IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
   (Omissis);
                              Decreta:
  Il  sig. Joseph  D'Andrea,  console onorario  in Pittsburgh  (USA),
oltre all'adempimento  dei generali doveri di  difesa degli interessi
nazionali  e  di  protezione  dei  cittadini,  esercita  le  funzioni
consolari limitatamente a:
  1)  ricezione  e  trasmissione   materiale  al  consolato  generale
d'Italia in  Filadelfia degli  atti di  stato civile  pervenuti dalle
autorita' locali, dai  cittadini italiani o dai comandanti  di navi o
di aeromobili nazionali o stranieri;
  2)  ricezione  e  trasmissione   materiale  al  consolato  generale
d'Italia  in  Filadelfia  delle dichiarazioni  concernenti  lo  stato
civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;
  3)  ricezione  e  trasmissione   materiale  al  consolato  generale
d'Italia in  Filadelfia dei testamenti formati  a bordo di navi  o di
aeromobili;
  4)  ricezione  e  trasmissione   materiale  al  consolato  generale
d'Italia  in  Filadelfia  degli   atti  dipendenti  dall'apertura  di
successione in Italia;
  5)  emanazione   di  atti  conservativi,  che   non  implichino  la
disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro
aereo;
  6)  rinnovo  di  passaporti   nazionali  dei  cittadini  che  siano
residenti  nella circoscrizione  territoriale dell'ufficio  consolare
onorario,  dopo  aver  interpellato,  caso  per  caso,  il  consolato
generale d'Italia in Filadelfia;
  7)  ricezione  e trasmissione  al  consolato  generale d'Italia  in
Filadelfia  della  documentazione relativa  al  rilascio  di visti  e
relativa al rilascio dei passaporti nazionali;
  8) rilascio  di certificazioni (esclusi i  certificati di residenza
all'estero   e  i   certificati   di   cittadinanza)  vidimazioni   e
legalizzazioni, autentiche di  firme nei casi previsti  dalla legge 4
gennaio 1968, n. 15;
  9)  effettuazione  delle  operazioni richieste  dalla  legislazione
vigente  in  dipendenza dell'arrivo  e  della  partenza di  una  nave
nazionale;
  10) tenuta  dello schedario dei  cittadini e di quello  delle firme
delle autorita' locali.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 dicembre 1997
                                                    Il Ministro: Dini