenzione sulla conservazione dei tonnidi 6 agosto 1997 dell'Atlantico, (adottati a Rio de Janeiro dal 2 al 14 maggio 1966) (Vedi legge 4 giugno 1997, n. 169 nel S.O. n. 122/L alla G.U. n. 142 del 20 giugno 1997) Convenzione sulla circolazione stradale 2 ottobre 1997 (Vienna 8 novembre 1966) (Vedi legge 5 luglio 1995, n. 308 nel S.O. n. 92 alla G.U. n. 174 del 27 luglio 1995) Accordo di cooperazione in materia di difesa 21 luglio 1997 tra Italia e Argentina (Roma 6 ottobre 1992) G.U. n. 237 (Vedi legge 12 marzo 1996, n. 173 nel del 10 ottobre 1997 S.O. n. 57 alla G.U. n. 76 del 30 marzo 1996) Accordo tra Italia e Slovenia sui servizi 13 novembre 1997 aerei di linea, con annessa tabella delle G.U. n. 275 rotte (Lubiana 29 marzo 1993) del 25 novembre 1997 (Vedi legge 16 giugno 1997, n. 198 nel S.O. n. 137/L alla G.U. n. 155 del 5 luglio 1997) Protocollo relativo alle conseguenze della 1 ottobre 1997 entrata in vigore della Convenzione di Dublino al riguardo di determinate dispo- sizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (Bonn 26 aprile 1994) (Vedi legge 24 giugno 1997, n. 178 nella G.U. n. 145 del 24 giugno 1997) Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta 21 settembre 1997 contro la desertificazione per i Paesi particolarmente toccati dalla siccita' e/o desertificazione in particolare in Africa (Parigi 14 ottobre 1994) (Vedi legge 4 giugno 1997, n. 170 nel S.O. n. 122/L alla G.U. n. 142 del 20 giugno 1997) Memorandum d'intesa tra Italia e ONU rela- 11 giugno 1997 tivo all'uso da parte dell'ONU di locali G.U. n. 217 di installazioni militari in Italia per del 17 settembre 1997 il sostegno delle operazioni di manteni- mento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative (Roma 23 novembre 1994) (Vedi legge 4 marzo 1997, n. 62 nel S.O. n. 60/L alla G.U. n. 69 del 24 marzo 1997) Accordo tra Italia e Lituania per la promo- 15 aprile 1997 zione e protezione degli investimenti G.U. n. 190 (Roma 1 dicembre 1994) del 16 agosto 1997 (Vedi legge 5 novembre 1996, n. 592 nel S.O. n. 205 alla G.U. n. 275 del 23 novembre 1996) Convenzione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti 5 novembre 1997 per evitare le doppie imposizioni in G.U. n. 269 materia di imposte sul reddito e per del 18 novembre 1997 prevenire le evasioni fiscali, con Proto- collo aggiuntivo (Abu Dhabi 22 gennaio 1995) (Vedi legge 28 agosto 1997, n. 309 nel S.O. n. 187/L alla G.U. n. 218 del 18 settembre 1997) Accordo tra Italia e l'Organizzazione delle 30 luglio 1997 Nazioni Unite per l'educazione, la scienza G.U. n. 197 e la cultura concernente l'ufficio regio- del 25 agosto 1997 nale per la scienza e la tecnologia in Europa a Venezia (Parigi 25 gennaio 1995) (Vedi legge 4 giugno 1997, n. 163 nel S.O. n. 120/L alla G.U. n. 138 del 16 giugno 1997) Scambio di Note tra Italia e UNESCO per un 30 luglio 1997 emendamento all'Accordo tra Italia e G.U. n. 197 UNESCO relativo all'ufficio per la del 25 agosto 1997 scienza e la tecnologia in Europa a Ve- nezia firmato a Parigi il 25 gennaio 1995 (Parigi 22/23 luglio 1995) (Vedi legge 4 giugno 1997, n. 163 nel S.O. n. 120/L alla G.U. n. 138 del 16 giugno 1997) Scambio di Note tra Italia e UNIDROIT per 12 settembre 1997 l'aggiornamento dell'Accordo di sede del G.U. n. 237 20 luglio 1967 (Roma 5/9 giugno 1995) del 10 ottobre 1997 (Vedi legge 16 giugno 1997, n. 193 nel S.O. n. 134/L alla G.U. n. 152 del 2 luglio 1997) Memorandum d'intesa tra Italia e Slovenia 6 agosto 1997 sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici italiani e slo- veni (Roma 10 luglio 1997) (Vedi legge 7 aprile 1997, n. 103 nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1997) 611. Citta' del Messico, 18 settembre 1992 Intesa tra il Ministro del Commercio con l'Estero della Repubblica Italiana e la segreteria del Commercio e dello sviluppo industriale degli Stati Uniti Messicani che istituisce un meccanismo di consultazione bilaterale (Entrata in vigore: 1 agosto 1997) INTESA TRA IL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA SEGRETERIA DEL COMMERCIO E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE DEGLI STATI UNITI MESSICANI CHE ISTITUISCE UN MECCANISMO DI CONSULTAZIONE BILATERALE. Il Ministero del Commercio con l'Estero del Governo della Repubblica Italiana e la Segreteria del Commercio e dello Sviluppo Industriale del Governo degli Stati Uniti Messicani, d'ora in avanti denominati le Parti, visti gli artt. 6, 9, 10 e seguenti dell'Accordo Quadro di Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica degli Stati Uniti Messicani firmato a Roma l'8 luglio 1991, e in considerazione della comune volonta' di promuovere e sviluppare le relazioni economiche bilaterali, incrementando in particolare i flussi reciproci di interscambio e riconoscendo il crescente interesse degli operatori economici di ambo i Paesi nei rispettivi mercati, hanno convenuto, nell'ambito delle proprie competenze, quanto segue: Art. 1 E' istituito il Comitato Consultivo italo-messicano per la promozione dell'interscambio economico bilaterale. Detto Organo Misto sara' composto da funzionari del Ministero del Commercio con l'Estero e della Segreteria del Commercio e dello Sviluppo Industriale dei rispettivi Governi. Il Comitato Consultivo sara' presieduto, per la Parte italiana, dal Direttore Generale degli Accordi Commerciali del Ministero del Commercio con l'Estero italiano e, per la Parte messicana, dal Direttore Generale degli Accordi Commerciali Internazionali della Segreteria del Commercio e dello Sviluppo Industriale messicana. Alle riunioni potranno partecipare inoltre rappresentanti di Enti pubblici e organismi privati secondo le proprie competenze e in relazione ai temi da trattare. Art. 2 Le riunioni del Comitato Consultivo si terranno una volta all'anno alternativamente in Italia e in Messico. Riunioni straordinarie potranno essere convocate di comune accordo. Le riunioni annuali del Comitato Consultivo avranno come oggetto: a) stabilire le linee generali di cooperazione; b) valutare l'evoluzione e le prospettive dell'interscambio economico bilaterale cosi' come deriva dall'applicazione dell'Accordo Quadro di Cooperazione tra i Governi della Repubblica Italiana e degli Stati Uniti Messicani; c) studiare mezzi ed azioni che aiutino a superare eventuali ostacoli che si dovessero verificare nella realizzazione della cooperazione e nel conseguimento dei suoi obiettivi. L'ordine del giorno delle riunioni ordinarie sara' stabilito di comune accordo e con due mesi di anticipo. Art. 3 Al fine di promuovere e intensificare l'interscambio tra i due Paesi, detto Organo esaminera' e dara' impulso agli strumenti di cooperazione economica previsti nell'Accordo Quadro. Tale collaborazione, tra l'altro, si esplichera' in particolare attraverso: a) l'organizzazione di riunioni di imprenditori, missioni, fiere ed esposizioni commerciali ed industriali, seminari e simposi; b) lo scambio di informazioni relative alle esperienze di imprese che operano sui mercati esteri e alla promozione di imprese miste; c) l'esplorazione delle possibilita' di collaborazione industriale tra le imprese dei due Paesi al fine di penetrare sui mercati terzi; d) lo scambio di statistiche economiche e di informazioni su norme industriali, commerciali, sanitarie e di qualunque altro tipo che possano risultare utili al fine di agevolare l'interscambio reciproco di beni e servizi; e) le indagini di mercato effettuate da istituti specializzati in commercio internazionale, al fine di identificare prodotti potenzialmente esportabili; f) l'elaborazione di studi sulle condizioni che determinano l'interscambio bilaterale tra i due Paesi, al fine di rafforzare la penetrazione delle loro esportazioni sui rispettivi mercati, sulla base dell'art. 9 dell'Accordo Quadro; g) l'identificazione e lo studio delle problematiche che attengono alla cooperazione economica bilaterale con l'obiettivo comune di intensificare e diversificare l'interscambio. Art. 4 Al fine di realizzare gli aspetti di collaborazione elencati nell'art. 3 le Parti potranno concordare la costituzione di Gruppi di lavoro composti da rappresentanti di singoli comparti Industriali e amministrativi. Argomenti specifici da trattare relativamente alla collaborazione menzionata nell'art. 3, fuori del periodo della sessione del Comitato Consultivo saranno proposti dalla Parte interessata. L'informazione e le raccomandazioni sugli argomenti trattati nell'ambito del Comitato Consultivo saranno sottoposti all'attenzione della Presidenza nel tempo stabilito da quest'ultima. Art. 5 La Segreteria del Comitato Consultivo sara' assicurata, per la Parte italiana, dall'ICE e, per la Parte messicana, dalla Direzione Generale dei Negoziati Commerciali Internazionali. Art. 6 La presente Intesa sara' applicata senza pregiudizio degli obblighi internazionali assunti rispettivamente dai due Paesi e in conformita' alle legislazioni nazionali. Art. 7 La presente Intesa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si siano notificate il perfezionamento delle rispettive procedure giuridiche interne. L'Intesa viene conclusa per un periodo di quattro anni. Essa sara' rinnovata tacitamente ogni anno finche' una delle Parti non notifichi all'altra la propria denuncia entro sei mesi dalla data di scadenza. Fatto a Citta' del Messico il 18 settembre 1992 in due esemplari originali in italiano e spagnolo entrambi facenti fede. PER IL MINISTERO DEL PER LA SEGRETERIA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO COMMERCIO E DELLO SVILUPPO DELLA REPUBBLICA ITALIANA INDUSTRIALE DEGLI STATI UNITI MESSICANI Claudio Vitalone Jaime Serra Puche 612. Roma, 23 novembre 1994 Scambio di Lettere e Accordo di attuazione, con Annessi A, B, C, D, E, F, del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite relativo all'uso da parte dell'ONU di locali di installazioni militari per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative (Entrata in vigore: 23 novembre 1994) TRADUZIONE NON UFFICIALE 23 novembre 1994 Signor Segretario Generale, in occasione della firma del Memorandum d'Intesa fra la Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di Locali su Istallazioni Militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative, desidero fare riferimento ai colloqui intercorsi fra i rappresentanti del mio Governo ed i rappresentanti delle Nazioni Unite sull'interpretazione ed attuazione di alcune disposizioni del Memorandum d'Intesa. Ho l'onore di confermare, per conto del Governo della Repubblica Italiana, le seguenti intese. Le Parti convengono che, al fine di dare completa e pratica efficacia alle disposizioni dell'Articolo IX, paragrafo 6, e con il debito rispetto per i diritti delle Nazioni Unite di cui all'Articolo II, Sezione 7 (b) della Convenzione - ovvero che i beni, articoli e materiali importati o esportati dalle Nazioni Unite per il loro uso e per le loro attivita' ufficiali saranno esenti da dazi doganali e da tutte le altre imposte, divieti o restrizioni - sara' sufficiente che le Nazioni Unite presentino alle autorita' italiane competenti una dichiarazione scritta che attesti che i beni, gli articoli ed i materiali importati o esportati sono necessari per gli scopi e le attivita' ufficiali delle Nazioni Unite. Tale dichiarazione scritta comprendera' un elenco dei beni, articoli e materiali. Le Parti convengono altresi' che i beni, gli articoli ed i materiali importati o esportati dalle Nazioni Unite costituiranno una proprieta' delle Nazioni Unite, nel significato a cio' attribuito dalla Convenzione e, in quanto tali, potranno essere liberamente rinnovati, riparati, riconfezionati, riconfigurati, o altrimenti utilizzati senza divieti o restrizioni da parte delle autorita' italiane competenti. Le Parti convengono che, per quanto riguarda le disposizioni dell'Articolo IX, paragrafo 6, relative all'importazione di beni, articoli e materiali da parte delle Nazioni Unite per il loro uso e per le loro attivita' ufficiali, le autorita' italiane competenti potranno attuare ragionevoli procedure e, qualora necessario, adottare adeguate misure pratiche in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie, con l'intesa che tali misure pratiche non avranno l'effetto di privare le Nazioni Unite dei loro diritti di cui all'Articolo II, Sezione 7 (b) della Convenzione, ovvero di limitare in alcun modo la loro portata. Inoltre, se una delle Parti ritiene che l'attuazione della precedente disposizione desti qualche preoccupazione, le Parti si consulteranno per risolvere rapidamente la questione. Le Parti convengono che, nell'attuare le disposizioni dell'Articolo IX, paragrafo 8, in relazione all'importazione, da parte delle Nazioni Unite, di veicoli per uso ufficiale che dovranno essere utilizzati per le esigenze operative quotidiane dei Locali, le Nazioni Unite comunicheranno le proprie esigenze alle autorita' italiane competenti. Qualora una delle Parti dovesse nutrire dubbi circa l'attuazione della disposizione di cui sopra, le Parti si consulteranno per risolvere rapidamente la questione. Le Parti riconoscono e convengono che l'intesa qui descritta non si riferisce ai veicoli importati dalle Nazioni Unite nella Repubblica Italiana e che le Nazioni Unite intendono riesportare per uso ufficiale in una operazione di