IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
              IL  MINISTRO  DEL  TESORO,  DEL  BILANCIO
                 E  DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, recante  disposizione  sulla riscossione  delle imposte  sui
redditi;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  23 gennaio 1988,
n. 43,  che istituisce il servizio  di riscossione dei tributi  e, in
particolare, l'art. 73, comma 4,  che prevede l'invio alla ragioneria
provinciale dello Stato di  una distinta riepilogativa del versamenti
effettuati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nonche'
l'art. 39, che stabilisce l'obbligo  per i concessionari del servizio
riscossione  tributi di  rendere il  conto giudiziale  della gestione
relativa ai versamenti diretti;
  Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, approvato con
decreto del  Ministro delle finanze  di concerto con il  Ministro del
tesoro del 28 dicembre 1993, n. 567;
  Visto  il decreto  ministeriale  30 dicembre  1993, pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n. 4  alla  Gazzetta  Ufficiale n.  5  dell'8
gennaio  1994,  che approva,  tra  l'altro,  i moduli  relativi  alla
rendicontazione  degli incassi  eseguiti relativamente  ai versamenti
diretti;
  Visto  il decreto  del Ministro  delle finanze  di concerto  con il
Ministro  del  tesoro  23  maggio  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 1  giugno 1995, concernente l'individuazione dei
dati  che il  sistema informativo  del Ministero  delle finanze  deve
trasmettere al  sistema informativo  della Ragioneria  generale dello
Stato, relativamente  alle contabilita' tenute dai  concesisonari sui
conti fiscali, nonche'  le modalita', i termini  e le caratteristiche
tecniche di trasmissione dei dati stessi;
  Visto l'art. 9  del decreto-legge 28 marzo 1997,  n. 79, convertito
nella legge  28 maggio 1997, n.  140, che prevede l'obbligo  da parte
dei concessionari  di versare  entro il  15 dicembre  di ogni  anno a
titolo  di acconto,  una  somma  pari al  20  per  cento delle  somme
riscosse nell'anno  precedente per  effetto delle disposizioni  a cui
all'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto l'art. 1  del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n. 237, che
dispone la  soppressione dei servizi  autonomi di cassa  degli uffici
dipendenti  dal Dipartimento  dello  entrate e  dal Dipartimento  del
territorio con effetto  dal 1 gennaio 1998 e l'art.  4, che affida al
concessionario la riscossione, con le modalita' previste per il conto
fiscale, delle entrate gia' riscosse dai citati servizi;
  Visti il capo III e il  capo IV del predetto decreto legislativo n.
237, che disciplinano  le modalita' di vesamento delle  entrate e gli
adempimenti in materia di pagamenti e di contabilita';
  Visto in  particolare l'art. 13  del predetto capo IV,  che prevede
l'emanazione di  un decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto
con il Ministro del tesoro,  per stabilire le modalita' relative alla
tenuta della contabilita' delle somme  riscosse o a quelle versate da
parte del concessionario, le modalita' per la resa della contabilita'
amministrativa   a    cui   all'art.   252   del    regolamento   per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' le
notizie  di accertamento  e  di  riscossione di  cui  all'art. 2  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239;
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Visto il  pare della commissione  consultiva di cui all'art.  3 del
decreto del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43, reso
nell'adunanza del 2 dicembre 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E'  approvata la  distinta riepilogativa  di cui  all'allegato 1
relativa alle  somme riscosse  allo sportello, anche  mediante delega
bancaria  e mediante  conto corrente  postale vincolato,  riferite ai
versamenti  diretti  ordinari,  ai  versamenti  delle  somme  di  cui
all'art.  2   del  decreto  legislativo   9  luglio  1997,   n.  237,
precedentemente riscosso dai servizi di cassa degli uffici finanziari
e ai versamenti unitari di cui  al decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
  2.  La  distinta  di  cui  al comma  1  e'  compilata  mensilmente,
separatamente per il conto della competenza e per quello dei residui,
a cura dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con
dettaglio  giornaliero  per  ciascun capitolo/articolo  di  bilancio,
secondo i criteri stabili nei successivi articoli. Essa e' consegnata
alla  competente  ragioneria  provinciale dello  Stato,  in  triplice
esemplare, entro  il giorno 10  del mese  successivo a quello  cui si
riferisce; due esemplari sono restituiti con visto di ricevuta.
  3. Alla distinta  e' allegato un elenco  riepilogativo degli ordini
di pagamento  per le  spese di  notifica effettivamente  eseguiti nel
mese, mentre  i songoli ordini  in originale vanno allegati  al conto
giudiziale.