IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare gli articoli 2 e 139; Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del citato testo unico relativamente alla prevenzione ed all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1983, con il quale e' stata approvata la normativa tecnica per i telefoni senza cordone, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 2 agosto 1983; Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1985, con il quale sono state approvate le condizioni per l'utilizzazione dei telefoni senza cordone, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 24 luglio 1985; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - notifica 96/382/I; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1987, n. 126, relativo alla prevenzione ed eliminazione dei disturbi provocati dagli apparecchi telefonici senza cordone; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1990, con cui sono state approvate modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, che approva il regolamento recante disposizioni di attuazione della predetta legge 28 marzo 1991, n. 109; Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1993 per l'attuazione della direttiva 87/372/CEE relativa alla designazione per il servizio radiomobile cellulare digitale "GSM" delle bande di frequenza 905-914 e 950-959 MHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, riguardante il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1996, n. 125, che approva il regolamento concernente modificazioni al codice di identificazione delle apparecchiature terminali senza cordone; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, concernente l'attuazione della direttiva 91/263/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformita', come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, concernente l'attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, modificata dalle direttive 92/31/CEE del 28 aprile 1992, 93/68/CEE del 22 luglio 1993 e 93/97/CEE del 29 ottobre 1993; Visto il decreto 17 aprile 1997, n. 160, recante il regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni; Viste la NET4 relativa alle prescrizioni tecniche generali per le apparecchiature connesse all'interfaccia analogica d'utente nella rete telefonica pubblica commutata (PSTN), la norma tecnica CEI 303-12 relativa ai requisiti essenziali per gli apparecchi telefonici con collegamento analogico alla rete telefonica italiana, la norma armonizzata europea EN 60950 relativa alla sicurezza per le apparecchiature per la tecnologia d'informazione comprese le apparecchiature elettriche per ufficio e la norma armonizzata europea EN 41003 relativa ai requisiti particolari di sicurezza elettrica per apparecchiature da collegare alle reti di telecomunicazioni; Considerata l'opportunita' di rendere obbligatoria la norma tecnica ETSI (Istituto europeo norme di telecomunicazioni) I-ETS-300 235 relativa alle catteristiche tecniche, condizioni di prova e metodi di misura per la parte radioelettrica degli apparecchi telefonici senza cordone operanti nella banda dei 900 MHz e denominati "CT1", in quanto si adegua alle piu' recenti evoluzioni tecnologiche del settore; Riconosciuta la necessita' di armonizzare le norme tecniche nazionali con quelle dei Paesi appartenenti alla CEPT, cosi' come previsto dalle raccomandazioni CEPT T/R 01-05 e CEPT/ERC/REC 01-06; Visto il parere del consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 163/97 reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 novembre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, nota GM 107662/4419 DL/CR del 28 novembre 1997; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Per "apparecchiatura terminale" si intende l'apparecchio d'utente destinato ad essere collegato direttamente o indirettamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni o ad interfunzionare con essa per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni. Il collegamento puo' essere realizzato mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico. 2. Per "apparecchi telefonici senza cordone in tecnica analogica", si intendono gli apparecchi operanti nelle bande di frequenze 914-915 MHz/959-960 MHz e denominati CT1, cosi' come definiti nella norma ETSI I-ETS-300 235.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.