IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito in legge n. 73 in data 2 gennaio 1936; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 1996, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico; Vista la delibera del comitato regionale di coordinamento della regione Sardegna espresso in data 30 luglio 1997, contenente il parere favorevole in ordine alla proposta di istituzione delle scuole di specializzazione in "radiodiagnostica" e "radioterapia" che sostituiscono la preesistente scuola di specializzazione in "radiologia"; Vista la delibera della facolta' di medicina e chirurgia che nella seduta del 9 settembre 1997 ha proposto l'istituzione delle scuole di specializzazione in "radiodiagnostica" e "radioterapia" che sostituiscono la preesistente scuola di specializzazione in "radiologia"; Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 29 settembre 1997 e 1 ottobre 1997 con le quali e' stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico; Vista la proposta formulata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorita' accademiche di questa Universita', con nota n. 2138 del 13 ottobre 1997; Vista la nota ministeriale n. 2881 del 29 ottobre 1997, contenente in allegato il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 27 ottobre 1997, in merito all'istituzione delle scuole di specializzazione in "radiodiagnostica" e "radioterapia" che sostituiscono la preesistente scuola di specializzazione in "radiologia"; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso indicato: Art. 1. Gli articoli dal n. 440 al n. 447 relativi alla scuola di specializzazione in "radiologia" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto, e da quelli indicati nel decreto rettorale concernente l'istituzione della scuola di specializzazione in "radiodiagnostica".