IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembe 1996, n. 610; Visto l'articolo 54, comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale, nonche' l'articolo 203, comma 2, lettera m), del regolamento di esecuzione dello stesso codice; Visto il decreto 17 dicembre 1987, n. 553 sulla normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze; Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione di particolari autoveicoli ad uso speciale progettati ed equipaggiati per il trasporto ed il trattamento di base ed il monitoraggio dei pazienti; Sentito il competente parere del Ministero della sanita'; Decreta: Art. 1. Definizione delle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali 1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli, denominati autoambulanze di soccorso per emergenze speciali (tipo A1), adibiti al trasporto, al trattamento di base e al monitoraggio dei pazienti. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'articolo 54, comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada, quali autoveicoli per uso speciale, distinti da particolari attrezzature. 2. Ai sensi dell'articolo 82 del citato codice sono da considerarsi destinati ad uso proprio le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali in proprieta' o usufrutto di aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche, Croce rossa italiana ed associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute, ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facolta' di compera.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo della lettera g) del comma 1 dell'art. 54 del nuovo codice della strada e' il seguente: "Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: af) (omissis); g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse". - Il testo della lettera m) del comma 2 dell'art. 203 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada e' il seguente: "Art. 203. (Art. 54 cod. str.) (Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale). - 1. (Omissis). 2. Sono classificati, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: al) (omissis); m) autoambulanze". Note all'art. 1: - Per il testo della lettera g) del comma 1 dell'art. 54 del nuovo codice della strada, vedi in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 82 del nuovo codice della strada e' il seguente: "Art. 82 (Destinazione ed uso dei veicoli). - 1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. 2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica. 3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi. 4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo e' utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio. 5. L'uso di terzi comprende: a) locazione senza conducente; b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone; c) servizio di linea per trasporto di persone; d) servizio di trasporto di cose per conto terzi; e) servizio di linea per trasporto di cose; f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi. 6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione e' rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa. 7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui puo' essere adibito. 8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila. 9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila. 10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione e' da sei a dodici mesi".