Alle sedi periferiche INPDAP A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni INPDAP Alla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro Alle prefetture della Repubblica Alla regione Valle d'Aosta Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano Ai provveditorati agli studi Alle corti di appello Alle direzioni provinciali del tesoro Alle ragionerie provinciali dello Stato e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro Al Ministero della sanita' - Gabinetto del Ministro Alla Corte dei conti - Segretariato generale Alle sezioni regionali della Corte dei conti Ai comitati regionali di controllo Alla Ragioneria generale dello Stato All'Istituto nazionale della previdenza sociale PREMESSA L'attuazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati per il quadriennio (come valenza giuridica) 1994-1997 e per i due bienni (come valenza economica) 1994-1995 e 1996-1997 riguardanti i comparti Regioni-Autonomie locali e Sanita', ha ben evidenziato la struttura delle retribuzioni, sia per i livelli funzionali che per la distinta area della dirigenza, mettendone in rilievo alcune caratteristiche determinanti ai fini della individuazione della retribuzione contributiva e pensionabile. Gia' con Circolare INPDAP n. 2 pubblicata su GU n. 11 del 15-1-96, e successivi chiarimenti emanati con note protocollate al n. 64032 del 3-6-96 e n.63486 del 17-2-97, si e' inteso fornire il quadro normativo delineatosi a seguito dell'estensione dell'art. 12 della legge n. 153/69 al settore pubblico, a datare dal 1 gennaio 1996. In queste sedi si e' piu' volte ribadito che rientra nell'imponibile contributivo tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di impiego, restando escluse dall'assoggettamento contributivo le sole voci espressamente elencate dal gia' citato art.12 e dal comma 15 dell'art. 2 della Legge n. 335/95. L'allargamento della base contributiva implica l'inclusione nella stessa di tutti quei compensi che per la loro aleatorieta' o caratteristiche intrinseche fino al 31-12-95 non erano considerati quiescibili, l'unica condizione e' che siano emolumenti percepiti in relazione all'attivita' lavorativa. Una volta accertato l'obbligo di versamento contributivo, rimane da stabilire come un emolumento incida ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Si ricorda, infatti, che in applicazione dell'art. 13 del D.L.vo. 503/92 al posto di un'unica quota di pensione calcolata in base all'anzianita' complessiva e alla retribuzione dell'ultimo giorno di servizio, si avranno due quote di pensione. La prima (A) sara' calcolata in base all'anzianita' contributiva maturata al 31-12-92 ed alla retribuzione annua pensionabile percepita l'ultimo giorno di servizio; l'altra (B) in base alla differenza delle aliquote di rendimento rilevate in corrispondenza dell'anzianita' di servizio alla cessazione e al 31-12-92 ed alla retribuzione risultante dalla media delle retribuzioni corrisposte dopo l' 1-1-93. Per esplicita previsione normativa (art.2 comma 11 Legge n. 335/95) l'ampliamento della base contributiva previsto dall'art. 2 comma 9 della citata legge di riforma interessera' esclusivamente la quota di pensione prevista dall'art. 13 lettera b) D.L.v.o 503/92 (ossia la quota "B" di pensione, che valuta le anzianita' maturate dopo il 1 gennaio 1993), concorrendo alla determinazione della retribuzione media pensionabile solo a decorrere dall' 1-1-96. Per il calcolo della quota "A" di pensione, la retribuzione contributiva dell'ultimo giorno di servizio andra' individuata secondo i criteri gia' fissati dall'art. 15 Legge 15-12-59 n. 1077, art. 27 Legge 23-4-81 n. 153 e art.30 Legge 26-4-83 n. 131. Piu' precisamente e' la risultante degli emolumenti fissi nell'ammontare, continuativi nel tempo, corrispettivi quale remunerazione dell'attivita' lavorativa svolta ed espressamente previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi di lavoro. Alla luce di quanto sopra premesso, si ritiene utile una indicazione puntuale delle voci contrattuali che concorrono a formare la retribuzione contributiva per le quali possono insorgere perplessita' circa la loro valorizzazione secondo quanto sopra esposto. C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PARTE ECONOMICA 1994-1995 L'art. 28 del C.C.N.L. per il personale appartenente al comparto Regioni - Autonomie Locali, del 6-4-95 pubblicato sul supplemento ordinario alla GU n. 211 del 9-9-95 ed integrato dall'accordo 15-2-96, struttura il trattamento economico su due fattori essenziali: a) trattamento fondamentale; b) trattamento accessorio. Il primo e' costituito da: 1) stipendio tabellare (art.29); 2) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita 3) indennita' integrativa speciale 4) livello economico differenziato Il secondo e' costituito da: 1) compensi per lavoro straordinario (art.31, comma 2 lettera a) 2) compensi per la produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi (art.31 comma 2 lettera e art.33) 3) premi per la qualita' delle prestazioni individuali (art.31, comma 2 lettera d e art.34) 4) indennita' speciali previste: - dall'art.31 comma 2 lettera b; - dall'art.31 comma 2 lettera c e dagli art. 35 e 36; - dall'art.37. Si rende opportuno precisare che alcune delle voci comprese nel trattamento accessorio, per le loro caratteristiche di fissita' e continuita' previste dagli artt.l5 e 16 L. 1077/59 e successive integrazioni, concorreranno a formare la retribuzione contributiva per il calcolo della quota "A" di pensione, come verra' di seguito dettagliatamente specificato. Gli artt. 29 e 30 disciplinano rispettivamente gli incrementi degli stipendi tabellari e gli effetti che i nuovi stipendi determinano sui trattamenti di quiescenza. Dal dettato dei suddetti articoli risulta evidente che i benefici economici, ivi compresa la indennita' di vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del contratto, sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95) e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94 - 31/12195). Dette disposizioni valgono esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, mentre agli effetti dell'indennita' premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Al riguardo si sottolinea che i conguagli di retribuzioni, spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, dovranno essere assoggettati a contribuzione secondo la disciplina previdenziale vigente al momento della loro corresponsione (aliquota di cassa). Lavoro straordinario (art. 31) Il compenso per lo straordinario effettuato rientrera' esclusivamente nella determinazione della seconda quota di pensione a partire dall' 1-1-96. Infatti per l'erogazione del suddetto emolumento si attinge ad apposito fondo utilizzato per il finanziamento della parte variabile della retribuzione. Produttivita' collettiva e miglioramento servizi (art.33) L'incentivo e' subordinato al raggiungimento di obiettivi prefissati, oggetto di riscontro da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione. Detto emolumento, corrisposto a seguito di accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata o integrativa aziendale, e' soggetto a contribuzione solo a decorrere dall'1-1-96 e pertanto, valutabile esclusivamente per il calcolo della seconda quota di pensione. Premi per la qualita' delle prestazioni individuali (art.34) Per le stesse considerazioni sopra indicate, detti emolumenti andranno utilizzati esclusivamente per il calcolo della seconda quota di pensione. Indennita' di area direttiva (art.35) E' riservata esclusivamente al personale delle Regioni inquadrato nelle qualifiche 7 ed 8 ed e finalizzata a remunerare particolari posizioni di responsabilita'. Tale indennita', di natura accessoria, revocabile e di importo variabile, incidera' per determinazione della seconda quota di pensione. Indennita' per il personale che operi in particolari condizioni (art.36) Tali emolumenti sono finanziati attraverso l'utilizzazione del fondo costituito per la determinazione della parte variabile della retribuzione e pertanto verranno valutati solo a decorrere dall' 1-1-96 per il calcolo della seconda quota di pensione. Le indennita' fino ad ora analizzate, ove spettanti, vengono attribuite al personale in servizio a decorrere dall' 1-1-96. Indennita' (art.37) Le indennita' indicate nel presente articolo competono dal 1 dicembre 1995, sono corrisposte per dodici mensilita' e sono lorde, mensili, fissi e ricorrenti. Assorbono, fino a concorrenza, le indennita' gia' riconosciute quiescibili dai precedenti contratti e date le