mantenimento della pace, umanitaria o di un'operazione ad essa relativa. Le Parti convengono che, per quanto riguarda l'esenzione dagli obblighi del servizio di leva di cui all'Articolo XVII 1 (c), tale esenzione, per quanto riguarda i membri assegnati ai locali assunti localmente e che siano cittadini italiani, sara' confermata ai membri i cui nomi, in virtu' dei loro incarichi, figurano in un elenco compilato dal Segretario Generale ed approvato dal Governo; inoltre, qualora tali membri assegnati ai Locali, oltre a quelli in elenco, e che siano cittadini italiani, vengano chiamati a svolgere il servizio di leva, il Governo, su richiesta del Segretario Generale, concedera' i rinvii temporanei che potranno rendersi necessari al fine di evitare interruzioni di un lavoro fondamentale. Le Parti convengono che le disposizioni dell'Articolo XVII, paragrafo 1 (e), (f) e (g) non si applicheranno ai membri assegnati ai Locali e assunti localmente che abbiano nazionalita' italiana o siano permanentemente residenti nella Repubblica Italiana. Le Parti convengono che, per quanto riguarda le disposizioni dell'Articolo XXIII, paragrafo 1, il Regolamento del Fondo Pensionistico Congiunto del Personale delle Nazioni Unite prevede, tra l'altro, indennita' per pensionamento, invalidita' e reversibilita'. Le Parti convengono che, per quanto riguarda le disposizioni dell'Articolo XXIII, paragrafo 2, il sistema di assicurazione sanitaria che istituiranno le Nazioni Unite fornira' agli iscritti una protezione analoga a quella ricevuta dagli iscritti al sistema di assicurazione sanitaria istituito dalle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, ed organizzazioni ad esse collegate, con sede nella Repubblica Italiana. In aggiunta alle intese delle Parti precedentemente menzionate, il Governo della Repubblica Italiana desidera avvalersi di questa opportunita' per comunicare alle Nazioni Unite le proprie seguenti opinioni: nell'ambito delle disposizioni dell'articolo XXIII, oltre agli stipendi ed agli emolumenti ricevuti dalle Nazioni Unite, tutti gli altri redditi percepiti dai membri assegnati ai Locali, che siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, compresi nella dichiarazione dei redditi annuale (IRPEF), sono soggetti ai versamenti obbligatori per la sicurezza sociale e l'assicurazione sanitaria previsti dalla legislazione italiana. Inoltre, per quanto riguarda le disposizioni dell'Articolo XXIII, il Governo della Repubblica Italiana ritiene che le prestazioni sanitarie fornite dal Servizio Sanitario Nazionale Italiano ai membri assegnati ai Locali che siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia saranno rimborsati dalla compagnia di assicurazioni scelta dalle Nazioni Unite o dall'interessato direttamente alla struttura sanitaria italiana che ha fornito la prestazione, entro i limiti della polizza assicurativa. Le prestazioni mediche che superano tali limiti saranno di competenza del Servizio Sanitario Nazionale Italiano, in base al livello di assicurazione sanitaria previsto dal Servizio ai cittadini italiani o ai residenti permanenti domiciliati nella Repubblica italiana. La prego di accettare, Signor Segretario Generale, le assicurazioni della mia piu' alta considerazione. (F.to: Cesare Previti) Cesare Previti Ministro della Difesa della Repubblica Italiana 23 novembre 1994 Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Sua Eccellenza in data 23 novembre 1994, nella quale Lei conferma le intese del Suo Governo circa l'interpretazione di alcune disposizioni del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di Locali su Istallazioni Militari in Italia per il sostegno alle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative. Desidero confermare, per conto delle Nazioni Unite, che le intese riportate nella lettera di cui sopra corrispondono appieno alle posizioni delle Nazioni Unite al riguardo. La prego di accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia piu' alta considerazione. (F.to: Boutros Boutros Ghali) Boutros Boutros Ghali Segretario Generale ------------------------- Sua Eccellenza Cesare Previti Ministro della Difesa della Repubblica Italiana ACCORDO DI ATTUAZIONE FRA LE NAZIONI UNITE E IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA RELATIVO ALL'USO DA PARTE DELLE NAZIONI UNITE DEI LOCALI UBICATI NELLA BASE AEREA ITALIANA DI BRINDISI PREMESSO CHE il Governo della Repubblica Italiana ("il Governo") e le Nazioni Unite il 23 novembre 1994 hanno firmato un Memorandum d'Intesa relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di Locali su Istallazioni Militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative - strumento che enuncia i termini e le condizioni di base in virtu' delle quali il governo potra' mettere alcuni Locali a disposizione delle Nazioni Unite, che li useranno per sostenere le operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative; PREMESSO CHE le Nazioni Unite desiderano impiantare una base logistica di sostegno alle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative; PREMESSO CHE il Governo, tramite il Ministero della Difesa italiano (qui di seguito denominato "MODIT"), e' pronto a mettere a disposizione delle Nazioni Unite, che la usera' per impiantare una base logistica, alcuni Locali, ivi compresi terreno, edifici, e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, ubicati nella Base Aerea italiana di Brindisi (qui di seguito denominata "BAB") in Italia, una Istallazione Militare operante sotto l'autorita' dell'Aviazione Militare italiana (qui di seguito denominata "ItAF"); DUNQUE il MODIT e le Nazioni Unite, con il presente Accordo, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO I Definizioni 1. Le definizioni di cui all'Articolo I del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di Locali su Istallazioni Militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative, si applicheranno al presente Accordo. 2. Ai fini del presente Accordo, si applicheranno le seguenti definizioni aggiuntive: (a) l'espressione "Memorandum d'Intesa" indica il Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di Locali su Istallazioni Militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative, firmato il 23 novembre 1994; (b) l'espressione "Locali ad Uso Esclusivo" ha lo stesso significato di quello indicato all'Articolo I del Memorandum d'Intesa; (c) l'espressione "Locali ad Uso Non Esclusivo" ha lo stesso significato di quello indicato all'Articolo I del Memorandum d'Intesa; (d) il termine "Locali" ha lo stesso significato di quello indicato all'Articolo I del Memorandum d'Intesa; (e) l'espressione "Base Logistica ONU" indica i Locali ad Uso Esclusivo ubicati nella BAB offerti dal Governo alle Nazioni Unite per il loro uso esclusivo - offerta che viene accettata dalle Nazioni Unite; (f) l'espressione "Comandante della BAB" indica l'ufficiale designato dalla ItAF ad assumere il comando della BAB e, durante la sua assenza, qualsiasi ufficiale designato ad agire in sua vece; (g) l'espressione "Capo della Base Logistica ONU" indica il funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attivita' delle Nazioni Unite nella Base Logistica ONU e, durante la sua assenza, qualunque funzionario designato ad agire in sua vece; (h) l'espressione "membri assegnati alla Base Logistica ONU" indica, indipendentemente dalla nazionalita', il funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attivita' delle Nazioni Unite nella Base Logistica ONU ed altri funzionari delle Nazioni Unite assegnati alla Base Logistica ONU; (i) l'espressione "esperti in missione" ha lo stesso significato di quello indicato all'Articolo I del Memorandum d'Intesa; (j) l'espressione "Parti" indica il MODIT e le Nazioni Unite. ARTICOLO II Finalita' del presente Accordo 3. Il presente Accordo e' un Accordo di Attuazione, come previsto all'Articolo IV del memorandum d'Intesa. ARTICOLO III Applicazione del Memorandum d'Intesa 4. Le disposizioni del Memorandum d'Intesa si applicheranno al presente Accordo. ARTICOLO IV Locali 5. Il Governo offre, senza oneri, tranne nel caso in cui altrimenti previsto nel presente accordo, e ferme restando le disposizioni in esso contenute, e le Nazioni Unite accettano per il loro uso esclusivo, i Locali ad Uso Esclusivo, ivi compresi terreno, edifici, e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, ubicati nella BAB, come descritto ed enunciato all'Allegato A ed alla Mappa n. 1 del presente Accordo. 6. Il Governo offre, ferme restando le disposizioni del presente Accordo, e le Nazioni Unite accettano per il loro uso non esclusivo i Locali ad Uso Non Esclusivo, ivi compresi terreno, edifici, e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, ubicati nella BAB, come descritto nell'Allegato B al presente Accordo. ARTICOLO V Base Logistica ONU 7. Le Nazioni Unite avranno il diritto di usare i Locali ad Uso Esclusivo come Base Logistica ONU, in conformita' con i termini e le condizioni enunciati nel Memorandum d'Intesa e nel presente Accordo. In particolare, le Nazioni Unite potranno impiegare la Base Logistica ONU per conseguire gli scopi di cui all'Allegato C al presente Accordo. Tranne nel caso in cui espressamente approvato dal Governo con un accordo complementare, le Parti concordano che la Base Logistica ONU non sara' usata per attestare ed addestrare truppe in transito da o verso le operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. 8. Fatto salvo il diritto delle Nazioni Unite di cui sopra, il Governo mantiene la proprieta' del territorio su cui e' ubicata la Base Logistica ONU, delle infrastrutture e delle utenze fisse pre- esistenti, e di ogni infrastruttura ed utenza fisse costruite dalle Nazioni Unite nella Base Logistica ONU. ARTICOLO VI Manutenzione, mantenimento, modifiche e costruzioni della Base Logistica ONU 9. Prima che le Nazioni Unite accettino terreno, edifici, e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, o parti di essi, per utilizzarli come Base Logistica ONU, l'ItAF e le Nazioni Unite condurranno congiuntamente un'ispezione di tale terreno, edifici, e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, e prepareranno una relazione scritta sulle loro condizioni tecniche. 10. Alle Nazioni Unite competera' elaborare gli opportuni accordi, al fine di fornire i servizi di pubblica utilita' necessari per il Locali ad Uso Esclusivo. Le Nazioni Unite saranno responsabili della normale manutenzione e del mantenimento della Base Logistica ONU. All'ItAF spettera' effettuare grossi lavori di riparazione di natura non ricorrente, relativi a danni dovuti a cause di forza maggiore o a difetti strutturali. Nonostante la frase precedente, alle Nazioni Unite spettera' la riparazione di danni direttamente imputabili ad un loro cattivo utilizzo della Base Logistica ONU. Le Parti si consulteranno per stabilire se il danno sia dovuto al cattivo utilizzo della Base Logistica ONU da parte delle Nazioni Unite. 11. Su richiesta di una delle Parti, le Nazioni Unite e l'ItAF esamineranno l'adeguatezza della Base Logistica ONU. Le parti concordano che ogni grosso lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione nella Base Logistica ONU dovra' essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'ItAF ed eseguito in conformita' con le disposizioni di cui all'Allegato D al presente Accordo. Le Parti concordano altresi' che i piccoli lavori di modifica o ristrutturazione della Base Logistica ONU saranno anch'essi eseguiti in conformita' con le disposizioni dell'Allegato D. 12. Le Nazioni Unite si faranno carico dei costi e delle spese relative ai lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione da effettuare nella Base Logistica ONU. Tutti i contratti e gli acquisti per modifiche, ristrutturazioni o costruzioni nella Base Logistica ONU saranno responsabilita' delle Nazioni Unite. 13. Tutti i lavori di modifica, ristrutturazione e costruzione della Base Logistica ONU saranno eseguiti in conformita' con le leggi ed i regolamenti italiani pertinenti, applicabili alle Istallazioni Militari. ARTICOLO VII Sicurezza 14. La sicurezza e le operazioni di polizia, nonche' il controllo all'ingresso della BAB saranno responsabilita' della ItAF. 15. La sicurezza interna della Base Logistica ONU sara' responsabilita' delle Nazioni Unite. Il Comandante della BAB ed il Capo della Base Logistica ONU si consulteranno sui metodi per garantire la sicurezza della Base Logistica ONU. Le procedure adottate dalle Nazioni unite per garantire la sicurezza della Base Logistica ONU non interferiranno con l'efficiente funzionamento della BAB. 16. Il Capo della Base Logistica ONU ed il comandante della BAB collaboreranno strettamente per garantire la sicurezza nelle immediate vicinanze della Base Logistica ONU ed il controllo all'ingresso della BAB, in quanto collegata alla Base Logistica ONU. 17. Il Capo della Base Logistica ONU ed il Comandante della BAB realizzeranno un sistema grazie al quale i membri assegnati alla Base Logistica ONU ed agli esperti in missione verranno rilasciati passi di entrata permanenti, mentre alle persone invitate alla Base Logistica ONU dalle Nazioni Unite per incarichi ufficiali verranno rilasciati passi di entrata temporanei. 