IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministrodel tesoro sono determinate ogni
caratteristica,  condizione e  modalita' di  emissione dei  titoli da
emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo,  cura normalmente  operazioni  di reimpiego  di capitali  di
titoli  nominativi rimborsabili,  di  cui all'art.  2  della legge  6
agosto 1966, n.  651, nonche' operazioni di  investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto   di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti  e ritenuto di  utilizzare gli importi  di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore   speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle  emissioni effettuate a tutto il 7
gennaio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 1.715 miliardi;
  Visti  i propri  decreti  in  data 27  ottobre,  24  novembre e  29
dicembre 1997, con i quali  e' stata disposta l'emissione delle prime
sei  tranches  dei  buoni  del  Tesoro poliennali  6%  -  1  novembre
1997/2007;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione  di una settima  tranche dei predetti  buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di  una settima tranche dei buoni del
Tesoro poliennali 6% - 1 novembre 1997/2007, fino all'importo massimo
di nominali lire  1.000 miliardi, di cui al  decreto ministeriale del
27  ottobre 1997,  citato nelle  premesse, recante  l'emissione della
prima e seconda tranche dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite dal citato  decreto ministeriale 27
ottobre 1997,  ed, in particolare,  quelle di cui all'art.  1, quinto
comma, e all'art. 20 riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsabili  o di  investimenti di  capitali di  cui alle
premesse, che  avranno inizio  il 21 gennaio  1998 e  termineranno il
giorno precedente  la data  di iscrizione nel  Gran libro  del debito
pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.