IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
stabilisce che i pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore
degli  enti  assoggettati  all'obbligo di  tenere  le  disponibilita'
liquide  nei  conti  della   tesoreria  statale  sono  effettuati  al
raggiungimento dei  limiti di  giacenza che,  per categorie  di enti,
vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica  in misura compresa tra il 10  e il 20
per cento dell'assegnazione di competenza;
  Considerato che  per gli  enti locali i  limiti di  giacenza devono
essere  stabiliti,  ai  sensi  del predetto  comma  1  dell'art.  47,
esclusivamente per  le province  con popolazione superiore  a 400.000
abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;
  Considerato che per le province e i comuni sopra richiamati possono
essere individuate  due categorie  di enti in  relazione al  grado di
copertura delle spese con le entrate proprie;
  Ravvisata l'opportunita' per gli enti  diversi dalle province e dai
comuni di  stabilire il limite  di giacenza  nella misura del  14 per
cento,  e  non   nella  misura  massima  del  20   per  cento,  nella
considerazione  che l'operativita'  del  nuovo  sistema di  pagamenti
presuppone che  il citato  limite venga  disposto con  riferimento ad
un'unica amministrazione centrale e per alcuni pagamenti dalla stessa
disposti a favore dell'ente interessato;
  Ravvisata l'opportunita', al fine  di semplificare l'attuazione del
nuovo  sistema di  pagamenti,  di determinare  i  limiti di  giacenza
esclusivamente per gli enti assoggettati alla tesoreria unica;
  Ravvisata l'opportunita', al fine  di dare attuazione al richiamato
art. 47, comma 1, di individuare  la base cui commisurare i limiti di
giacenza nelle  assegnazioni di  competenza da attribuire  per l'anno
1998  ad ogni  singolo ente,  con  esclusione delle  regioni e  delle
province   autonome,  esclusivamente   dall'amministrazione  centrale
vigilante ovvero,  in caso  di indisponibilita'  di tali  dati, nelle
assegnazioni  di   competenza  attribuite  per  l'anno   1997  sempre
dall'amministrazione centrale vigilante;
  Considerato  che per  le regioni  e le  province autonome  si rende
necessario fare riferimento  al Ministero del tesoro,  del bilancio e
della programmazione economica;
  Ravvisata  la necessita'  di escludere  dai limiti  di giacenza  le
somme a disposizione di giustizia  che, in quanto tali, non rientrano
nella disponibilita' degli enti;
  Considerata  l'opportunita' di  emanare le  disposizioni occorrenti
per l'applicazione dell'art.  47, comma 1, della citata  legge n. 449
del 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Regioni e province autonome
  1. Il limite  di giacenza per le regioni e  le province autonome di
Trento e di Bolzano  e' stabilito nella misura del 14  per cento e si
riferisce ai conti  di tesoreria alimentati dai  pagamenti disposti a
valere sui capitoli di bilancio indicati nel comma 2.
  2.  Il limite  e' commisurato  alle assegnazioni  di competenza  da
attribuire per l'anno  1998 dal Ministero del tesoro,  del bilancio e
della programmazione economica a  valere sulle unita' previsionali di
base n. 7.1.2.1, n. 7.1.2.5, n. 7.1.2.6, n. 7.1.2.16, n. 7.1.2.18, n.
7.2.1.1,  n.  7.2.1.12,  n.  7.2.1.14  e  n.  9.2.1.1  con  specifico
riferimento  ai  seguenti  capitoli  numero:  5941  (fondo  sanitario
corrente), 5927 (fondo perequativo),  5939 (enti locali Sardegna), da
5964 a  5969 (devoluzione  tributi), 5970  (compensazione concessioni
governative), 5960  (Campania), 8778  (Sicilia), 8787  (Friuli), 8789
(Calabria),  8775 e  8777  (Friuli), 8788  (Sardegna)  e 7400  (fondo
sanitario capitale).
  3. Il  limite si applica  esclusivamente ai pagamenti  disposti dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a
valere sui capitoli richiamati al comma 2.