IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale prevede, nella disciplina a regime dei trasferimenti erariali, che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno; Visto l'art. 44, comma 2, del suddetto decreto il quale prevede che le modalita' della certificazione siano stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento con decreto del Ministro dell'interno; Visto l'art. 55, comma 2, della legge dell'8 giugno 1990, n. 142, nel quale e' stabilito che i comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante: "ordinamento finanziario e contabile degli enti locali"; Visto l'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel quale e' stato prorogato al 28 febbraio 1998 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1998; Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 15 settembre 1997, n. 342, che recita: "Al comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: ebis) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia."; Considerata la necessita' di rinviare alla presentazione del certificato sul bilancio dell'esercizio successivo la disposta produzione della suddetta tabella, essendo in corso di definizione gli studi di fissazione dei parametri obiettivi basati su un calcolo di normalita' dei dati dell'ultimo triennio disponibile, secondo il disposto dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 342 del 15 settembre 1997; Considerata la necessita' di emanare le modalita' della certificazione relativa al bilancio di previsione dell'anno 1998 nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione; Sentite l'associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna; Decreta: Art. 1. I comuni, le province e le comunita' montane devono compilare un certificato sul bilancio 1998 conforme agli allegati modelli che fanno parte integrante del presente decreto. Detto certificato va allegato al bilancio di previsione e con lo stesso inviato al competente organo regionale di controllo in un originale e sei copie autenticate. L'organo regionale di controllo, dopo aver attestato in calce al certificato che lo stesso e' regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo, lo inoltra in originale e tre copie autenticate, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque entro il 30 aprile 1998 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunita' montane di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento. Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato. Le prefetture, la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti e le comunita' montane di quella regione ed il commissariato del Governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare l'originale dei certificati relativi agli enti ed alle comunita' montane, al Ministero dell'interno ed una copia dei certificati stessi alla Corte dei conti - Sezione enti locali, ed all'I.S.T.A.T.