IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto  legislativo 19 novembre 1997, n.  414, emanato in
attuazione della delega di cui all'art.  7 della legge 3 aprile 1997,
n. 94, che disciplina  le attivita' informatiche dell'amministrazione
statale in materia finanziaria e contabile;
  Considerato:
  che, ai sensi dell'art. 1,  comma 2, del citato decreto legislativo
n. 414 del 1997, con decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione  economica (di seguito denominato  Ministro), da
emanarsi entro sei  mesi dall'entrata in vigore  del predetto decreto
legislativo n.  414 del  1997, sentita l'autorita'  per l'informatica
nella pubblica amministrazione (AIPA), sono individuate le specifiche
attivita' informatiche riservate allo  Stato, da svolgere mediante un
organismo a struttura societaria, con  unica ed esclusiva funzione di
servizio  per  lo  Stato,  che  opera  secondo  indirizzi  strategici
stabiliti dall'amministrazione;
  che la partecipazione azionaria  nel predetto organismo a struttura
societaria deve  essere interamente posseduta,  anche indirettamente,
dal Tesoro dello Stato;
  che il  Ministero del tesoro,  del bilancio e  della programmazione
economica (di seguito denominato Ministero) detiene indirettamente la
partecipazione totalitaria nella CONSIP S.p.a. (di seguito denominata
Societa') per il  tramite della CONSAP S.p.a., titolare  del 100% del
capitale della CONSIP S.p.a. ed a sua volta interamente posseduta dal
Tesoro dello Stato;
  che la  Societa', ai  sensi dell'art.  4 del  suo statuto,  "ha per
oggetto unico ed esclusivo  l'esercizio di attivita' informatiche per
conto di amministrazioni dello Stato"  e che essa e' stata istituita,
anche nell'esercizio dei poteri spettanti al Ministero come azionista
unico della CONSAP S.p.a., per  l'esclusivo svolgimento di compiti di
natura  non commerciale  ne' industriale  nell'interesse e  per conto
dello  Stato  e  dello  stesso Ministero,  nel  settore  dei  servizi
informatici necessari allo  svolgimento delle attivita' istituzionali
in materia finanziaria e contabile;
  che  la  Societa'  riveste   tutti  i  caratteri  dell'organismo  a
struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per
lo Stato,  di cui  all'art. 1,  comma 2,  del decreto  legislativo 19
novembre 1997, n. 414 e si pone come organismo societario equiparato,
per gli  effetti di cui al  decreto legislativo 12 febbraio  1993, n.
39,  e  successive   modificazioni,  alle  amministrazioni  pubbliche
previste dall'art. 1,  comma 1, del citato decreto  legislativo n. 39
del 1993  e che la Societa',  anche ai sensi del  nono "considerando"
della   direttiva   92/50/CEE,    si   configura,   altresi',   quale
amministrazione  aggiudicataria ai  sensi della  direttiva 92/50/CEE,
nonche' ai sensi della relativa normativa nazionale di attuazione;
  Ritenuta l'opportunita' di identificare e costituire formalmente la
Societa', cosi' configurata, come  l'organismo a struttura societaria
previsto dall'art.  1, comma 2,  del decreto legislativo  19 novembre
1997,  n.  414, al  quale  affidare,  nell'assetto organizzativo  del
Ministero,  i compiti  e  i  servizi informatici  di  cui al  decreto
legislativo predetto;
  Ritenuta la necessita' e  l'opportunita', in attesa dell'emanazione
del decreto  di cui all'art. 1,  comma 2, del decreto  legislativo n.
414  del  1997, diretto  a  stabilire  il complesso  delle  attivita'
informatiche del  Ministero riservate  allo Stato, di  individuare in
via  di   urgenza  e  transitoriamente  alcuni   servizi  informatici
essenziali   ed  indispensabili   per   l'esercizio  delle   funzioni
istituzionali  del Ministero,  da  svolgere mediante  un organismo  a
struttura societaria  ai sensi del richiamato  decreto legislativo n.
414  del 1997,  al fine  prioritario  di garantire  la continuita'  e
l'efficienza  dei  servizi  stessi  e  il  pieno  assolvimento  della
relativa funzione di supporto ai  processi decisionali del Governo in
materia di politiche finanziarie e di bilancio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il  Ministero, per  lo svolgimento delle  attivita' informatiche
riservate allo  Stato ai  sensi del  decreto legislativo  19 novembre
1997, si  avvale dell'organismo a struttura  societaria CONSIP S.p.a.
che, in attesa  dell'emanazione del decreto di cui  all'art. 1, comma
2,  del  citato decreto  legislativo  n.  414  del 1997,  sulla  base
dell'art. 1, comma 4, del  citato decreto legislativo, puo' affidare,
in via eccezionale e transitoria e  per un periodo massimo di 18 mesi
dalla data  di entrata  in vigore  del ripetuto  decreto legislativo,
direttamente a  fornitori esterni  i servizi  informatici individuati
come  essenziali ed  indispensabili  per  l'esercizio delle  funzioni
istituzionali del Ministero.