IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali; Visto il secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si e' stabilito, fra l'altro, che con propri decreti il Ministro del tesoro, puo' procedere al rimborso anticipato dei titoli emessi; Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, come sostituito dall'art. 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in virtu' del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni di mercato, puo' procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri; Visto il decreto ministeriale n. 593489 del 10 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1995, con il quale il Tesoro e' autorizzato a contrarre, con un consorzio di banche nazionali ed estere, un prestito internazionale dell'importo fino a 5 miliardi di ECU, della durata di cinque anni, al tasso di interesse pari al "London Interbank Offered Rate" (LIBOR) per depositi in ECU piu' un margine dello 0,08%; Visto, in particolare, l'art. 2, terzo comma, del predetto decreto ministeriale del 10 aprile 1995, per effetto del quale il Tesoro ha la facolta' di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, ogni singola tranche del prestito; Visto il contratto stipulato in data 11 aprile 1995 tra il Tesoro ed un consorzio di banche coordinato dalla Morgan Guaranty Trust Company of New York, che disciplina i termini e condizioni del prestito, nonche' tutti i rapporti derivanti dall'accensione del prestito medesimo, prevedendo fra l'altro che la notizia relativa al rimborso anticipato parziale o totale del prestito venga comunicata alla Morgan Guaranty Trust Company of New York cinque giorni lavorativi antecedenti la scadenza del periodo di computo degli interessi; Visto il decreto ministeriale n. 594310 dell'8 settembre 1995, con il quale e' stato accertato che il suddetto prestito e' costituito da cinque tranches, di importo pari a 1 miliardo di ECU ciascuna, definendone - fra l'altro - le date di pagamento degli interessi; Visto, in particolare l'art. 3, secondo comma, del su menzionato decreto del 10 aprile 1995, che da' facolta' al Tesoro di optare, per il pagamento degli interessi, per periodi di computo di varia durata; Considerato che con decreto ministeriale n. 179565 del 9 luglio 1997, si e' provveduto ad optare, ai fini del pagamento degli interessi, per un periodo di computo semestrale, e che, di conseguenza, tale periodo avra' scadenza il 28 gennaio 1998 in relazione alla seconda tranche del prestito suddetto; Visto il decreto ministeriale n. 594398 del 2 ottobre 1995, con il quale sono stati regolati i rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, relativamente al servizio finanziario del prestito su menzionato; Attesa l'opportunita' di procedere al rimborso anticipato della seconda tranche, alla scadenza del 28 gennaio 1998, relativa al predetto prestito, per un importo pari a 1.000 milioni di ECU, al fine distribuire in maniera piu' conveniente, nel corso dei prossimi anni, la spesa per interessi e rimborso di capitale del debito; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 10 aprile 1995, e relativo contratto stipulato in data 11 aprile 1995, entrambi citati in premessa, il Tesoro provvedera', il 28 gennaio 1998, al rimborso anticipato della seconda tranche del prestito, di cui al medesimo decreto ministeriale, per un importo pari a 1.000 milioni di ECU. Il rimborso verra' effettuato alla pari.