IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che i pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nei conti della tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'assegnazione di competenza; Considerato che per gli enti locali i limiti di giacenza devono essere stabiliti, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 47, esclusivamente per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti; Considerato che per le province e i comuni sopra richiamati possono essere individuate due categorie di enti in relazione al grado di copertura delle spese con le entrate proprie; Ravvisata l'opportunita' per gli enti diversi dalle province e dai comuni di stabilire il limite di giacenza nella misura del 14 per cento, e non nella misura massima del 20 per cento, nella considerazione che l'operativita' del nuovo sistema di pagamenti presuppone che il citato limite venga disposto con riferimento ad un'unica amministrazione centrale e per alcuni pagamenti dalla stessa disposti a favore dell'ente interessato; Ravvisata l'opportunita', al fine di semplificare l'attuazione del nuovo sistema di pagamenti, di determinare i limiti di giacenza esclusivamente per gli enti assoggettati alla tesoreria unica; Ravvisata l'opportunita', al fine di dare attuazione al richiamato art. 47, comma 1, di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza nelle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 1998 ad ogni singolo ente, con esclusione delle regioni e delle province autonome, esclusivamente dall'amministrazione centrale vigilante ovvero, in caso di indisponibilita' di tali dati, nelle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 1997 sempre dall'amministrazione centrale vigilante; Considerato che per le regioni e le province autonome si rende necessario fare riferimento al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Ravvisata la necessita' di escludere dai limiti di giacenza le somme a disposizione di giustizia che, in quanto tali, non rientrano nella disponibilita' degli enti; Considerata l'opportunita' di emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione dell'art. 47, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997; Decreta: Art. 1. Regioni e province autonome 1. Il limite di giacenza per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e' stabilito nella misura del 14 per cento e si riferisce ai conti di tesoreria alimentati dai pagamenti disposti a valere sui capitoli di bilancio indicati nel comma 2. 2. Il limite e' commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 1998 dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sulle unita' previsionali di base n. 7.1.2.1, n. 7.1.2.5, n. 7.1.2.6, n. 7.1.2.16, n. 7.1.2.18, n. 7.2.1.1, n. 7.2.1.12, n. 7.2.1.14 e n. 9.2.1.1 con specifico riferimento ai seguenti capitoli numero: 5941 (fondo sanitario corrente), 5927 (fondo perequativo), 5939 (enti locali Sardegna), da 5964 a 5969 (devoluzione tributi), 5970 (compensazione concessioni governative), 5960 (Campania), 8778 (Sicilia), 8787 (Friuli), 8789 (Calabria), 8775 e 8777 (Friuli), 8788 (Sardegna) e 7400 (fondo sanitario capitale). 3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sui capitoli richiamati al comma 2.