IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto   il   nuovo   codice  della  strada  approvato  con  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
  Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della  strada,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16  dicembre  1992,  n.  495,  cosi'  come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembe 1996, n. 610;
  Visto  l'articolo  54,  comma 1, lettera g), del nuovo codice della
strada  che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale,
nonche'  l'articolo  203,  comma  2,  lettera  m), del regolamento di
esecuzione dello stesso codice;
  Visto  il  decreto 17 dicembre 1987, n. 553 sulla normativa tecnica
ed amministrativa relativa alle autoambulanze;
  Considerata    l'esigenza   di   disciplinare   l'ammissione   alla
circolazione di particolari autoveicoli ad uso speciale progettati ed
equipaggiati  per  il  trasporto  ed  il  trattamento  di  base ed il
monitoraggio dei pazienti;
  Sentito il competente parere del Ministero della sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
             Definizione delle autoambulanze di soccorso
                       per emergenze speciali
  1.  Il  presente  decreto  si  applica agli autoveicoli, denominati
autoambulanze  di  soccorso per emergenze speciali (tipo A1), adibiti
al  trasporto, al trattamento di base e al monitoraggio dei pazienti.
Essi  rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'articolo 54,
comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada, quali autoveicoli
per uso speciale, distinti da particolari attrezzature.
  2. Ai sensi dell'articolo 82 del citato codice sono da considerarsi
destinati  ad  uso proprio le autoambulanze di soccorso per emergenze
speciali  in  proprieta'  o  usufrutto  di  aziende sanitarie locali,
ospedali,  cliniche, Croce rossa italiana ed associazioni di pubblica
assistenza o volontaristiche riconosciute, ovvero se da tali soggetti
siano  acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione
con facolta' di compera.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il  testo della  lettera g)  del comma 1  dell'art.  54
          del nuovo codice della strada e' il seguente:
            "Art.  54  (Autoveicoli).  -  1.    Gli  autoveicoli sono
          veicoli a  motore  con  almeno  quattro  ruote,  esclusi  i
          motoveicoli, e si distinguono in:
              af) (omissis);
            g)  autoveicoli  per uso speciale: veicoli caratterizzati
          dall'essere muniti      permanentemente    di      speciali
          attrezzature   e    destinati prevalentemente al  trasporto
          proprio. Su tali  veicoli e' consentito il  trasporto   del
          personale  e dei  materiali  connessi  col  ciclo operativo
          delle   attrezzature e  di  persone  e cose  connesse  alla
          destinazione d'uso delle attrezzature stesse".
            -  Il  testo  della  lettera  m) del  comma  2  dell'art.
          203  del regolamento  di   esecuzione   del   nuovo  codice
          della  strada  e'  il seguente:
            "Art. 203. (Art. 54 cod. str.) (Autoveicoli per trasporti
          specifici ed autoveicoli per uso speciale). - 1. (Omissis).
            2.  Sono classificati,   ai sensi dell'art. 54, comma  2,
          del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
              al) (omissis);
               m) autoambulanze".
           Note all'art. 1:
            - Per il testo della lettera g)  del comma 1 dell'art. 54
          del nuovo codice della strada, vedi in nota alle premesse.
            -  Il testo  dell'art.   82   del nuovo   codice    della
          strada e'  il seguente:
            "Art.  82  (Destinazione   ed uso dei veicoli). -  1. Per
          destinazione del      veicolo      s'intende    la      sua
          utilizzazione   in  base   alle caratteristiche tecniche.
            2.  Per  uso  del  veicolo s'intende la sua utilizzazione
          economica.
            3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso
          di terzi.
            4. Si   ha  l'uso  di    terzi  quando    un  veicolo  e'
          utilizzato,   dietro  corrispettivo,     nell'interesse  di
          persone  diverse     dall'intestatario   della   carta   di
          circolazione.  Negli  altri  casi  il    veicolo si intende
          adibito a uso proprio.
             5. L'uso di terzi comprende:
               a) locazione senza conducente;
            b) servizio di noleggio con   conducente  e  servizio  di
          piazza (taxi) per trasporto di persone;
               c) servizio di linea per trasporto di persone;
               d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
               e) servizio di linea per trasporto di cose;
            f)  servizio  di  piazza  per trasporto di cose per conto
          terzi.
            6.  Previa  autorizzazione  dell'ufficio della  Direzione
          generale della  M.C.T.C.,  gli autocarri   possono   essere
          utilizzati,  in   via eccezionale    e    temporanea,   per
          il     trasporto     di     persone.   L'autorizzazione  e'
          rilasciata  in base   al nulla osta  del prefetto.  Analoga
          autorizzazione  viene     rilasciata   dall'ufficio   della
          Direzione  generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a
          servizio  di  noleggio  con  conducente,  i  quali  possono
          essere  impiegati,  in  via eccezionale secondo   direttive
          emanate    dal  Ministero    dei  trasporti    con  decreti
          ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
            7. Nel  regolamento sono  stabilite le    caratteristiche
          costruttive  del  veicolo  in relazione alle destinazioni o
          agli usi cui puo' essere adibito.
            8.  Ferme  restando le  disposizioni  di  leggi speciali,
          chiunque utilizza un  veicolo per  una destinazione  o  per
          un   uso    diversi  da  quelli  indicati  sulla  carta  di
          circolazione  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa
          del      pagamento      di    una     somma     da     lire
          centodiciassettemilacinquecento           a            lire
          quattrocentosettantamila.
            9.  Chiunque,  senza  l'autorizzazione di cui al comma 6,
          utilizza per il trasporto di persone un veicolo   destinato
          al   trasporto   di   cose   e'   soggetto   alla  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di    una  somma  da   lire
          cinquecentottantasettemilacinquecento        a         lire
          duemilionitrecentocinquantamila.
            10.  Dalla  violazione  dei  commi  8  e  9  consegue  la
          sanzione amministrativa   accessoria   della    sospensione
          della   carta   di circolazione da uno a sei mesi,  secondo
          le  norme  del capo I, sezione II, del  titolo VI. In  caso
          di recidiva la  sospensione e' da  sei a dodici mesi".