loro caratteristiche rientrano nella retribuzione contributiva per la determinazione della prima quota di pensione. Unica eccezione e' rappresentata dall'indennita' di tempo potenziato, indicata al comma 2, che per espressa previsione contrattuale sara' utile ai fini pensionistici a decorrere dall'1-1-96, incidendo pertanto solo sulla seconda quota di pensione. E' da rilevare che la "integrazione tabellare" al personale dell'area di vigilanza che, il comma 1 lettera a) dell'articolo in esame, fissa nella misura annua di L. 1.030.000, per la sua stessa natura di voce integrativa dello stipendio, deve intendersi con effetto sulla tredicesima mensilita'. PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997 I benefici economici del CCNL per il biennio 1996-97, siglato il 16-3-96, si applicano al personale gia' in servizio presso Regioni-Autonomie locali alla data dell'1-1-96 o assunti successivamente secondo i criteri di cui all'art.30 comma 1 del CCNL stipulato il 6-4-95. Gli stipendi tabellari gia' stabiliti dall'art.29 del citato CCNL vengono incrementati all'1-1-96, 1-12-96 e 1-7-97, nella misura stabilita dall'art. 2. Il CCNL in esame ha mantenuto la struttura della retribuzione prevista dal precedente, incrementando solo l'importo delle somme corrisposte. CONTRATTO DIRIGENZA REGIONI-AUTONOMIE LOCALI PARTE ECONOMICA 1994-1995 L'art.33 del CCNL del personale dirigenziale del comparto Regioni - Autonomie Locali del 10.4.96, pubblicato sul Supplemento ordinario della G.U. n 101 del 2.5.96, disciplina la struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale, distinguendone le seguenti voci: 1) stipendio tabellare; 2) indennita' integrativa speciale; 3) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita; 4) retribuzione di posizione; 5) retribuzione di risultato. A decorrere dall'1-12-95 lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilita', della qualifica unica dirigenziale, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, e' stabilito in L. 32.977.000 cosi' determinato: a) stipendio tabellare dell'ex prima qualifica dirigenziale L. 25.211.000 (art 43 del DPR 333/90) b) incremento annuale derivante dall'applicazione del CCNL L. 2.484.000 ex I qualifica dirigenziale c) importo di 0,2 indennita' di funzione della ex I qualifica dirigenziale L. 5.042.000 (art. 38 del DPR 333/90) d) elemento distinto della retribuzione L. 240.000 Il personale proveniente dalla II qualifica dirigenziale godeva di uno stipendio tabellare annuo, ai sensi del DPR 333/90, di L. 33.593.000, quindi superiore a quello stabilito dal CCNL in esame; pertanto, in fase di prima applicazione il trattamento economico stipendiale dei Dirigenti di cui trattasi e' cosi' articolato: - stipendio tabellare nella misura dell'art. 34 comma 3 CCNL (L. 32.977.000); - maturato economico pensionabile non riassorbibile di L. 7.858.000, pari alla differenza tra l'importo del trattamento economico in godimento all'1-12-95 dalla sommatoria delle seguenti voci: - Stipendio tabellare ex art. 43 del DPR 333/90, L. 33.593.000 comprensivo dell'elemento distinto della retribuzione; - importo pari allo 0,1 dell'indennita' di funzione L. 3.359.000 (art.38 DPR 333/90) - Incrementi contrattuali di cui all'art. 34 del CCNL; L. 3.072.000 - Differenza tra l'importo dell'IIS in godimento L. 811.000 e quella della ex I qualifica funzionale. rispetto allo stipendio tabellare previsto dall'art. 34 CCNL (L. 32.977.000) Effetti nuovi trattamenti economici I benefici economici, ivi compresa l'indennita' di vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del contratto, sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95) e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94-31/12/95). Detta disposizione vale esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, mentre agli effetti dell'indennita' premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. La retribuzione di posizione di cui agli artt.40 e 41 del CCNL, nonche' il valore differenziale di posizione di cui all'art. 42, sostituiscono le indennita' di funzioni di cui all'art. 38 del DPR 333/90 e come tali sono utili ai fini pensionistici e dell'indennita' premio fine servizio, cosi' come gia' previsto per la citata indennita' di funzioni secondo le vigenti disposizioni. Retribuzione di posizione Al finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato si provvede, tramite apposito Fondo istituito a decorrere dal 31-12-95, utilizzando: A) l'ammontare delle risorse destinate all'indennita' di funzione di cui all'art. 38 del DPR 333/90, comprensivo della quota relativa alla 13 mensilita', nell'anno 1993, per la parte eccedente lo 0,2 della quota di pertinenza della 1 qualifica dirigenziale e per la parte eccedente lo 0,1 per la parte di pertinenza della 2 qualifica dirigenziale; B) una somma corrispondente al 6% calcolata sull'importo di cui alla lettera A); C) una somma pari al 0,85% del monte salari, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione, calcolato con riferimento all'anno 1993 e al solo personale con qualifica di dirigente; D) le risorse che specifiche disposizioni finalizzano all'espletamento di particolari funzioni, quali, ad esempio, quella dell'art.45 comma 8 del DPR 333/90 (indennita' gia' riconosciuta quiescibile dalla previgente normativa). Considerato che la retribuzione di posizione viene conferita utilizzando esclusivamente risorse gia' destinate al finanziamento di indennita' riconosciute pensionabili dalla previgente normativa, in quanto rivestono carattere di fissita' e continuita' si deduce che tale emolumento e' utile ai fini della determinazione della prima quota di pensione. La retribuzione di posizione viene corrisposta per tredici mensilita' da un minimo di L.10.000.000 ad un massimo di L. 70.000.000, in relazione alla competenza territoriale dell'ente e alla graduazione delle funzioni attribuite ai Dirigenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessita' organizzativa, alla responsabilita' gestionali interne ed esterne. Qualora l'indennita' di funzione gia' in godimento alla data del 30-6-95, diminuita di una quota pari allo 0,2 per i Dirigenti della ex 1 qualifica e dello 0,1 per i Dirigenti della ex 2 qualifica, risulti di importo superiore alla retribuzione di posizione di nuova attribuzione, il Dirigente conserva la relativa differenza, denominata valore differenziale di posizione, utile ai fini della 13 mensilita'; anche detto valore deve essere considerato utile ai fini della determinazione della prima quota di pensione. Tale considerazione e' avvalorata dal fatto che il valore differenziale di posizione e' finanziato dal fondo per la retribuzione di posizione con priorita' rispetto a tutte le altre modalita' di utilizzo; qualora tale fondo risultasse insufficiente, l'amministrazione dovra' utilizzare le risorse destinate alla retribuzione di risultato, che vengono temporaneamente ridotte in misura corrispondente. Retribuzione di risultato Al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato si provvede utilizzando: A) le risorse aggiuntive indicate nell'art.38 del CCNL; B) una quota non inferiore al 4% e non superiore all'8%, del fondo utilizzato per il finanziamento della retribuzione di posizione nei punti sopra indicati a), b) e c); C) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti dal personale per la quota di pertinenza di particolari categorie di dirigenti, quale, ad esempio, quella di cui all'art.69 comma 2 del DPR 268/87 (professionisti legali). La retribuzione di risultato dei Dirigenti viene correlata alla realizzazione dei progetti o programmi aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e nel rispetto della disponibilita' complessiva di spesa assegnata alle singole strutture. Poiche' tale emolumento non riveste le caratteristiche di fissita' e continuita' richieste dai menzionati art. 15 e 16 legge 1077/59 ai fini dell'assoggettabilita' a contribuzione, lo stesso rientrera' nella retribuzione contributiva e pensionabile solo a decorrere dall'1-1-96, in applicazione dell'art. 2 comma 9 legge 335/95, incidendo, pertanto, esclusivamente sulla seconda quota di pensione cosi' come previsto dall'art. 2 comma 11 della stessa legge. I compensi corrisposti ai professionisti legali e recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente vengono finanziati attingendo al fondo destinato alla retribuzione di risultato (art. 44 comma 2 del CCNL) e pertanto, rientrano nella determinazione della seconda quota di pensione. PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997 I benefici