IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Visto  il testo  unico  delle disposizioni  legislative in  materia
postale, di bancoposta e  di telecomunicazioni, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  marzo 1973,  n.  156,  ed  in
particolare gli articoli 2 e 139;
  Vista la  legge 22 maggio 1980,  n. 209, che modifica  gli articoli
398 e  399 del citato  testo unico relativamente alla  prevenzione ed
all'eliminazione   dei  disturbi   alle  radiotrasmissioni   ed  alle
radioricezioni;
  Visto  il decreto  ministeriale 31  gennaio 1983,  con il  quale e'
stato   approvato   il   piano  nazionale   di   ripartizione   delle
radiofrequenze,  pubblicato nel  supplemento ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
  Visto il decreto ministeriale 5 luglio  1983, con il quale e' stata
approvata  la  normativa  tecnica   per  i  telefoni  senza  cordone,
pubblicato nel  supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 210
del 2 agosto 1983;
  Visto  il decreto  ministeriale 2  luglio 1985,  con il  quale sono
state approvate le condizioni  per l'utilizzazione dei telefoni senza
cordone, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  173 del  24 luglio
1985;
  Vista  la legge  21 giugno  1986,  n. 317,  per l'attuazione  della
direttiva  83/189/CEE  relativa  alla  procedura  d'informazione  nel
settore  delle norme  e  delle regolamentazioni  tecniche -  notifica
96/382/I;
  Visto il  decreto ministeriale 11  febbraio 1987, n.  126, relativo
alla  prevenzione  ed  eliminazione   dei  disturbi  provocati  dagli
apparecchi telefonici senza cordone;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto ministeriale  9  maggio  1990, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n. 115  del 19  maggio 1990,  con cui  sono state
approvate  modifiche   al  piano  nazionale  di   ripartizione  delle
radiofrequenze;
  Vista  la legge  28 marzo  1991,  n. 109,  recante disposizioni  in
materia  di  allacciamenti  e   collaudi  degli  impianti  telefonici
interni;
  Visto il decreto  ministeriale 23 maggio 1992, n.  314, che approva
il  regolamento recante  disposizioni  di  attuazione della  predetta
legge 28 marzo 1991, n. 109;
  Visto il decreto ministeriale 4  maggio 1993 per l'attuazione della
direttiva  87/372/CEE  relativa  alla designazione  per  il  servizio
radiomobile cellulare digitale "GSM" delle bande di frequenza 905-914
e  950-959 MHz,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 137  del 14
giugno 1993;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1995, n.
166,  riguardante  il  regolamento recante  la  riorganizzazione  del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto il decreto  ministeriale 9 gennaio 1996, n.  125, che approva
il regolamento concernente modificazioni al codice di identificazione
delle apparecchiature terminali senza cordone;
  Visto il decreto legislativo 12  novembre 1996, n. 614, concernente
l'attuazione della direttiva 91/263/CEE  in materia di ravvicinamento
delle legislazioni  degli Stati membri relative  alle apparecchiature
terminali di  telecomunicazioni, incluso il  reciproco riconoscimento
della loro conformita', come  modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed
integrata dalla direttiva 93/97/CEE;
  Visto il decreto legislativo 12  novembre 1996, n. 615, concernente
l'attuazione della direttiva 89/336/CEE  in materia di ravvicinamento
delle legislazioni  degli Stati  membri relative  alla compatibilita'
elettromagnetica, modificata dalle direttive  92/31/CEE del 28 aprile
1992, 93/68/CEE del 22 luglio 1993 e 93/97/CEE del 29 ottobre 1993;
  Visto il decreto 17 aprile 1997, n. 160, recante il regolamento per
la   procedura  di   approvazione  nazionale   delle  apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
  Viste la NET4  relativa alle prescrizioni tecniche  generali per le
apparecchiature  connesse  all'interfaccia analogica  d'utente  nella
rete  telefonica  pubblica commutata  (PSTN),  la  norma tecnica  CEI
303-12 relativa ai requisiti essenziali per gli apparecchi telefonici
con collegamento  analogico alla  rete telefonica italiana,  la norma
armonizzata  europea   EN  60950  relativa  alla   sicurezza  per  le
apparecchiature   per  la   tecnologia  d'informazione   comprese  le
apparecchiature elettriche per ufficio e la norma armonizzata europea
EN 41003 relativa ai requisiti particolari di sicurezza elettrica per
apparecchiature da collegare alle reti di telecomunicazioni;
  Considerata l'opportunita' di rendere obbligatoria la norma tecnica
ETSI  (Istituto europeo  norme  di  telecomunicazioni) I-ETS-300  235
relativa alle catteristiche tecniche, condizioni di prova e metodi di
misura per la parte  radioelettrica degli apparecchi telefonici senza
cordone  operanti nella  banda dei  900  MHz e  denominati "CT1",  in
quanto  si  adegua  alle  piu' recenti  evoluzioni  tecnologiche  del
settore;
  Riconosciuta  la  necessita'  di   armonizzare  le  norme  tecniche
nazionali con  quelle dei  Paesi appartenenti  alla CEPT,  cosi' come
previsto dalle raccomandazioni CEPT T/R 01-05 e CEPT/ERC/REC 01-06;
  Visto il parere del consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni;
  Sentito    il   Ministero    dell'industria,   del    commercio   e
dell'artigianato;
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 163/97 reso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 novembre 1997;
  Vista la comunicazione  al Presidente del Consiglio  dei Ministri a
norma dell'art. 17, comma 3, della  citata legge n. 400/1988, nota GM
107662/4419 DL/CR del 28 novembre 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Per   "apparecchiatura  terminale"  si   intende  l'apparecchio
d'utente destinato ad essere  collegato direttamente o indirettamente
ad un punto terminale di una  rete pubblica di telecomunicazioni o ad
interfunzionare con  essa per  la trasmissione,  il trattamento  o la
ricezione  di informazioni.  Il collegamento  puo' essere  realizzato
mediante  un   sistema  cablato,   radio,  ottico  o   altro  sistema
elettromagnetico.
  2. Per "apparecchi telefonici  senza cordone in tecnica analogica",
si intendono gli apparecchi operanti nelle bande di frequenze 914-915
MHz/959-960 MHz  e denominati  CT1, cosi'  come definiti  nella norma
ETSI I-ETS-300 235.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.