IL MINISTRO DEL TESORO 
                           di concerto con 
                             IL MINISTRO 
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
  Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 3 maggio 1990, n.  101,  recante:
"Norme sulla promozione della partecipazione a  societa'  ed  imprese
miste all'estero", e in paticolare l'articolo  4,  comma  1,  periodo
primo, che prevede che  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di
concerto con il Ministro del commercio con l'estero,  sono  stabilite
le modalita', le condizioni e l'importo massimo dei crediti agevolati
che il Mediocredito  centrale  e'  autorizzato  a  concedere  per  il
parziale finanziamento della  quota  di  capitale  di  rischio  degli
operatori  italiani  nelle  societa'  e  imprese   miste   all'estero
partecipate dalla SIMEST S.p.a.; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, periodi secondo e terzo, della  citata
legge n. 100/1990, che prevedono che il tasso di  interesse  di  tali
crediti agevolati in ogni caso e' stabilito in misura pari al 50%  di
quello  di  riferimento  determinato   per   il   credito   agevolato
industriale ai sensi dell'articolo  20  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902,  in  vigore  alla  data  di
stipula del contratto di finanziamento, e che i relativi oneri sono a
carico del fondo istituito ai sensi dell'articolo 3  della  legge  28
maggio 1973, n. 295; 
  Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge  n.  100/1990,  che
prevede che in caso di  mancato  conferimento  anche  parziale  della
prevista quota di capitale di rischio nella societa' o impresa  mista
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del  decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla  legge  29
luglio 1981, n. 394; 
  Visti i decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
per il commercio estero del 29 aprile 1992, del 30 maggio 1995 e  del
24 ottobre 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana rispettivamente il 4 novembre 1992,  n.  260,  il  6  giugno
1995, n. 130, ed il 28 ottobre 1995, n. 253,  emanati  in  attuazione
dell'articolo 4,  comma  1,  periodo  primo  della  citata  legge  n.
100/1990; 
  Vista la legge 12 agosto 1993, n. 312, concernente: "Abolizione del
"fixing" delle valute e  definizione  di  un  cambio  alternativo  di
riferimento"; 
  Vista la legge 26 novembre 1993,  n.  489,  che  ha  disposto,  fra
l'altro,  la  trasformazione  in  societa'   per   azioni   dell'ente
creditizio pubblico "Istituto centrale per il credito a medio termine
(Mediocredito centrale)"; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti,  ed  in
particolare  l'articolo  3,  relativo  al  controllo  preventivo   di
legittimita' sugli atti non aventi forza di legge; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1997; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata, a norma del comma 3 dell'articolo 17 della  citata  legge
n. 400/1988, con nota in data 22 aprile 1997; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il Mediocredito centrale S.p.a. puo' concedere crediti agevolati
in lire alle imprese italiane per  il  parziale  finanziamento  della
loro quota di capitale di rischio  nelle  societa'  o  imprese  miste
all'estero partecipate dalla Societa' italiana per le  imprese  miste
all'estero S.p.a. (SIMEST). 
  2. L'agevolazione di cui al precedente comma 1 puo' essere concessa
sia per finanziare l'acquisizione di  quote  in  societa'  o  imprese
miste  all'estero  non  ancora   costituite,   sia   per   finanziare
l'acquisizione di quote in societa' o imprese miste  all'estero  gia'
costituite. In quest'ultima ipotesi la quota  eventualmente  detenuta
in  precedenza  dalla  stessa  impresa  richiedente,  deve  risultare
interamente versata. 
  3. L'agevolazione finanziaria di cui al  precedente  comma  1  puo'
essere concessa ai finanziamenti concernenti operazioni per le  quali
la quota  di  capitale  di  rischio  non  e'  acquisita  dall'impresa
italiana prima della data  della  delibera  di  partecipazione  della
Simest  nella  societa'  o  impresa  mista  all'estero.   L'operatore
italiano  puo'  presentare  domanda  di  finanziamento  agevolato  al
Mediocredito centrale S.p.a.  anche  prima  della  predetta  delibera
della SIMEST e comunque non oltre tre mesi dalla data della stessa. 
  4. L'agevolazione finanziaria di cui al precedente comma 1 non puo'
cumularsi con le analoghe provvidenze disposte da altre leggi vigenti
in  materia.  Tale  agevolazione  puo'  invece  sussistere  anche  in
presenza di  interventi  finanziari  resi  disponibili  da  organismi
internazionali  operanti   nel   settore   della   promozione   degli
investimenti all'estero e  concessi  sia  direttamente  alle  imprese
italiane sia per il tramite del Mediocredito centrale S.p.a. 
  5. Sono accolte con priorita' le domande di finanziamento  avanzate
dalle piccole e medie imprese. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposioni di legge alle quali e' operato il  rinvio.
          Restano invariati   il valore e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

    
           Note alle premesse: 
            - L'art. 3  della  legge  28  maggio  1973,  n.  295,  ha
          istituito un fondo gestito dal  Mediocredito  centrale  per
          conto del Ministero del tesoro, al quale fanno carico anche
          gli oneri derivanti dal pagamento del contributo  in  conto
          interessi relativi ai crediti agevolati ai sensi  dell'art.
          4 della legge n. 100/1990. 
            - Il testo dell'art. 7 del D.-L. 28 maggio 1981, n.  251,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1981, n. 147,
          e convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  29
          luglio 1981, n. 394 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1981,  n.
          206), e' il seguente: 
            "Art. 7. - In caso di mancata  realizzazione  dell'intero
          programma,  l'impresa  e'  tenuta  alla  restituzione   del
          finanziamento erogato, con gli interessi al tasso fisso  di
          riferimento. 
            Qualora la mancata  realizzazione  dell'intero  programma
          dipenda  da  causa  non  imputabile  all'imprenditore,   la
          restituzione del finanziamento erogato, con  gli  interessi
          pari al minimo previsto per il  finanziamento  dei  crediti
          all'esportazione ai  sensi  dell'art.  18  della  legge  24
          maggio 1977,  n.  227,  e'  limitata  alle  spese  che  non
          risultino giustificate da idonea documentazione. 
            Per il recupero delle somme di cui al presente  articolo,
          il Mediocredito centrale e' autorizzato ad avvalersi  della
          procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639". 
            - La legge 26 novembre 1993, n. 489, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1993, n. 284. 
            - La legge 14 gennaio 1994, n. 20,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10. 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nella materia di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materia  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione della 
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.