economici del presente contratto si applicano ai Dirigenti gia' in servizio presso le Aziende ed enti alla data dell'1-1-96 od assunti successivamente. Gli stipendi tabellari stabiliti dall'art.34 comma 3 del CCNL, stipulato il 10-4-96 vengono incrementati alle scadenze dell'1.1.96 e 1.12.96, con le modalita' e negli importi stabiliti dall'art.2 del C.C.N.L. pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14.3.97. Retribuzione di posizione La retribuzione di posizione del CCNL viene rideterminata rispettivamente all'1.1.97 e al 31.12.97, secondo i valori indicati nell'art. 4 del CCNL pubblicato sulla GU n. 61 del 14.3.97. C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' PARTE ECONOMICA 1994-1995 L'art. 40 del CCNL del personale comparto Sanita' dell'1-9-95, pubblicato sul supplemento ordinario alla GU n. 217 del 16-9-95, struttura il trattamento economico su due fattori essenziali: a) trattamento fondamentale; b) trattamento accessorio. Il primo e' costituito da: 1) stipendio tabellare; 2) retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita; 3) indennita' integrativa speciale. Il secondo e' costituito da: 1) compenso per il lavoro straordinario; 2) compenso per la produttivita' collettiva ed il miglioramento dei servizi (art.47); 3) premio per la qualita' di prestazioni individuali (art.48); 4) indennita' speciali (ove dovute); 5) dall'art. 44 (per particolari condizioni di lavoro); 6) dall'art. 45 (per qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilita'). Si rende opportuno precisare che alcune delle voci comprese nel trattamento accessorio, per le loro caratteristiche di fissita' e continuita', concorreranno a formare la retribuzione contributiva per il calcolo della quota "A" di pensione, come verra' di seguito dettagliatamente specificato. Gli artt.41 e 42 disciplinano rispettivamente gli incrementi degli stipendi tabellari e gli effetti che i nuovi stipendi determinano sui trattamenti di quiescenza. Dal dettato dei suddetti articoli risulta evidente che i benefici economici, ivi compresa la indennita' di vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del contratto, sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95) e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94 - 31/12/95). Dette disposizioni valgono esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, mentre agli effetti dell'indennita' premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Lavoro straordinario (art. 43) Detto articolo disciplina le fonti di finanziamento del trattamento economico accessorio del personale dipendente. Tale fondo e' finalizzato a remunerare, tra l'altro, le prestazioni di lavoro straordinario necessario per fronteggiare particolari situazioni di lavoro. Il compenso per lo straordinario effettuato rientrera' esclusivamente nella determinazione della seconda quota di pensione a partire dall'1-1-96. Indennita' per particolari condizioni di lavoro (art. 44) Le indennita' previste dal presente articolo non concorrono alla formazione della retribuzione pensionabile per la determinazione della prima quota di pensione in quanto, anche se fisse nell'importo, sono strettamente legate a determinate mansioni svolte dal personale incaricato e possono, pertanto, non essere piu' corrisposte in caso di svolgimento di funzioni diverse. Per esplicita previsione contrattuale (comma 13) tali indennita' sono attribuite a decorrere dal 1 dicembre 1995, ma sono valutabili esclusivamente nella seconda quota di pensione a decorrere dall'1-1-96 secondo quanto disposto dall'art.2 commi 9 e 11 Legge 335/95. Indennita' di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilita' (art. 45) Le indennita' previste dal presente articolo competono dal 1 dicembre 1995, sono corrisposte per dodici mensilita', e sono lorde, mensili, fisse e ricorrenti. Date queste caratteristiche rientrano nella retribuzione contributiva anche per la determinazione della prima quota di pensione. Assorbono, fino a concorrenza, le indennita' gia' riconosciute quiescibili dai precedenti contratti e precisamente: - dall'art.56 DPR 270/87 (Indennita' per il personale infermieristico) - dall'art.57 DPR 270/87 (Indennita' di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti), commi 2 e 3 primo capoverso -limitatamente alla quota pensionabile di L. 15.000 - comma 3, ultimo capoverso per intero e comma 4. - dall'art.49 DPR 384/90 (Indennita' della professione infermieristica) commi 1,2 e 4. - dall'art.50 DPR 384/90 (Indennita' di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi). Le indennita' del presente articolo vengono corrisposte al personale secondo la posizione funzionale rivestita e nella misura prevista dal comma 2 del CCNL. Il successivo comma 3 prevede, a decorrere dall'1-12-95, la possibilita' di incremento di tali compensi al fine di valorizzare l esercizio delle professionalita' e delle responsabilita' dei dipendenti. Tale incremento, nella misura prevista dal comma 5, e' lordo, fisso e ricorrente ed e' corrisposto per dodici mensilita'. E' pertanto ritenuto quiescibile per la determinazione della prima quota di pensione. Produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi (art.47) L'incentivo e' subordinato al raggiungimento di obiettivi prefissati, oggetto di riscontro da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione. Detto emolumento, corrisposto a seguito di accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata o integrativa aziendale, e' soggetto a contribuzione solo a decorrere dall'1-1-96 e pertanto, valutabile esclusivamente per il calcolo della seconda quota di pensione. La qualita' della prestazione individuale (art. 48) Valgono le stesse considerazioni esposte in merito all'art.47. Livello retributivo VIII bis (art.49) A seguito del ricompattamento di cui al 1 livello dirigenziale con le norme dell'art.26 del D.L.vo 29/93, il vuoto dell'ex 9 livello e' stato colmato dal livello VIII-bis. In tale livello sono inquadrati gli operatori professionali dirigenti, forniti di abilitazione alle funzioni direttive o diploma universitario conseguito nelle scuole dirette a fini speciali, adibiti a compiti di organizzazione e programmazione o direttori delle scuole di formazione degli operatori sanitari, con tre anni di anzianita' nella posizione funzionale. A detto personale compete (commi 3 e 5 del CCNL) una indennita' mensile, lorda per dodici mensilita' di L. 55.000 a decorrere dall'1 dicembre 1995; tale indennita' ha assorbito quella corrisposta al medesimo titolo dall'art. 57, comma 3, u.c. del DPR 270/87, gia' ritenuta quiescibile. Pertanto detto emolumento dovra' essere valutato nella prima quota di pensione. Nel livello VIII-bis sono altresi' inquadrati i collaboratori amministrativi coordinatori in possesso dell'anzianita' di tre anni della posizione funzionale. Ai dipendenti comunque inquadrati nel livello VIII-bis e' attribuibile (comma 4) una indennita' di L. 135.000, fissa, ricorrente e corrisposta per dodici mensilita'; puo' riguardare un numero massimo di dipendenti pari al 45% della dotazione organica complessiva del ruolo di appartenenza. Data la natura del compenso, tale indennita' e' da ricomprendere nella retribuzione contributiva per la determinazione della prima quota di pensione. PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997 I benefici economici del CCNL del 27-6-96, relativi al biennio economico 1996-97, si applicano al personale gia' in servizio presso le Aziende ed enti alla data dell'1-1-96 o assunto successivamente, secondo i criteri di cui all'art. 42 comma 1 del CCNL stipulato il giorno 1-9-95. Gli stipendi tabellari gia' stabiliti dall'art. 41 del citato CCNL vengono incrementati all'1-1-96, 1-11-96 e 1-7-97, nella misura stabilita dall'art. 2. A decorrere dall'1-1-97, le indennita' previste dall'art. 45 (Indennita' di qualificazione professionale e valorizzazione delle professionalita') commi l e 2 del CCNL dell'1-9-95 sono aumentate di L. 5.000 mensili fisse e lorde. A decorrere dall'1-7-97 viene, altresi', incrementato il numero dei beneficiari dell'indennita' maggiorata di qualificazione professione e valorizzazione delle responsabili di cui agli artt.45, comma 3 e seguenti e 49, comma 4 del CCNL dell'1-9-95. CONTRATTO DIRIGENZA NON MEDICA DEL COMPARTO SANITA' PARTE ECONOMICA 1994-1995 Ai sensi dell'art.26 del D.l.vo 29/93 appartengono alla qualifica unica di Dirigente: a) per il ruolo professionale: procuratori legali, avvocati, ingegneri, architetti, geologi gia' collocati nelle qualifiche funzionali ricomprese tra il IX e