18. Il MODIT conviene che alle Nazioni Unite sara' consentito costruire un recinto di sicurezza lungo il perimetro della Base Logistica ONU. Prima che venga eretto tale recinto, l'ItAF e le Nazioni Unite si consulteranno per concordare le modalita' di costruzione del recinto di sicurezza, onde evitare che costituisca un pericolo, o interferisca con l'efficiente funzionamento della BAB. 19. Le procedure specifiche relative alla sicurezza della BAB, in quanto collegata alla Base Logistica ONU, saranno concordate per iscritto al Comandante della BAB ed al Capo della Base Logistica ONU. ARTICOLO VIII Transito della BAB per la Base Logistica ONU 20. In conformita' con le procedure che saranno stabilite di comune accordo dal Comandante della BAB e dal Capo della Base Logistica ONU, ai membri assegnati alla Base Logistica ONU, agli esperti in missione ed alle persone invitate nella Base Logistica ONU dalle Nazioni Unite per incarichi ufficiali, ed ai loro veicoli, sara' consentito il passaggio attraverso la BAB a qualsiasi ora per raggiungere la Base Logistica ONU. Il Capo della Base Logistica ONU mettera' a disposizione del Comandante della BAB un elenco aggiornato dei membri assegnati alla Base Logistica ONU. 21. Le disposizioni di cui al paragrafo 20 si applicheranno agli appaltatori indipendenti che forniscono servizi di sicurezza e di sorveglianza nella Base Logistica ONU. Agli altri appaltatori indipendenti, fornitori, commercianti, o persone analoghe, ed ai loro veicoli, che partecipano a transizioni di affari o commerciali con le Nazioni Unite nella Base Logistica ONU, sara' consentito il transito della BAB nei normali orari di lavoro. In base alle procedure da concordare, il Capo della Base Logistica ONU, ovvero un funzionario designato ad agire per suo conto, comunichera' al Comandante della BAB, ovvero ad un suo incaricato, il nominativo delle persone invitate nella Base Logistica ONU precedentemente al loro arrivo, ovvero ne daranno conferma su richiesta dell'ItAF. 22. Considerando che all'ItAF competono la sicurezza ed i servizi di polizia, nonche' il controllo all'ingresso della BAB, ed al fine di garantire un servizio efficiente del personale dell'ItAF al cancello principale della BAB, il Comandante della BAB elaborera' delle procedure per l'ingresso alla BAB delle persone di cui ai precedenti paragrafi 20 e 21. 23. Al fine di facilitare le operazioni di carico e scarico degli aerei che forniscono servizi alle Nazioni Unite, il MODIT conviene di consentire l'accesso a tali aerei, che potranno transitare direttamente dalla pista di atterraggio della BAB alle aeree designate della Base Logistica ONU. 24. Il MODIT conviene che le Nazioni Unite potranno costruire, a proprie spese, una strada di accesso asfaltata dedicata di collegamento fra l'ingresso della BAB e la Base Logistica ONU. Nel caso in cui le Nazioni Unite desiderino costruire tale strada di accesso asfaltata dedicata, la costruzione della stessa sara' soggetta alle disposizioni dell'Articolo VI ed eseguita in conformita' con le procedure di cui all'Allegato D al presente Accordo. ARTICOLO IX Uso delle strutture aeroportuali della BAB 25. Come disposto all'Articolo XVI del Memorandum d'Intesa, il MODIT conviene di consentire alle Nazioni Unite di utilizzare le strutture aeroportuali della BAB. ARTICOLO X Spese esigibili delle Nazioni Unite per l'uso dei Locali 26. In base all'Articolo VIII del Memorandum d'Intesa, le Nazioni Unite rimborseranno all'ItAF le spese eventualmente sostenute e che siano superiori alle spese normalmente sostenute dall'ItAF per servizi, strutture, attrezzature, personale ed altre esigenze relative all'efficace manutenzione e funzionamento della BAB. Tali spese sono direttamente imputabili all'uso dei Locali da parte delle Nazioni Unite (e saranno qui di seguito denominate "spese in eccesso"). 27. Le Nazioni Unite e l'ItAF istituiranno una Commissione Congiunta ("CC") composta da quattro membri, due dei quali nominati dalle Nazioni Unite e due dall'ItAF, la cui funzione sara' quella di determinare e quantificare, su base annua ad iniziare dal mese successivo alla firma del Memorandum d'Intesa, tutte le spese in eccesso imputabili direttamente all'uso dei Locali da parte delle Nazioni Unite. L'ItAF fornira' al CC tutte le informazioni necessarie, compresi i resoconti scritti, la documentazione ed i conti certificati, al fine di consentire al CC di espletare la propria funzione. Il CC si riunira' ogni anno nel mese di settembre, allo scopo di stimare le spese in eccesso dell'anno di volta in volta corrente. Il CC si riunira' nell'aprile di ciascun anno successivo, al fine di esaminare la stima e finalizzare l'accertamento di tutte le spese in eccesso imputabili all'uso dei Locali da parte delle Nazioni Unite per l'anno in questione. 28. Riconoscendo le difficolta' relative all'accertamento ed alla quantificazione delle spese in eccesso direttamente imputabili all'uso dei Locali da parte delle Nazioni Unite, e nell'interesse di un'amministrazione efficiente ed economica, le Parti concordano di attuare, per un periodo di tre anni le disposizioni di cui ai successivi paragrafi 29, 30 e 31, allo scopo di aiutare il CC ad accertare e quantificare le spese in eccesso. Prima della fine dei tre anni, le Parti esamineranno tali disposizioni e, in base al successivo Articolo XVII, paragrafo 45, si consulteranno per concordare, per iscritto, eventuali emendamenti a tali disposizioni, qualora necessario. Nel corso di dette consultazioni, le Parti discuteranno della possibilita' che il Governo consideri di farsi carico delle future spese in eccesso direttamente imputabili all'uso dei Locali da parte delle Nazioni Unite, quale contributo volontario alle Nazioni Unite. (A) Spese in eccesso imputabili ai Locali ad Uso Esclusivo 29. Riconoscendo che l'ItAF sosterra' alcune spese amministrative in eccesso (ivi compresi gli stipendi e le altre spese per il personale ItAF) direttamente imputabili all'uso dei Locali da parte delle Nazioni Unite, le Nazioni Unite convengono di rimborsare ogni anno all'ItAF 16.000.000 di lire italiane. 30. Riconoscendo che la BAB manterra' il servizio antiincendio, e che l'unica spesa in eccesso che potrebbe essere direttamente imputabile all'uso di tale servizio da parte delle Nazioni Unite sarebbe in caso di incendio, le Nazioni Unite concordano di rimborsare all'ItAF le spese in eccesso reali e documentate relative a tutti i materiali ed alle forniture impiegate nel caso in cui i servizi antiincendio della BAB vengano richiesti dalla Base Logistica ONU. Le Parti concordano che le Nazioni Unite in nessun caso saranno responsabili di tutte le spese in eccesso dovute a danni alle attrezzature antiincendio della BAB, ovvero alla loro distruzione, compresi i veicoli. (B) Spese in eccesso imputabili ai Locali ad Uso Non Esclusivo 31. Le spese in eccesso direttamente imputabili all'impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite saranno oggetto di rimborso da parte delle Nazioni Unite, in conformita' con le procedure di cui all'Allegato B. 32. Tutti i pagamenti effettuati dalle Nazioni Unite per le spese in eccesso saranno versati entro 90 giorni dalla ricezione di una fattura dell'ItAF. I pagamenti saranno inviati a: DIREZIONE COMMISSARIATO 2' REGIONE AEREA ROMA, Conto Corrente Postale Numero 29937000. 33. Le Parti convengono che il totale delle spese in eccesso relative ai Locali che le Nazioni Unite dovra' rimborsare all'ItAF su base annua in ogni caso non sara' superiore a 120.000.000 di lire italiane. ARTICOLO XI Beni, servizi e strutture disponibili nella BAB 34. Ferme restando le disposizioni dei precedenti paragrafi 26, 27, 28, 29, 30 e 31, ed in conformita' con l'Articolo VIII del Memorandum d'Intesa, il MODIT conviene che alle Nazioni Unite sara' concesso, senza che ne abbiano l'obbligo, acquistare dall'ItAF, in base ai termini ed alle condizioni da concordare, i beni, servizi e strutture che potranno essere disponibili nella BAB. L'ItaF conviene che le spese imputabili alle Nazioni Unite per ciascuno di tali acquisti si baseranno sulle spese reali dell'ItAF per i beni, servizi e strutture forniti. Tutti i pagamenti delle Nazioni Unite per i beni, servizi e strutture forniti dall'ItAF saranno effettuati entro 90 giorni dalla ricezione di una fattura da parte dell'ItAF. I pagamenti saranno inviati a: DIREZIONE COMMISSARIATO 2' REGINE AEREA ROMA, Conto Corrente Postale Numero 29937000. 35. Il MODIT concorda che ai membri assegnati alla Base Logistica ONU ed agli esperti in missione sara' consentito acquistare i beni, servizi e strutture normalmente disponibili nella BAB per il personale ItAF. Il MODIT conviene che le spese imputabili per ciascuno di detti acquisti si baseranno sulle spese reali sostenute dall'ItAF per i beni, servizi e strutture forniti. 36. Il MODIT conviene di consentire l'uso delle strutture della mensa dell'ItAF della BAB ai membri assegnati alla Base Logistica ONU ed agli esperti in missione, in base alla disponibilita'. Il MODIT conviene altresi' che le Nazioni Unite possano costruire e mantenere una mensa propria nella Base Logistica ONU. ARTICOLO XII Telecomunicazioni 37. In conformita' con la Convenzione e con l'Articolo XIII del Memorandum d'Intesa, alle Nazioni Unite sara' consentito creare e mantenere strutture per le telecomunicazioni, come enunciato all'Allegato E al presente Accordo. L'uso delle proprie strutture per le telecomunicazioni da parte delle Nazioni Unite non interferira' con i sistemi di telecomunicazione italiani autorizzati. ARTICOLO XIII Inchieste 38. Tutte le inchieste relative ad incidenti di varia natura che avvengano nella Base Logistica ONU saranno condotte dalle Nazioni Unite. Tutti gli incidenti di varia natura che avvengano nei Locali ad Uso Non Esclusivo della BAB e che abbiano provocato ferite personali/morte, ovvero danni/perdite di proprieta', ed in cui siano coinvolti membri assegnati alla Base Logistica ONU ed esperti in missione, ovvero proprieta' delle Nazioni Unite, verranno immediatamente riferiti al Capo della Base Logistica ONU ed al Comandante della BAB, e saranno oggetto di inchiesta congiunta da parte delle Nazioni Unite e dell'ItAF, in conformita' con le procedure enunciate all'Allegato F al presente Accordo. ARTICOLO XIV Abbandono della Base Logistica ONU 39. Prima di lasciare all'ItAF il terreno, gli edifici, e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, le Nazioni Unite e l'ItAF condurranno un'ispezione degli stessi, e prepareranno una relazione scritta sulle loro condizioni tecniche. 40. Nel caso in cui le Nazioni Unite dovessero evacuare la Base Logistica ONU, la lasceranno all'ItAF nelle condizioni in cui l'avevano ricevuta, considerando una ragionevole e prevedibile usura. Le Parti concordano che alle Nazioni Unite non sara' chiesto di ripristinare nella Base Logistica ONU le stesse condizioni esistente precedentemente a tutti i lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione eseguiti dalle Nazioni Unite in conformita' con il precedente Articolo VI, ovvero come altrimenti autorizzato dall'ItAF. 41. Ferme restando le disposizioni precedenti, nel caso in cui l'approvazione di una particolare modifica, ristrutturazione o costruzione da parte dell'ItAF dipendesse espressamente dal ripristino da parte delle Nazioni Unite, al momento dell'abbandono di una parte della Base Logistica ONU, delle stesse condizioni esistenti precedentemente a tale modifica, ristrutturazione o costruzione, e le Nazioni Unite avessero accettato tale condizione, allora le Nazioni Unite ripristineranno in quella parte di Base Logistica ONU le stesse condizioni esistenti precedentemente alla modifica, ristrutturazione o costruzione. Le Parti concordano che non verra' riconosciuto nessun valore residuo rispetto a nessun lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione eseguito dalle Nazioni Unite nella Base Logistica ONU. ARTICOLO XV Composizione delle controversie 42. Le procedure per la composizione delle controversie di cui all'Articolo XXIV del Memorandum d'Intesa si applicheranno anche alle controversie che dovessero insorgere relativamente al presente Accordo. ARTICOLO XVI Privilegi e immunita' 43. Nulla nel presente Accordo, o nulla che ad esso si riferisca, sara' considerato una rinuncia, espressa o implicita, a ciascuno dei privilegi e delle immunita' delle Nazioni Unite. ARTICOLO XVII Disposizioni finali 44. Gli Allegati al presente Accordo ne formano parte integrante e saranno trattati come se fossero inclusi in questo testo. Quando in esso si usa il termine Accordo, si comprendono anche i relativi Allegati. 45. Le consultazioni relative agli emendamenti al presente Accordo avranno luogo su richiesta di una delle Parti. Gli emendamenti saranno elaborati di comune accordo e formulati per iscritto. 46. Il presente Accordo puo' essere sospeso dalle Parti in una data concordata reciprocamente, ovvero da una delle Parti, che ne avra' fornito notifica scritta all'altra con trentasei mesi di anticipo. 47. Il presente Accordo entrera' in vigore a seguito della firma, ed in conformita' con le modalita' previste per l'entrata in vigore del memorandum d'Intesa. