IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, il quale prevede, nella disciplina a regime dei trasferimenti
erariali, che  gli enti  locali redigano apposita  certificazione sui
principali dati del bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi
con decreto del Ministro dell'interno;
  Visto l'art. 44, comma 2, del suddetto decreto il quale prevede che
le  modalita' della  certificazione  siano stabilite  tre mesi  prima
della  scadenza   di  ogni  adempimento  con   decreto  del  Ministro
dell'interno;
  Visto l'art. 55,  comma 2, della legge dell'8 giugno  1990, n. 142,
nel quale e' stabilito che i comuni e le province deliberano entro il
31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
  Visto l'art.  7 del  decreto legislativo 25  febbraio 1995,  n. 77,
recante: "ordinamento finanziario e contabile degli enti locali";
  Visto l'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel
quale  e' stato  prorogato  al 28  febbraio 1998  il  termine per  la
deliberazione del bilancio di previsione 1998;
  Visto l'art.  3 del decreto  legislativo del 15 settembre  1997, n.
342, che recita: "Al comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo del
25 febbraio 1995, n. 77, dopo  la lettera e) e' inserita la seguente:
ebis) la tabella relativa ai  parametri di riscontro della situazione
di deficitarieta' strutturale prevista  dalle disposizioni vigenti in
materia.";
  Considerata  la  necessita'  di  rinviare  alla  presentazione  del
certificato  sul  bilancio   dell'esercizio  successivo  la  disposta
produzione della  suddetta tabella,  essendo in corso  di definizione
gli studi di fissazione dei  parametri obiettivi basati su un calcolo
di normalita'  dei dati dell'ultimo triennio  disponibile, secondo il
disposto dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 342 del 15
settembre 1997;
  Considerata   la  necessita'   di   emanare   le  modalita'   della
certificazione  relativa al  bilancio  di  previsione dell'anno  1998
nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione;
  Sentite  l'associazione  nazionale  dei comuni  italiani,  l'Unione
delle  province d'Italia  e l'Unione  nazionale comuni,  comunita' ed
enti della montagna;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I comuni,  le province e  le comunita' montane devono  compilare un
certificato  sul bilancio  1998  conforme agli  allegati modelli  che
fanno parte integrante del presente decreto.
  Detto certificato  va allegato al  bilancio di previsione e  con lo
stesso  inviato al  competente organo  regionale di  controllo in  un
originale e sei copie autenticate.
  L'organo regionale  di controllo, dopo  aver attestato in  calce al
certificato  che lo  stesso e'  regolarmente compilato  e corrisponde
alle  previsioni  del  bilancio  divenuto esecutivo,  lo  inoltra  in
originale e  tre copie autenticate, entro  dieci giorni dall'avvenuto
esame e comunque  entro il 30 aprile 1998  alle prefetture competenti
per territorio,  alla presidenza  della giunta regionale  della Valle
d'Aosta, per gli enti e le comunita' montane di quella regione, ed al
commissariato  del Governo  competente per  gli enti  e le  comunita'
montane delle province di Bolzano e Trento.
  Il  comitato  regionale  di  controllo invia,  inoltre,  copia  del
certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato.
  Le  prefetture, la  presidenza della  giunta regionale  della Valle
d'Aosta per gli  enti e le comunita' montane di  quella regione ed il
commissariato  del Governo  competente per  gli enti  e le  comunita'
montane delle  province di  Bolzano e  Trento, provvedono  ad inviare
l'originale  dei certificati  relativi  agli enti  ed alle  comunita'
montane,  al  Ministero dell'interno  ed  una  copia dei  certificati
stessi alla Corte dei conti - Sezione enti locali, ed all'I.S.T.A.T.