l'XI livello; b) per il ruolo tecnico: sociologi, analisti, statistici gia' collocati nelle posizioni funzionali dal IX all'XI livello; c) per il ruolo amministrativo: vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e direttori amministrativi capi servizio gia' collocati nelle posizioni funzionali dal IX all'XI livello. Ai sensi degli artt.l5 e 18 del D.l.vo 502/92 appartengono alla qualifica del Dirigente del ruolo sanitario: a) I livello: farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi gia' collocati nelle posizioni funzionali di IX e X livello; b) II livello: farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi gia' collocati nella posizione funzionale di XI livello. L'art. 39 del CCNL del personale Dirigente non medico del comparto Sanita', concordato il 17-7-96 e pubblicato sulla GU n. 304 del 30-12-96, disciplina la struttura della retribuzione distinguendone le seguenti voci: - stipendio tabellare; - indennita' integrativa speciale; - retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita, - retribuzione di posizione; - specifico trattamento economico per l'incarico quinquennale ai Dirigenti di II livello del ruolo sanitario, ove attribuito; - retribuzione di risultato; - retribuzione per particolari condizioni di lavoro, ove spettante; - assegni per il nucleo familiare, ove spettanti. Incrementi contrattuali (art. 40) Alle scadenze 1-1-95 e 1-12-95 vengono stabiliti incrementi contrattuali distinti per ruoli di appartenenza e attribuiti in base agli ex-livelli di provenienza. Tali incrementi comprendono il 6% sugli stipendi tabellari previsti per i vari ex-livelli dall'art.41 del DPR 384/90, sull'elemento distinto della retribuzione, sull'indennita' integrativa speciale in godimento, nonche' sull'intero importo delle indennita' previste dagli artt. 44 e 45 del DPR 384/90. Stipendio tabellare (art. 41) A decorrere dal 1 dicembre 1995 lo stipendio tabellare per dodici mensilita' della qualifica unica dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e del I livello dirigenziale del ruolo sanitario e' stabilito in L. 32.977.000 Dalla stessa data, per i Dirigenti di II livello del ruolo sanitario la misura dello stipendio annuo tabellare e' di L. 43.941.000. Salvo quanto previsto dalle seguenti norme transitorie. Norma transitoria per i Dirigenti gia' appartenenti al IX livello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (art. 42) IX LIVELLO A) Con piu' di 5 anni di anzianita' all'1-12-95 Lo stipendio tabellare, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, e' di L.27.643.000 cosi' determinato: RUOLO RUOLO I LIVELLO RUOLO AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE E SANITARIO TECNICO Stipendio tabellare Stipendio tabellare Stipendio tabellare dell'ex-IX livello dell'ex-IX livello dell'ex-IX livello 384/90 384/90 384/90 Incrementi Incrementi Incrementi contrattuali contrattuali contrattuali nuovi (art. 40 del nuovi (art. 40 del nuovi (art. 40 del CCNL) CCNL) CCNL) Intero ammontare Intero ammontare 74,2 dell'indennita' dell'indennita' dell'indennita' di cui all'art. 45 di cui di cui del DPR all'art.44 del 384/90 all'art.45 del 384/90 384/90 come come rideterminata come rideterminata rideterminata dall'art. 48 dall'art. 48 dall'art. 48 Conglobamento di n.65 Conglobarnento di n.65 ore annue di ore annue di straordinario feriale straordinario feriale diurno, alle tariffe diurno, alle tariffe di cui di cui al DPR 384/90, al DPR 384/90, incrementato del 6% incrementato del 6% B) Con meno di 5 anni di anzianita' all'1-12-95 Lo stipendio tabellare annuo dei Dirigenti dei quattro ruoli al 1 dicembre 1995, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, e' determinato in L. 26.091000 che ricomprende: - stipendio tabellare dell'ex IX livello di appartenenza, ai sensi dell'art.41 del DPR 384/90; - incrementi contrattuali nuovi (art.40 del CCNL); - indennita' previste dagli artt. 44 e 45 del DPR 384/90, con l'incremento del 6%, salvo che per il ruolo sanitario per il quale il conglobamento delle indennita' ex art. 45, avviene solo nella misura del 69,4%, con il relativo incremento; - rideterminazione delle indennita' di cui sopra, ai sensi dell'art. 48 DPR 384/90, al raggiungimento del quinto anno di servizio. Per i Dirigenti di cui ai punti A) e B) lo stipendio tabellare viene incrementato ai sensi dell'art.3 del D.L. 583/96 secondo le seguenti modalita': - dal 1-1-96 di L. 1.726.000 annue; - dal 1-7-97 di L. 5.334.000 annue, che ricomprendono il precedente incremento. Lo stipendio tabellare di L. 32.977.000 annue viene automaticamente raggiunto anche dai Dirigenti con anzianita' inferiore a cinque anni con l'applicazione dell'art.48 del DPR 384/90. Norma transitoria per i Dirigenti gia' appartenenti al X livello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo (art. 43) X LIVELLO Lo stipendio tabellare annuo a decorrere dal 1 dicembre 1995, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, e' di L. 32.977.000, cosi' determinato: RUOLO RUOLO I LIVELLO RUOLO AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE E SANITARIO TECNICO Stipendio tabellare Stipendio tabellare Stipendio tabellare dell'ex-X livello dell'ex-X livello dell'ex-X livello DPR 384/90 DPR 384/90 DPR 384/90 Incrementi Incrementi Incrementi contrattuali contrattuali contrattuali nuovi (art. 40 del nuovi (art. 40 del nuovi (art. 40 del CCNL) CCNL) CCNL) Quota della IIS Quota della IIS Quota della IIS eccedente eccedente eccedente rispetto a quella rispetto a quella rispetto a quella determinata determinata determinata nell'art. 46 del nell'art. 46 del nell'art. 46 del CCNL CCNL CCNL Importo pari al 55% Importo pari al 55% Importo pari al 42,4% dell'indennita' di dell'indennita' dell'indennita' di cui direzione professionale e all'art. 45, comma 1 dell'art.44 tecnico lettera a) DPR 384/90 DPR 384/90 dell'art. 45 DPR 384/90 Norma transitoria per i Dirigenti gia' appartenenti al XI livello dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo (art. 44) XI LIVELLO Lo stipendio tabellare annuo a decorrere dall'1-12-95 e' di L. 32.977.000 Poiche' i Dirigenti provenienti dall'ex XI livello godevano di uno stipendio tabellare annuo, ai sensi del DPR 384/90, di L. 33.593.000, quindi superiore a quello stabilito dal CCNL in esame, in fase di prima applicazione il trattamento economico stipendiale dei Dirigenti di cui trattasi e' cosi' articolato: - Stipendio tabellare nella misura stabilita dall'art. 41 CCNL; - Maturato economico pensionabile e non riassorbibile di L. 5.393.000, pari alla differenza tra l'importo del trattamento economico in godimento all'1-12-95, ottenuto dalla sommatoria delle seguenti voci: - Stipendio tabellare ex art. 41 del DPR 384/90, comprensivo dell'elemento distinto della retribuzione; - Incrementi contrattuali di cui all'art. 40 del CCNL; - Differenza tra l'importo dell'IIS in godimento e quella gia' spettante all'XI livello. rispetto allo stipendio tabellare previsto dall'art. 41 del CCNL (L. 32.977.000) Norma transitoria per i Dirigenti gia' appartenenti all'XI livello del ruolo sanitario (art. 45) Lo stipendio tabellare annuo a decorrere dal 1 dicembre 1995, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, e' stabilito in L. 43.941.000 e ricomprende: - lo stipendio tabellare dell'art.41 del DPR 384/90, comprensivo degli incrementi mensili lordi di cui all'art. 40 CCNL; - un importo pari al 47,7% dell'indennita' di cui all'art. 45 del DPR 384/90. Effetti nuovi stipendi (art.49) I benefici economici, ivi compresa la indennita' di vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del contratto, sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e l/12/95) e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94-31/12/95). Detta disposizione vale esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, mentre agli effetti dell'indennita' premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Ai sensi e per gli effetti sopra indicati, la retribuzione di posizione per la parte fissa (art.53 comma 4 del CCNL), essendo costituita dalle indennita' fisse e ricorrenti previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del DPR 384/90, nella quota non utilizata per la ricostruzione dello stipendio tabellare, mantiene la natura delle predette indennita' ed e', pertanto, utile ai fini pensionistici e dell'indennita' premio servizio, cosi' come gia' previsto dalle vigenti disposizioni per le indennita' che vi hanno dato origine. Graduazione delle funzioni dei Dirigenti ai fini della determinazione della retribuzione di posizione (art. 50) Poiche' nell'ambito