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, rappresentanti debitamente autorizzati del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e delle Nazioni Unite, per conto delle Parti hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il ventitre novembre 1994. Per il Ministero della Difesa Per le Nazioni Unite della Repubblica Italiana (F.to: Cesare Previti) (F.to: Boutros Boutros Ghali) ALLEGATO A all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite dei Locali ubicati nella Base Aerea italiana di Brindisi. A. Parte generale 1. Ferma restando qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, le Parti concordano che le Nazioni Unite, a seguito dell'ispezione di cui al precedente Articolo VI, paragrafo 9, avranno il diritto di rifiutare di accettare qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, offerti dal Governo alle Nazioni Unite per il loro impiego quali Locali ad Uso Esclusivo. 2. Le Parti concordano altresi' che, per essere valida, l'accettazione da parte delle Nazioni Unite di qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, per il loro impiego quali Locali ad Uso Esclusivo deve avvenire per iscritto, sottoforma di Certificato, qui allegato come Annesso 1. B. Descrizione e mappa del luogo 3. I confini ed i punti di riferimento qui descritti saranno indicati con precisione con pietre miliari, recinti, linee di travertino bianco su pareti, ovvero targhe a parete, a seconda dei casi, indicanti gli stessi numeri o lettere di riferimento che figurano alla Mappa n. 1 del presente Accordo. L'ubicazione precisa di tali segnali sara' determinata sul luogo, di comune accordo, in conformita' con il presente Allegato e la Mappa n. 1. C. Locali ad Uso Esclusivo 4. Le Parti riconoscono e concordano che le date di disponibilita' previste qui di seguito, riportate nella quarta colonna, sono passibili di cambiamento. P R I M A F A S E ZONA PROSPICIENTE IL MARE _____________________________________________________________________ Numero AREA (mq) Uso attuale Data disponi- struttura bilita' prev. _____________________________________________________________________ 232 145 ufficio * 154 240 alloggi * 146 489 ufficio * 144 236 ufficio * 152 5200 autoparco * 50% 50% feb. 95 130 807 laboratorio feb. 95 118A 3360 laboratorio * 129 175 laboratorio feb. 95 131 20 magazzino feb. 95 94 2160 caserma * TOTALE 12832 _____________________________________________________________________ * Entro sessanta giorni dalla firma del presente Accordo AREA OPERATIVA _____________________________________________________________________ Numero AREA (mq) Uso attuale Data disponi- struttura bilita' prev. _____________________________________________________________________ 222 600 hangar * 223 600 hangar * 19 250 laboratorio feb. 95 117 280 laboratorio * 190 48 ufficio feb. 95 199 156 laboratorio feb. 95 178 490 lab./ufficio * 241 940 lab./ufficio * 29 220 riparo camion feb. 95 30 220 riparo camion feb. 95 31 220 riparo camion feb. 95 20 1700 hangar * 21 112 laboratorio * 20a 410 lab./ufficio * 260 970 riparo aer. feb. 95 261 970 riparo aer. feb. 95 262 970 riparo aer. feb. 95 263 970 riparo aer. feb. 95 264 970 riparo aer. feb. 95 163 183 magazzino feb. 95 239 115 magazzino feb. 95 TOTALE 11394 176 96 sottostazione elettrica 268 127 sottostazione elettrica _____________________________________________________________________ * Entro sessanta giorni dalla firma del presente Accordo S E C O N D A F A S E ZONA PROSPICIENTE IL MARE _____________________________________________________________________ Numero AREA (mq) Uso attuale Data disponi- struttura bilita' prev. _____________________________________________________________________ 118B 3360 laboratorio da definire 118C 3360 laboratorio da definire 118D 3360 laboratorio da definire TOTALE 10080 _____________________________________________________________________ AREA OPERATIVA _____________________________________________________________________ Numero AREA (mq) Uso attuale Data disponi- struttura bilita' prev. _____________________________________________________________________ 242 248 riparo camion da definire 255 970 riparo aer. da definire 256 970 riparo aer. da definire 257 970 riparo aer. da definire 258 970 riparo aer. da definire 259 970 riparo aer. da definire 265 970 riparo aer. giugno 96 266 970 riparo aer. giugno 96 267 970 riparo aer. giugno 96 TOTALE 8008 269 127 sottostazione elettrica 270 127 sottostazione elettrica _____________________________________________________________________ ALLEGATO B all'accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite dei Locali ubicati nella Base Aerea italiana di Brindisi. Locali ad Uso Non Esclusivo I seguenti sono i Locali ad Uso Non Esclusivo accettati dalle Nazioni Unite per il loro uso non esclusivo, accessorio all'uso dei Locali ad Uso Esclusivo e per i quali le Nazioni Unite, in base al paragrafo 31, convengono di rimborsare le spese in eccesso: A. Piste, aree di stazionamento e corsie per i taxi della BAB 1. In conformita' con l'Articolo XVI del Memorandum d'Intesa e con l'Articolo IX del presente Accordo, i velivoli delle Nazioni Unite, compresi gli aerei civili noleggiati o presi in affitto dalle Nazioni Unite ed i velivoli militari di uno stato contribuente che fornisce servizi alle Nazioni Unite (qui di seguito denominati collettivamente "i velivoli delle Nazioni Unite") potranno decollare ed atterrare usufruendo delle strutture aeroportuali della BAB. 2. Riconoscendo che l'uso di piste, aree di stazionamento e corsie per i taxi della BAB da parte delle Nazioni Unite dara' luogo a delle spese in eccesso, sostenute dall'ItAF per la loro manutenzione ed il loro funzionamento, le Nazioni Unite verseranno ogni anno, a totale e completo risarcimento delle spese in eccesso sostenute dall'ItAF, la somma stabilita dal CC quale spesa in eccesso direttamente imputabile all'utilizzo di dette strutture da parte delle Nazioni Unite. 3. La somma stabilita dal CC sara' conforme ad un calcolo basato sulle spese reali di manutenzione delle piste, aree di stazionamento e corsie per i taxi della BAB ed il tonnellaggio totale degli atterraggi dei velivoli delle Nazioni Unite in proporzione al tonnellaggio totale di tutti gli atterraggi degli aerei nella BAB nel corso dello stesso periodo di un anno. In nessun caso tale somma sara' superiore ai 48.000.000 di lire italiane su base annua. B. Le strade della BAB 4. Ai veicoli delle Nazioni Unite, compresi quelli di proprieta' dei membri assegnati alla Base Logistica ONU, degli esperti in missione, degli appaltatori, dei fornitori, dei commercianti o di altre persone che partecipano a transazioni commerciali con le Nazioni Unite sara' consentito utilizzare, alle condizioni stabilite nel presente Accordo, le strade della BAB, allo scopo di effettuare spostamenti da e verso il terreno, gli edifici, e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, della Base Logistica ONU. Riconoscendo che l'uso delle strade della BAB da parte di tali veicoli dara' luogo a qualche spesa in eccesso per la manutenzione delle strade, le Nazioni Unite verseranno ogni anno, a totale e completo risarcimento delle spese in eccesso sostenute dall'ItAF, la somma stabilita dal CC quale spesa in eccesso direttamente imputabile all'utilizzo di tali strade da parte delle Nazioni Unite. La somma stabilita dal CC come direttamente imputabile sara' quella derivante dal seguente calcolo matematico, riferito allo stesso periodo di un anno: spese reali annue di media del totale manutenzione delle strade di funzionari ONU della BAB X assegnati alla BL _____________________________________________________________________ media del totale di funzionari ONU assegnati alla BL ONU piu' media del totale del perso- nale ItAF che utilizza le strade della BAB In nessun caso la somma imputabile alle Nazioni Unite superera' i 14.400.000 di lire italiane su base annua. C. Rete fognaria della BAB 5. Alla Base Logistica ONU sara' consentito di utilizzare la rete fognaria esistente della BAB. Riconoscendo che l'uso della rete fognaria della BAB da parte delle Nazioni Unite dara' luogo a qualche spesa in eccesso, le Nazioni Unite verseranno ogni anno, a totale e completo risarcimento delle spese in eccesso sostenute dall'ItAF, la somma stabilita dal CC quale spesa reale in eccesso direttamente imputabile all'utilizzo del sistema fognario da parte delle Nazioni Unite. La somma stabilita dal CC come direttamente imputabile sara' quella derivante dal seguente calcolo matematico, riferito allo stesso periodo di un anno: spese reali annue per media del totale la rete fognaria di funzionari ONU della BAB X assegnati alla BL _____________________________________________________________________ media del totale di funzionari ONU assegnati alla BL ONU piu' media del totale del perso- nale ItAF e di altre persone che utilizzano la rete fognaria della BAB In nessun caso la somma imputabile alle Nazioni Unite superera' 1.600.000 lire italiane su base annua. D. Rete idrica ed elettrica della BAB 6. Non appena le Nazioni Unite avranno impiantato la Base Logistica ONU, si impegneranno ad installare dei contatori, allo scopo di misurare il consumo di acqua ed energia elettrica nella Base Logistica ONU. Tuttavia, nel caso in cui tali contatori non vengano installati e fatti funzionare in tutti gli edifici e relative utenze, strutture, annessi, o parti di essi, nel momento in cui le Nazioni Unite iniziano ad utilizzare la Base Logistica ONU, si riconosce che l'ItAF sosterra' alcune spese in eccesso direttamente imputabili al consumo di acqua ed energia elettrica da parte delle Nazioni Unite nel lasso di tempo che intercorrera' fra l'uso della Base Logistica ONU da parte delle Nazioni Unite e l'istallazione di contatori per acqua ed energia elettrica (qui di seguito definito "periodo interinale"). Al fine di garantire che all'ItAF verranno rimborsate tali spese in eccesso, le Parti concordano che le Nazioni Unite, non appena saranno installati i contatori, verseranno, a totale e completo risarcimento di tutte le spese in eccesso sostenute dall'ItAF, una somma calcolata in base alla lettura reale dei contatori per un periodo di tempo uguale al periodo interinale per gli edifici, e relative utenze, strutture, annessi, o parti di essi, utilizzati nella Base Logistica ONU. ALLEGATO C all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite dei Locali ubicati nella Base Aerea italiana di Brindisi. Uso della Base Logistica ONU Le Nazioni Unite potranno utilizzare la Base Logistica ONU, fra l'altro, per il deposito di materiali, attrezzature, forniture, containers, materiale medico, edifici prefabbricati, pezzi di ricambio, veicoli, generatori ed apparecchiature per le comunicazioni, per funzioni amministrative, per l'addestramento del personale, per la manutenzione e la riparazione di attrezzature e veicoli, la gestione di una stazione terrestre, e per quegli altri usi che le Nazioni Unite considerano necessari per far funzionare una base logistica a sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative. ALLEGATO D all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite dei Locali ubicati nella Base Aerea italiana di Brindisi. 1. Ai fini del presente Allegato, si applicheranno le seguenti definizioni: (i) le espressioni "grossi lavori di modifica", "grossi lavori di ristrutturazione e "costruzione" saranno interpretate come segue ed includeranno: (a) la costruzione di edifici e strutture permanenti; (b) la modifica delle strutture portanti degli edifici esistenti; (c) la demolizione degli edifici esistenti e la loro ricostruzione in forma uguale o diversa; (d) la modifica degli edifici esistenti, che implichi la modifica della disposizione perimetrale esterna; (e) la costruzione di utenze attinenti alla qualita' dell'ambiente (linee fognarie, centrali per il trattamento del petrolio, sistemi di smaltimento per le reti fognarie, ecc); (f) la realizzazione di pozzi per l'acqua e (g) la costruzione di selciati o aree di stazionamento permanenti. (ii) L'espressione "piccoli lavori di modifica" e "piccoli lavori di ristrutturazione saranno interpretate come segue ed includeranno: (a) il restauro delle strutture e delle utenze esistenti che non richieda cambiamenti alla disposizione o allo schema originale (ad esempio, elettricita' o condotte per l'acqua); (b) modifiche interne di edifici che non alterino le strutture portanti; (c) modifiche interne di edifici che non richiedano cambiamenti delle mura perimetrali esterne; (d) l'istallazione di porte e finestre sui muri esterni, che non richieda cambiamenti delle strutture portanti esistenti; (e) l'istallazione di strutture temporanee prefabbricate/containers; (f) la costruzione di superfici limitate e/o selciati temporanei, ovvero il consolidamento del terreno, che non richiedano cambiamenti alla rete di drenaggio esistente del campo di aviazione; (g) altri lavori che non rientrino nella definizione di "grossi lavori di modifica", "grossi lavori di ristrutturazione" e "costruzione. 