IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, in virtu'  del quale il Ministro del tesoro e'
autorizzato   ad  effettuare   operazioni   di  indebitamento   anche
attraverso l'emissione di prestiti internazionali;
  Visto  il secondo  comma dell'art.  9 del  decreto-legge 20  maggio
1993, n.  149, convertito, con  modificazioni, nella legge  19 luglio
1993, n.  237, con  il quale  si e' stabilito,  fra l'altro,  che con
propri decreti  il Ministro  del tesoro,  puo' procedere  al rimborso
anticipato dei titoli emessi;
  Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
come sostituito dall'art. 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662,  in virtu'  del quale  il Ministro  del tesoro,  tenuto conto
delle condizioni di mercato, puo' procedere alla ristrutturazione dei
propri debiti esteri;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 593489  del  10  aprile  1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100  del 2 maggio 1995, con il
quale  il Tesoro  e' autorizzato  a  contrarre, con  un consorzio  di
banche nazionali  ed estere, un prestito  internazionale dell'importo
fino a 5  miliardi di ECU, della  durata di cinque anni,  al tasso di
interesse  pari  al  "London  Interbank  Offered  Rate"  (LIBOR)  per
depositi in ECU piu' un margine dello 0,08%;
  Visto, in particolare, l'art. 2,  terzo comma, del predetto decreto
ministeriale del 10  aprile 1995, per effetto del quale  il Tesoro ha
la facolta' di rimborsare anticipatamente,  in tutto o in parte, ogni
singola tranche del prestito;
  Visto il contratto  stipulato in data 11 aprile 1995  tra il Tesoro
ed  un consorzio  di banche  coordinato dalla  Morgan Guaranty  Trust
Company  of New  York,  che  disciplina i  termini  e condizioni  del
prestito,  nonche' tutti  i  rapporti  derivanti dall'accensione  del
prestito medesimo, prevedendo fra l'altro  che la notizia relativa al
rimborso anticipato  parziale o totale del  prestito venga comunicata
alla  Morgan  Guaranty  Trust  Company  of  New  York  cinque  giorni
lavorativi  antecedenti  la scadenza  del  periodo  di computo  degli
interessi;
  Visto il decreto ministeriale n.  594310 dell'8 settembre 1995, con
il quale e' stato accertato che il suddetto prestito e' costituito da
cinque  tranches, di  importo  pari  a 1  miliardo  di ECU  ciascuna,
definendone - fra l'altro - le date di pagamento degli interessi;
  Visto, in  particolare l'art. 3,  secondo comma, del  su menzionato
decreto del 10 aprile 1995, che da' facolta' al Tesoro di optare, per
il pagamento degli interessi, per periodi di computo di varia durata;
  Considerato che  con decreto  ministeriale n.  179565 del  9 luglio
1997,  si  e' provveduto  ad  optare,  ai  fini del  pagamento  degli
interessi,  per  un   periodo  di  computo  semestrale,   e  che,  di
conseguenza,  tale  periodo avra'  scadenza  il  28 gennaio  1998  in
relazione alla seconda tranche del prestito suddetto;
  Visto il decreto ministeriale n. 594398  del 2 ottobre 1995, con il
quale  sono stati  regolati  i  rapporti tra  il  Tesoro  e la  Banca
d'Italia,  relativamente  al  servizio finanziario  del  prestito  su
menzionato;
  Attesa  l'opportunita' di  procedere al  rimborso anticipato  della
seconda  tranche, alla  scadenza  del 28  gennaio  1998, relativa  al
predetto prestito,  per un importo  pari a  1.000 milioni di  ECU, al
fine distribuire in maniera piu'  conveniente, nel corso dei prossimi
anni, la spesa per interessi e rimborso di capitale del debito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti di  cui all'art. 2, comma 3, del decreto
ministeriale 10 aprile  1995, e relativo contratto  stipulato in data
11 aprile 1995,  entrambi citati in premessa,  il Tesoro provvedera',
il 28 gennaio 1998, al  rimborso anticipato della seconda tranche del
prestito, di  cui al  medesimo decreto  ministeriale, per  un importo
pari a 1.000 milioni di ECU.
  Il rimborso verra' effettuato alla pari.