delle qualifiche dirigenziali non esiste piu' una differenziazione per livelli, come sopra illustrato, con questo articolo viene introdotta una graduazione delle funzioni in base agli incarichi conferiti, per la determinazione della retribuzione di posizione. Affidamento e revoca incarichi dirigenziali (art.51) Ai Dirigenti, in relazione alle attivita' svolte, sono conferiti incarichi di: - direzione di struttura; - funzioni ispettive e di consulenza; - funzioni di studio e ricerca; - funzioni di natura professionale. Affidamento e revoca degli incarichi ai Dirigenti di II livello del ruolo sanitario (art.. 52) Ai Dirigenti di II livello ruolo sanitario, indipendentemente dalla circostanza che al momento dell'entrata in vigore del presente CCNL abbiano optato per il contratto quinquennale rinnovabile previsto dall'art. 15 del D.Lvo 502/92, vengono conferiti solo gli incarichi di direzione di struttura. La retribuzione di posizione della dirigenza (art. 53) L'ammontare della retribuzione di posizione e' collegato all'incarico conferito al Dirigente dall'azienda o ente, in base alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 50. Essa compete per tredici mensilita' ed e' composta da una parte fissa e da una parte variabile. La componente fissa della citata retribuzione, dal 1 dicembre 1995, e' costituita dalle quote delle indennita' previste dagli 44, 45, 47 e 48 del DPR 384/90, residue dopo la ristrutturazione degli stipendi tabellari di cui agli artt. 41, 42 e 43 del presente CCNL. Tale parte della retribuzione di posizione essendo costituita, anche in quota residua, da indennita' che erano fisse e ricorrenti, ne mantiene le caratteristiche ed e', pertanto, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza (prima quota di pensione) Per le caratteristiche descritte, la componente fissa della retribuzione viene mantenuta anche in mancanza del raggiungimento degli obiettivi prefissati ovvero in caso di affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico inferiore o a seguito della perdita della retribuzione di posizione conseguente al collocamento in disponibilita' per la durata massima di un anno. Per quanto riguarda la componente variabile della retribuzione, occorre tenere presente che il CCNL sottoscritto in data 5-12-96 ha stabilito la valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti, in relazione allo svolgimento degli incarichi ad essi affidati, prevedendo che, in caso di accertata inosservanza delle direttive e di risultati negativi, si possa procedere alla non corresponsione della retribuzione di posizione. Una quota di detta parte variabile viene stabilita in sede contrattuale e gli importi indicati, sia per la parte fissa che variabile, rappresentano comunque il minimo contrattuale della retribuzione di posizione. Tali valori rappresentano la base di partenza per la rideterminazione della componente variabile dopo la graduazione delle funzioni da effettuarsi in sede aziendale in presenza di incarichi riconosciuti di maggiore responsabilita', nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 58. Tuttavia come sopra specificato, mentre la componente fissa di detta retribuzione mantiene, comunque, le caratteristiche di fissita' e continuita' e, pertanto, non e' subordinata ad alcuna valutazione di merito, solo la seconda parte, qualificata come variabile, puo' essere ridotta o non erogata affatto in presenza di risultati negativi conseguiti dal titolare della funzione. Considerato comunque che anche la quota variabile della retribuzione di posizione rappresenta di fatto un emolumento predeterminabile in quanto attribuita in base ad importi fissi stabiliti contrattualmente, questo Istituto ritiene di valutare detta voce retributiva per il calcolo della quota "A" di pensione. Dal 1 dicembre 1995 e sino al conferimento degli incarichi, per tutti i Dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione di posizione e' costituita dai valori indicati per le due componenti - fissa e variabile - nella tabella 2 allegata CCNL in esame e risulta diversificata in base alla posizione funzionale di provenienza cui corrispondeva un diverso assetto organizzativo. Incarichi di direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario (art. 54) Ai dirigenti cui vengono conferiti gli incarichi di direzione di struttura, la retribuzione di posizione viene determinata nell'ambito delle seguenti fasce: a) da un minimo di L. 9.500.000 fino ad un massimo di L. 70.000.000 per la posizione dirigenziale di strutture complesse; b) da un minimo di L. 8.000.000 fino ad un massimo di L. 60.000.000 per le posizioni dirigenziali interne alle strutture di cui al punto a) o di posizioni dirigenziali di unita' operative semplici. In ogni caso ad ogni Dirigente non potra' essere attribuita una retribuzione di posizione inferiore a quella prevista dall'art. 53 comma 8 CCNL e relativa tabella allegato n. 2, secondo la posizione funzionale di provenienza. Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione relativa alle funzioni dirigenziali dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonche' di I livello del ruolo sanitario (art. 55) Ai Dirigenti cui vengono conferiti incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonche' di funzioni ispettive o di verifica e controllo ovvero incarichi di natura professionale, la retribuzione di posizione e' ricompresa nell'ambito delle seguenti fasce: a) da un minimo di L. 7.000.000 fino ad un massimo di L. 55.000.000 per le funzioni dirigenziali inerenti gli incarichi comportanti attivita' o compiti di rilevanza aziendale; b) da un minimo individuato per ciascun ruolo dalla tabella 2 allegata al CCNL ad un massimo di L. 35.000.000 per le posizioni dirigenziali i cui incarichi abbiano rilevanza all'interno della struttura di appartenenza o richiedano competenza professionale o specialistico-funzionale di base. In ogni caso ad ogni Dirigente non potra' essere attribuita una retribuzione di posizione inferiore a quella prevista dall'art. 53 comma 8 CCNL e tabella allegato n. 2, secondo la posizione funzionale di provenienza, cosi' come rettificata a seguito di errata corrige di cui all'art. 1 del CCNL integrativo pubblicato su GU n. 206 del 4-9-97. Dirigenti di II livello: la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico legato all'incarico quinquennale. Norma di prima applicazione (art. 56) Ai Dirigenti di II livello con rapporto di incarico quinquennale, assunti dopo l'entrata in vigore del D.Lvo 502/92, ovvero per coloro che abbiano gia' optato per il rapporto ad incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del presente contratto, oltre alla retribuzione di posizione compete uno specifico trattamento economico che e' ricompreso tra il 5 % ed il 35% del valore massimo della retribuzione di posizione prevista dall'art. 54 comma 1 lettera a). La decorrenza di questo specifico trattamento economico non potra' essere anteriore al 1 gennaio 1997. Poiche' detto emolumento viene predeterminato in sede di stipulazione del contratto individuale ed ha le medesime caratteristiche della retribuzione di posizione, lo stesso rientrera' nella prima quota di pensione. Finanziamento della retribuzione di posizione per i Dirigenti nonche' dello specifico trattamento economico dei Dirigenti di II livello del ruolo sanitario (art.58) Le retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico, di cui all'art. 56 CCNL, vengono finanziati attingendo ad un Fondo, costituito a decorrere dall'1-12-95 ed a valere sulla competenza 1996, nel quale confluiscono: - le indennita' residue previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del DPR 384/90; - le indennita' di cui all'art. 46 del DPR 384/90 (Partecipazione all'ufficio di Direzione, Coordinamento); - una percentuale del monte salari, distinta in base al ruolo di appartenenza. A partire dall'1-1-97 il Fondo e' incrementato di una quota corrispondente al lavoro straordinario. Infatti, da tale data l'istituto del lavoro straordinario per i Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e del II livello ruolo sanitario e' abrogato; per i Dirigenti di I livello del ruolo sanitario, ridotto della quota utilizzata nel presente articolo. Disciplina del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 60) Prevede, a partire dall'1-12-95, la costituzione di un fondo per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative (quali: indennita' di pronta disponibilita', indennita' servizio notturno, per rischio da radiazione, di bilinguismo, di profilassi antitubercolare, di