Avvertenza:
  Si procede alla  ripubblicazione del testo della  legge 27 dicembre
1997,  n. 450,  ai sensi  dell'art. 8,  comma 3,  del regolamento  di
esecuzione  del testo  unico delle  disposizioni sulla  promulgazione
delle  leggi,  sulla  emanazione  dei decreti  del  Presidente  della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986,
n. 217, corredato  delle relative note, previste  dall'art. 10, comma
3, del D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092. Resta invariato il valore e
l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
                               Art. 1.
  1. Per l'anno 1998, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in  termini di competenza in  lire 87.800 miliardi,
al netto  di lire 28.807  miliardi per regolazioni  debitorie. Tenuto
conto delle  operazioni di rimborso  di prestiti, il  livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 362 -  ivi compreso l'indebitamento all'estero per un
importo complessivo non  superiore a lire 4.000  miliardi relativo ad
interventi non considerati  nel bilancio di previsione per  il 1998 -
resta fissato, in termini di competenza, in lire 429.800 miliardi per
l'anno finanziario 1998.
  2. Per gli  anni 1999 e 2000  il limite massimo del  saldo netto da
finanziare del  bilancio pluriennale  a legislazione  vigente, tenuto
conto   degli  effetti   della   presente   legge,  e'   determinato,
rispettivamente, in lire 86.400 miliardi  ed in lire 62.200 miliardi,
al  netto di  lire  26.247 miliardi  per l'anno  1999  e lire  23.677
miliardi per  l'anno 2000, per  le regolazioni debitorie;  il livello
massimo del  ricorso al  mercato e' determinato,  rispettivamente, in
lire 377.800  miliardi ed in  lire 252.000 miliardi. Per  il bilancio
programmatico  degli anni  1999 e  2000 il  limite massimo  del saldo
netto da  finanziare e' determinato, rispettivamente,  in lire 80.600
miliardi ed in lire 60.750 miliardi ed il livello massimo del ricorso
al mercato e' determinato,  rispettivamente, in lire 372.000 miliardi
ed in lire 250.800 miliardi.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica  italiana,  approvato  con  D.P.R.  28  dicembre
          1985,  n.  1092,  al  fine  di  facilitare la lettura delle
          disposioni di legge alle  quali  e'  operato  il    rinvio.
          Restano   invariati   il valore  e  l'efficacia degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
           Nota all'articolo 1:
            - Il testo dell'art. 11 della   legge 5 agosto  1978,  n.
          468  (Riforma  di  alcune   norme di contabilita'  generale
          dello Stato  in    materia  di  bilancio),  come  sotituito
          dall'art.  5    della  legge 23 agosto 1988, n.  362, e' il
          seguente:
            "Art. 11   (Legge finanziaria). -   1.  Il  Ministro  del
          tesoro,  di concert   o  con  il  Ministro del  bilancio  e
          della  programmazione economica e  con il   Ministro  delle
          finanze,   presenta     al  Parlamento  entro  il  mese  di
          settembre, il disegno di legge finanziaria.
            2. La  legge finanziaria, in coerenza  con gli  obiettivi
          di   cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il
          quadro di  riferimento  finanziario    per    il    periodo
          compreso  nel   bilancio   pluriennale  e provvede,  per il
          medesimo  periodo,    alla  regolazione     annuale   delle
          grandezze previste  dalla legislazione  vigente al fine  di
          adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
            3.  La  legge  finanziaria  non    puo'  introdurre nuove
          imposte, tasse e contributi, ne' puo'  disporre  nuove    o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
            a)  le   variazioni  delle  aliquote,  delle   detrazioni
          e  degli scaglioni, le altre   misure  che  incidono  sulla
          determinazione del quantum   della  prestazione,  afferenti
          imposte  indirette,   tasse canoni, tariffe e contributi in
          vigore,  con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui
          essa si   riferisce, nonche' le  correzioni  delle  imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
            b)    il  livello    massimo  del    ricorso al   mercato
          finanziario  e del saldo  netto da  finanziare in   termini
          di    competenza, per   ciascuno degli  anni    considerati
          dal   bilancio   pluriennale,     comprese    le  eventuali
          regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
            c)   la   determinazione,  in  apposita tabella,  per  le
          leggi   che dispongono   spese a    carattere  pluriennale,
          delle  quote    destinate  a gravare su ciascuno degli anni
          considerati;
            d) la determinazione, in apposita  tabella della quota da
          iscrivere nel   bilancio   di   ciascuno      degli    anni
          considerati    dal    bilancio pluriennale per le  leggi di
          spesa permanente  la cui quantificazione e'  rinviata  alla
          legge finanziaria;
            e)    la  determinazione,    in apposita   tabella, delle
          riduzioni, per ciascuno  degli    anni   considerati    dal
          bilancio     pluriennale,  di autorizzazioni legislative di
          spesa;
            f)   gli   stanziamenti   di   spesa,      in    apposita
          tabella,   per   il rifinanziamento,  per non  piu'  di  un
          anno,  di   norme vigenti   che prevedono  interventi    di
          sostegno  dell'economia classificati  fra le spese in conto
          capitale;
            g)   gli   importi      dei   fondi   speciali   previsti
          dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle:
            h) l'importo complessivo massimo  destinato, in  ciascuno
          degli  anni  compresi    nel    bilancio  pluriennale,   al
          rinnovo   dei contratti   del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93,  ed alle
          modifiche    del  trattamento  economico  e   normativo del
          personale dipendente   da pubbliche    amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
            i)    altre regolazioni  meramente quantitative  rinviate
          alla  legge finanziaria dalle leggi vigenti.
            4. La legge   finanziaria  indica  altresi'  quale  quota
          delle  nuove  o maggiori entrate  per ciascun anno compreso
          nel bilancio pluriennale non  puo' essere   utilizzata  per
          la  copertura di  nuove o  maggiori spese.
            5.     In     attuazione    dell'articolo   81,    quarto
          comma,    della Costituzione, la legge  finanziaria    puo'
          disporre,  per ciascuno degli anni  compresi  nel  bilancio
          pluriennale, nuove  o  maggiori  spese correnti,  riduzioni
          di  entrata  e nuove  finalizzazioni  nette  da  iscrivere,
          ai  sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte
          corrente,  nei  limiti delle  nuove   o   maggiori  entrate
          tributarie,  extratributarie   e   contributive   e   delle
          riduzioni  permanenti  di autorizzazioni di spesa corrente.
            6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura
          di cui al comma 5, le nuove o maggiori  spese disposte  con
          la  legge  finanziaria non possono concorrere a determinare
          tassi di evoluzione delle spese medesime, sia  correnti che
          in    conto  capitale,  incompatibili     con   le   regole
          determinate,   ai sensi dell'articolo  3, comma 2,  lettera
          e), nel documento di  programmazione  economicofinanziaria,
          come deliberato dal Parlamento".