2. Per eseguire lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione nella Base Logistica ONU saranno impiegate le procedure seguenti: A. Per grossi lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione 3. Nel caso in cui le Nazioni Unite desiderino intraprendere qualsiasi grosso lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione nella Base Logistica ONU, il Capo della Base Logistica ONU presentera' all'ItAF una richiesta scritta di autorizzazione al progetto. Tutte le richieste di autorizzazione conterranno le informazioni seguenti: (a) una descrizione generale dei lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione proposti e un'indicazione della spesa; (b) un disegno architettonico che descriva quali conseguenze implicano i grossi lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione proposti per il luogo e la disposizione; (c) le date previste per l'inizio e la fine dei lavori proposti. 4. L'ItAF, prima di dar seguito alla richiesta, potra' chiedere alle Nazioni Unite ulteriori informazioni. Entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di autorizzazione, l'ItAF comunichera' alle Nazioni Unite in forma scritta la decisione in merito all'autorizzazione dei grossi lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione proposti. Nel caso in cui l'autorizzazione non venga concessa, l'ItAF comunichera' alle Nazioni Unite le motivazioni specifiche per cui tale autorizzazione non e' stata concessa. 5. Nell'elaborare le proposte o i piani di qualsiasi grosso lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione nella Base Logistica ONU, il Capo della Base Logistica ONU, ovvero un suo delegato, consultera' il Comandante della BAB, ovvero il suo delegato. B. Per piccoli lavori di modifica o ristrutturazione 6. Nel caso in cui le Nazioni Unite desiderino intraprendere qualsiasi piccolo lavoro di modifica o ristrutturazione nella Base Logistica ONU, il Capo della Base Logistica ONU presentera' all'ItAF una proposta di progetto scritta. Tale proposta conterra' le informazioni seguenti: (a) una descrizione generale dei lavori di modifica o ristrutturazione proposti ed un'indicazione della spesa; (b) ove necessario, un disegno architettonico indicante la descrizione del luogo in cui intraprendere i piccoli lavori di modifica o ristrutturazione proposti; (c) le date previste per l'inizio e la fine dei lavori proposti. 7. L'ItAF, prima di dar seguito alla richiesta, potra' chiedere alle Nazioni Unite ulteriori informazioni. Nel caso in cui, entro sei mesi dalla ricezione della proposta, il Capo della Base Logistica ONU non abbia ricevuto alcuna obiezione scritta dall'ItAF, le Nazioni Unite potranno dar seguito al progetto. L'ItAF potra' sollevare obiezioni alla proposta qualora ritenga che la modifica o ristrutturazione proposta sia un "grosso lavoro di modifica", un "grosso lavoro di ristrutturazione", ovvero una "costruzione" che richiede l'autorizzazione scritta dell'ItAF. C. Ulteriori procedure applicabili ai lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione 8. Tutti i collaudi relativi al progetto e le attivita' relative alla certificazione del progetto saranno svolti da ingegneri autorizzati, appartenenti all'ordine nazionale degli ingegneri italiani. 9. Prima di indire una gara o sollecitare proposte per qualsiasi lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione, le Nazioni Unite presenteranno all'ItAF un elenco di appaltatori, ai quali pensano di chiedere le offerte o di sollecitare le proposte. Entro 60 giorni dalla ricezione di tale elenco, l'ItAF comunichera' per iscritto alle Nazioni Unite eventuali obiezioni agli appaltatori elencati, specificando le motivazioni alle obiezioni. Nel caso in cui le Nazioni Unite ritengano l'obiezione fondata, non chiederanno offerte, ne' solleciteranno proposte al o agli appaltatori oggetto di obiezione da parte dell'ItAF. Se pero' le Nazioni Unite non avranno ricevuto obiezioni scritte entro i 60 giorni di cui sopra, riterranno che l'ItAF non abbia obiezioni in merito all'elenco di appaltatori. 10. Prima dell'inizio dei lavori, saranno inviate al Comandante della BAB due copie del progetto dettagliato. 11. Qualche tempo prima dell'inizio dei lavori, il Capo della Base Logistica ONU comunichera' al Comandante della BAB la data prevista di inizio dei lavori. Un'autorizzazione preventiva dell'ItAF verra' richiesta per tutte le modifiche di rilievo al progetto precedentemente approvato dall'ItAF. L'ItAF potra' svolgere ispezioni durante i lavori, al fine di verificare che essi non si discostino materialmente dal progetto precedentemente approvato. 12. Qualora, a completamento dei lavori, le leggi ed i regolamenti italiani applicabili alle Istallazioni Militari prevedano che si svolga un collaudo di verifica finale/formale, le Nazioni Unite e l'ItAF, di comune accordo, decideranno in che data svolgere tale collaudo di verifica. Quest'ultimo verra' eseguito da un ingegnere scelto dalle Nazioni Unite. Rappresentanti dell'ItAF saranno invitati a presenziare durante l'esecuzione del collaudo di verifica, ed all'ItAF verranno fornite due copie dell'attestato di collaudo di verifica, firmato dall'ingegnere autorizzato. Entro 30 giorni dal collaudo di verifica o dal completamento dei lavori, al Comandante della BAB sara' presentata la documentazione applicabile di fine lavori, al fine di consentire l'aggiornamento degli inventari militari italiani. ALLEGATO E all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite dei Locali ubicati nella Base Aerea italiana di Brindisi. Telecomunicazioni 1. In conformita' con l'Articolo XIII del Memorandum d'Intesa, alle Nazioni Unite sara' consentito costruire, installare, mantenere e far funzionare i propri impianti di telecomunicazione nella BAB, come segue: (a) un Centralino di Commutazione Automatico Privato (PABX) collegato con la rete pubblica locale con un minimo di 30 circuiti in entrata e 30 in uscita; (b) una stazione terrestre satellitare, da ubicare nell'area individuata nella Mappa n. 1 del presente Accordo, ovvero come altrimenti concordato dalle Parti per iscritto. La stazione terrestre satellitare consistera' in quanto segue: (i) un campo di antenne, composto da tre antenne per la stazione terrestre, compresi i necessari basamenti per il disco del satellite. Le dimensioni delle antenne comprenderanno un'antenna di 11 metri banda C, operativa nella Regione dell'Oceano Atlantico, un'antenna di 11 metri banda C operativa nella Regione dell'Oceano Indiano ed un'antenna di 3,8 metri banda Ku operativa nella Regione dell'Oceano Indiano; (ii) accanto al campo di antenne, un edificio per le attrezzature satellitari di circa 80 metri quadri, dotato di collegamento con la necessaria erogazione di energia elettrica primaria e di sostegno. 2. Allo scopo di collegare il PABX alla rete pubblica locale, nonche' ai vari edifici e relative utenze, strutture o annessi della Base Logistica ONU, ivi compresa la stazione terrestre satellitare, alle Nazioni Unite sara' consentito realizzare le necessarie infrastrutture, ivi compresa la posa di cavi e di linee di terra nella Base Logistica ONU e nelle aree della BAB. 3. il MODIT e le Nazioni Unite concorderanno congiuntamente quali strutture potranno rendersi necessarie per la posa di cavi e di linee di terra nelle aree della BAB, in conformita' con le procedure di cui all'Allegato D. ALLEGATO F all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite dei Locali ubicati nella Base Aerea italiana di Brindisi. Procedure per le inchieste su incidenti di varia natura nei Locali ad Uso Non Esclusivo della BAB A. Parte generale 1. In conformita' con le disposizioni dell'Articolo VII del memorandum d'Intesa, su tutti gli incidenti di varia natura che hanno luogo nella BAB, ma non nella Base Logistica ONU, e che provochino danni personali/morte o danni/perdite di proprieta', ed in cui siano coinvolti membri assegnati alla Base Logistica ONU o esperti in missione (qui di seguito denominati "incidenti"), saranno condotte inchieste comuni da parte delle Nazioni Unite e dell'ItAF. B. Comitato per le Inchieste Congiunte (CIC) 2. Il Comandante della BAB ed il Capo della Base Logistica ONU si consulteranno al fine di istituire un Comitato per le Inchieste Congiunte ("CIC") per svolgere inchieste sugli incidenti. Il CIC sara' composto da quattro membri, due dei quali nominati dal Comandante della BAB e due dal Capo della Base Logistica ONU. C. Mandato del CIC 3. Previa notifica dell'incidente, il CIC svolgera' immediatamente un'indagine completa, al fine di ottenere e registrare tutte le prove ad esso relative. Nello svolgere le indagini, il CIC potra' chiedere aiuto a personale con competenze tecniche o specialistiche. Ove necessario, il CIC potra' chiedere al Comandante della BAB di chiudere il luogo dell'incidente, al fine di raccogliere le prove. 4. Il CIC dovra': (a) raccogliere le prove ed interrogare i testimoni; (b) accertare i fatti relativi all'incidente; (c) eseguire l'istruttoria relativa agli incidenti; (d) preparare una relazione contenente le raccomandazioni del CIC al Comandante della BAB ed al Capo della Base Logistica ONU; tale relazione conterra' altresi' il parere del CIC in merito alla responsabilita' dell'incidente. D. Intervento del Comandante della BAB e del Capo della Base Logistica ONU alla ricezione delle relazioni del CIC 5. Dopo aver ricevuto le relazioni del CIC, il Comandante della BAB ed il Capo della Base Logistica ONU adotteranno le misure amministrative eventualmente necessarie, rispettivamente in conformita' con le norme o le disposizioni amministrative dell'ItAF e delle Nazioni Unite. ANNESSO 1 all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite dei Locali ubicati nella Base Aerea italiana di Brindisi. Certificato di accettazione 1. Scopo del presente Certificato di Accettazione e' riconoscere che, alla data indicata qui di seguito, le Nazioni Unite hanno accettato il terreno, gli edifici e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, dal Governo della Repubblica Italiana, per impiegarli quali Locali ad Uso Esclusivo, in conformita' con l'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso dei Locali ubicati nella Base Aerea italiana di Brindisi da parte delle Nazioni Unite. 2. Il presente certificato contiene, in allegato, una copia della relazione sulle condizioni tecniche della proprieta' accettata. DESCRIZIONE DELLA PROPRIETA' _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ PER L'ItAF PER LE NAZIONI UNITE -------------------- -------------------- DATA: _______________________________________________________________ 613. Tegucigalpa, 28 agosto 1995 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Honduras per il riscadenzamento del debito (1) (Entrata in vigore: 12 maggio 1997) _______________ (1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici. TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'HONDURAS Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo-verbale firmato a Parigi il 26 Ottobre 1992 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi", hanno concordato quanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo concerne la ristrutturazione: a) dei debiti commerciali e finanziari sia per capitale che per interessi contrattuali, dovuti all'Italia dal Governo della Repubblica dell'Honduras o dal suo settore pubblico, o coperti dalla garanzia del Governo della Repubblica dell'Honduras o del suo settore pubblico, nel periodo 1 ottobre 1992 - 31 luglio 1995 e non pagati, relativi a contratti per la fornitura di merci e/o servizi e/o l'esecuzione di lavori nonche' a Convenzioni finanziarie, conclusi anteriormente al 1 giugno 1990 - con una dilazione di pagamento di oltre un anno - e che beneficiano di una garanzia assicurativa dello Stato Italiano come previsto dalla legislazione italiana; b) degli arretrati dei debiti indicati al paragrafo a) di cui sopra, alla data del 30 settembre 1992 e non ancora pagati; c) dei debiti per capitale ed interessi contrattuali dovuti dal 1 ottobre 1992 al 31 luglio 1995 e non pagati, relativi a prestiti governativi secondo la Convenzione finanziaria tra il Governo della Repubblica dell'Honduras e "MEDIOCREDITO CENTRALE" firmata il 6 luglio 1988; d) dei debiti per interessi dovuti alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (di seguito denominata "SACE") dal Governo della Repubblica dell'Honduras nel periodo 1 ottobre 1992 - 31 luglio 1995 e non pagati, relativi all'Accordo di Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras concluso sulla base del processo Verbale del Club di Parigi in data 14 settembre 1990; e) dei debiti per interessi dovuti a MEDIOCREDITO CENTRALE dal Governo della Repubblica dell'Honduras nel periodo 1 ottobre 1992 -31 luglio 1995 e non pagati, relativi all'Accordo di consolidamento tra il governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras concluso sulla base del Processo Verbale di Parigi in data 14 settembre 1990. I summenzionati debiti sono elencati negli Annessi al presente Accordo. Tali Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le due Parti. ARTICOLO II I debiti di cui al precedente Articolo I, a), b), d), saranno trasferiti nella valuta stabilita nei contratti o nella convenzione finanziaria - dal Banco Central de Honduras, agente per conto del Governo della Repubblica dell'Honduras (di seguito denominato "Banca") alla "SACE" come segue: - 1.9.1995 2,68% - 1.3.1996 0,98% - 1.9.1996 1,02% - 1.3.1997 1,07% - 1.9.1997 1,11% - 1.3.1998 1,16% - 1.9.1998 1,21% - 1.3.1999 1,26% - 1.9.1999 1,31% - 1.3.2000 1,36% - 1.9.2000 1,41% - 1.3.2001 1,47% - 1.9.2001 1,52% - 1.3.2002 1,58% - 1.9.2002 1,64% - 1.3.2003 1,70% - 1.9.2003 1,76% - 1.3.2004 1,82% - 1.9.2004 1,88% - 1.3.2005 1,95% - 1.9.2005 2,01% - 1.3.2006 2,08% - 1.9.2006 2,15% - 1.3.2007 2,22% - 1.9.2007 2,29% - 1.3.2008 2,36% - 1.9.2008 2,44% - 1.3.2009 2,51% - 1.9.2009 2,59% - 1.3.2010 2,67% - 1.9.2010 2,75% - 1.3.2011 2,84% - 1.9.2011 2,92% - 1.3.2012 3,00% - 1.9.2012 3,10% - 1.3.2013 3,19% - 1.9.2013 3,28% - 1.3.2014 3,37% - 1.9.2014 3,47% - 1.3.2015 3,57% - 1.9.2015 3,67% - 1.3.2016 3,77% - 1.9.2016 3,87% - 1.3.2017 3,99% b) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi c) e e) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nelle Convenzioni finanziarie - dalla "Banca" a MEDIOCREDITO CENTRALE come segue: - 1.9.2006 0,29% - 1.3.2007 0,36% - 1.9.2007 0,43% - 1.3.2008 0,51% - 1.9.2008 0,60% - 1.3.2009 0,69% - 1.9.2009 0,78% - 1.3.2010 0,88% - 1.9.2010 0,99% - 1.3.2011 1,10% - 1.9.2011 1,22% - 1.3.2012 1,34% - 1.9.2012 1,47% - 1.3.2013 1,60% - 1.9.2013 1,74% - 1.3.2014 1,89% - 1.9.2014 2,05% - 1.3.2015 2,22% - 1.9.2015 2,39% - 1.3.2016 2,57% - 1.9.2016 2,76% - 1.3.2017 2,96% - 1.9.2017 3,18% - 1.3.2018 3,40% - 1.9.2018 3,63% - 1.3.2019 3,87% - 1.9.2019 4,13% - 1.3.2020 4,40% - 1.9.2020 4,68% - 1.3.2021 4,97% - 1.9.2021 5,28% - 1.3.2022 5,61% - 1.9.2022 5,95% - 1.3.2023 6,31% - 1.9.2023 6,68% - 1.3.2024 7,07% ARTICOLO III 1) La "Banca" s'impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" ed a "MEDIOCREDITO CENTRALE", rispettivamente, gli interessi per il pagamento dilazionato che saranno calcolati su ciascun debito menzionato nel presente Accordo e non pagato alla scadenza. 