polizia giudiziaria). Le indennita' previste dal presente articolo non concorrono alla formazione della retribuzione pensionabile per la determinazione della prima quota di pensione in quanto sono strettamente legate a determinati compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti e potrebbero non essere piu' corrisposte in caso di svolgimento di funzioni diverse. Tali indennita' sono valutabili esclusivamente nella seconda quota di pensione a decorrere dall'1-1-96 secondo quanto disposto dall'art.2 commi 9 e 11 Legge 335/95. Retribuzione di risultato (art. 61) La retribuzione di risultato dei Dirigenti viene correlata alla realizzazione dei progetti o programmi aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilita' complessiva di spesa assegnata alle singole strutture. Si ritiene che, poiche' tale emolumento non riveste le caratteristiche di fissita' e continuita' richieste dai menzionati art. 15 e 16 legge 1077/59 ai fini dell'assoggettabilita' a contribuzione, lo stesso rientrera' nella retribuzione contributiva e pensionabile solo a decorrere dall' 1-1-96, in applicazione dell'art. 2 comma 9 legge 335/95, incidendo, pertanto, esclusivamente sulla seconda quota di pensione cosi' come previsto dall'art. 2 comma 11 della stessa legge. Premio per la qualita' della prestazione professionale (art. 63) E' una componente della retribuzione dei Dirigenti, quale premio per il conseguimento di livello di particolare qualita' della loro prestazione con riferimento alla maggiore efficienza delle aziende ed enti, anche con riguardo alla qualita' dei servizi. Tale premio e' strettamente connesso ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati e, pertanto, e' valutabile esclusivamente nella seconda quota di pensione, cosi' come previsto dall'art. 2 commi 9 e 11 della L.335/95. Onorari e compensi di natura professionale (art. 64) Gli onorari, spettanti ai Dirigenti avvocati e procuratori appartenenti al ruolo professionale che svolgono funzioni legali, sono quelli recuperati a seguito di condanna alle spese della parte avversa soccombente e sono corrisposti dopo l'avvenuta acquisizione delle somme nel bilancio dell'azienda o ente. Il comma 3 dell'articolo in esame prevede che tali compensi vengano finanziati attingendo al fondo destinato ai premi per la qualita' della prestazione individuale, costituito a decorrere dal 31-12-95 e pertanto, rientrano nella determinazione della seconda quota di pensione. PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997 I benefici economici del presente contratto si applicano ai Dirigenti gia' in servizio presso le Aziende ed enti alla data dell'1-1-96 od assunti successivamente. Gli stipendi tabellari stabili dagli artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL vengono incrementati alle scadenze dell' 1.1.96, 1.11.96 e 1.7.97, con le modalita' e negli importi stabiliti dagli artt. 2 e 3. Retribuzione di posizione La retribuzione di posizione complessivamente prevista nelle due componenti - fissa e variabile - di cui all'art. 53, comma 8, del CCNL viene rideterminata rispettivamente dall'1.1.97 e dal 31.12.97, secondo i valori indicati nella tabella allegata al contratto in esame, cosi' come rettificata a seguito di errata corrige di cui all'art. 1 del CCNL integrativo pubblicato su GU n. 206 del 4-9-97. CONTRATTO DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA PARTE ECONOMICA 1994-1995 Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 502/92 appartengono alla qualifica di Dirigente di I livello: A) per la professione medica e per gli odontoiatri: gli assistenti, gli aiuti, i vice direttori sanitari e i coadiutori sanitari gia' collocati nelle posizioni funzionale i IX e X livello; B) per la professione veterinaria: collaboratori e i coadiutori gia' collocati nelle posizioni funzionali di IX e X livello. Appartengono alla qualifica di Dirigente di II livello: A) per la professione medica ed odontoiatrica: i Dirigenti sanitari, i sovraintendenti sanitari ed i primari ospedalieri gia' collocati nella posizione funzionale di XI livello; B) per la professione veterinaria: i Veterinari Dirigenti gia' collocati nella posizione funzionale di XI livello. L'art. 40 del CCNL del personale Dirigente medico e veterinario del comparto sanita', concordato il 22-7-96 e pubblicato sul supplemento ordinario alla GU n. 304 del 30-12-96, disciplina la struttura della retribuzione distinguendone le seguenti voci: - stipendio tabellare; - indennita' integrativa speciale; - retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita; - indennita' di specificita' medica; - retribuzione di posizione; - specifico trattamento economico per i Dirigenti di II livello, ove attribuito; - retribuzione di risultato; - retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante; - assegno per il nucleo familiare, ove spettante. Incrementi contrattuali (art. 41) Alle scadenze 1-1-95 e 1-12-95 vengono stabiliti per Dirigenti di I e II livello incrementi contrattuali attribuiti in base agli ex livelli di provenienza e cosi' distinti: 1) dirigenti medici con indennita' di tempo pieno c dirigenti veterinari con indennita' medico- veterinaria; 2) dirigenti medici gia' a tempo definito; 3) dirigenti veterinari che non beneficiano dell'indennita' medico-veterinaria. Tali incrementi comprendono il 6% sugli stipendi tabellari per i vari ex livelli dall'art. 108 del DPR 384/90, sull'elemento distinto della retribuzione, sull'indennita' integrativa speciale in godimento nonche' sull'importo della quota parte delle indennita' conglobate di cui agli artt. 43, 44 e 45 del presente contratto. Stipendio tabellare (art. 42) A decorrere dall'1-12-95 lo stipendio tabellare annuo per dodici mensilita' del Dirigente di I livello e' stabilito in L. 32.977.000 Dalla stessa data per i Dirigenti di II livello la misura dello stipendio annuo tabellare e' di L.43.941.000. Salvo quanto previsto dalle seguenti norme transitorie. Norma transitoria per i dirigenti gia' appartenenti al IX livello (art. 43) IX LIVELLO Lo stipendio a decorrere dall'1-12-95, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione, e' cosi' articolato: _____________________________________________________________________ medici gia' a medici gia' a veterinari che non veterinari che non tempo pieno tempo definito beneficiano beneficiano veterinari Stipendio: indennita' indennita' con ind.ta' 16.615.000 medico-veterinaria medico-veterinaria medico- con + di 5 anni di con - di 5 anni di veterinaria anzianita' anzianita' Stipendio: Stipendio: Stipendio: 27.643.000 23.511.000 21.838.000 Stipendio Stipendio Stipendio Stipendio tabellare ex tabellare ex tabellare ex tabellare ex IX livello IX livello IX livello IX livello (art. 108 (art. 108 (art. 108 (art. 108 DPR 384/90 DPR 384/90 DPR 384/90 DPR 384/90 tempo pieno tempo definito tempo pieno tempo pieno Incrementi Incrementi Incrementi Incrementi art. 41 art. 41 art. 41 art. 41 CCNL CCNL CCNL CCNL Importo pari Importo Importo indennita' Importo indennita' al 52,9% indennita' medico speciali- medico speciali- indennita' medico stica (art. 110 stica (art. 110 tempo pieno specialistica comma 1 lettera c) comma 1 lettera c) art. 110 (art. 110 DPR 384/90) DPR 384/90) comma 1 comma 1 lettere a) lettera b) e c) DPR DPR 384/90) 384/90) _____________________________________________________________________ Maggiorazioni art. 117 DPR 384/90 _____________________________________________________________________ L'indennita' medico-specialistica, le maggiorazioni di cui all'art. 117 DPR 384/90 nonche' l'indennita' di dirigenza medica, non utilizzate per la ricostruzione degli stipendi, confluiranno a decorrere dall'1-12-95 nell'indennita' di specificita' medica e nella retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 55 CCNL in esame. Gli stipendi, come sopra determinati, verranno incrementati alle date dell'1-1-96 e 1-7-97 raggiungendo alla stessa data dell'1-7-97 gli stipendi nella misura sotto specificata: - L. 32.977.000 per Dirigenti medici a tempo pieno e Dirigenti veterinari che beneficiano dell'indennita' medico veterinaria; - L.20.615.000 per i Dirigenti medici a tempo definito; - L. 28.845.000 i Dirigenti veterinari con piu' di 5 anni; - L. 27.172.000 per i Dirigenti veterinari con meno di 5 anni. Norma transitoria per i dirigenti gia' appartenenti al X livello (art. 44) X LIVELLO _____________________________________________________________________ medici gia' a tempo medici gia a tempo veterinari che non pieno definito beneficiano veterinari con