IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n. 1071,  relativo a
modifiche e aggiornamenti al  testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, convertito in legge n. 73 in data 2 gennaio 1936;
  Visto  il regio  decreto  30 settembre  1938,  n. 1652,  contenente
disposizioni sull'ordinamento  didattico universitario,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia  di   formazione  per   la  sperimentazione   organizzativa  e
didattica;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, sul riordino delle scuole  dirette a fini speciali, delle scuole
di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
  Visti  gli articoli  6 e  16  della legge  9 maggio  1989, n.  168,
istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  luglio  1996,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario   alla  Gazzetta  Ufficiale  n.   213  dell'11
settembre  1996, contenente  modificazioni all'ordinamento  didattico
universitario relativamente  a varie  scuole di  specializzazione del
settore medico;
  Vista  la delibera  del comitato  regionale di  coordinamento della
regione  Sardegna espresso  in  data 30  luglio  1997, contenente  il
parere favorevole in ordine alla proposta di istituzione delle scuole
di  specializzazione  in   "radiodiagnostica"  e  "radioterapia"  che
sostituiscono   la  preesistente   scuola   di  specializzazione   in
"radiologia";
  Vista la delibera della facolta'  di medicina e chirurgia che nella
seduta del 9 settembre 1997 ha proposto l'istituzione delle scuole di
specializzazione   in   "radiodiagnostica"   e   "radioterapia"   che
sostituiscono   la  preesistente   scuola   di  specializzazione   in
"radiologia";
  Viste  le  deliberazioni del  consiglio  di  amministrazione e  del
senato accademico di questo  Ateneo, rispettivamente del 29 settembre
1997 e 1 ottobre 1997 con le  quali e' stata approvata la proposta di
modifica  all'ordinamento  didattico universitario  relativamente  ad
alcune scuole di specializzazione del settore medico;
  Vista la  proposta formulata al Ministero  dell'universita' e della
ricerca  scientifica e  tecnologica  dalle  autorita' accademiche  di
questa Universita', con nota n. 2138 del 13 ottobre 1997;
  Vista la nota ministeriale n.  2881 del 29 ottobre 1997, contenente
in allegato il parere  espresso dal Consiglio universitario nazionale
nella seduta  del 27  ottobre 1997,  in merito  all'istituzione delle
scuole di specializzazione in "radiodiagnostica" e "radioterapia" che
sostituiscono   la  preesistente   scuola   di  specializzazione   in
"radiologia";
  Riconosciuta  la particolare  necessita' di  approvare la  modifica
proposta  in deroga  al  termine triennale  di  cui all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Cagliari,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso indicato:
                               Art. 1.
  Gli  articoli  dal  n.  440  al n.  447  relativi  alla  scuola  di
specializzazione  in  "radiologia"  sono soppressi  e  sostituiti  da
quelli indicati all'art. 3 del presente decreto, e da quelli indicati
nel  decreto  rettorale  concernente l'istituzione  della  scuola  di
specializzazione in "radiodiagnostica".