IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 11, comma 4, della  legge 13 maggio 1983, n. 197, come
modificato dall'art.  25 del  decreto-legge 31  agosto 1987,  n. 359,
convertito dalla  legge 29 ottobre 1987,  n. 440, che dispone  che la
dotazione organica dei singoli livelli funzionali del personale della
Cassa depositi  e prestiti,  la loro  equipollenza con  le qualifiche
funzionali  dell'ordinamento  statale,  le declaratorie,  nonche'  le
modalita'  di accesso  sono  determinate con  decreto del  Presidente
della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  del  tesoro,  previa
deliberazione   del   consiglio   di  amministrazione,   sentita   la
Commissione  parlamentare di  vigilanza; che,  infine, le  successive
variazioni sono adottate con la medesima procedura;
  Vista  la  legge  12  gennaio  1991,  n.  13,  che  all'art.  1  ha
determinato gli  atti ammininistrativi  da adottarsi nella  forma del
decreto del  Presidente della Repubblica  ed all'art. 2  ha stabilito
che gli  atti amministrativi diversi  da quelli previsti  all'art. 1,
per i quali  era adottata alla data di entrata  in vigore della legge
in questione  la forma del  decreto del Presidente  della Repubblica,
sono emanati con decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri o
con decreto ministeriale,  a seconda della competenza  a formulare la
proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra;
  Visto l'art. 8,  lettera g), della citata legge 13  maggio 1983, n.
197,  che  dispone,  tra  l'altro,  che  sulla  determinazione  degli
organici  nonche' sull'ordinamento  ed  organizzazione del  personale
della   Cassa  depositi   e   prestiti  delibera   il  consiglio   di
amministrazione sulla  base delle  disposizioni, delle norme  e degli
accordi vigenti;
  Visti  i decreti  presidenziali 4  agosto 1984,  4 agosto  1986, 23
ottobre 1987 e  5 dicembre 1988, nonche' il decreto  del Ministro del
tesoro 10 luglio 1992, concernenti la suddetta materia;
  Considerata la  necessita' di adeguare il  succitato ordinamento ai
generali  principi di  razionalizzazione  della organizzazione  delle
amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina generale in
materia  di pubblico  impiego, secondo  le modalita'  e le  procedure
previste dagli articoli 8 e 11  della succitata legge 13 maggio 1983,
n. 197;
  Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 26 febbraio 1996 di autorizzazione alla sottoscrizione del testo
del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  del
personale delle  aziende ed  amministrazioni autonome dello  Stato ad
ordinamento autonomo;
  Visto  l'art. 50,  comma 4,  del suddetto  testo, che  sancisce che
resta fermo l'art. 105, lettera  a), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 269/1987, il quale dispone che rientrano tra le materie
oggetto di contrattazione nazionale  aziendale per il personale della
Cassa depositi  e prestiti  le proposte di  modifica dell'ordinamento
del  personale  da  sottoporre   all'approvazione  del  consiglio  di
amministrazione ai sensi  del citato art. 8, lettera  g), della legge
13 maggio 1983, n. 197;
  Visto il  punto 8.0  del contratto collettivo  nazionale decentrato
per  il  personale  della  Cassa  depositi  e  prestiti  relativo  al
quadriennio   1994/1997,   concernente   le  proposte   di   modifica
dell'ordinamento del personale;
  Vista   la   deliberazione   del   consiglio   di   amministrazione
dell'istituto in data 27 maggio 1997;
  Sentito  il  parere  della commissione  parlamentare  di  vigilanza
espresso in data 22 ottobre 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 1,  comma 1, del decreto  del Ministro del tesoro  10 luglio
1992 e' sostituito dal seguente:
  "Il ruolo dei  funzionari e degli impiegati della  Cassa depositi e
prestiti e' composto  da 610 unita'. Esso si articola  in sei livelli
con le seguenti rispettive dotazioni:
   funzionario di 1 - 6 livello funzionale                      41".
   funzionario di 2 - 5 livello funzionale                      82".
  impiegato di 1 /A senior; 1 /A e 1 /B - 4 e
    3 livello funzionale                                       277".
   impiegato di 2 senior e di 2 - 2 livello funzionale         150".
   impiegato di 3 senior e di 3 - 1 livello funzionale          60".
                                                               ___
                                                 Totale . . .  610".