IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizione sulla riscossione delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1988, n. 43, che istituisce il servizio di riscossione dei tributi e, in particolare, l'art. 73, comma 4, che prevede l'invio alla ragioneria provinciale dello Stato di una distinta riepilogativa del versamenti effettuati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' l'art. 39, che stabilisce l'obbligo per i concessionari del servizio riscossione tributi di rendere il conto giudiziale della gestione relativa ai versamenti diretti; Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, approvato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro del 28 dicembre 1993, n. 567; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994, che approva, tra l'altro, i moduli relativi alla rendicontazione degli incassi eseguiti relativamente ai versamenti diretti; Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 23 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 1995, concernente l'individuazione dei dati che il sistema informativo del Ministero delle finanze deve trasmettere al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, relativamente alle contabilita' tenute dai concesisonari sui conti fiscali, nonche' le modalita', i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati stessi; Visto l'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, che prevede l'obbligo da parte dei concessionari di versare entro il 15 dicembre di ogni anno a titolo di acconto, una somma pari al 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni a cui all'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, che dispone la soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento dello entrate e dal Dipartimento del territorio con effetto dal 1 gennaio 1998 e l'art. 4, che affida al concessionario la riscossione, con le modalita' previste per il conto fiscale, delle entrate gia' riscosse dai citati servizi; Visti il capo III e il capo IV del predetto decreto legislativo n. 237, che disciplinano le modalita' di vesamento delle entrate e gli adempimenti in materia di pagamenti e di contabilita'; Visto in particolare l'art. 13 del predetto capo IV, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per stabilire le modalita' relative alla tenuta della contabilita' delle somme riscosse o a quelle versate da parte del concessionario, le modalita' per la resa della contabilita' amministrativa a cui all'art. 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto il pare della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nell'adunanza del 2 dicembre 1997; Decreta: Art. 1. 1. E' approvata la distinta riepilogativa di cui all'allegato 1 relativa alle somme riscosse allo sportello, anche mediante delega bancaria e mediante conto corrente postale vincolato, riferite ai versamenti diretti ordinari, ai versamenti delle somme di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, precedentemente riscosso dai servizi di cassa degli uffici finanziari e ai versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. La distinta di cui al comma 1 e' compilata mensilmente, separatamente per il conto della competenza e per quello dei residui, a cura dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con dettaglio giornaliero per ciascun capitolo/articolo di bilancio, secondo i criteri stabili nei successivi articoli. Essa e' consegnata alla competente ragioneria provinciale dello Stato, in triplice esemplare, entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferisce; due esemplari sono restituiti con visto di ricevuta. 3. Alla distinta e' allegato un elenco riepilogativo degli ordini di pagamento per le spese di notifica effettivamente eseguiti nel mese, mentre i songoli ordini in originale vanno allegati al conto giudiziale.