2) Tali interessi matureranno durante il periodo che va dalla scadenza fino al pagamento completo del debito e saranno calcolati come segue: i) per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo I dei cui sopra, a), b), d), al tasso dell'1,08% annuo e del 2,10% annuo, per quanto concerne i debiti denominati rispettivamente in dollari USA ed in ECU, ii) per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo I, c), e) al tasso dell'1,50% annuo. 3) I suddetti interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - semestralmente (1 Marzo - 1 Settembre) a decorrere dal 1 Settembre 1995. ARTICOLO IV Nel caso, per qualsiasi ragione, di pagamento ritardato degli importi dovuti in base al presente Accordo, la "Banca" paghera' e trasferira' gli interessi calcolati come segue: - per i debiti dovuti alla "SACE", al rispettivo tasso LIBOR a sei mesi quotato alla data della scadenza, aumentato dello 0,75% di punto percentuale; - per i debiti dovuti a MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso del 2,0% annuo. ARTICOLO V Il presente Accordo non pregiudica ne' i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune o gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni cui i debiti dell'Honduras si riferiscono nel presente Accordo. Allo stesso modo, nessuna disposizione del presente Accordo potra' essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di tali contratti e/o Convenzioni finanziarie, in particolare quelle relative alle condizioni di pagamento ed alle date dei scadenza. Tutte le modifiche dei contratti effettuati dopo il 31 maggio 1990 e aventi come effetto di aumentare gli impegni dell'Honduras nei confronti dell'Italia saranno considerati come nuovi impegni non coperti dal presente Accordo. ARTICOLO VI i) Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno al periodo che va dal 1 Agosto 1993 fino al 31 luglio 1994 purche' le condizioni previste alla Sezione IV, paragrafo 5 del Processo Verbale firmato a Parigi il 26 ottobre 1992 siano state osservate. ii) Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo che va dal 1 Agosto 1994 fino al 31 luglio 1995 purche' le condizioni previste alla Sezione IV paragrafo 6 del Processo Verbale firmato a Parigi il 26 Ottobre 1992 siano state osservate. ARTICOLO VII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno reciprocamente notificate il completamento dei loro rispettivi adempimenti costituzionali. Fatto a Tegucigalpa, il 28 agosto 1995, in duplice esemplare in lingua inglese, entrambe gli esemplari essendo ugualmente identici. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica dell'Honduras Ambasciatore d'Italia Ministro delle Finanze Pier Franco Valle Juan Ferrera 614. Vienna, 13 febbraio-28 febbraio 1996 Scambio di Lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica per l'organizzazione dell'incontro dei consulenti su "Studio clinico di radioterapia e ipertermia combinate" (Roma 9-13 aprile 1996) (Entrata in vigore: 28 marzo 1996) TRADUZIONE NON UFFICIALE AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA 13 febbraio 1996 Signor Ambasciatore, ho l'onore di informarLa che il Segretariato dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica prevede di tenere una Riunione di Consulenti su "Studi clinici di radioterapia e ipertermia combinate" dal 9 al 13 aprile 1996, in concomitanza con il 7 Congresso Internazionale di Oncologia Ipertermica, che si svolgera' a Roma, Italia. Scopo della Riunione dei Consulenti e' quello di delineare un programma di ricerca coordinato dell'AIEA sullo studio clinico di radioterapia e ipertemia combinate. Si prevede che partecipino alla riunione cinque persone di cinque Stati Membri. La Dott.ssa Mircheva della Divisione Sanita' Umana, Funzionario addetto al Progetto per il programma e Segretario Scientifico per la riunione, ha informalmente discusso del luogo della riunione con l'organizzatore del Congresso Internazionale, Dott. Giorgio Arcangeli, Divisione Radioterapia, Ospedale S. M. Goretti, Via G. Reni, 5, I-04100 Latina, Italia (fax 39-773-662177, tel. 39-773- 657429). Ho l'onore di chiedere se il Governo italiano desideri ospitare l'incontro in questione e, in caso positivo, se il Suo Governo approvi gli accordi seguenti: 1. Il Governo italiano concedera' all'Agenzia le sue proprieta', fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, i privilegi e le immunita' di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunita' dell'AIEA, accettati dal Governo il 20 giugno 1985. 2. Il Governo concedera' ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascera' tutti i visti necessari quanto piu' celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalita'. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A. L'Agenzia comunichera' tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro. L'Agenzia sollecitera' altresi' dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incontro. 3. Il Governo rendera' piu' agevoli le formalita' doganali per dette persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia. 4. Il Governo mettera' a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione. Cio' comprendera' l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 8 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna. Non sara' necessaria la traduzione. 5. Il Governo provvedera' in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonche' per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo adottera' tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario. Nel caso in cui il Suo governo desideri ospitare la riunione in oggetto, sarei grato se Lei potesse informarmi per iscritto, entro il 26 febbraio 1996, che il Suo Governo e' d'accordo sui punti sopra elencati, in modo da consentire al Segretariato di procedere con tempestivi preparativi. La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu' alta considerazione. Il Vice Direttore Generale Capo del Dipartimento Ricerca e Isotopi (F.to: Sueo MACHI) per il DIRETTORE GENERALE ----------------------------------------------------- Il Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Hoher Markt 8-9 A-1010 Vienna Allegato A Riunione dei Consulenti su "Studio clinico di radioterapia e ipertermia combinate" STATI MEMBRI N. DI PARTECIPANTI Danimarca 1 Italia 1 Giappone 1 Regno Unito 1 Stati Uniti d'America 1 Il Rappresentante Permanente dell'Italia presso le Organizzazioni Internazionali Hoher Markt 8-9 1010 Vienna Vienna, 28 marzo 1996 Egregio Dottor Machi, mi riferisco alla Sua lettera 335-E3-96CT2301 del 13 febbraio 1996 relativa agli accordi per l'organizzazione della Riunione dei Consulenti su "Studio Clinico di radioterapia e ipertermia combinate", che dovrebbe svolgersi a Roma dal 9 al 13 aprile 1996. Ho il piacere di confermare con la presente che il Governo italiano e' disposto ad ospitare la Riunione, in base agli accordi di cui alla lettera precedentemente citata, il cui testo e' qui di seguito riportato: "1. Il Governo italiano concedera' all'Agenzia le sue proprieta', fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, concedera' i privilegi e le immunita' di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunita' dell'AIEA, accettato dal Governo il 20 giugno 1985. 2. Il Governo concedera' ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascera' tutti i visti necessari quanto piu' celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalita'. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A. L'Agenzia comunichera' tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro. L'Agenzia sollecitera' altresi' dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incontro. 3. Il Governo rendera' piu' agevoli le formalita' doganali per dette persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia. 4. Il Governo mettera' a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione. Cio' comprendera' l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 8 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna. Non sara' necessaria la traduzione. 5. Il Governo provvedera' in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonche' per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo adottera' tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario." Il presente scambio di lettere costituira' pertanto un Accordo fra il Governo italiano e l'Agenzia sulla Riunione sopra menzionata, che entrera' in vigore alla data della presente lettera. La prego di accettare, Signor Vice Direttore Generale, i sensi della mia piu' alta considerazione. Il Rappresentante Permanente d'Italia Presso le Organizzazioni Internazionali (F.to: Alberto Indelicato) ----------------------------------- Dott. s. Machi Vice Direttore Generale Capo Dipartimento Ricerca e Isotopi AIEA - Vienna 615. Vienna, 28 febbraio-7 maggio 1996 Scambio di Lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica per l'organizzazione della riunione di coordinamento della ricerca in materia di "Studio comparato per prove sismiche ed analisi delle centrali nucleari di tipo WWER" (Bergamo 3-7 giugno 1996) (Entrata in vigore: 7 maggio 1996) TRADUZIONE NON UFFICIALE AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA 28 febbraio 1996 Signor Ambasciatore, ho l'onore di informarLa che il Segretariato dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (l'Agenzia) prevede di tenere una Riunione di Coordinamento sulla Ricerca in materia di Studio Comparato per prove sismiche ed analisi delle Centrali Nucleari del tipo WWER dal 3 al 7 giugno 1996. Scopo della Riunione e' discutere del lavoro svolto dai partecipanti dall'ultima Riunione, tenutasi a San Pietroburgo, Federazione Russa, e preparare un piano di lavoro dettagliato per il prossimo anno. Su proposta della ISMES SpA, si e' ritenuto opportuno tenere la riunione a Bergamo, il che offrira' ai partecipanti l'opportunita' di effettuare visite tecniche alla Centrale Nucleare Enrico Fermi di Trino, centrale nucleare sismologicamente aggiornata. Si prevede che alla riunione partecipino circa 30 scienziati di 16 paesi. Ho l'onore di chiedere se il Governo italiano desideri ospitare l'incontro in questione e, in caso positivo, se il Suo Governo approvi gli accordi seguenti: 1. Il Governo italiano concedera' all'Agenzia le sue proprieta', fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, i privilegi e le immunita' di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunita' dell'AIEA, accettati dal Governo il 20 giugno 1985. 2. Il Governo concedera' ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascera' tutti i visti necessari quanto piu' celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalita'. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A. L'Agenzia comunichera' tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro. L'Agenzia sollecitera' altresi' dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incotnro. 3. Il Governo rendera' piu' agevoli le formalita' doganali per dette persone all'ingresso e all'uscita dall'Italia. 4. Il Governo mettera' a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione. Cio' comprendera' l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 35 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna. Non sara' necessaria la traduzione. 