ind.ta' indennita' medico- medico-veterinaria veterinaria Stipendio: 32.977.000 Stipendio: 20.615.000 Stipendio: 28.845.000 Stipendio tabellare Stipendio tabellare Stipendio tabellare ex X livello ex X livello ex X livello (art. 108 DPR 384/90 (art. 108 DPR 384/90 (art. 108 DPR 384/90 tempo pieno) tempo definito) tempo pieno) Incrementi art.41 CCNL Incrementi art.41 CCNL Incrementi art.41 CCNL Quota IIS eccedente Quota IIS eccedente Quota IIS eccedente l'ex IX livello l'ex IX livello l'ex IX livello Importo pari al 26,1% Assegno personale non Importo pari al 20% indennita' tempo pieno riassorbibile e delle indennita' di art.110 comma 1 pensionabile pari a cui all'art. 110 lettere a) e c) DPR L. 812.000 comma 1 lettera c) 384/90) DPR 384/90) _____________________________________________________________________ Norma transitoria per i dirigenti gia' appartenenti al XI livello (art. 45) XI LIVELLO _____________________________________________________________________ medici gia' a tempo medici gia a tempo veterinari che non pieno definito beneficiano veterinari con ind.ta' indennita' medico- medico-veterinaria veterinaria Stipendio: 43.941.000 Stipendio: 30.268.000 Stipendio: 40.036.000 Stipendio tabellare Stipendio tabellare Stipendio tabellare ex XI livello ex XI livello ex XI livello (art. 108 DPR 384/90 (art. 108 DPR 384/90 (art. 108 DPR 384/90 tempo pieno) tempo definito) tempo pieno) Incrementi art.41 CCNL Incrementi art.41 CCNL Incrementi art.41 CCNL Importo pari al 32,6% Intero importo Intero importo indennita' tempo pieno indennita' medico indennita' medico art.110 comma 1 specialistica (art.110 specialistica (art. lettere a) e c) DPR lettera b) terza 110 lettera b) terza 384/90) alinea DPR 384/90) alinea DPR 384/90) _____________________________________________________________________ Riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianita' (art. 47) Le classi e gli scatti di stipendio in godimento cessano di essere corrisposti con effetto dal 31-12-96. Da tale data il valore per classi e scatti maturati sulle voci indicate dall'art. 92 comma 6 DPR 270/87 (stipendio, indennita' medico specialistica, indennita' di tempo pieno), con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classi e scatti maturati al 31-12-96, costituisce la retribuzione individuale di anzianita', utile ai fini dei trattamenti di quiescenza e di indennita' di premio di servizio nonche' della 13 mensilita'. Effetti nuovi stipendi (art. 50) I benefici economici, ivi compresa la indennita' di vacanza contrattuale, derivanti dall'applicazione del presente contratto, sono corrisposti integralmente, alle scadenze (1/1/95 e 1/12/95) e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (1/1/94 - 31/12/95). Detta disposizione vale esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, mentre agli effetti dell'indennita' premio di servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Ai sensi e per gli effetti sopra indicati, l'indennita' di specificita' medica (art. 54 CCNL) e la retribuzione di posizione per la parte fissa (art.55 commi 3 e 7 CCNL), essendo costituite dalle quote residue delle indennita' fisse e ricorrenti previste dagli artt. 110 e 117 del DPR 384/90, non utilizzate per la ricostruzione dello stipendio tabellare, nonche' dagli artt. 114 e 116 del DPR 384/90, mantengono la natura delle predette indennita' e sono, pertanto, utili ai fini pensionistici e dell'indennita' premio servizio, cosi' come gia' previsto dalle vigenti disposizioni per le indennita' che vi hanno dato origine. Graduazione delle funzioni dei dirigenti di I e II livello ai fini della determinazione della retribuzione di funzione (art. 51) Poiche' nell'ambito delle qualifiche dirigenziali non esiste piu' una differenziazione per livelli, come sopra illustrato, con questo articolo viene introdotta una graduazione delle funzioni in base agli incarichi conferiti, per la determinazione della retribuzione di posizione. Indennita' di specificita' medica (art. 54) Tale indennita' e' attribuita al personale medico data la peculiarita' della sua funzione che costituisce non solo il perno dell'attivita' aziendale ma anche il fine istituzionale di essa. L'indennita' di specificita' medica, fissa, ricorrente e per 13 mensilita', e' corrisposta nei seguenti valori: - L. 13.500.000 per di Dirigenti di II livello; - L. 7.370.000 per i Dirigenti di I livello. Detto emolumento verra' utilizzato per la determinazione della prima quota di pensione. La retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari di I e II livello (art. 55) L'ammontare della retribuzione di posizione e' collegato all'incarico conferito al Dirigente di I e II livello dell'area medico-veterinaria, in base alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51. Essa compete per tredici mensilita' ed e' composta da una parte fissa e da una parte variabile. La componente fissa della citata retribuzione, spettante dal 1 dicembre 1995, e' costituita dalle quote delle indennita' previste dagli artt. 110, comma l, lettere A,B,C, comma 5, secondo capoverso e 6 ( per quanto attiene gli istituti zooprofilattici), 114, 116, ove goduta, e 117 del DPR 384/90, per le parti residue dopo la ristrutturazione degli stipendi tabellari di cui agli artt. 43, 44 e 45 del presente CCNL. Tale parte della retribuzione di posizione essendo costituita, anche in quota residua, da indennita' che erano fisse e ricorrenti, ne mantiene le caratteristiche ed e', pertanto, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza (prima quota di pensione) Per le caratteristiche descritte, la componente fissa della retribuzione viene mantenuta anche in mancanza del raggiungimento degli obiettivi prefissati ovvero in caso di affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico inferiore o a seguito della perdita della retribuzione di posizione conseguente al collocamento in disponibilita' per la durata massima di un anno. Per quanto riguarda la componente variabile della retribuzione, occorre tenere presente che il CCNL sottoscritto in data 5-12-96 ha stabilito la valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti, in relazione allo svolgimento degli incarichi ad essi affidati, prevedendo che, in caso di accertata inosservanza delle direttive e di risultati negativi, si possa procedere alla non corresponsione della retribuzione di posizione. Una quota di detta parte variabile viene stabilita in sede contrattuale e gli importi indicati, sia per la parte fissa che variabile, rappresentano comunque il minimo contrattuale della retribuzione di posizione. Tali valori rappresentano la base di partenza per la rideterminazione della componente variabile dopo la graduazione delle funzioni da effettuarsi in sede aziendale in presenza di incarichi riconosciuti di maggiore responsabilita', nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 60. Tuttavia, come sopra specificato, mentre la componente fissa di detta retribuzione mantiene, comunque, le caratteristiche di fissita' e continuita' e, pertanto, non e' subordinata ad alcuna valutazione di merito, solo la seconda parte, qualificata come variabile, puo' essere ridotta o non erogata affatto in presenza di risultati negativi conseguiti dal titolare della funzione. Considerato comunque che anche la quota variabile della retribuzione di posizione rappresenta di fatto un emolumento predeterminabile in quanto attribuita in base ad importi fissi stabiliti contrattualmente, questo Istituto ritiene di valutare detta voce retributiva per il calcolo della quota "A" di pensione. Dal 1 dicembre 1995 e sino al conferimento degli incarichi, per tutti i Dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione di posizione e' costituita dai valori indicati per le due componenti - fissa e variabile - nella tabella 3 allegata CCNL in esame e risulta diversificata in base alla posizione funzionale di provenienza cui corrispondeva un diverso assetto organizzativo. Incarichi di direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione dei Dirigenti medici e veterinari di I e II livello (art. 56) Ai dirigenti cui vengono conferiti gli incarichi di direzione di struttura, la retribuzione di posizione viene determinata nell'ambito delle seguenti fasce: a) da un minimo di L. 9.500.000 fino ad un massimo di L. 70.000.000 per la posizione dirigenziale di strutture complesse; b) da un minimo di L. 8.000.000 fino ad un massimo di L. 60.000.000 per le posizioni dirigenziali interne alle strutture di cui al punto a) o di posizioni dirigenziali di unita' operative semplici. In ogni caso ad ogni Dirigente non potra' essere attribuita una retribuzione di posizione inferiore a quella prevista dall'art. 55 comma 7 del CCNL e relativa tabella allegato n. 3, secondo la posizione funzionale di provenienza. Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti di I livello (art. 57) Ai Dirigenti cui vengono conferiti incarichi non comportanti direzione di struttura ma di consulenza, studio e ricerca, nonche' di funzioni ispettive o di verifica e controllo ovvero incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, la retribuzione di posizione e' ricompresa nell'ambito delle seguenti fasce: a) da un minimo di L. 7.000.000 fino ad un massimo di L. 55.000.000 per le funzioni dirigenziali inerenti gli incarichi comportanti attivita' o compiti di rilevanza aziendale; b) da un minimo di L.2.000.000 ad un massimo di L. 35.000.000 per le pos izioni dirigenziali i cui incarichi abbiano rilevanza all'interno della struttura di appartenenza o richiedano competenza professionale o specialistico-funzionale di base. In ogni caso ad ogni Dirigente non potra' essere attribuita una retribuzione di posizione inferiore a quella prevista dall'art. 55 comma 7 CCNL e tabella allegato n. 3, secondo la posizione funzionale di provenienza. Dirigenti di II livello: la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico legato all'incarico quinquennale. Norma di prima applicazione (art. 58) Ai Dirigenti di II livello con rapporto di incarico quinquennale assunti dopo l'entrata in vigore del D.Lvo 502/92 ovvero per coloro che abbiano gia' optato per il rapporto ad incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del presente contratto, oltre alla retribuzione di posizione compete uno specifico trattamento economico che e' ricompreso tra il 5% ed il 35% del valore massimo della retribuzione di posizione prevista dall'art. 56, comma 1 lettera a). La decorrenza di questo specifico trattamento economico non potra' essere anteriore al 1 gennaio 1997. Poiche' detto emolumento viene predeterminato in sede di stipulazione del contratto individuale ed ha le medesime caratteristiche della retribuzione di posizione, lo stesso rientrera' nella prima quota di pensione. Finanziamento della indennita' di specificita' medica e della retribuzione di posizione per i Dirigenti I e II Livello nonche' dello specifico trattamento economico per i Dirigenti di II livello (art.60) L'indennita' di specificita' medica, la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico, vengono finanziati attingendo ad un Fondo, costituito a decorrere dall'1-12-95 ed a valere sulla competenza 1996, nel quale confluiscono: - le indennita' residue previste dagli artt. 110 e 117 del DPR 384/90; - le indennita' di cui all'art. 53 e 54 del DPR 270/87 (Partecipazione all'ufficio di Direzione, Coordinarnento, Dirigenza medica); - le indennita' degli artt. 114 e 116 del DPR 384/90 (indennita' differenziata di responsabilita' primariale e indennita' di modulo); - una percentuale del monte salari, distinta in base alla qualifica di appartenenza. A partire dall'1-1-97 il Fondo e' incrementato di una quota corrispondente al lavoro straordinario, riferito ai Dirigenti medici e veterinari di II livello. Conseguentemente viene proporzionalmente ridotto il fondo destinato al trattamento accessorio e, quindi, il ricorso all'istituto del lavoro straordinario da parte degli stessi Dirigenti. Disciplina del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 62) Prevede, a partire dal 31-12-95 ed a valere sulle competenze 1996, la costituzi one di un fondo per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative (quali: indennita' di pronta disponibilita', straordinario, indennita' servizio notturno e festivo, per rischio da radiazione, compensi per attivita' didattica, di bilinguismo, di profilassi antitubercolare) . Le indennita' previste dal presente articolo non concorrono alla formazione della retribuzione pensionabile per la determinazione della prima quota di pensione in quanto sono strettamente legate a determinati compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti e potrebbero non essere piu' corrisposte in caso di svolgimento di funzioni diverse. Tali indennita' sono valutabili esclusivamente nella seconda quota di pensione a decorrere dall'1-1-96 secondo quanto disposto dall'art.2 commi 9 e 11 Legge 335/95. Retribuzione di risultato (art. 63) La retribuzione di risultato dei Dirigenti viene correlata alla realizzazione dei progetti o programmi aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati nel rispetto della disponibilita' complessiva di spesa assegnata alle singole strutture. Si ritiene che, poiche' tale emolumento non riveste le caratteristiche di fissita' e continuita' richieste dai menzionati art. 15 e 16 legge 1077/59 ai fini dell'assoggettabilita' a contribuzione, lo stesso rientrera' nella retribuzione contributiva e pensionabile solo a decorrere dall' 1-1-96, in applicazione dell'art. 2 comma 9 legge 335/95, incidendo, pertanto, esclusivamente sulla seconda quota di pensione cosi' come previsto dall'art. 2 comma 11 della stessa legge. Premio per la qualita' della prestazione individuale (art. 66) E' una componente della retribuzione dei Dirigenti, quale premio per il conseguimento di livello di particolare qualita' della loro prestazione con riferimento alla maggiore efficienza delle aziende ed enti, anche con riguardo alla qualita' dei servizi. Tale premio e' strettamente connesso ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati e, pertanto, e' valutabile esclusivamente nella seconda quota di pensione, cosi' come previsto dall'art. 2 commi 9 e 11 della L.335/95. PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997 I benefici economici del presente contratto si applicano ai Dirigenti gia' in servizio presso le Aziende ed enti alla data dell'1-1-96 od assunti successivamente. Gli stipendi tabellari stabili dagli artt. 43, 44 e 45 del CCNL vengono incrementati alle scadenze dell'1.1.96, 1.11.96 e 1.7.97, con le modalita' e negli importi stabiliti dagli artt. 2 e 3. Indennita' di specificita' medica e retribuzione di posizione La indennita' di specificita' medica spettante ai medici e veterinari di cui agli artt. 43, 44 e 45 del CCNL viene rideterminata negli importi e con le modalita' indicate nell'art. 5 commi 1, 2 e 3 del contratto per la parte relativa al biennio economico 1996-1997, alle date dell'1-1-97 e 31-12-97. La retribuzione di posizione complessivamente prevista nelle due componenti - fissa e variabile - di cui all'art. 55, comma 7, del CCNL viene rideterminata dall'1.1.97, secondo i valori indicati nella tabella allegata al contratto in esame. IL PRESIDENTE On. MAURO SEPPIA ELENCAZIONE DELLE VOCI CONTRATTUALI SOGGETTE A CONTRIBUZIONE, CON L'INDICAZIONE DELLA LORO VALORIZAZIONE IN PARTE "A" O "B" DELLA PENSIONE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI: REGIONI - AUTONOMIE LOCALI E SANITA' Retribuzione contributiva Retribuzione pensionabile Enti locali UU.SS.LL. a b a b Stipendio tabellare * * * Incrementi contrattuali * * * Retribuzione individuale * * * di anzianita' (RIA) Indennita integrativa * * * speciale Compenso per lavoro * * * straordinario Compenso produttivita' * * * collettiva e miglioramento servizi * Premio per la qualita' di * * * prestazioni individuali Indennita: * per particolari condizioni * * * di lavoro * art.45 CCNL Sanita': * * qualif.person.valorizz. responsab. _ * indennita' mensile VIII bis CCNL Sanita' * * * art.35 CCNL Regioni Aut. * * Locali indennita' area direttiva * art.37 CCNL Regioni Aut. Locali: * * commi 1-3-4-5 * * * comma 2 * * AREA DIRIGENZIALE Retribuzione RetribuZione F ensionabile contributiva Enti locali UU.SS.LL. Retribuzione contributiva Retribuzione pensionabile Enti locali UU.SS.LL. a b a b Stipendio tabellare * * * Incrementi contrattuali * * * Indennita' integrativa speciale * * * Retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita * * * A) Amministrativa: * retribuzione di posizione: * * quota fissa * * quota variabile * * * valore differenziale di posizione * * * retribuzione di risultato * * * * compensi per i professionisti * specifico trattamento economico (ove attribuito) * * * art.60 CCNL Sanita': Particolari condizioni di lavoro * * * premio per la qualita' prestazioni individuali * * B) Medica: * indennita di specificita' medica * * * retribuzione di posizione: quota fissa * * quota variabile * * * specifico trattamento economico * * * retribuzione di risultato * * * premi per la qualita' della prestazione individuale * *