IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la legge  26 febbraio  1987, n.  49, sulla  nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia  con i Paesi in via di  sviluppo e, in
particolare il suo articolo 24;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
177, contenente il regolamento di  esecuzione della predetta legge 26
febbraio 1987, n. 49, e, in particolare, il suo titolo IV;
  Visto  il  decreto  interministeriale  19 febbraio  1988,  n.  863,
concernente il  trattamento economico spettante al  personale inviato
in missione all'estero ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  Considerato il  lungo tempo trascorso dall'emanazione  del predetto
decreto  intermisteriale e,  quindi,  la necessita'  di rivederne  le
disposizioni  in  materia  di  trattamento economico  in  materia  di
trattamento economico  spettante al personale di  cui all'articolo 17
della legge 26 febbraio 1987, n.  49, inviato in missione per periodi
superiori a quattro mesi, cosi' da:
  diminuire  il  divario fra  indennita'  di  base riconosciute  alla
seconda e terza categoria;
  realizzare una corrispondenza fra  personale di livelli comparabili
di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto interministeriale n.
863 del 19 febbraio 1988;
  evitare rilevanti disparita' di trattamento fra personale impiegato
nelle stesse sedi;
  Ritenuto quindi:
  di  elevare  da sei  a  sette  il  totale  delle categorie  di  cui
all'articolo 1, comma 1.1 del decreto interministeriale n. 863 del 19
febbraio 1988;
  di rimodulare  conseguentemente i  tre livelli delle  indennita' di
base  riconosciute al  personale di  cui all'articolo  2 ed  i cinque
riconosciuti   a   quello  di   cui   all'articolo   3  del   decreto
interministeriale n. 863 del 19 febbraio 1988;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17;
  Visto  il   parere  favorevole,  con  osservazioni,   espresso  dal
Consiglio di Stato nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;
  Ritenuta la  necessita' di  attenersi alle indicazioni  fornite dal
citato parere;
  Vista la  comunicazione al  Presidente del Consiglio  dei Ministri,
eseguita con atto del 7 aprile 1997, n. 003298; A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il  testo del punto 1)  del comma 1 dell'articolo  1 del decreto
interministeriale del  19 febbraio  1988, n.  863, e'  sostituito dal
seguente:
  "1)  una  indennita' di  base  mensile  cosi' distinta  secondo  le
seguenti categorie:
       I   -  personale di qualifica  non inferiore a
     dirigente generale ed altro personale equiparato .  L. 215.000
      II   -  dirigenti ed altro personale equiparato .  "  195.000
      III  -  nona  qualifica   funzionale  del
     personale  civile  delle amministrazioni dello
     Stato ed altro personale equiparato ..............  "  175.000
      IV   -  ottava  qualifica  funzionale  del
     personale  civile  delle amministrazioni dello
     Stato ed altro personale equiparato ..............  "  155.000
      V    -  settima  qualifica  funzionale  del
     personale  civile  delle amministrazioni dello
     Stato ed altro personale equiparato ..............  "  125.000
      VI   -  sesta e  quinta  qualifica  funzionale
     del  personale  delle amministrazioni dello
     Stato ed altro personale equiparato ..............  "  110.000
      VII  -  personale  civile delle amministrazioni
     dello  Stato  di qualifica inferiore alla quinta
     ed  altro  personale equiparato ..................  "   95.000
 
          Avvertenza:
           Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
           - Il titolo IV del D.P.R. n. 177/1988 e' il seguente:
                                  "Titolo IV
                          Missione di cooperazione".
           -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge n. 49/1987 e' il
          seguente:
           "Art. 17 (Invio in missione). - 1. Il personale inviato in
          missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in
          relazione a  progetti  di  cooperazione  allo  sviluppo  e'
          tratto dalle seguenti categorie:
           a)  personale  di  ruolo  dipendente dalle amministrazioni
          dello Stato,  dagli  enti  locali,  da  enti  pubblici  non
          economici  o  altro  personale di ruolo comandato presso la
          Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
           b) personale a contratto  di  cui  all'art.  12  e  quello
          previsto dall'art. 16, comma 1, lettera e);
           c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con
          contratto  di  diritto  privato  a tempo determinato, sulla
          base di criteri fissati dal comitato direzionale".
           -  Il  testo  dell'art.  17  della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
           "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
           a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
           b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
          legislativi  recanti  norme  di  principio,  esclusi quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale;
           c) le materie in cui manchi  la  disciplina  da  parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
           d)   l'organizzazione   ed    il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
           e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei
          pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
           2. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
           3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere   adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
           4. I regolamenti di  cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
           - Per il testo degli articoli 1 e 3 del D.I. n. 863 del 19
          febbraio 1988, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  ne'
          inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli atti normativi,
          vedi nelle note agli articoli 1 e 3 di questo decreto.
          Nota all'art. 1:
           - Il testo dell'art. 1 del sopra citato D.M. n.  863/1988,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
           "Art.  1.  -  L'indennita'  di  servizio all'estero di cui
          all'art. 24, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n.  49,
          per  il  personale  di  cui  all'art. 17, lettera a), della
          stessa legge, inviata in missione all'estero
           per periodi  superiori  a  quattro  mesi  nei  limiti  dei
          contingenti  determinati ai sensi dell'art. 21 della stessa
          legge e' costituita dalla somma delle seguenti componenti:
           1)  una  indennita' di base mensile cosi' distinta secondo
          le seguenti categorie:
  I - personale di qualifica non inferiore a dirigente
      generale ed altro personale equiparato ......... L. 215.000
  II - dirigenti ed altro personale equiparato .......  " 195.000
  III - nona qualifica funzionale del personale civile
        delle amministrazioni dello Stato ed altro
        personale equiparato .........................  " 175.000
  IV - ottava qualifica funzionale del personale
       civile delle amministrazioni dello Stato ed
       altro personale equiparato ....................  " 155.000
  V - settima qualifica funzionale del personale
      civile delle amministrazioni dello Stato ed
      altro personale equiparato .....................  " 125.000
  VI - sesta e quinta qualifica funzionale del
       personale delle amministrazioni dello Stato ed
       altro personale equiparato ....................  " 110.000
  VII - personale civile delle amministrazioni dello
        Stato di qualifica inferiore alla quinta ed
        altro personale equiparato ...................  "  95.000
           2)  da  una  maggiorazione  di   sede   pari   al   40,75%
          dell'indennita'  di  base, moltiplicato per un coefficiente
          di sede identico a quello fissato per  il  personale  della
          rappresentanza  diplomatica  o  consolare  del luogo in cui
          l'esperto presta servizio.
           Ai fini della determinazione  dell'indennita'  di  cui  al
          presente  articolo,  il  decreto  che  dispone  la missione
          stabilisce la classificazione di ciascun dipendente in  una
          delle   categorie   sopra   specificate   basandosi   sulle
          indicazioni  fornite   dall'amministrazione   o   ente   di
          appartenenza  circa i titoli e qualifiche professionali del
          dipendente".