5. Il Governo provvedera' in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonche' per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo adottera' tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario. Nel caso in cui il Suo governo desideri ospitare la riunione in oggetto, sarei grato se Lei potesse informarmi per iscritto, entro l'11 marzo 1996, che il Suo Governo e' d'accordo sui punti sopra elencati, in modo da consentire al Segretariato di procedere con tempestivi preparativi. La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu' alta considerazione. Il vice Direttore Generale Capo del Dipartimento Sicurezza Nucleare (F.to: Morris Rosen) per il DIRETTORE GENERALE ----------------------------------------------------- Il Rappresentante Permanente d'talia presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Hoher Markt 8-9 A-1010 Vienna Allegato A STATI MEMBRI INVITATI A DESIGNARE ESPERTI Belgio Bulgaria Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia Federazione Russa Finlandia Germania Italia Giappone Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Slovacca Romania Spagna Svizzera Stati Uniti d'America Ukraina Ungheria Il Rappresentante Permanente dell'Italia presso le Organizzazioni Internazionali Hoher Markt 8-9 1010 Vienna Vienna, 7 maggio 1996 Egregio Dottor Rosen, mi riferisco alla Sua lettera 711-J7-RC-518 4 del 28 febbraio 1996 relativa agli accordi per l'organizzazione della Riunione di Coordinamento sulla Ricerca in materia di "Studio Comparato per prove sismiche ed analisi delle Centrali Nucleari del tipo WWER", che dovrebbe svolgersi a Bergamo dal 3 al 7 giugno 1996. Ho il piacere di confermare con la presente che il Governo italiano e' disposto ad ospitare la Riunione, in base agli accordi di cui alla lettera precedentemente citata, il cui testo e' qui di seguito riportato: "1. Il Governo italiano concedera' all'Agenzia le sue proprieta', fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, concedera' i privilegi e le immunita' di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunita' dell'AIEA, accettato dal Governo il 20 giugno 1985. 2. Il Governo concedera' ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascera' tutti i visti necessari quanto piu' celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalita'. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A. L'Agenzia comunichera' tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro. L'Agenzia sollecitera' altresi' dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incontro. 3. Il Governo rendera' piu' agevoli le formalita' doganali per dette persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia. 4. Il Governo mettera' a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione. Cio' comprendera' l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 35 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna. Non sara' necessaria la traduzione. 5. Il Governo provvedera' in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonche' per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo adottera' tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario." Il presente scambio di lettere costituira' pertanto un Accordo fra il Governo italiano e l'Agenzia sulla Riunione sopra menzionata, che entrera' in vigore alla data della presente lettera. La prego di accettare, Signor Vice Direttore Generale, i sensi della mia piu' alta considerazione. Il Rappresentante Permanente d'Italia Presso le Organizzazioni Internazionali (F.to: Alberto Indelicato) ------------------------------------ Dott. Morris Rosen Vice Direttore Generale Capo Dipartimento Sicurezza Nucleare AIEA - Vienna 616. Vienna, 28 maggio-29 agosto 1996 Scambio di Lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica per l'organizzazione della riunione di coordinamento sulla ricerca in materia di "Convalida della metodologia dell'analisi di incidenza e sicurezza" (Pisa 2-6 settembre 1996) (Entrata in vigore: 29 agosto 1996) TRADUZIONE NON UFFICIALE AGENZIA INTERNAZIONE PER L'ENERGIA ATOMICA 28 magio 1996 Signor Ambasciatore, ho l'onore di informarLa che il Segretariato dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica prevede di tenere una Riunione di Coordinamento sulla Ricerca in materia Convalida della metodologia dell'analisi di incidenti e sicurezza dal 2 al 6 settembre 1996. Scopo della Riunione e' valutare le attivita' di ricerca sovlte in base al Programma di Ricerca Coordinato sulla Convalida della Metodologia dell'Analisi di Incidenti e Sicurezza e scambiare informazioni sui risultati del lavoro svolto dai partecipanti dall'ultima Riunione di Coordinamento sulla Ricerca, tenutasi a Vienna dal 4 all'8 dicembre 1995, nonche' preparare un piano di lavoro dettagliato per il prossimo anno . Avendo il Professor Francesco D'Auria, dell'Universita' di Pisa, diramato un invito in tal senso, la riunione dovrebbe svolgersi a Pisa, con il Vostro consenso. Si prevede che alla riunione partecipino circa 12 scienziati di 11 paesi. Ho l'onore di chiedere se il Governo italiano desideri ospitare l'incontro in questione e, in caso positivo, se il Suo Governo approvi gli accordi seguenti: 1. Il Governo italiano concedera' all'Agenzia le sue proprieta', fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, i privilegi e le immunita' di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunita' dell'AIEA, accettati dal Governo il 20 giugno 1985. 2. Il Governo concedera' ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascera' tutti i visti necessari quanto piu' celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalita'. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A. L'Agenzia comunichera' tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro. L'Agenzia sollecitera' altresi' dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incontro. 3. Il Governo rendera' piu' agevoli le formalita' doganali per dette persone all'ingresso e all'uscita dall'Italia. 4. Il Governo mettera' a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione. Cio' comprendera' l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 15 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna. Non sara' necessaria la traduzione. 5. Il Governo provvedera' in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonche' per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo adottera' tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario. Nel caso in cui il Suo governo desideri ospitare la riunione in oggetto, sarei grato se Lei potesse informarmi per iscritto che il Suo Governo e' d'accordo sui punti sopra elencati al piu' presto, in modo da consentire al Segretariato di procedere con tempestivi preparativi. La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu' alta considerazione. Il Vice Direttore Generale Capo del Dipartimento Sicurezza Nucleare (F.to: Morris Rosen) per il DIRETTORE GENERALE ----------------------------------------------------- Il Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Hoher Markt 8-9 A-1010 Vienna Allegato A STATI MEMBRI INVITATI A DESIGNARE ESPERTI Bulgaria Croazia Federazione Russa Germania Italia Polonia Repubblica Slovacca Romania Slovenia Ukraina Ungheria Il Rappresentante Permanente dell'Italia presso le Organizzazioni Internazionali Hoher Markt 8-9 1010 Vienna Vienna, 29 agosto 1996 Egregio Dottor Rosen, mi riferisco alla Sua lettera 711-J7-RC-617 2 del 28 maggio 1996 relativa agli accordi per l'organizzazione della Riunione di Coordinamento sulla Ricerca in materia di "Convalida della metodologia dell'analisi di incidenti e sicurezza", che dovrebbe svolgersi a Pisa dal 2 al 6 settembre 1996. Ho il piacere di confermare con la presente che il Governo italiano e' disposto ad ospitare la Riunione, in base agli accordi di cui alla lettera precedentemente citata, il cui testo e' qui di seguito riportato: "1. Il Governo italiano concedera' all'Agenzia le sue proprieta', fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla riunione nella loro veste ufficiale, concedera' i privilegi e le immunita' di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunita' dell'AIEA, accettato dal Governo il 20 giugno 1985. 2. Il Governo concedera' ai funzionari ed ai partecipanti di cui sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascera' tutti i visti necessari quanto piu' celermente possibile e, ove consentito dalla legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro nazionalita'. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare si trova in Allegato A. L'Agenzia comunichera' tempestivamente al Governo il nome di tutte le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro. L'Agenzia sollecitera' altresi' dette persone a chiedere i visti, ove necessari, per tempo prima della data di apertura della riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di presenziare all'incontro. 3. Il Governo rendera' piu' agevoli le formalita' doganali per dette persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia. 4. Il Governo mettera' a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture adeguate ed appropriate per la riunione. Cio' comprendera' l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 15 persone), un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed una lavagna. Non sara' necessaria la traduzione. 5. Il Governo provvedera' in termini ragionevoli a garantire la sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonche' per garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo adottera' tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali, ove necessario". Il presente scambio di lettere costituira' pertanto un Accordo fra il Governo italiano e l'Agenzia sulla Riunione sopra menzionata, che entrera' in vigore alla data della presente lettera. La prego di accettare, Signor Vice Direttore Generale, i sensi della mia piu' alta considerazione. Rappresentanza Permanente d'Italia Presso le Organizzazioni Internazionali (F.to: Gabriele Di Muzio) ------------------------------------ Dott. Morris Rosen Vice Direttore Generale Capo Dipartimento Sicurezza Nucleare AIEA - Vienna 617. Lubiana, 29 ottobre 1996 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla sistemazione delle sepolture di guerra (Entrata in vigore: 4 novembre 1997) ACCORDO tra il GOVERNO della REPUBBLICA ITALIANA e il GOVERNO della REPUBBLICA di SLOVENIA SULLA SISTEMAZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA IN CONFORMITA' AI PRINCIPI UMANITARI ED ALLE PERTINENTI NORME DELLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949 E DEL PROTOCOLLO INTEGRATIVO N. 1 PER LA PROTEZIONE DELLE VITTIME DEI CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI E NELL'INTENTO DI PERVENIRE AD UNA SISTEMAZIONE DEFINITIVA E RAZIONALE DELLA MATERIA RIGUARDANTE I CIMITERI DI GUERRA, LE TOMBE INDIVIDUALI, LE SEPOLTURE INDIVIDUALI E COLLETTIVE E I MONUMENTI COMMEMORATIVI ERETTI IN MEMORIA DELLE PERSONE CHE, SECONDO L'ORDINAMENTO SLOVENO, POTREBBERO ESSERE RICONOSCIUTE COME VETERANI O VITTIME CIVILI DI GUERRA, SUL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, NONCHE' I CIMITERI DI GUERRA, LE TOMBE INDIVIDUALI, LE SEPOLTURE INDIVIDUALI E COLLETTIVE E I MONUMENTI COMMEMORATIVI ERETTI IN MEMORIA DI SOLDATI ITALIANI E VITTIME CIVILI DI GUERRA SUL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, SECONDO L'ORDINAMENTO ITALIANO, NEL CONTESTO DEL PRESENTE ACCORDO, DENOMINATI VITTIME DI GUERRA, CONVENGONO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA - NEL CONTESTO DEL PRESENTE ACCORDO DENOMINATI PARTI CONTRAENTI - CONCORDANO NELL'ASSICURARE LA TUTELA PERMANENTE DEI CIMITERI DI GUERRA, TOMBE INDIVIDUALI, SEPOLTURE INDIVIDUALI E COLLETTIVE E MONUMENTI COMMEMORATIVI - NEL CONTESTO DENOMINATI SEPOLTURE DI GUERRA - SITUATI SUL PROPRIO TERRITORIO NAZIONALE. ARTICOLO 2 LE PARTI CONTRAENTI SI IMPEGNANO A SCAMBIARSI INFORMAZIONI TRAMITE GLI ORGANI COMPETENTI E AD AIUTARSI A VICENDA A RACCOGLIERE I DATI RIGUARDANTI LE SEPOLTURE DI GUERRA. ARTICOLO 3 CIASCUNA DELLE PARTI CONTRAENTI CURA, A SUE SPESE, LA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA DOVE GIACCIONO LE PROPRIE VITTIME DI GUERRA. ARTICOLO 4 LE PARTI CONTRAENTI SONO ESENTI DALL'OBBLIGO DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELL'AFFITTO PER LE SEPOLTURE DI GUERRA SITUATE SUL TERRITORIO DELL'ALTRO STATO. LE SPESE DI GESTIONE SONO A CARICO DELLA PARTE CONTRAENTE CHE SI ASSUME LA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA INTERESSATE. ARTICOLO 5 QUALORA UNA DELLE PARTI CONTRAENTI RITENESSE OPPORTUNO SISTEMARE LA SEPOLTURA DI GUERRA OPPURE ESUMARE E TRASLARE I RESTI MORTALI DI VITTIME DI GUERRA DALLE SEPOLTURE DI GUERRA SITUATE SUL TERRITORIO DELL'ALTRO STATO, RICHIEDERA' ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE. L'ALTRA PARTE CONTRAENTE PUO' AUTORIZZARE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, DOPO IL PREVENTIVO CONSENSO SUL PROGETTO INERENTE ALLA SISTEMAZIONE E ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN CAUSA. LE SPESE SONO A CARICO DELLA PARTE CONTRAENTE CHE HA CHIESTO LA SISTEMAZIONE DELLA SEPOLTURA DI GUERRA, L'ESUMAZIONE E LA TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA. ARTICOLO 6 NEL CASO IN CUI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI RILEVASSE CHE LA TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA, SEPOLTI SUL PROPRIO TERRITORIO NAZIONALE, E' DI PROPRIO PUBBLICO INTERESSE, ESSA SI PRENDERA' CURA DELL'ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA E DI SISTEMARE LA NUOVA SEPOLTURA DI GUERRA A PROPRIE SPESE. LA PARTE CONTRAENTE IN OGGETTO HA IL DOVERE DI INFORMARE L'ALTRA PARTE CONTRAENTE IN MERITO ALL'ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DELLE VITTIME DI GUERRA PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, PROPONENDO ALL'ACCETTAZIONE DELL'ALTRA PARTE UN'ALTRA UBICAZIONE INSIEME CON IL PROGETTO DELLA NUOVA SISTEMAZIONE DELLA SEPOLTURA DI GUERRA. ARTICOLO 7 QUALORA UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI RINVENISSE, NEL CORSO DEI LAVORI INFRASTRUTTURALI O A CARATTERE URBANISTICO, I RESTI MORTALI DI VITTIME DI GUERRA DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE DOVRA' DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE A QUEST'ULTIMA E POTRA' AUTORIZZARNE L'ESUMAZIONE E LA TRASLAZIONE OVVERO LA SISTEMAZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA IN ALTRO LUOGO A SUE SPESE, IN ARMONIA CON IL CONTENUTO DELL'ARTICOLO 5. QUALORA NON FOSSE POSSIBILE PROCEDERE ALL'ESUMAZIONE DI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA PER EFFETTO DI SOPRAVVENUTI CAMBIAMENTI INFRASTRUTTURALI E/O URBANISTICI, LA PARTE CONTRAENTE SUL CUI TERRITORIO NAZIONALE E' SITUATA LA SEPOLTURA DI GUERRA PUO' AUTORIZZARE, SU RICHIESTA DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, LA COLLOCAZIONE DI UN MONUMENTO COMMEMORATIVO DIGNITOSO, BEN ADATTO AL LUOGO IN CUI SARA' POSTO. LA PARTE CONTRAENTE SUL CUI TERRITORIO SONO SITUATE LE SEPOLTURE DI GUERRA, ASSICURERA' UN'UBICAZIONE, SUL LUOGO, ADATTA AD UN MONUMENTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DI GUERRA. ARTICOLO 8 LE RICHIESTE DI ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DI RESTI MORTALI DI VITTIME DI GUERRA DA UNO STATO ALL'ALTRO, RIVOLTE A NOME DI SINGOLE PERSONE DA UNA PARTE ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, SARANNO REGOLATE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN VIGORE PRESSO LO STATO INTERPELLATO. QUEST'ULTIMO DOVRA' DAR CORSO ALLE RICHIESTE IN ARMONIA CON LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO. ARTICOLO 9 LA PARTE CONTRAENTE CHE SI ASSUME LA MANUTENZIONE E LA SISTEMAZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA, DOVE SI TROVANO ANCHE I RESTI MORTALI DI VITTIME DI GUERRA DI TERZI STATI O DELL'ALTRO STATO CONTRAENTE, RISOLVERA' I CASI RIGUARDANTI LE EVENTUALI ESUMAZIONI E TRASLAZIONI DEI RESTI MORTALI DI QUESTE VITTIME DI GUERRA E ANCHE QUELLI RIGUARDANTI LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA UNITAMENTE AL TERZO STATO DIRETTAMENTE INTERESSATO OPPURE ASSIEME CON L'ALTRO STATO CONTRAENTE. ARTICOLO 10 L'ESUMAZIONE E LA TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA VENGONO CONDOTTE E SORVEGLIATE DA UN'APPOSITA COMMISSIONE PERMANENTE IN CUI SONO NOMINATI, DA PARTE DEGLI ORGANI AUTORIZZATI, TRE MEMBRI PER OGNI PARTE CONTRAENTE. LA COMMISSIONE E' PRESIEDUTA DA UNO DEI SUOI MEMBRI NOMINATO DALLA PARTE CONTRAENTE SUL CUI TERRITORIO VIENE EFFETTUATA L'ESUMAZIONE E LA TRASLAZIONE. PER OGNI ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA VIENE REDATTO UN VERBALE IN CUI VENGONO INDICATI L'ORA E LA DATA DELL'ESUMAZIONE E DELLA TRASLAZIONE, LA POSIZIONE DELLA SEPOLTURA DI GUERRA, L'UBICAZIONE DELLA TOMBA IN CUI SONO STATE TRASLATE LE VITTIME DI GUERRA, I LORO DATI ANAGRAFICI, I SEGNI DI IDENTIFICAZIONE, L'EVENTUALE TESTO DELLA PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO ED EVENTUALI ALTRI DATI DECISI DALLA COMMISSIONE. L'ESUMAZIONE E LA TRASLAZIONE VENGONO ESEGUITE DALLE PERSONE INDICATE DALLA COMMISSIONE. ARTICOLO 11 CIASCUNA PARTE CONTRAENTE PUO' AUTORIZZARE UNA PERSONA FISICA OPPURE GIURIDICA ED EFFETTUARE L'ESUMAZIONE E LA TRASLAZIONE ED A PRENDERSI CURA DELLA SISTEMAZIONE, DELLA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA, PREVIA COMUNICAZIONE ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE DELLA DECISIONE PRESA. ARTICOLO 12 LE PARTI CONTRAENTI FORNIRANNO ALLA PERSONA FISICA OPPURE GIURIDICA AUTORIZZATA, DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, TUTTO L'APPOGGIO IN LORO FACOLTA' DURANTE L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PRESENTE ACCORDO E LA COLLABORAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI STATALI E DI ALTRE ISTITUZIONI. ARTICOLO 13 PER I LAVORI DI ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA E PER LA SISTEMAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA LA PERSONA FISICA OVVERO GIURIDICA AUTORIZZATA, DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL PRESENTE ACCORDO, INGAGGERA' SOPRATTUTTO PERSONALE DEL LUOGO E FRUIRA' DEI MATERIALI ALLE CONDIZIONI D'USO DELLA LIBERA CONCORRENZA. PER GLI SPECIALISTI INGAGGIATI DALLA PERSONA FISICA OVVERO GIURIDICA AUTORIZZATA DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL PRESENTE ACCORDO NON OCCORRE RILASCIARE ALCUN PERMESSO DI LAVORO. I MATERIALI, LE ATTREZZATURE E LE APPARECCHIATURE - NEL CONTESTO DEL PRESENTE ACCORDO DENOMINATI MERCI - DESTINATI ALL'OPERA DI ESUMAZIONE E DI TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA, OPPURE ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA, POSSONO ESSERE TEMPORANEAMENTE IMPORTATI NELLO STATO CONTRAENTE SUL CUI TERRITORIO I LAVORI VENGONO SVOLTI, NEL CASO IN CUI I PREZZI DELLE MERCI IN QUESTIONE IVI NON FOSSERO CONCORRENZIALI. LE MERCI TEMPORANEAMENTE IMPORTATE VENGONO, ALL'ATTO DELL'INOLTRO NELLO STATO CONTRAENTE, MUNITE DELL'ANNOTAZIONE DOGANALE "IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE", ALLA CONDIZIONE CHE, UNA VOLTA COMPLETATI I LAVORI, ESSE VENGANO RIESPORTATE. LE MERCI IMPORTATE ALLE CONDIZIONI DI CUI AL TERZO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO SONO, IN CONFORMITA' AI REGOLAMENTI DELLO STATO CONTRAENTE SUL CUI TERRITORIO VENGONO SVOLTI I LAVORI, ESENTI DAL PAGAMENTO DI QUALSIASI ONERE. LE MERCI, DI CUI AI COMMI TERZO E QUINTO DEL PRESENTE ARTICOLO, DEVONO DURANTE L'IMPORTAZIONE, ESSERE CORREDATE DA UN ELENCO PARTICOLAREGGIATO E DA UNA DICHIARAZIONE IN CUI LA PERSONA AUTORIZZATA DALLO STATO CONTRAENTE IMPORTATORE DICHIARA DI UTILIZZARE LE SOVRAINDICATE MERCI ESCLUSIVAMENTE AI FINI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO. ARTICOLO 14 LA PERSONA FISICA OVVERO GIURIDICA AUTORIZZATA, DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL PRESENTE ACCORDO, E' TENUTA A RISPETTARE, DURANTE L'ESUMAZIONE E LA TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA E DURANTE LA SISTEMAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA, I PERTINENTI REGOLAMENTI DELLO STATO CONTRAENTE SUL CUI TERRITORIO I LAVORI IN QUESTIONE VENGONO SVOLTI. ARTICOLO 15 LE PARTI CONTRAENTI CONCORDANO CHE LA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL PRESENTE ACCORDO SIA COMPETENTE ANCHE PER LA RISOLUZIONE DI EVENTUALI DIVERGENZE IN MERITO ALL'INTERPRETAZIONE E ALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO. ARTICOLO 16 IL PRESENTE ACCORDO ENTRERA' IN VIGORE IL GIORNO DELL'ULTIMA NOTIFICA SUL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI APPLICAZIONE PREVISTA DALL'ORDINAMENTO INTERNO DELLE PARTI CONTRAENTI E RIMARRA' IN VIGORE FINO A QUANDO, CON UN PERIODO DI PREAVVISO DI UN ANNO, ESSO NON SARA' DISDETTO PER ISCRITTO DA UNA DELLE PARTI CONTRAENTI. IL PRESENTE ACCORDO E' STATO REDATTO A LUBIANA ADDI' 29 OTTOBRE 1996 IN DUE ORIGINALI IN LINGUA ITALIANA E IN LINGUA SLOVENA, AMBEDUE I TESTI FACENTI UGUALMENTE FEDE. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA 618. Ouagadougou, 29 novembre 1996 Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Burkina Faso per la realizzazione del programma di valorizzazione della Valle della Nouhao nella provincia di Boulgou (1a fase) (Entrata in vigore: 10 settembre 1997) PROTOCOLLO D'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL BURKINA FASO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELLA VALLE DELLA NOUHAO NELLA PROVINCIA DI BOULGOU (I FASE) Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Burkina faso, nel quadro dell'Accordo di Cooperazione firmato il 23 Maggio 1986 a Ouagadougou, desiderando consolidare le relazioni e la cooperazione tra i due popoli, in applicazione degli accordi definiti nel corso delle consultazioni bilaterali del 30/11/90 a Ouagadougou, hanno convenuto di realizzare un Programma di gestione e valorizzazione del territorio nella Valle della Nouhao, per il quale l'assistenza tecnica sara' fornita dalla L.V.I.A. (Associazione Internazionale Volontari Laici), Organizzazione Non Governativa italiana, sulla base di una convenzione tra il ministero degli Affari Esteri (M.AA.EE.) e la stessa organizzazione, firmata il 30/10/95, per un ammontare pari a Lit. 5.148.775.000. ARTICOLO I - Obiettivi generali Gli obiettivi generali del Progetto di Valorizzazione della Valle della Nouhao sono i seguenti: a) promuovere uno sviluppo equilibrato ed integrato della Valle; b) assicurare la sicurezza alimentare ai gruppi familiari della zona; c) migliorare il livello dei redditi e della qualita' della vita dei produttori locali; d) conservare e sviluppare il potenziale agronomico e zootecnico della Valle, per mezzo di una politica di gestione del territorio e di protezione delle risorse naturali. ARTICOLO II - Obiettivi specifici Rispetto alla situazione esistente nella valle della Nouhao gli obiettivi specifici sono: a) l'utilizzazione razionale delle risorse locali, operando attraverso: - l'applicazione della Riforma Agraria e Fondiaria; - il miglioramento dei sistemi di produzione; b) la messa in opera della gestione del territorio; c) la sensibilizzazione dei produttori all'introduzione delle tecniche di produzione migliorate; d) l'integrazione socio-economica della regione. ARTICOLO III - Attivita' del Programma Per raggiungere gli obiettivi del Programma si prevedono le attivita' brevemente descritte nel seguito, ripartite in: - azioni comuni alle due zone del Progetto; - azioni in zona agricola; - azioni in zona pastorale. Le azioni comuni alle due zone del Progetto sono le seguenti: - realizzazione delle infrastrutture presso il centro di Bitou; - realizzazione delle infrastrutture presso i centri di appoggio al Progetto; - gestione e funzionamento del Progetto; - integrazione dei veicoli e dell'attrezzatura del Progetto; - azione di "desenclavement" - Realizzazione e riabilitazione di piste rurali; - azione complementari, di cui: - volgarizzazione e sensibilizzazione dei produttori; - installazione della piccola attrezzatura meteorologica; - appoggio alla commercializzazione dei prodotti eccedentari; - appoggio alle attivita' extra-agricole; - formazione dei quadri tecnici del Progetto; - produzione di sementi; - vivai del Progetto (produzione di alberi); - pubblicita' del Progetto; - biblioteca del Progetto; - stages di aggiornamento per i quadri tecnici; - collaborazione con le strutture locali per la salute umana; inchieste: - inchiesta socio-economica; - selezione delle "zones d'accueil". e azioni nella zona agricola sono le seguenti: - gestione dello spazio rurale e di villaggio per mezzo dell'applicazione della Riorganizzazione Agraria e Fondiaria. Le azioni previste sono le seguenti: - delimitazione dei territori dei villaggi; - fissazione delle unita' di produzione agricola per mezzo dell'identificazione e dell'assegnazione delle principali parcelle di coltura pluviale; - l'introduzione di tecniche di produzione migliorate, che prevedono tra l'altro la diffusione della semina in linea, la rotazione e la diversificazione delle colture, l'utilizzazione del letame; - organizzazione dei produttori; - miglioramento dei sistemi produttivi, per mezzo di: - credito agricolo (attrezzatura agricola); - sostegno alle colture da reddito; - realizzazione di siti anti-erosivi; - messa in valore dei bassi-fondi; - sviluppo dell'allevamento in zona agricola, attraverso la promozione di: - allevamento di piccoli ruminanti; - ingrasso bovino; - trazione animale; - idraulica di villaggio. e azioni in zona pastorale sono le seguenti: - sensibilizzazione alla gestione delle mandrie sui percorsi; - campagna per il destoccaggio delle unita' di bestiame eccedenti; - integrazione alimentare (concentrata) per il bestiame; - valorizzazione delle parcelle attraverso la pratica delle coltura foraggera; - credito agricolo (attrezzatura agricola); - salute animale; - azioni complementari, tra cui: - ridefinizione di 100 parcelle; - costruzione di mini-latterie; - realizzazione di punti-acqua (di villaggio e pastorali). ARTICOLO IV - Durata e costi del Programma Il Progetto avra' una durata globale di 5 (cinque) anni, ripartita in due fasi: prima fase di 3 (tre) anni, oggetto del presente Protocollo d'accordo; una seconda di 2 (due) anni. Ammontare globale del Programma e' di Lit. 5.378.195.000 ripartito come segue: Convenzione tra il M.AA.EE. e la L.V.I.A. - assistenza tecnica italiana 638.662.000 - consulenti espatriati 128.000.000 - missioni di valutazione ONG 48.000.000 - personale e consulenti locali 311.790.000 - infrastrutture 1.864.256.000 - attrezzature 558.230.000 - inchieste 62.130.000 - attivita' 1.127.697.000 - spese generali ONG 410.010.000 - Totale convenzione 5.148.775.000 Missioni di supervisione/valutazione 149.420.000 degli esperti del M.AA.EE. Spese di assistenza del personale espatriato 80.000.000 Contributo del Governo del Burkina Faso Saranno a carico del Governo del Burkina Faso i costi globali relativi al personale del Progetto come segue per un montante totale di Lit. 267.800.000 - 1 direttore; - 10 volgarizzatori; - 7 agenti tecnici.